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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 1616/2023 R.G. promossa da
, residente in Segonzano (TN), frazione Prà n° 5 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Tasin
ATTORE
C O N T R O con sede in Torino, via Controparte_1
Corte d'Appello n° 11, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Romano Niccolini
CONVENUTA
E
, residente in [...] del Maso n° 7
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI:
così conclude: Parte_1
“nel merito:
- accertare che nel sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa esclusiva del signor alla guida della vettura Jeep Renegade targata FK 972 BH;
Controparte_3
- conseguentemente condannare parte attrice, nella qualità di erede di , Controparte_3
e la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 pagina 1 di 9 con sede legale in Torino, via Corte d'Appello n.11, al risarcimento in solido, in favore di
di tutti i danni subiti a causa delle lesioni patite a seguito del sinistro Parte_1 meglio indicati nelle argomentazioni in fatto che si quantificano in Euro 48.842,50 e che saranno accertati nel corso del giudizio o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi le-gali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria entro comunque il limite della competenza di valore del Giudice adito con riserva di azionare per il residuale importo. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e C.P.A. come per legge da distrarre ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Claudio Tasin.” così conclude: Controparte_5 Controparte_1
“Voglia il Giudice adito respingere le domande formulate nei confronti della chiamata da ritenere del tutto infondate, improbate e comunque eccessive;
in via subordinata limitare la condanna ai danni effettivamente provati;
con condanna all'integrale rimborso delle competenze maturate con spese generali ed accessori come previsto dal D.M. 55/2014 e/o successive modifiche o integrazioni.
In via istruttoria rinnova la richiesta di rimessione in termini per il deposito della CTU ing. d.d. 15.10.24 acquisita nel procedimento pendente tra le stesse parti avanti Per_1 il Giudice di Pace di Mezzolombardo sub R.G. 177/2020; in subordine Voglia il Giudice disporre nuova CTU volta a ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa al fine di accertare le rispettive responsabilità.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 29.5.2020 , nella dichiarata veste di Controparte_2 erede del padre , conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Controparte_3
Mezzolombardo per chiederne la condanna al risarcimento dei danni Parte_1
(da quantificare nel complessivo importo di € 5.171,24) causati dal sinistro stradale verificatosi verso le ore 17,30 del 23 novembre 2018, allorché, nel percorrere a bordo della propria autovettura Jeep Renegade tg. FK972BH la nel territorio del CP_6
Comune di Mezzolombardo, giunto all'intersezione tra via De Varda e via Garibaldi, si era visto tagliare la strada da un pedone (poi identificato nella persona del predetto convenuto), il quale, avendo effettuato l'attraversamento in modo repentino e fuori dalle strisce pedonali, non gli aveva dato modo di frenare e neppure di evitarlo, il che aveva reso inevitabile l'investimento, da cui erano scaturiti ingenti danni alla vettura. pagina 2 di 9 Nel costituirsi in giudizio, , oltre a sollecitare la fissazione di Parte_1 altra udienza per procedere alla chiamata in causa (poi ritualmente effettuata) della
[...]
compagnia assicuratrice del veicolo dell'attore per la RCA, Controparte_4 chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore e della terza chiamata al risarcimento dei danni da lui riportati nell'incidente, da liquidare in misura di € 48.842,50
o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
Con provvedimento dd. 22.11.2022 il giudice di pace procedente dichiarava la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale e, per l'effetto, impartiva le relative istruzioni per la riassunzione della causa innanzi a quest'ufficio, a cui provvedeva con comparsa di riassunzione notificata a Parte_1 CP_2
e alla
[...] Controparte_4
Il primo, seppure ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Si costituiva, invece, la per chiedere il Parte_2 rigetto della domanda e in subordine la limitazione dell'eventuale condanna ai soli danni effettivamente provati.
