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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 40868/2024
R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Sergio Massimo Mancusi, elettivamente domiciliato Parte_1 in Roma, viale Giulio Cesare, n. 95
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 8.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 11.11.2024) poi notificato con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84, ed ai consequenziali benefici di legge, con decorrenza dalla data della domanda (settembre 2023) o da quella che risulterà di giustizia, con condanna dell' - se ritenuta ammissibile per quanto esposto in narrativa - alla CP_1 corresponsione dei relativi ratei oltre interessi legali;
”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per CP_1 l'inammissibilità/improponibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto. Acquisita la documentazione ed il fascicolo dell'a.t.p., conferito incarico al c.t.u. medico legale infine, durante l'odierna udienza, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente, ex art. 445 bis Parte_1
c.p.c. la contestazione alla relazione del c.t.u. (in data 15.10.2024) nonché il presente ricorso (entro il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito della predetta contestazione).
3. In primo luogo si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.” (Cass., sez. L, ord. n. 17787 del 26.8.2020). Alla luce di tali principi non trova luogo, in sede di opposizione all'a.t.p., la declaratoria del diritto a conseguire la prestazione assistenziale (nonché la condanna al pagamento dei relativi ratei, altresì richiesta dalla ricorrente come da conclusioni sopra riportate, dovendosi esaminare esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario.
4. Il c.t.u., dott. ha rappresentato che il ricorrente “non si è presentato a Persona_1 visita per errore di comunicazione” (come da nota in atti). Come ha precisato la Suprema Corte:
“In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale…comporta il rigetto della domanda per difetto di prova.” (Cass., sez. sez.
6 - L, ord. n. 2361 del 29.1.2019).
Nello specifico non si è presentato alla visita peritale e non ha Parte_1 documentato (e neppure ha rappresentato) un valido impedimento (ciò sia nel corso delle operazioni peritali, che all'odierno verbale), sicché non ha assolto all'onere di collaborazione e dunque all'onere probatorio posto a suo carico. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va respinto (secondo i principi di legittimità sopra riportati).
5. In ordine alle spese di lite: seguono la soccombenza (non risultando, dalla dichiarazione depositata da parte ricorrente, la condizione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per l'anno antecedente al deposito del ricorso e della presente decisione), liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti, per cause di istruzione preventiva di valore da
€ 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali dell , liquidate in € CP_1
639,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %;
Roma, 26.11.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 40868/2024
R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Sergio Massimo Mancusi, elettivamente domiciliato Parte_1 in Roma, viale Giulio Cesare, n. 95
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 8.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 11.11.2024) poi notificato con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84, ed ai consequenziali benefici di legge, con decorrenza dalla data della domanda (settembre 2023) o da quella che risulterà di giustizia, con condanna dell' - se ritenuta ammissibile per quanto esposto in narrativa - alla CP_1 corresponsione dei relativi ratei oltre interessi legali;
”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per CP_1 l'inammissibilità/improponibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto. Acquisita la documentazione ed il fascicolo dell'a.t.p., conferito incarico al c.t.u. medico legale infine, durante l'odierna udienza, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente, ex art. 445 bis Parte_1
c.p.c. la contestazione alla relazione del c.t.u. (in data 15.10.2024) nonché il presente ricorso (entro il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito della predetta contestazione).
3. In primo luogo si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.” (Cass., sez. L, ord. n. 17787 del 26.8.2020). Alla luce di tali principi non trova luogo, in sede di opposizione all'a.t.p., la declaratoria del diritto a conseguire la prestazione assistenziale (nonché la condanna al pagamento dei relativi ratei, altresì richiesta dalla ricorrente come da conclusioni sopra riportate, dovendosi esaminare esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario.
4. Il c.t.u., dott. ha rappresentato che il ricorrente “non si è presentato a Persona_1 visita per errore di comunicazione” (come da nota in atti). Come ha precisato la Suprema Corte:
“In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale…comporta il rigetto della domanda per difetto di prova.” (Cass., sez. sez.
6 - L, ord. n. 2361 del 29.1.2019).
Nello specifico non si è presentato alla visita peritale e non ha Parte_1 documentato (e neppure ha rappresentato) un valido impedimento (ciò sia nel corso delle operazioni peritali, che all'odierno verbale), sicché non ha assolto all'onere di collaborazione e dunque all'onere probatorio posto a suo carico. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va respinto (secondo i principi di legittimità sopra riportati).
5. In ordine alle spese di lite: seguono la soccombenza (non risultando, dalla dichiarazione depositata da parte ricorrente, la condizione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per l'anno antecedente al deposito del ricorso e della presente decisione), liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti, per cause di istruzione preventiva di valore da
€ 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali dell , liquidate in € CP_1
639,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %;
Roma, 26.11.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia