" f) elabora principi di deontologia professionale".
Nota all'art. 16:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 577/1949 (per il titolo si veda in nota all'art. 15), come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 2. - Il Consiglio nazionale del notariato:
a) da' parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;
b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorita' competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attivita' notarile:
c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b);
d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;
e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai;
f) elabora principi di deontologia professionale".