Sulla responsabilità del sinistro
Va preliminarmente rilevato che il giudizio innanzi al giudice di pace di
Mezzolombardo è stato definito con la sentenza n° 11/2025 dd. 25.1.2025, con cui il giudice procedente ha rigettato la pretesa risarcitoria dell'attore , Controparte_2 rilevando, fra l'altro, che:
➢ di nessuna rilevanza erano risultate le assunte prove orali, in quanto nessuno dei testi escussi era stato in grado di descrivere l'effettiva dinamica del sinistro, non ricostruita neppure dal personale di Polizia Locale giunto in loco;
➢ anche la ctu espletata in corso di causa non aveva offerto significativi elementi di giudizio;
➢ l'unico elemento certo era rappresentato dall'investimento del pedone, il cui contributo colposo alla verificazione dell'incidente era rimasto indimostrato.
Ciò premesso, mette conto rilevare che in punto di fatto è incontroverso, e comunque adeguatamente provato alla luce della “scheda infortunistica stradale” redatta dagli agenti di Polizia Locale intervenuti sul posto, che il sinistro oggetto di causa si è effettivamente verificato nelle circostanze di tempo (verso le ore 17,30 del 23 novembre pagina 3 di 9 2018) e di luogo (in prossimità dell'intersezione tra via De Varda e via Garibaldi di
Mezzolombardo) riportate nell'atto introduttivo del giudizio.
È parimenti incontestato il dato obiettivo dell'investimento di Parte_1 da parte della vettura Jeep Renegade, guidata dal proprietario dell'epoca, _3
, dante causa dell'odierno convenuto.
[...]
In corso di giudizio non è stato, invece, acquisito alcun oggettivo elemento di fatto da cui desumere in termini sufficientemente chiari e univoci l'effettiva modalità di verificazione dell'incidente.
Lo stesso dicasi, come innanzi esposto, anche per il giudizio definito dal giudice di pace, nella cui sentenza viene, fra l'altro, riportata una parte della relazione di servizio degli agenti di Polizia Locale (evidentemente non allegata nella sua interezza nel presente giudizio) ove si legge “stante l'assenza di elementi oggettivi non si è in grado di stabilire il punto esatto di contatto tra il veicolo A) e il pedone, in particolare se il pedone stesse attraversando in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, pertanto non si è potuto ricostruire con certezza una dinamica certa del sinistro”.
L'evidenziata carenza probatoria non è stata superata neppure con la ctu disposta dal giudice di pace e versata in atti dalla compagnia assicuratrice in epoca successiva alla scadenza dei termini perentori assegnati per le richieste istruttorie, di talché la si può considerare ai fini della decisione.
Nel rispondere al quesito relativo alla dinamica del sinistro il Ctu, la cui relazione
è stata depositata nel presente giudizio dalla compagnia assicuratrice, ha fatto presente, fra l'altro, di non essere in grado “di definire con certezza il punto esatto dove si è verificato l'urto e soprattutto il punto dove il signor abbia iniziato il suo Pt_1 attraversamento”, di talché “è possibile che il signor abbia attraversato sulle Pt_1 strisce pedonali ma è anche possibile che abbia attraversato nei pressi di esse e soprattutto percorrendo una traiettoria trasversale e non perpendicolare alla direzione del veicolo”.
Alla luce delle considerazioni svolte viene in rilievo il principio di diritto secondo cui “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del
100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (così, fra le altre, Cass., n° 20137/2023). pagina 4 di 9 Al riguardo, nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di statuire che “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (così Cass., n° 9856/2022; nello stesso senso, v. Cass., n°
5893/1998, secondo cui “la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone pur essendo presunta, può tuttavia essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente, come nel caso in cui il pedone abbia compiuto un movimento inatteso e repentino sì da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità e anormalità di esso, di porre in atto la manovra che avrebbe potuto impedirne l'investimento”).
Nel caso di specie non vi è prova che nell'attraversamento della strada
[...]
effettuò, al di fuori delle strisce pedonali, una repentina e anomala Parte_1 immissione nel flusso della circolazione veicolare, interferendo in modo improvviso e imprevedibile nella traiettoria di marcia del conducente, sì da non consentirgli di arrestare il veicolo, né qualsivoglia altra efficace manovra di emergenza.
E, quindi, non è parimenti provato che fece tutto il possibile per Controparte_3 evitare l'impatto.
Le acquisite risultanze istruttorie inducono, dunque, ad attribuire il sinistro in via esclusiva al padre dell'odierno convenuto e, quindi, a ritenere fondata in punto di an la pretesa risarcitoria attorea.
Sui danni patiti da Parte_1
Per quanto poi attiene alla natura e all'entità dei danni oggetto della domanda risarcitoria in esame, occorre fare riferimento alla ctu medico legale espletata dalla consulente tecnica nominata in corso di causa, le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili e, quindi, possono essere poste a fondamento della presente sentenza, in pagina 5 di 9 quanto formulate all'esito di un'indagine peritale completa nella disamina del complessivo stato di malattia, sorrette da congrua ed esauriente motivazione e comunque non contestate dalle parti.
L'eseguito accertamento ha consentito di stabilire, anche in base alla documentazione in atti, che nel sinistro per cui si procede riportò Parte_1
“un politrauma di natura contusiva caratterizzato da trauma cranio-facciale commotivo con ferita lacero-contusa complessa dell'emivolto di sinistra, trauma distorsivo di rachide cervicale, trauma contusivo di rachide lombare con frattura composta del processo trasverso sinistro di L5, trauma al fianco e regione trocanterica sinistra e ginocchio/piede di destra.”.
Dopo aver rilevato “la piena sussistenza di un rapporto di causalità materiale tra il trauma da investimento subito dal Sig. in data 23.11.2018 ed il quadro clinico Pt_1 rilevato in sede nosocomiale nella stessa giornata, nonché quanto poi successivamente documentato dai vari sanitari che l'ebbero in cura”, la Ctu ha quantificato il periodo di inabilità temporanea in complessivi 71 giorni, di cui 6 di inabilità totale, 30 di inabilità parziale al 75%, 15 al 50% e gli ultimi 20 al 25%, per poi sostenere che il trauma subito nel sinistro di cui causa ha “determinato il quadro anatomo-disfunzionale
[da individuarsi, in base a quanto riportato nella parte relativa all'esame obiettivo, in una limitazione funzionale di circa ¼ delle inclinazioni e delle rotazioni, nonché della flesso estensione ai gradi estremi, n.e.] ed il pregiudizio estetico [relitto cicatriziale, esito di ricostruzione con lembo cutaneo, che diparte dal sopracciglio e si porta verso lo zigomo,
n.e.] oggi obiettivabili con apprezzabili ripercussioni sulla validità del soggetto” e che
“tali postumi, devono definirsi ormai stabilizzati e configurano un aggravamento anatomo-funzionale dello stato anteriore pari ad un danno a carattere permanente valutabile complessivamente nella misura del 11% (undici per cento)”.
Venendo alla quantificazione monetaria del danno biologico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa, occorre fare riferimento alle ultime (quelle del giugno 2024) tabelle in uso al Tribunale di Milano (e, quindi, ricorrere al metodo del punto tabellare con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione crescente della percentuale di invalidità e in funzione decrescente dell'età del soggetto leso), considerate dalla giurisprudenza di legittimità come “quelle statisticamente maggiormente testate, per il numero elevato dei casi giudiziari e delle transazioni extragiudiziarie italiane” (così in motivazione Cass., n° 15760/06; nello stesso senso, più pagina 6 di 9 di recente, Cass., n° 2539/2024, secondo cui le tabelle in questione “costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto”).
