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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12945 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54745 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(LICENZA (RM), 11/08/1964), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. COCCO PAOLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(TIVOLI (RM), 12/07/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ADDARI SILVIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 15/09/2025;
letto il ricorso per la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n.
16926/2022 depositato in data 23/12/2024 da Parte_1
letta la memoria difensiva depositata da Controparte_1
preso atto che nelle more le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale: 1) prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, accogliere l' istanza congiunta depositata in data
08.07.2025, volta alla trasformazione del giudizio da contenzioso a congiunto (ex art. 473-bis.51 c.p.c.) con contestuale richiesta di anticipazione udienza;
2) modificare le condizioni di divorzio, già statuite con sentenza definitiva del Tribunale Civile di Roma n. 16926/2022 del
08.11.2022 pubblicata il 16.11.2022 R.G. 52870/2017 (doc. 1 allegato al ricorso introduttivo), come segue: - a)revocare il diritto alla assegnazione della ex casa familiare attribuito alla sig.ra sita in Roma, Controparte_1
Via L. Pasini, 47, int. B 8 contraddistinta al n. C.E.U. di Roma: foglio 603,
particella 1433, sub.10, con ogni consequenziale pronuncia, tenuto conto che la medesima in data 01.08.2025 ha provveduto al rilascio dell'immobile con asporto dei propri effetti personali, in favore del legittimo proprietario,
signor Conseguentemente, ordinare la trascrizione del Parte_1 3 provvedimento di revoca a norma dell'articolo 2643 Cc presso l'Ufficio
dell'Agenzia del territorio di Roma, con esonero di responsabilità per l'ufficiale rogante;
- b)revocare, a far data dal 08.07.2025 (data dell'accordo tra le parti) l'assegno di mantenimento, precedentemente posto a carico del signor da corrispondere alla madre Parte_1
convivente, per i figli e in Controparte_1 Per_1 Per_2
considerazione del fatto che entrambi, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, abitano stabilmente con il padre nella ex casa coniugale sita in Roma, Via L. Pasini, 47, int. B 8, e comunque, sono da lui direttamente mantenuti, rendendo superfluo l'assegno stesso;
- c) Prendere atto che in data 01.08.2025, il sig. ha versato alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma a conguaglio di euro 2.379,84, mediante bonifico
[...]
bancario istantaneo, contestualmente al rilascio dell'immobile, a saldo e stralcio delle reciproche pendenze economiche, come appresso specificate:
o Somma dovuta dal sig. alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1
titolo di adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento maturato e non corrisposto fino al mese di luglio 2025: € 5.270,00; o Somma dovuta dalla sig.ra al , per oneri ordinari CP_1 Controparte_2
maturati al 31.07.2025, come da dichiarazione dell'Amministratore: €
2.891,16; o Differenza a conguaglio versata: € 2.379,84;
Conseguentemente, dichiarare che le parti non hanno più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo relativo al rapporto coniugale;
- d) Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al ricorso introduttivo promosso dal signor e) Prendere atto Parte_1
del consenso delle parti e dell'accordo raggiunto, dando efficacia esecutiva alle nuove condizioni sopra riportate, con omologa dello stesso;
f) 4
Ordinare, ove necessario, la trasmissione agli uffici competenti per gli aggiornamenti di legge”;
ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle predette conclusioni congiunte, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
che la natura e l'oggetto del giudizio in una con il contegno processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54745/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone la modifica delle statuizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza n. 16926/2022 negli esatti termini e alle condizioni trascritte in motivazione;
spese compensate.
Roma, 15/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54745 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(LICENZA (RM), 11/08/1964), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. COCCO PAOLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(TIVOLI (RM), 12/07/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ADDARI SILVIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 15/09/2025;
letto il ricorso per la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n.
16926/2022 depositato in data 23/12/2024 da Parte_1
letta la memoria difensiva depositata da Controparte_1
preso atto che nelle more le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale: 1) prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, accogliere l' istanza congiunta depositata in data
08.07.2025, volta alla trasformazione del giudizio da contenzioso a congiunto (ex art. 473-bis.51 c.p.c.) con contestuale richiesta di anticipazione udienza;
2) modificare le condizioni di divorzio, già statuite con sentenza definitiva del Tribunale Civile di Roma n. 16926/2022 del
08.11.2022 pubblicata il 16.11.2022 R.G. 52870/2017 (doc. 1 allegato al ricorso introduttivo), come segue: - a)revocare il diritto alla assegnazione della ex casa familiare attribuito alla sig.ra sita in Roma, Controparte_1
Via L. Pasini, 47, int. B 8 contraddistinta al n. C.E.U. di Roma: foglio 603,
particella 1433, sub.10, con ogni consequenziale pronuncia, tenuto conto che la medesima in data 01.08.2025 ha provveduto al rilascio dell'immobile con asporto dei propri effetti personali, in favore del legittimo proprietario,
signor Conseguentemente, ordinare la trascrizione del Parte_1 3 provvedimento di revoca a norma dell'articolo 2643 Cc presso l'Ufficio
dell'Agenzia del territorio di Roma, con esonero di responsabilità per l'ufficiale rogante;
- b)revocare, a far data dal 08.07.2025 (data dell'accordo tra le parti) l'assegno di mantenimento, precedentemente posto a carico del signor da corrispondere alla madre Parte_1
convivente, per i figli e in Controparte_1 Per_1 Per_2
considerazione del fatto che entrambi, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, abitano stabilmente con il padre nella ex casa coniugale sita in Roma, Via L. Pasini, 47, int. B 8, e comunque, sono da lui direttamente mantenuti, rendendo superfluo l'assegno stesso;
- c) Prendere atto che in data 01.08.2025, il sig. ha versato alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma a conguaglio di euro 2.379,84, mediante bonifico
[...]
bancario istantaneo, contestualmente al rilascio dell'immobile, a saldo e stralcio delle reciproche pendenze economiche, come appresso specificate:
o Somma dovuta dal sig. alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1
titolo di adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento maturato e non corrisposto fino al mese di luglio 2025: € 5.270,00; o Somma dovuta dalla sig.ra al , per oneri ordinari CP_1 Controparte_2
maturati al 31.07.2025, come da dichiarazione dell'Amministratore: €
2.891,16; o Differenza a conguaglio versata: € 2.379,84;
Conseguentemente, dichiarare che le parti non hanno più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo relativo al rapporto coniugale;
- d) Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al ricorso introduttivo promosso dal signor e) Prendere atto Parte_1
del consenso delle parti e dell'accordo raggiunto, dando efficacia esecutiva alle nuove condizioni sopra riportate, con omologa dello stesso;
f) 4
Ordinare, ove necessario, la trasmissione agli uffici competenti per gli aggiornamenti di legge”;
ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle predette conclusioni congiunte, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
che la natura e l'oggetto del giudizio in una con il contegno processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54745/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone la modifica delle statuizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza n. 16926/2022 negli esatti termini e alle condizioni trascritte in motivazione;
spese compensate.
Roma, 15/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi