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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 976/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 976/2022 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 8 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. Antonia Gradi, sono comparsi:
per 'avv. Guarneri in sostituzione dell'avv. Cecchini Gianfranco Parte_1
per già (già Controparte_1 Controparte_2
) l'avv. Fabrizio Vappina Controparte_3
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti e discutono la causa riportandosi agli atti l Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Il Giudice
dott. Antonia Gradi
All'esito della camera di consiglio ad ore 16.20, assenti le parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonia Gradi
pagina 1 di 7 N. 976/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, all'udienza del
08.05.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 976/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cecchini Parte_1 C.F._1
Gianfranco
ATTRICE contro
(C.F. e P.I ) già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(già ), con il patrocinio dell'avv. VAPPINA
[...] Controparte_3 FABRIZIO e dell'avv. BINI VALERIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI per l'attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della (ex Controparte_2 [...]
, in persona del presidente p.t. Sig. nella causazione Controparte_4 Controparte_5
del sinistro de quo ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero a qualsiasi altro titolo e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore della signora di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla Parte_1
medesima a qualsiasi titolo subiti e subendi in dipendenza del sinistro indicato in narrativa e quantificabili nella somma di € 42.323,50 calcolata secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa e alla personalizzazione del danno, nella percentuale indicata o nella denegata ipotesi, quella che verrà quantificata dal nominando CTU, ovvero determinata dall'Ill.mo Giudice secondo equità; ovvero al risarcimento di tutti i danni commisurati in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, valutata anche in via equitativa ai
pagina 2 di 7 sensi dell'art. 1226 c.c.; in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate e maggior danno, il tutto dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso: col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”
per la convenuta
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Cremona rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice in epigrafe, atleta pallavolista, adiva il Tribunale esponendo che in data 21 novembre 2020, nel corso di una partita di campionato di pallavolo di Serie A1 Femminile, presso il Palazzetto dello
Sport Mario Radi sito in Cremona, al termine di un'azione di gioco subiva un grave infortunio.
In particolare l'attrice, nell'attuare un normale tentativo di recupero in un'azione d'attacco, rimaneva vittima di un'innaturale torsione dell'articolazione femoro-tibiale destra dovuta alla errata e approssimativa collocazione della pavimentazione del campo di gioco.
L'atleta, che veniva immediatamente soccorsa dal personale tecnico sanitario presente a bordo campo, il giorno seguente veniva trasportata al pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di
Cuneo dove, all'esito di esami obiettivi ed ulteriori accertamenti, veniva formulata diagnosi di:
“gonalgia destra post traumatica in verosimile lesione meniscale mediale + distrattiva LCL e LCA –
Trauma arto inferiore”. In data 24 novembre 2020, la veniva sottoposta a risonanza magnetica Pt_1 senza mezzo di contrasto, all'esito della quale il medico radiologo così refertava: “In esiti traumatici recenti si osserva edema ossea nella zona centrale del condilo femorale esterno e lungo il margine posteriore dell'emipiatto tibiale riferibile a lesione contusiva ossea. Lesione del legamento crociato anteriore cha appare disinserito a livello prossimale con aspetto parzialmente adagiato delle fibre sul piatto tibiale ed ematoma intra soviale. […] Si osserva prevalentemente dalle immagini coronali fissurazione a tutto spessore del margine libero meniscale del corno posteriore del menisco esterno.
Sempre dalle immagini coronali […] si osserva netta linea iperintensa a decorso leggermente obliquo
a carico del corno posteriore del menisco mediale, in prossimità del muro meniscale posteriore riferibile anch'essa a lesione;
il menisco mediale appare diffusamente assottigliato e disomogeneo per meniscopatia. [..]Abbondante raccolta endoarticolare che distende prevalentemente i recessi femorali.
Diffuso edema post traumatico dei tessuti molli in corrispondenza della porzione superiore del cavo popliteo più evidente sul versante esterno ed attorno al collaterale esterno”.
pagina 3 di 7 L'attrice veniva infine sottoposta ad intervento di ricostruzione LCA, meniscectomia laterale selettiva, plastica laterale sec. Cocker – Arnold, presso l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, con successivo periodo di riposo.
Precisava che a seguito dell'infortunio erano derivati un'invalidità transitoria post operatoria di 5 mesi, di cui 10 giorni di invalidità totale, 30 giorni al 75%, ulteriori 30 giorni al 50% e i restanti 80 giorni al
25%, oltre ad un danno biologico qualificabile intorno al 9 – 10%.
Deduceva che i danni subiti erano riconducibili all'errata applicazione e conseguente mancata e regolare manutenzione della pavimentazione (Taraflex) del campo da gioco da parte dell'odierna convenuta, in qualità di custode del Palazzetto dello Sport Mario Radi.
Seguiva pertanto richiesta di risarcimento alla convenuta rimasta però priva di riscontro.
Tanto esposto in fatto, in diritto l'attrice deduceva la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le ragioni esposte in atti, e formulava pertanto le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza della domanda.
Osservava che dal filmato tratto dal “videocheck” che produceva risultava evidente che l'infortunio era avvenuto prima della ricaduta a terra dell'atleta successiva alla fase aerea, mentre il contatto con il terreno di gioco era avvenuto con appoggio a terra della gamba sinistra, che non aveva subìto conseguenze, e senza coinvolgimento della gamba destra, evidentemente già infortunata.
Nel video prodotto si vedeva infatti che, ancor prima della caduta, la giocatrice poggiava la mano sulla gamba destra, a dimostrazione che l'infortunio era già avvenuto, mentre la gamba sinistra, con la quale veniva sollevato il manto di gioco, fungeva solo da appoggio in protezione.
Inoltre, come emergeva dal video, solo in seguito al raggiungimento di un coefficiente angolare molto basso, quasi parallelo al terreno, il piede sinistro era stato in grado di far leva sulla giuntura del taraflex sollevandone (minimamente) un lembo, peraltro con un istantaneo rientro del manto nella posizione corretta.
Il sollevamento del lembo del manto non aveva dunque svolto nessuna efficacia causale sul ginocchio destro della dato che l'attrice aveva subìto l'infortunio prima della ripresa del contatto con il Pt_1
terreno, contatto comunque avvenuto con la gamba sinistra non infortunata.
Pertanto, con l'esclusione del nesso causale tra lo stato del manto di gioco e l'infortunio occorso all'atleta, era in radice totalmente esclusa la responsabilità della società convenuta per mancanza del presupposto di aver cagionato il danno ex art. 2043 c.c. così come ex art. 2051 c.c.
Contestava in ogni caso anche il quantum indicato da parte attrice.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e passava quindi in decisione sulle conclusioni sovrascritte.
pagina 4 di 7 ***
La domanda non può essere accolta.
Occorre premettere che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n.
33129 del 18/12/2024).
Nel caso di specie, l'infortunio occorso all'attrice nel corso della partita di pallavolo del 21 novembre
2020 costituisce fatto pacifico in causa.
Controversi sono invece la dinamica dell'infortunio, invero genericamente allegata, e la sussistenza di nesso causale con un'anomalia del tappeto di gioco tale da cagionarlo.
Conviene riportare le dichiarazioni rese dai testimoni.
La teste ha dichiarato: “Durante la partita ero, come la in seconda linea ma ero Tes_1 Pt_1
concentrata sul gioco e comunque ero un po' più avanti rispetto alla mia compagna. La nostra squadra, il Cuneo, era in possesso della palla e noi stavamo avanzando in fase di attacco. Ad un certo punto ho sentito un urlo e mi sono girata verso la mia destra ed ho visto la rannicchiata sul Pt_1
pavimento che lacrimava dal dolore.
ADR: Dopo l'infortunio la è stata portata via di peso dai sanitari non essendo in grado di Pt_1
camminare. La partita è poi ripresa e si è svolta regolarmente fino alla fine. Non ho notato alcuna anomalia sul pavimento coperto dal tappeto di taraflex”.
La teste ha dichiarato “io seguendo la traiettoria della palla non ho visto il motivo per cui Tes_2 Pt_1
si è accasciata a terra. Ricordo di aver visto già in terra mentre si teneva con le mani il Pt_1
ginocchio destro. Poi sono intervenuti i sanitari che, dopo un breve controllo, hanno sistemato su Pt_1 una barella e l'hanno portata via”.
Così la teste “al momento del sinistro non ero in campo ma sedevo in panchina ovvero in Tes_3
una zona esterna al campo di gioco, dalla parte della nostra zona di campo dietro a destra della linea della postazione dei giudici di gioco. … Non ho visto il momento preciso in cui è caduta ma l'ho Pt_1
vista quando era per terra e si teneva un ginocchio. Credo il destro.
ADR Cap. 3) Come sopra ho visto quando era già in terra. Dopo la caduta non si è più Pt_1 Pt_1 rialzata e, dopo l'intervento dei fisioterapisti della squadra, è stata portata via dai sanitari intervenuti.
ADR: La partita si è poi conclusa regolarmente senza ulteriori incidenti. Posso dire di aver notato che quel giorno il taraflex, ovvero il tappeto che ricopre l'area di gioco, non mi sembrava ben disteso”.
pagina 5 di 7 Così la teste “Nel momento in cui la è caduta io, per motivi di gioco, seguendo la Tes_4 Pt_1
traiettoria della palla ho visto cadere in quanto rivolta verso di lei con la rete di gioco alle mie Pt_1
spalle. ADR Cap. 3) Ho visto piegarsi in avanti per prendere la palla che arrivava verso di lei al Pt_1 fine di non farla cadere. Lei era quindi bassa sulle ginocchia e piegata in avanti, cioè “in affondo”. Ad un certo punto ho visto cadere probabilmente per il cedimento del suo ginocchio, non ricordo Pt_1
quale, forse quello posto in posizione più arretrata. Non ho avuto modo di vedere se il tappeto di gioco avesse delle anomalie che potessero giustificare la caduta.
ADR: La partita si è conclusa regolarmente.
ADR: Ricordo di aver notato durante gli allenamenti della mattina che il tappeto che ricopriva il campo presentava dei piccoli avvallamenti, come del resto succede in molti campi”.
Ebbene, in primo luogo, si deve osservare che dall'istruttoria non è emersa l'esatta dinamica dell'infortunio.
I testi e hanno infatti dichiarato di aver visto l'attrice quando già si trovava Tes_1 Tes_2 Tes_3
a terra, dopo l'infortunio; la teste ha ricordato che l'attrice era “bassa sulle ginocchia” e che l'ha Tes_4 vista cadere “probabilmente per il cedimento del ginocchio”, ma dal video prodotto dalla convenuta sub doc. 3 emerge chiaramente che l'attrice, nella fase immediatamente precedente la caduta, era invece in movimento e non “bassa sulle ginocchia” e che la caduta è stata preceduta da una fase di elevazione.
In ogni caso, è bene precisare, seguendo la ricostruzione della teste la quale ha ricondotto Tes_4
l'infortunio “probabilmente” ad un cedimento del ginocchio, nessuna responsabilità potrebbe essere ascritta alla convenuta.
Quanto alla presenza di anomalie sul tappeto di gioco, alle dichiarazioni della teste Tes_3
(peraltro espresse in forma dubitativa) e della teste si contrappongono quelle della teste Tes_4 Tes_1
la quale ha invece riferito di non aver notato alcuna anomalia sul pavimento di gioco.
In ogni caso le dichiarazioni rese sul punto dalle testi e sia per la loro genericità sia Tes_3 Tes_4
in quanto non specificamente riferite alla zona del campo di gioco in cui si è verificato l'infortunio sia, infine, in quanto non è chiara la dinamica stessa dell'infortunio, non sono sufficienti per ritenere provata la sussistenza di un nesso causale tra le condizioni del terreno di gioco e l'infortunio occorso all'attrice.
Ed anzi la prova del contrario si evince dall'esame del video prodotto da parte convenuta sub doc. 3 dal quale emerge che dopo una fase di elevazione, in fase di discesa, mentre l'atleta era ancora in aria, la gamba destra dell'attrice subiva una accentuata torsione mentre l'appoggio avveniva sulla gamba sinistra, che non subiva alcun danno.
pagina 6 di 7 Dunque, lo spostamento del tappeto posato sul campo di gioco causato dall'appoggio, quasi parallelo al suolo, del piede sinistro, come pure si vede nel video sopra richiamato, non appare in nesso causale con la caduta e con l'infortunio subito dall'attrice.
Mancando la prova del nesso causale deve escludersi anche la dedotta responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c.
La domanda va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte dall'attrice; condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in euro
3.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva se dovuta e cpa.