In relazione all'accertata invalidità permanente dell'11%, tenuto conto dell'età
(anni 44) del al momento del fatto, va liquidato l'importo di € 29.967,00, senza Pt_1 alcuna ulteriore personalizzazione, in quanto non sono ravvisabili pregiudizi significativamente diversi (né con riferimento agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, né con riguardo agli aspetti di sofferenza soggettiva) da quelli standard, che normalmente derivano da una permanente menomazione dell'integrità psicofisica come quella sopra descritta.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, la tabella di Milano prevede un importo base giornaliero di € 115,00, di talché, alla luce di quanto riportato dalla Ctu in relazione al periodo di malattia, devesi liquidare la complessiva somma di € 4.714,50 [di cui € 690,00 (=€ 115,00 x 6 giorni) per i 6 giorni di inabilità temporanea totale;
€
2.587,00 (=€ 86,25 x 30) per i 30 giorni di i.t. al 75 %; € 862,50 (=€ 57,50 x 15) per i 15 giorni di i.t. al 50 %; € 575,00 (=€ 28,75 x 20) per i 20 giorni di i.t. al 50 %].
In definitiva, il danno non patrimoniale subito da va liquidato Parte_1 all'attualità nel complessivo importo di € 32.554,50 (=€ 29.967,00 + € 2.587,50), non apparendo ascrivibile rilievo in senso contrario al fatto che nelle conclusioni rassegnate innanzi al giudice di pace l'odierno attore ebbe a contenere il quantum risarcitorio nel limite di competenza per valore del giudice adito “con riserva di azionare per il residuale importo”, ove si consideri, da un lato, che la detta limitazione relativa alla competenza per valore del giudice di pace non ha più ragion d'essere dopo che il giudice procedente, rilevata la propria incompetenza per valore, ha disposto la rimessione al Tribunale della causa relativa alla domanda risarcitoria del e dall'altro che comunque “l'atto di Pt_1 riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio…” (in tal senso Cass., n°
15753/2014 e i precedenti ivi richiamati Cass., n° 223/2011 e Cass., n° 821/2006; v. anche Cass., n° 132/2016), di talché a maggior ragione può recare un ampliamento meramente quantitativo dell'originario petitum. pagina 7 di 9 Le parti convenute devono, quindi, essere condannate a pagare a
[...]
la somma di € 32.554,50, oltre a € 26,00 corrispondente all'esborso sostenuto Parte_1 per l'acquisizione dell'allegata documentazione medica (non risulta, invece, provata l'altra dedotta spesa di € 610,00 per la relazione medico-legale stragiudiziale, apparendo a tal fine insufficiente la sola fattura provvisoria versata in atti).
Al detto importo di € 32.580,50, costituente un c.d. credito di valore - giacché assolve alla funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'interessato
- vanno aggiunti anche gli interessi compensativi che costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno (Cass., n° 26374/2014; Cass., n° 5317/2022).
La rivalutazione monetaria, infatti, ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore subito;
mentre gli interessi compensativi sulle somme liquidate servono a compensare il pregiudizio derivato al credito dal ritardato conseguimento del quantum risarcitorio e sono corrispondenti ai frutti che lo stesso avrebbe prodotto in caso di tempestivo ed immediato pagamento.
La misura degli interessi va determinata, in via presuntiva ed equitativa, nel saggio degli interessi legali (non ravvisandosi oggettivi elementi in base ai quali fare riferimento a un tasso diverso), da applicarsi sulla somma devalutata alla data del fatto e di anno in anno rivalutata, secondo il criterio di calcolo indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n° 21396/2014; Cass., Sez. Un. n° 1712/1995).
Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente decisione sino al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate, come da dispositivo (in base al quantum risarcitorio come sopra determinato), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare sulle parti convenute (con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario), unitamente agli oneri di ctu, liquidati come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2 con sede in Torino, via Corte d'Appello n° 11, in persona del legale rappresentante, e di pagina 8 di 9 , disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, Controparte_2 così provvede:
1) condanna le parti convenute, in solido, a pagare a la somma Parte_1 di € 32.580,50, oltre interessi come indicati in motivazione;
2) condanna le parti convenute, in solido, a rifondere a le spese Parte_1 di lite, che liquida € 7.616,00 per compenso, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15 %, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
3) pone gli oneri della ctu medico legale, liquidati come in atti, a carico delle parti convenute.
Così deciso in Trento in data 9.6.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 1616/2023 R.G. promossa da
, residente in Segonzano (TN), frazione Prà n° 5 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Tasin
ATTORE
C O N T R O con sede in Torino, via Controparte_1
Corte d'Appello n° 11, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Romano Niccolini
CONVENUTA
E
, residente in [...] del Maso n° 7
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI:
così conclude: Parte_1
“nel merito:
- accertare che nel sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa esclusiva del signor alla guida della vettura Jeep Renegade targata FK 972 BH;
Controparte_3
- conseguentemente condannare parte attrice, nella qualità di erede di , Controparte_3
e la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 pagina 1 di 9 con sede legale in Torino, via Corte d'Appello n.11, al risarcimento in solido, in favore di
di tutti i danni subiti a causa delle lesioni patite a seguito del sinistro Parte_1 meglio indicati nelle argomentazioni in fatto che si quantificano in Euro 48.842,50 e che saranno accertati nel corso del giudizio o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi le-gali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria entro comunque il limite della competenza di valore del Giudice adito con riserva di azionare per il residuale importo. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e C.P.A. come per legge da distrarre ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Claudio Tasin.” così conclude: Controparte_5 Controparte_1
“Voglia il Giudice adito respingere le domande formulate nei confronti della chiamata da ritenere del tutto infondate, improbate e comunque eccessive;
in via subordinata limitare la condanna ai danni effettivamente provati;
con condanna all'integrale rimborso delle competenze maturate con spese generali ed accessori come previsto dal D.M. 55/2014 e/o successive modifiche o integrazioni.
In via istruttoria rinnova la richiesta di rimessione in termini per il deposito della CTU ing. d.d. 15.10.24 acquisita nel procedimento pendente tra le stesse parti avanti Per_1 il Giudice di Pace di Mezzolombardo sub R.G. 177/2020; in subordine Voglia il Giudice disporre nuova CTU volta a ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa al fine di accertare le rispettive responsabilità.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 29.5.2020 , nella dichiarata veste di Controparte_2 erede del padre , conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Controparte_3
Mezzolombardo per chiederne la condanna al risarcimento dei danni Parte_1
(da quantificare nel complessivo importo di € 5.171,24) causati dal sinistro stradale verificatosi verso le ore 17,30 del 23 novembre 2018, allorché, nel percorrere a bordo della propria autovettura Jeep Renegade tg. FK972BH la nel territorio del CP_6
Comune di Mezzolombardo, giunto all'intersezione tra via De Varda e via Garibaldi, si era visto tagliare la strada da un pedone (poi identificato nella persona del predetto convenuto), il quale, avendo effettuato l'attraversamento in modo repentino e fuori dalle strisce pedonali, non gli aveva dato modo di frenare e neppure di evitarlo, il che aveva reso inevitabile l'investimento, da cui erano scaturiti ingenti danni alla vettura. pagina 2 di 9 Nel costituirsi in giudizio, , oltre a sollecitare la fissazione di Parte_1 altra udienza per procedere alla chiamata in causa (poi ritualmente effettuata) della
[...]
compagnia assicuratrice del veicolo dell'attore per la RCA, Controparte_4 chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore e della terza chiamata al risarcimento dei danni da lui riportati nell'incidente, da liquidare in misura di € 48.842,50
o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
Con provvedimento dd. 22.11.2022 il giudice di pace procedente dichiarava la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale e, per l'effetto, impartiva le relative istruzioni per la riassunzione della causa innanzi a quest'ufficio, a cui provvedeva con comparsa di riassunzione notificata a Parte_1 CP_2
e alla
[...] Controparte_4
Il primo, seppure ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Si costituiva, invece, la per chiedere il Parte_2 rigetto della domanda e in subordine la limitazione dell'eventuale condanna ai soli danni effettivamente provati.
Sulla responsabilità del sinistro
Va preliminarmente rilevato che il giudizio innanzi al giudice di pace di
Mezzolombardo è stato definito con la sentenza n° 11/2025 dd. 25.1.2025, con cui il giudice procedente ha rigettato la pretesa risarcitoria dell'attore , Controparte_2 rilevando, fra l'altro, che:
➢ di nessuna rilevanza erano risultate le assunte prove orali, in quanto nessuno dei testi escussi era stato in grado di descrivere l'effettiva dinamica del sinistro, non ricostruita neppure dal personale di Polizia Locale giunto in loco;
➢ anche la ctu espletata in corso di causa non aveva offerto significativi elementi di giudizio;
➢ l'unico elemento certo era rappresentato dall'investimento del pedone, il cui contributo colposo alla verificazione dell'incidente era rimasto indimostrato.
Ciò premesso, mette conto rilevare che in punto di fatto è incontroverso, e comunque adeguatamente provato alla luce della “scheda infortunistica stradale” redatta dagli agenti di Polizia Locale intervenuti sul posto, che il sinistro oggetto di causa si è effettivamente verificato nelle circostanze di tempo (verso le ore 17,30 del 23 novembre pagina 3 di 9 2018) e di luogo (in prossimità dell'intersezione tra via De Varda e via Garibaldi di
Mezzolombardo) riportate nell'atto introduttivo del giudizio.
È parimenti incontestato il dato obiettivo dell'investimento di Parte_1 da parte della vettura Jeep Renegade, guidata dal proprietario dell'epoca, _3
, dante causa dell'odierno convenuto.
[...]
In corso di giudizio non è stato, invece, acquisito alcun oggettivo elemento di fatto da cui desumere in termini sufficientemente chiari e univoci l'effettiva modalità di verificazione dell'incidente.
Lo stesso dicasi, come innanzi esposto, anche per il giudizio definito dal giudice di pace, nella cui sentenza viene, fra l'altro, riportata una parte della relazione di servizio degli agenti di Polizia Locale (evidentemente non allegata nella sua interezza nel presente giudizio) ove si legge “stante l'assenza di elementi oggettivi non si è in grado di stabilire il punto esatto di contatto tra il veicolo A) e il pedone, in particolare se il pedone stesse attraversando in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, pertanto non si è potuto ricostruire con certezza una dinamica certa del sinistro”.
L'evidenziata carenza probatoria non è stata superata neppure con la ctu disposta dal giudice di pace e versata in atti dalla compagnia assicuratrice in epoca successiva alla scadenza dei termini perentori assegnati per le richieste istruttorie, di talché la si può considerare ai fini della decisione.
Nel rispondere al quesito relativo alla dinamica del sinistro il Ctu, la cui relazione
è stata depositata nel presente giudizio dalla compagnia assicuratrice, ha fatto presente, fra l'altro, di non essere in grado “di definire con certezza il punto esatto dove si è verificato l'urto e soprattutto il punto dove il signor abbia iniziato il suo Pt_1 attraversamento”, di talché “è possibile che il signor abbia attraversato sulle Pt_1 strisce pedonali ma è anche possibile che abbia attraversato nei pressi di esse e soprattutto percorrendo una traiettoria trasversale e non perpendicolare alla direzione del veicolo”.
Alla luce delle considerazioni svolte viene in rilievo il principio di diritto secondo cui “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del
100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (così, fra le altre, Cass., n° 20137/2023). pagina 4 di 9 Al riguardo, nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di statuire che “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (così Cass., n° 9856/2022; nello stesso senso, v. Cass., n°
5893/1998, secondo cui “la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone pur essendo presunta, può tuttavia essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente, come nel caso in cui il pedone abbia compiuto un movimento inatteso e repentino sì da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità e anormalità di esso, di porre in atto la manovra che avrebbe potuto impedirne l'investimento”).
Nel caso di specie non vi è prova che nell'attraversamento della strada
[...]
effettuò, al di fuori delle strisce pedonali, una repentina e anomala Parte_1 immissione nel flusso della circolazione veicolare, interferendo in modo improvviso e imprevedibile nella traiettoria di marcia del conducente, sì da non consentirgli di arrestare il veicolo, né qualsivoglia altra efficace manovra di emergenza.
