Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2024, n. 16508
CASS
Sentenza 13 giugno 2024

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Massime1

In materia di sanzioni disciplinari notarili, sia le attenuanti generiche che il ravvedimento operoso di cui all'art. 144 della l. n. 89 del 1913 costituiscono diminuenti ad effetto speciale comportanti la sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria; pertanto, in caso di concorso, la sanzione pecuniaria così applicata non può essere ulteriormente defalcata di un sesto, essendo detta riduzione frazionaria applicabile solo nel caso in cui la sanzione disciplinare resti quella edittale.

Commentario1

  • 1quali conseguenze per l'omissione o l'irregolare tenuta?
    Avv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 18 giugno 2024

    La recente decisione sulla mancanza del repertorio notarile Una recentissima decisione (Cass., sez. II, 13/6/2024, n. 16508) che si è occupata delle attenuanti da concedere al notaio che abbia stipulato atti pur avendo terminato il repertorio, richiama l'attenzione su questo problema. Quella sentenza non ha affrontato il tema della norma violata, essendo pacifico, per giurisprudenza costante (v. sotto), che vada applicata la sanzione della sospensione. Nel caso sono state sì concesse le cosiddette attenuanti generiche per l'incensuratezza del notaio, ma non anche “quella del cosiddetto ravvedimento operoso previsto dall'art. 144 comma 1 della L. n. 89/1913, in quanto si era adoperato per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2024, n. 16508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16508
Data del deposito : 13 giugno 2024

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