Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi.................. Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 11.04.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
C.F nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Lucia Pozzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 22.04.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
2. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi i quali, Per_1 nello spirito dell'affido condiviso, assumeranno disgiuntamente le decisioni relative alla quotidianità dei figli e congiuntamente quelle di maggior importanza, relative alla scuola, all'educazione e alla salute.
3. I minori saranno collocati prevalentemente presso la madre. In ragione di tale collocamento prevalente, la casa coniugale, condotta in locazione con contratto intestato alla GN
e sita in Muggiò (MB), Via Allende n. 13/A, verrà assegnata alla GN Pt_1 Pt_1
unitamente a tutti gli arredi che la compongono. In seguito alla separazione, dunque, la GN si farà carico autonomamente di pagare il canone di locazione, le spese Pt_1 condominiali e le utenze dell'immobile.
4. La residenza anagrafica dei minori resterà fissata nell'immobile assegnato alla madre in
Muggiò (MB), Via Allende n. 13/A.
5. Il signor si impegna a lasciare la casa coniugale non appena avrà reperito altra Pt_2
idonea abitazione ove trasferirsi, in ogni caso entro e non oltre tre mesi dalla pronuncia di separazione. Egli si impegna, una volta reperita una nuova soluzione abitativa ad ivi trasferire la propria residenza anagrafica. Sino a che il signor continuerà a risiedere Pt_2
presso la casa coniugale, tutte le spese relative all'immobile (canone di locazione, spese condominiali e utenze) rimarranno ripartite nella misura del 50 % ciascuno tra i coniugi.
6. Il signor lavora su turni, anche durante il fine settimana, i quali gli vengono Pt_2
comunicati dal datore di lavoro con un anticipo di circa due settimane. Egli, pertanto, avrà diritto e dovere di vedere i figli ogniqualvolta avrà il fine settimana libero dal lavoro (circa ogni 40 giorni), dal sabato alle ore 14.00 circa sino alla domenica sera alle ore 21.00 circa.
Oltre a quanto sopra il signor vedrà i minori due giorni alla settimana, dalle ore Pt_2
17.00 circa sino alle ore 21.00 circa, compatibilmente con i propri turni lavorativi e con gli impegni dei figli. Predetti giorni dovranno essere concordati con la GN non Pt_1
appena noti al signor i propri turni di lavori. Pt_2
Resta inteso che i minori – ad integrazione del calendario di cui sopra - potranno vedere il padre quando vorranno, compatibilmente con i propri impegni e con quelli del signor Pt_2
nonché previo accordo tra i genitori.
Atteso che il signor ha i turni lavorativi anche durante le vacanze natalizie ed estive Pt_2
dei minori, nonché anche durante i giorni di festa, il calendario di collocamento ordinario dei minori di cui sopra resterà invariato durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, nonché durante il mese di agosto.
Resta inteso che, ove il signor non lavorasse nei giorni di festa (Vigilia di Natale, Pt_2
Natale, Santo Stefano, ultimo dell'anno, primo dell'anno, Epifania, Pasqua e Pasquetta), i ragazzi trascorreranno la giornata con lo stesso.
Per_
e rascorreranno ogni estate quindici giorni di vacanza, anche non consecutivi, Per_1 con uno e con l'altro genitore. I signori e si impegnano a comunicarsi entro Pt_1 Pt_2
il 30 aprile di ogni anno o comunque non appena noto il piano di ferie le settimane durante le quali intendono portare in vacanza in minori, avendo cura di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e di consentire ai minori durante il viaggio la comunicazione telefonica con l'altro genitore. Per_ 7. Atteso il collocamento prevalente di e presso la GN , il signor Per_1 Pt_1
il quale dovrà reperire idonea soluzione abitativa per sé con pagamento del relativo Pt_2 canone di locazione e delle spese dell'immobile, anche in considerazione dello stipendio di circa € 1.300,00 che percepisce, si impegna a versare a mezzo bonifico bancario alla moglie a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma complessiva di € 200,00 entro e non oltre il giorno 23 di ogni mese. Predetta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
8. Le parti si accordano affinchè l'assegno unico per i figli dell'importo di circa 400,00 venga percepito integralmente dalla GN . A tale scopo il signor si Parte_1 Pt_2
impegna a consegnare alla moglie tutta la documentazione necessaria alla presentazione delle pratiche presso gli uffici competenti.
9. Per quanto concerne le spese straordinarie relative ai minori, i signori e Pt_2
se ne faranno carico nella misura del 50 % ciascuno secondo quanto disposto dal Pt_1
Protocollo in uso presso Codesto Tribunale che di seguito integralmente si riporta:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo
Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
- Spese mediche urgenti
- Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post – universitari;
- Alloggio o permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Richiesta del rimborso e modalità di pagamento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
10. Il figlio delle parti, svolge come attività sportiva l'equitazione. I coniugi, dunque, si Per_1
impegnano a sostenere nella misura del 50 % ciascuno le spese per le lezioni di cavallo di
Il signor si impegna, invece, a sostenere nella misura del 100 % le spese Per_1 Pt_2
relative alle gare di equitazione del figlio e al noleggio del cavallo.
11. In ragione della contribuzione data per tutta la durata del matrimonio dalla GN Pt_1
alla gestione del menage famigliare e dei figli, nonché in ragione dello stato di disoccupazione della stessa, il signor riconosce alla moglie un assegno di Pt_2 mantenimento mensile con funzione perequativo compensativa ed assistenziale per € 100,00
(diconsi cento,00 euro), da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN entro e non oltre il giorno 23 di ogni mese. Predetta somma sarà Pt_1
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
12. Allo scopo di percepire l'assegno unico e il mantenimento, la GN si impegna ad Pt_1
aprire un proprio conto corrente e/o postale esclusivamente a lei intestato.
13. I coniugi si impegnano nel primo anno seguente alla pronuncia di separazione a mantenere i figli minori estranei dalle proprie relazioni sentimentali eventuali e future.
14. I coniugi danno atto di avere già provveduto ad equa ripartizione del patrimonio famigliare mobiliare, compresa la liquidità in loro possesso.
15. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio proprio e dei figli minori. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Muggiò in data
07.06.2008;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Muggiò per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 19, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 15.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti