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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1517/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6148/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3220/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 20/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120240071203130 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 impugnava una cartella di pagamento ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/73, relativa ad IVA e II.DD anno 2020, chiedendo l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, anziché in misura piena, non avendo ricevuto la notifica dell'avviso bonario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale impugnava l'avverso dedotto chiedendone il rigetto.
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate, la quale, sostanzialmente, lamenta l'omessa applicazione del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c.
Non si è costituito il contribuente, nonostante la sua regolare evocazione.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Invero, contrariamente a quanto sostiene l'ufficio, il contribuente non lamenta l'omessa notifica della cartella impugnata (avvenuta in data 23.04.2024), bensì l'omessa notifica dell'avviso bonario, asseritamente avvenuta in data 19.05.2023, che gli avrebbe consentito di evitare il pagamento delle sanzioni.
Orbene, l'Agenzia non ha provato la notifica del predetto avviso, per cui appare corretta la statuizione del giudice di prime cure.
Nulla per le spese, in assenza di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6148/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3220/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 20/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120240071203130 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 impugnava una cartella di pagamento ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/73, relativa ad IVA e II.DD anno 2020, chiedendo l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, anziché in misura piena, non avendo ricevuto la notifica dell'avviso bonario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale impugnava l'avverso dedotto chiedendone il rigetto.
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate, la quale, sostanzialmente, lamenta l'omessa applicazione del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c.
Non si è costituito il contribuente, nonostante la sua regolare evocazione.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Invero, contrariamente a quanto sostiene l'ufficio, il contribuente non lamenta l'omessa notifica della cartella impugnata (avvenuta in data 23.04.2024), bensì l'omessa notifica dell'avviso bonario, asseritamente avvenuta in data 19.05.2023, che gli avrebbe consentito di evitare il pagamento delle sanzioni.
Orbene, l'Agenzia non ha provato la notifica del predetto avviso, per cui appare corretta la statuizione del giudice di prime cure.
Nulla per le spese, in assenza di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.