E, quindi, non è parimenti provato che fece tutto il possibile per Controparte_3 evitare l'impatto.
Le acquisite risultanze istruttorie inducono, dunque, ad attribuire il sinistro in via esclusiva al padre dell'odierno convenuto e, quindi, a ritenere fondata in punto di an la pretesa risarcitoria attorea.
Sui danni patiti da Parte_1
Per quanto poi attiene alla natura e all'entità dei danni oggetto della domanda risarcitoria in esame, occorre fare riferimento alla ctu medico legale espletata dalla consulente tecnica nominata in corso di causa, le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili e, quindi, possono essere poste a fondamento della presente sentenza, in pagina 5 di 9 quanto formulate all'esito di un'indagine peritale completa nella disamina del complessivo stato di malattia, sorrette da congrua ed esauriente motivazione e comunque non contestate dalle parti.
L'eseguito accertamento ha consentito di stabilire, anche in base alla documentazione in atti, che nel sinistro per cui si procede riportò Parte_1
“un politrauma di natura contusiva caratterizzato da trauma cranio-facciale commotivo con ferita lacero-contusa complessa dell'emivolto di sinistra, trauma distorsivo di rachide cervicale, trauma contusivo di rachide lombare con frattura composta del processo trasverso sinistro di L5, trauma al fianco e regione trocanterica sinistra e ginocchio/piede di destra.”.
Dopo aver rilevato “la piena sussistenza di un rapporto di causalità materiale tra il trauma da investimento subito dal Sig. in data 23.11.2018 ed il quadro clinico Pt_1 rilevato in sede nosocomiale nella stessa giornata, nonché quanto poi successivamente documentato dai vari sanitari che l'ebbero in cura”, la Ctu ha quantificato il periodo di inabilità temporanea in complessivi 71 giorni, di cui 6 di inabilità totale, 30 di inabilità parziale al 75%, 15 al 50% e gli ultimi 20 al 25%, per poi sostenere che il trauma subito nel sinistro di cui causa ha “determinato il quadro anatomo-disfunzionale
[da individuarsi, in base a quanto riportato nella parte relativa all'esame obiettivo, in una limitazione funzionale di circa ¼ delle inclinazioni e delle rotazioni, nonché della flesso estensione ai gradi estremi, n.e.] ed il pregiudizio estetico [relitto cicatriziale, esito di ricostruzione con lembo cutaneo, che diparte dal sopracciglio e si porta verso lo zigomo,
n.e.] oggi obiettivabili con apprezzabili ripercussioni sulla validità del soggetto” e che
“tali postumi, devono definirsi ormai stabilizzati e configurano un aggravamento anatomo-funzionale dello stato anteriore pari ad un danno a carattere permanente valutabile complessivamente nella misura del 11% (undici per cento)”.
Venendo alla quantificazione monetaria del danno biologico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa, occorre fare riferimento alle ultime (quelle del giugno 2024) tabelle in uso al Tribunale di Milano (e, quindi, ricorrere al metodo del punto tabellare con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione crescente della percentuale di invalidità e in funzione decrescente dell'età del soggetto leso), considerate dalla giurisprudenza di legittimità come “quelle statisticamente maggiormente testate, per il numero elevato dei casi giudiziari e delle transazioni extragiudiziarie italiane” (così in motivazione Cass., n° 15760/06; nello stesso senso, più pagina 6 di 9 di recente, Cass., n° 2539/2024, secondo cui le tabelle in questione “costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto”).
