Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 333/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti BARILLA' GIUSEPPE e BARILLA' Parte_1
TERESA INNOCENZA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall' Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e note di trattazione scritta.
In fatto e in diritto
1.Giudizio di primo grado:
Con ricorso depositato il 23 dicembre 2022, ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
in giudizio avanti il Tribunale di Palmi per chiedere al giudice adìto di accertare il proprio
[...] diritto all'assegnazione della Carta di cui all'art. 1, commi 121 e seguenti della L. n. 107/2015 (c.d.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
2. La sentenza appellata:
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza n. 504/2023 pubblicata in data
2.5.2023. Il Tribunale in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato il CP_1 all'assegnazione in favore della della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione Pt_1 del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” solo per gli a.s. 2020/2021 e
2021/2022 secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, mediante emissione dii tre buoni elettronici, ciascuno di importo di € 500,00, da utilizzare entro due anni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Ha rigettato invece la richiesta con riferimenti agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, in quanto antecedenti al periodo di fruibilità previsto per i docenti a tempo indeterminato in base all'art. 6 co. 6 DPCM 28.11.2016, compensando interamente le spese di lite.
Ha rilevato, in particolare, che in base alla disciplina vigente, il MIM. riconosce, con cadenza annuale, un buono elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il
31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 dpcm cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 dpcm cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 dpcm cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 dpcm cit.); che il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sull'app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 dpcm cit.); che il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato, a pena di perenzione, entro il termine dell'anno scolastico successivo;
che pertanto, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit;
.
2. una limitazione temporale, di tipo biennale, la cui ratio è volta, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente.
Ha infine argomentato che una diversa interpretazione, volta ad escludere il limite temporale biennale, finirebbe per attribuire ai docenti precari vantaggi maggiori di quelli riservati ai docenti di ruolo dalla normativa vigente: “(…) il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato anche al fine di impedire la c.d. “discriminazione alla rovescia”.
3. Il giudizio di appello:
Avverso la sentenza ha interposto appello , al quale ha resistito, con costituzione però Parte_1 tardiva, il . Controparte_1
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza nella parte in cui ha limitato il diritto al bonus docenti al solo biennio antecedente la domanda giudiziale, introducendo in tal modo una sorta di insolita prescrizione o decadenza rispetto ad un diritto (al bonus) di cui ancora la parte ricorrente non ha potuto godere, proprio perché mai erogato dal convenuto e ponendosi in netto ed aperto CP_1 contrasto con una giurisprudenza di merito assolutamente costante in tutta Italia. Ha infatti evidenziato che il limite temporale (biennale) è riferito alla facoltà di spesa del bonus (con decorrenza quindi di tale termine dalla data di effettiva attivazione della carta), ma non può operare come limitazione dello stesso diritto a percepire il bonus. Soltanto dopo che l'amministrazione avrà attivato la carta del docente, ivi accreditando le somme relative ai voucher dovuti per ciascun anno scolastico azionato e riconosciuto, potrà ritenersi operante il limite biennale di spesa dei bonus.
Come secondo motivo di appello ha rilevato l' illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui, pur accogliendo parzialmente la domanda con riferimento agli anni 2020-2021 e 2021-2022 e condannando l'amministrazione resistente all'emissione dei buoni di cui alla carta elettronica del docente, ha disposto l'utilizzazione degli stessi entro due anni dalla pubblicazione della sentenza e non entro due anni dalla messa a disposizione dei bonus, atteso che i limiti temporali per la fruibilità della carta elettronica sono previsti dalla normativa di settore, senza che vi sia bisogno di specifica declaratoria giudiziale e non possono che operare dalla data di effettiva fruibilità della carta, ovvero a decorrere dal relativo rilascio.
Ha concluso chiedendo riforma della sentenza con il riconoscimento della carta elettronica per tutti Cont gli anni di servizio a tempo determinato e la condanna del alle spese del doppio grado di giudizio.
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L'appello è fondato.
La questione controversa attiene unicamente ai limiti temporali di utilizzo del bonus carta docenti, non essendo in contestazione la spettanza di tale beneficio, finalizzato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente anche a tempo determinato, per come unanimemente affermato peraltro in tutto il panorama giurisprudenziale anche a livello comunitario. Ritiene la Corte che unico limite temporale per il conseguimento del bonus carta elettronica sia la prescrizione quinquennale che nella fattispecie né è maturata e né è stata oggetto di eccezione, mentre non può ostare all'erogazione del beneficio economico la previsione di una validità biennale dello stesso.
E'chiaro, infatti, che la previsione di un termine di scadenza presuppone necessariamente la disponibilità della carta elettronica ed il suo mancato utilizzo entro un certo periodo di tempo.
Quando il bonus non è stata elargito per fatto imputabile al , non può operare il limite CP_1 biennale di cui all'art. 6 del D.P.C.M. del 28.11.2016 che impedirebbe il riconoscimento del diritti per gli anni scolastici precedenti ai due dal deposito del ricorso, poiché altrimenti si introdurrebbe, per effetto peraltro di normazione secondaria (d.p.c.m.), una ipotesi di fattispecie impeditiva al riconoscimento del diritto, strutturantesi come una vera e propria decadenza, in violazione del principio di tassatività e stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza.
La diversa interpretazione adottata dal giudice di prime cure preclude alla docente ogni rimedio rispetto alla discriminazione accertata. L'illegittima esclusione dal beneficio ha privato la stessa di ogni iniziativa connessa allo stesso, sicchè non possono assumere rilievo eventuali termini per l'utilizzo delle somme, operanti solo se sin da principio il docente sia stato posto nelle condizioni di spendere le somme corrispondenti.
Sicchè. in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto della appellante “ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015», con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 2.500,00 (€ 500,00 per ciascun anno) sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/2022.
Condividendo l'altro motivo di censura della sentenza rilevato della parte appellante, va affermato che il termine biennale di utilizzo decorrerà non già dalla pubblicazione della sentenza, ma dal momento di effettiva messa a disposizione delle somme, così come previsto dall'art 6 del DPCM cit.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi (stante la non complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale) dello scaglione di riferimento, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro,, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 504/2023 del 2.05.2023: - Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 Parte_1 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20,
2020/21 e 2021/2022, e, per l'effetto, condanna il resistente a provvedere in tal senso;
CP_1
- Condanna il a rifondere in favore di parte appellante le spese Controparte_1 di lite, che liquida per il primo grado in complessivi € 1278,00 e per il secondo grado in complessivi
€ 1458,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre al contributo unificato pagato (€ 73,50), da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11.04.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)