Articolo 463 del Codice della navigazione
Articolo 462Articolo 464
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21 aprile 1942
Art. 463.
(Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l'imbarco).

La polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali.

L'originale ritenuto dal vettore e' sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non e' trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilita'.

L'originale rilasciato al caricatore e' sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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