In relazione all'accertata invalidità permanente dell'11%, tenuto conto dell'età
(anni 44) del al momento del fatto, va liquidato l'importo di € 29.967,00, senza Pt_1 alcuna ulteriore personalizzazione, in quanto non sono ravvisabili pregiudizi significativamente diversi (né con riferimento agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, né con riguardo agli aspetti di sofferenza soggettiva) da quelli standard, che normalmente derivano da una permanente menomazione dell'integrità psicofisica come quella sopra descritta.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, la tabella di Milano prevede un importo base giornaliero di € 115,00, di talché, alla luce di quanto riportato dalla Ctu in relazione al periodo di malattia, devesi liquidare la complessiva somma di € 4.714,50 [di cui € 690,00 (=€ 115,00 x 6 giorni) per i 6 giorni di inabilità temporanea totale;
€
2.587,00 (=€ 86,25 x 30) per i 30 giorni di i.t. al 75 %; € 862,50 (=€ 57,50 x 15) per i 15 giorni di i.t. al 50 %; € 575,00 (=€ 28,75 x 20) per i 20 giorni di i.t. al 50 %].
In definitiva, il danno non patrimoniale subito da va liquidato Parte_1 all'attualità nel complessivo importo di € 32.554,50 (=€ 29.967,00 + € 2.587,50), non apparendo ascrivibile rilievo in senso contrario al fatto che nelle conclusioni rassegnate innanzi al giudice di pace l'odierno attore ebbe a contenere il quantum risarcitorio nel limite di competenza per valore del giudice adito “con riserva di azionare per il residuale importo”, ove si consideri, da un lato, che la detta limitazione relativa alla competenza per valore del giudice di pace non ha più ragion d'essere dopo che il giudice procedente, rilevata la propria incompetenza per valore, ha disposto la rimessione al Tribunale della causa relativa alla domanda risarcitoria del e dall'altro che comunque “l'atto di Pt_1 riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio…” (in tal senso Cass., n°
15753/2014 e i precedenti ivi richiamati Cass., n° 223/2011 e Cass., n° 821/2006; v. anche Cass., n° 132/2016), di talché a maggior ragione può recare un ampliamento meramente quantitativo dell'originario petitum. pagina 7 di 9 Le parti convenute devono, quindi, essere condannate a pagare a
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la somma di € 32.554,50, oltre a € 26,00 corrispondente all'esborso sostenuto Parte_1 per l'acquisizione dell'allegata documentazione medica (non risulta, invece, provata l'altra dedotta spesa di € 610,00 per la relazione medico-legale stragiudiziale, apparendo a tal fine insufficiente la sola fattura provvisoria versata in atti).
Al detto importo di € 32.580,50, costituente un c.d. credito di valore - giacché assolve alla funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'interessato
- vanno aggiunti anche gli interessi compensativi che costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno (Cass., n° 26374/2014; Cass., n° 5317/2022).
La rivalutazione monetaria, infatti, ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore subito;
mentre gli interessi compensativi sulle somme liquidate servono a compensare il pregiudizio derivato al credito dal ritardato conseguimento del quantum risarcitorio e sono corrispondenti ai frutti che lo stesso avrebbe prodotto in caso di tempestivo ed immediato pagamento.
La misura degli interessi va determinata, in via presuntiva ed equitativa, nel saggio degli interessi legali (non ravvisandosi oggettivi elementi in base ai quali fare riferimento a un tasso diverso), da applicarsi sulla somma devalutata alla data del fatto e di anno in anno rivalutata, secondo il criterio di calcolo indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n° 21396/2014; Cass., Sez. Un. n° 1712/1995).
Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente decisione sino al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate, come da dispositivo (in base al quantum risarcitorio come sopra determinato), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare sulle parti convenute (con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario), unitamente agli oneri di ctu, liquidati come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2 con sede in Torino, via Corte d'Appello n° 11, in persona del legale rappresentante, e di pagina 8 di 9 , disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, Controparte_2 così provvede:
1) condanna le parti convenute, in solido, a pagare a la somma Parte_1 di € 32.580,50, oltre interessi come indicati in motivazione;
2) condanna le parti convenute, in solido, a rifondere a le spese Parte_1 di lite, che liquida € 7.616,00 per compenso, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15 %, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
3) pone gli oneri della ctu medico legale, liquidati come in atti, a carico delle parti convenute.
Così deciso in Trento in data 9.6.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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