Cremona, 08.05.2025
Il Giudice dott.ssa Antonia Gradi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 976/2022 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 8 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. Antonia Gradi, sono comparsi:
per 'avv. Guarneri in sostituzione dell'avv. Cecchini Gianfranco Parte_1
per già (già Controparte_1 Controparte_2
) l'avv. Fabrizio Vappina Controparte_3
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti e discutono la causa riportandosi agli atti l Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Il Giudice
dott. Antonia Gradi
All'esito della camera di consiglio ad ore 16.20, assenti le parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonia Gradi
pagina 1 di 7 N. 976/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, all'udienza del
08.05.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 976/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cecchini Parte_1 C.F._1
Gianfranco
ATTRICE contro
(C.F. e P.I ) già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(già ), con il patrocinio dell'avv. VAPPINA
[...] Controparte_3 FABRIZIO e dell'avv. BINI VALERIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI per l'attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della (ex Controparte_2 [...]
, in persona del presidente p.t. Sig. nella causazione Controparte_4 Controparte_5
del sinistro de quo ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero a qualsiasi altro titolo e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore della signora di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla Parte_1
medesima a qualsiasi titolo subiti e subendi in dipendenza del sinistro indicato in narrativa e quantificabili nella somma di € 42.323,50 calcolata secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa e alla personalizzazione del danno, nella percentuale indicata o nella denegata ipotesi, quella che verrà quantificata dal nominando CTU, ovvero determinata dall'Ill.mo Giudice secondo equità; ovvero al risarcimento di tutti i danni commisurati in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, valutata anche in via equitativa ai
pagina 2 di 7 sensi dell'art. 1226 c.c.; in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate e maggior danno, il tutto dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso: col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”
per la convenuta
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Cremona rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice in epigrafe, atleta pallavolista, adiva il Tribunale esponendo che in data 21 novembre 2020, nel corso di una partita di campionato di pallavolo di Serie A1 Femminile, presso il Palazzetto dello
Sport Mario Radi sito in Cremona, al termine di un'azione di gioco subiva un grave infortunio.
In particolare l'attrice, nell'attuare un normale tentativo di recupero in un'azione d'attacco, rimaneva vittima di un'innaturale torsione dell'articolazione femoro-tibiale destra dovuta alla errata e approssimativa collocazione della pavimentazione del campo di gioco.
L'atleta, che veniva immediatamente soccorsa dal personale tecnico sanitario presente a bordo campo, il giorno seguente veniva trasportata al pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di
Cuneo dove, all'esito di esami obiettivi ed ulteriori accertamenti, veniva formulata diagnosi di:
“gonalgia destra post traumatica in verosimile lesione meniscale mediale + distrattiva LCL e LCA –
Trauma arto inferiore”. In data 24 novembre 2020, la veniva sottoposta a risonanza magnetica Pt_1 senza mezzo di contrasto, all'esito della quale il medico radiologo così refertava: “In esiti traumatici recenti si osserva edema ossea nella zona centrale del condilo femorale esterno e lungo il margine posteriore dell'emipiatto tibiale riferibile a lesione contusiva ossea. Lesione del legamento crociato anteriore cha appare disinserito a livello prossimale con aspetto parzialmente adagiato delle fibre sul piatto tibiale ed ematoma intra soviale. […] Si osserva prevalentemente dalle immagini coronali fissurazione a tutto spessore del margine libero meniscale del corno posteriore del menisco esterno.
Sempre dalle immagini coronali […] si osserva netta linea iperintensa a decorso leggermente obliquo
a carico del corno posteriore del menisco mediale, in prossimità del muro meniscale posteriore riferibile anch'essa a lesione;
il menisco mediale appare diffusamente assottigliato e disomogeneo per meniscopatia. [..]Abbondante raccolta endoarticolare che distende prevalentemente i recessi femorali.
Diffuso edema post traumatico dei tessuti molli in corrispondenza della porzione superiore del cavo popliteo più evidente sul versante esterno ed attorno al collaterale esterno”.
pagina 3 di 7 L'attrice veniva infine sottoposta ad intervento di ricostruzione LCA, meniscectomia laterale selettiva, plastica laterale sec. Cocker – Arnold, presso l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, con successivo periodo di riposo.
