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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3575 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato a seguito del deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione del 25.9.25 la seguente sentenza nella causa n. 267/25
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Cardillo Oreste e Parte_1
IA IC
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso come in atti
Resistente-contumace
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato il 10.1.25, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente della dal 22.11.23 al CP_3
30.8.24, data di licenziamento, quale , ha dedotto che la CP_4
Cont Fra srl non aveva corrisposto il TFr e l'indennità di mancato preavviso ed aveva l'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro per tutto il periodo di lavoro.
Ha chiesto, la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 979,58 a titolo di TFR ed euro 554,08 a titolo di indennità di mancato preavviso, nonché l'accertamento del diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva con conseguente condanna dei convenuti alla suddetta regolarizzazione attraverso
1 l'accredito dei contributi omessi, con rifusione delle spese del giudizio.
Cont Cont L' e la Fra. sono rimaste contumace. CP_1
La domanda è fondata.
La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente
Co e la .FRa srl per il periodo in esame risulta dalla documentazione in atti (buste paga ed estratto contributivo).
Risulta inoltre dagli atti allegati l'omesso versamento contributivo per il periodo in esame.
Non risulta pagato il TFR, correttamente quantificato in euro 979,58.
Nulla emerso circa le circostanze di cui al licenziamento risulta pertanto non dovuta indennità di mancato preavviso
Va disposta la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 979,58 a titolo di tfr.
Sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 cpc.
Ne consegue inoltre, in applicazione del principio di automaticità della prestazione previdenziale sancito dall'art. 2116 c.c., il riconoscimento del diritto della ricorrente all'accredito della contribuzione non versata a prescindere dall'adempimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro.
La circostanza infatti che i contributi non siano stati effettivamente versati non incide sul diritto alla relativa copertura previdenziale, essendo onore dell'Istituto previdenziale procedere alla loro riscossione nei limiti della prescrizione.
Le spese tra il ricorrente e la seguono la soccombenza e si CP_3 liquidano come in dispositivo, nulla per il resto attesa la contumacia delle resistenti
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con il ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
2 dichiara il diritto di parte ricorrente alle spettanze richieste nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma complessiva di € Controparte_2
979,58 a titolo di TFR accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del periodo indicato in parte motiva dal 22.11.23 al 30.8.24 ai fini contributivi e previdenziali e per l'effetto dichiara l'inadempimento (omissione) della all'obbligo contributivo CP_3
Condanna la al versamento in favore dell' dei CP_3 CP_1 contributi previdenziali omessi relativamente al periodo dal 22.11.23 al 30.8.24
Condanna la al pagamento delle spese processuali in CP_3 favore del ricorrente che liquida in complessive € 1380,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa con distrazione.
Nulla per le restanti spese attesa la contumacia dell' e della CP_1
CP_3
Aversa 1.10.2025
Il Giudice del lavoro
Marco BO
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