Sentenza 13 giugno 2024
Massime • 1
In materia di sanzioni disciplinari notarili, sia le attenuanti generiche che il ravvedimento operoso di cui all'art. 144 della l. n. 89 del 1913 costituiscono diminuenti ad effetto speciale comportanti la sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria; pertanto, in caso di concorso, la sanzione pecuniaria così applicata non può essere ulteriormente defalcata di un sesto, essendo detta riduzione frazionaria applicabile solo nel caso in cui la sanzione disciplinare resti quella edittale.
Commentario • 1
- 1. quali conseguenze per l'omissione o l'irregolare tenuta?Avv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 18 giugno 2024
La recente decisione sulla mancanza del repertorio notarile Una recentissima decisione (Cass., sez. II, 13/6/2024, n. 16508) che si è occupata delle attenuanti da concedere al notaio che abbia stipulato atti pur avendo terminato il repertorio, richiama l'attenzione su questo problema. Quella sentenza non ha affrontato il tema della norma violata, essendo pacifico, per giurisprudenza costante (v. sotto), che vada applicata la sanzione della sospensione. Nel caso sono state sì concesse le cosiddette attenuanti generiche per l'incensuratezza del notaio, ma non anche “quella del cosiddetto ravvedimento operoso previsto dall'art. 144 comma 1 della L. n. 89/1913, in quanto si era adoperato per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2024, n. 16508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16508 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
5.6.2014 n. 12672; Cass. 12.2.2014 n. 3203). Si duole ulteriormente il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe ritenuto che l'attenuante del ravvedimento operoso non potrebbe essere ulteriormente considerata, ai fini della diminuzione della sanzione disciplinare, una volta applicata ai sensi dell'art. 144 comma 1 della L. n. 89/1913 la sostituzione della sanzione disciplinare edittale, in tal modo violando l'art. 63 cod. pen. sul concorso tra più circostanze attenuanti, valevole anche nel sistema sanzionatorio disciplinare. Preliminarmente va esclusa l'inammissibilità del richiamo del primo motivo di ricorso all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. sulla base del disposto dell'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 150/2011, che prevede il ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare nei soli casi previsti dall'art. 360 comma primo n.3) e 5) c.p.c., in quanto tale disposizione non ha certo abrogato la sovraordinata norma dell'art. 111 comma 7° della Costituzione relativa alla sindacabilità in sede di legittimità del vizio di motivazione quando la stessa sia mancante, meramente apparente, o contraddittoria al punto di non consentire di comprendere le ragioni della decisione (vedi in tal senso Cass. 25.3.2010 n.7169). Va detto comunque che dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non é più sindacabile la contraddittorietà della 7 di 9 motivazione, a meno che la stessa non sia di gravità tale da far ritenere non integrato neppure il minimo costituzionale di motivazione del provvedimento richiesto, ipotesi qui certamente non ravvisabile, in quanto la Corte d'Appello da un lato ha evidenziato che ai fini della conversione ex art. 144 della L.n. 89/2013 della sanzione edittale della sospensione dall'esercizio della professione notarile da uno a sei mesi, prevista per l'omessa tenuta del repertorio, nella più blanda sanzione pecuniaria ricompresa nella misura dell'art. 138 bis della L. n.89/2013 (tra €516,00 ed € 15.493,00), l'attenuante del ravvedimento operoso è meramente alternativa all'incensuratezza disciplinare (cosiddette attenuanti generiche), e dall'altro ha affermato che del ravvedimento operoso, oltre che delle attenuanti generiche si era tenuto conto in sede di determinazione in €7.500,00 della misura della sanzione pecuniaria sotto il profilo della durata della violazione. In effetti in materia di sanzioni disciplinari notarili sia le cosiddette attenuanti generiche, sia il ravvedimento operoso, in base all'art. 144 della legge notarile, sono attenuanti ad effetto speciale, che conducono alla medesima sostituzione della sanzione edittale della sospensione con la sanzione pecuniaria. La sanzione applicata per effetto della sostituzione della sanzione edittale, pertanto, non può essere ulteriormente defalcata di 1/6, come invece richiede il ricorrente, atteso che tale riduzione frazionaria è prevista per il solo caso in cui la sanzione disciplinare applicata resti quella edittale, e non invece per la diminuente applicata in virtù del meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 144 della legge notarile, che in difetto di una norma assimilabile all’art. 69 cod. pen., non applicabile analogicamente agli illeciti disciplinari notarili in presenza di una diversa disciplina di settore, integra ed esaurisce l’unica diminuzione consentita. La sentenza quindi non ha affermato che una volta disposta la sostituzione della sanzione disciplinare edittale non abbia più trovato applicazione l'attenuante 8 di 9 del ravvedimento operoso, della quale piuttosto ha tenuto conto, così come dell'incensuratezza disciplinare, in sede di determinazione della sanzione disciplinare sostitutiva, sulla base dell'effettiva gravità della violazione commessa in rapporto alla sua durata ed a tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi, determinazione discrezionale non sindacabile in questa sede, conforme alla previsione dell’art. 144 della legge notarile. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. Si duole il ricorrente che l'impugnata sentenza abbia dato atto della sussistenza a suo carico dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 ancorché il giudizio di reclamo che si svolge davanti alla Corte d'Appello avverso la decisione della Co.Re.Di. in materia di sanzioni disciplinari non sia un giudizio di tipo impugnatorio assimilabile all'appello (Cass. 26.2.2021 n. 5426; Cass. 24.11.2020 n. 26697; Cass. 12.12.2017 n. 29717; Cass. 23.1.2014 n. 1437). Il secondo motivo é fondato e merita accoglimento, in quanto per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudizio di reclamo che si svolge davanti alla Corte d'Appello avverso la decisione della Co.Re.Di. in materia di sanzioni disciplinari a carico dei notai non é un giudizio di tipo impugnatorio, ma un giudizio in unico grado (vedi Cass. 31.1.2023 n. 2818; Cass. 26.2.2021 n.5426; Cass. 24.11.2020 n. 26697; Cass. sez. un. n. 1415/2019), di talché non poteva la Corte d'Appello nel pronunciarsi sul reclamo del notaio Eric ER dare atto della sussistenza a carico dello stesso dei presupposti per l'imposizione di un ulteriore contributo se dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, che opera solo per i giudizi d'impugnazione in senso proprio. 9 di 9 Per il giudizio di legittimità, la prevalente soccombenza del ricorrente, che ha visto respinto il motivo attinente al merito della causa, ne giustifica la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dell'Archivio Notarile Distrettuale di Roma, mentre nulla va disposto per il Consiglio