Precisava che a seguito dell'infortunio erano derivati un'invalidità transitoria post operatoria di 5 mesi, di cui 10 giorni di invalidità totale, 30 giorni al 75%, ulteriori 30 giorni al 50% e i restanti 80 giorni al
25%, oltre ad un danno biologico qualificabile intorno al 9 – 10%.
Deduceva che i danni subiti erano riconducibili all'errata applicazione e conseguente mancata e regolare manutenzione della pavimentazione (Taraflex) del campo da gioco da parte dell'odierna convenuta, in qualità di custode del Palazzetto dello Sport Mario Radi.
Seguiva pertanto richiesta di risarcimento alla convenuta rimasta però priva di riscontro.
Tanto esposto in fatto, in diritto l'attrice deduceva la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le ragioni esposte in atti, e formulava pertanto le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza della domanda.
Osservava che dal filmato tratto dal “videocheck” che produceva risultava evidente che l'infortunio era avvenuto prima della ricaduta a terra dell'atleta successiva alla fase aerea, mentre il contatto con il terreno di gioco era avvenuto con appoggio a terra della gamba sinistra, che non aveva subìto conseguenze, e senza coinvolgimento della gamba destra, evidentemente già infortunata.
Nel video prodotto si vedeva infatti che, ancor prima della caduta, la giocatrice poggiava la mano sulla gamba destra, a dimostrazione che l'infortunio era già avvenuto, mentre la gamba sinistra, con la quale veniva sollevato il manto di gioco, fungeva solo da appoggio in protezione.
Inoltre, come emergeva dal video, solo in seguito al raggiungimento di un coefficiente angolare molto basso, quasi parallelo al terreno, il piede sinistro era stato in grado di far leva sulla giuntura del taraflex sollevandone (minimamente) un lembo, peraltro con un istantaneo rientro del manto nella posizione corretta.
Il sollevamento del lembo del manto non aveva dunque svolto nessuna efficacia causale sul ginocchio destro della dato che l'attrice aveva subìto l'infortunio prima della ripresa del contatto con il Pt_1
terreno, contatto comunque avvenuto con la gamba sinistra non infortunata.
Pertanto, con l'esclusione del nesso causale tra lo stato del manto di gioco e l'infortunio occorso all'atleta, era in radice totalmente esclusa la responsabilità della società convenuta per mancanza del presupposto di aver cagionato il danno ex art. 2043 c.c. così come ex art. 2051 c.c.
Contestava in ogni caso anche il quantum indicato da parte attrice.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e passava quindi in decisione sulle conclusioni sovrascritte.
pagina 4 di 7 ***
La domanda non può essere accolta.
Occorre premettere che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n.
33129 del 18/12/2024).
Nel caso di specie, l'infortunio occorso all'attrice nel corso della partita di pallavolo del 21 novembre
2020 costituisce fatto pacifico in causa.
Controversi sono invece la dinamica dell'infortunio, invero genericamente allegata, e la sussistenza di nesso causale con un'anomalia del tappeto di gioco tale da cagionarlo.
Conviene riportare le dichiarazioni rese dai testimoni.
La teste ha dichiarato: “Durante la partita ero, come la in seconda linea ma ero Tes_1 Pt_1
concentrata sul gioco e comunque ero un po' più avanti rispetto alla mia compagna. La nostra squadra, il Cuneo, era in possesso della palla e noi stavamo avanzando in fase di attacco. Ad un certo punto ho sentito un urlo e mi sono girata verso la mia destra ed ho visto la rannicchiata sul Pt_1
pavimento che lacrimava dal dolore.
ADR: Dopo l'infortunio la è stata portata via di peso dai sanitari non essendo in grado di Pt_1
camminare. La partita è poi ripresa e si è svolta regolarmente fino alla fine. Non ho notato alcuna anomalia sul pavimento coperto dal tappeto di taraflex”.
La teste ha dichiarato “io seguendo la traiettoria della palla non ho visto il motivo per cui Tes_2 Pt_1
si è accasciata a terra. Ricordo di aver visto già in terra mentre si teneva con le mani il Pt_1
ginocchio destro. Poi sono intervenuti i sanitari che, dopo un breve controllo, hanno sistemato su Pt_1 una barella e l'hanno portata via”.
Così la teste “al momento del sinistro non ero in campo ma sedevo in panchina ovvero in Tes_3
una zona esterna al campo di gioco, dalla parte della nostra zona di campo dietro a destra della linea della postazione dei giudici di gioco. … Non ho visto il momento preciso in cui è caduta ma l'ho Pt_1
vista quando era per terra e si teneva un ginocchio. Credo il destro.
ADR Cap. 3) Come sopra ho visto quando era già in terra. Dopo la caduta non si è più Pt_1 Pt_1 rialzata e, dopo l'intervento dei fisioterapisti della squadra, è stata portata via dai sanitari intervenuti.
ADR: La partita si è poi conclusa regolarmente senza ulteriori incidenti. Posso dire di aver notato che quel giorno il taraflex, ovvero il tappeto che ricopre l'area di gioco, non mi sembrava ben disteso”.
pagina 5 di 7 Così la teste “Nel momento in cui la è caduta io, per motivi di gioco, seguendo la Tes_4 Pt_1
traiettoria della palla ho visto cadere in quanto rivolta verso di lei con la rete di gioco alle mie Pt_1
spalle. ADR Cap. 3) Ho visto piegarsi in avanti per prendere la palla che arrivava verso di lei al Pt_1 fine di non farla cadere. Lei era quindi bassa sulle ginocchia e piegata in avanti, cioè “in affondo”. Ad un certo punto ho visto cadere probabilmente per il cedimento del suo ginocchio, non ricordo Pt_1
quale, forse quello posto in posizione più arretrata. Non ho avuto modo di vedere se il tappeto di gioco avesse delle anomalie che potessero giustificare la caduta.
ADR: La partita si è conclusa regolarmente.
ADR: Ricordo di aver notato durante gli allenamenti della mattina che il tappeto che ricopriva il campo presentava dei piccoli avvallamenti, come del resto succede in molti campi”.
Ebbene, in primo luogo, si deve osservare che dall'istruttoria non è emersa l'esatta dinamica dell'infortunio.
I testi e hanno infatti dichiarato di aver visto l'attrice quando già si trovava Tes_1 Tes_2 Tes_3
a terra, dopo l'infortunio; la teste ha ricordato che l'attrice era “bassa sulle ginocchia” e che l'ha Tes_4 vista cadere “probabilmente per il cedimento del ginocchio”, ma dal video prodotto dalla convenuta sub doc. 3 emerge chiaramente che l'attrice, nella fase immediatamente precedente la caduta, era invece in movimento e non “bassa sulle ginocchia” e che la caduta è stata preceduta da una fase di elevazione.
In ogni caso, è bene precisare, seguendo la ricostruzione della teste la quale ha ricondotto Tes_4
l'infortunio “probabilmente” ad un cedimento del ginocchio, nessuna responsabilità potrebbe essere ascritta alla convenuta.
Quanto alla presenza di anomalie sul tappeto di gioco, alle dichiarazioni della teste Tes_3
(peraltro espresse in forma dubitativa) e della teste si contrappongono quelle della teste Tes_4 Tes_1
la quale ha invece riferito di non aver notato alcuna anomalia sul pavimento di gioco.
In ogni caso le dichiarazioni rese sul punto dalle testi e sia per la loro genericità sia Tes_3 Tes_4
in quanto non specificamente riferite alla zona del campo di gioco in cui si è verificato l'infortunio sia, infine, in quanto non è chiara la dinamica stessa dell'infortunio, non sono sufficienti per ritenere provata la sussistenza di un nesso causale tra le condizioni del terreno di gioco e l'infortunio occorso all'attrice.
Ed anzi la prova del contrario si evince dall'esame del video prodotto da parte convenuta sub doc. 3 dal quale emerge che dopo una fase di elevazione, in fase di discesa, mentre l'atleta era ancora in aria, la gamba destra dell'attrice subiva una accentuata torsione mentre l'appoggio avveniva sulla gamba sinistra, che non subiva alcun danno.
pagina 6 di 7 Dunque, lo spostamento del tappeto posato sul campo di gioco causato dall'appoggio, quasi parallelo al suolo, del piede sinistro, come pure si vede nel video sopra richiamato, non appare in nesso causale con la caduta e con l'infortunio subito dall'attrice.
Mancando la prova del nesso causale deve escludersi anche la dedotta responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c.
La domanda va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte dall'attrice; condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in euro
3.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva se dovuta e cpa.
Cremona, 08.05.2025
Il Giudice dott.ssa Antonia Gradi
pagina 7 di 7