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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1286/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 12.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Lavinia Mensi e Michele Mensi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di reclutamento dalla GPS
Conclusioni Per la parte ricorrente : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, sez. Parte_1
lavoro, contrariis reiectis: - In via d'urgenza: disapplicare il provvedimento di rettifica del punteggio emesso il 5.7.22 dall'Istituto Comprensivo G. Gamerra prot. 2811/u del
5-7-22 che rettificava la posizione della candidata nella graduatoria provinciale di istituto per la provincia di Pisa grado AAAA (infanzia) da 131 punti a 22 e PPPP
(educatore) da 218 punti a 22 e per l'effetto ordinare all'amministrazione di riconoscere alla ricorrente la posizione originariamente vantata (131 punti per profilo infanzia e 218 punti per profilo educatore). - Nel merito: accertata l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di reclutamento da GPS per la provincia di Pisa, per conferimento incarichi a tempo determinato annuali/fino al termine delle attività didattiche, grado infanzia, condannare il convenuto al CP_1
riconoscimento sul profilo giuridico ed economico del servizio che avrebbe avuto diritto ad accettare sulla base delle preferenze espresse;
e per l'effetto condannare il
al risarcimento della relativa retribuzione al netto degli stipendi netti CP_1
eventualmente percepiti per le supplenze brevi. - In ogni caso con vittoria di spese”.
Per la parte resistente : contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
, per l'accertamento e la dichiarazione di Controparte_1
illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di reclutamento da GPS per la provincia di Pisa, per conferimento incarichi a tempo determinato annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche, al riconoscimento sul profilo giuridico ed economico del servizio che avrebbe avuto diritto ad accettare sulla base delle preferenze espresse. Di conseguenza, chiedeva di condannare il resistente al risarcimento CP_1
della relativa retribuzione al netto degli stipendi eventualmente percepiti per le supplenze brevi.
2. In via cautelare, chiedeva di disapplicare il provvedimento di rettifica del punteggio del
05.07.2022, emesso dall'Istituto Comprensivo G. Gamerra prot. 2811/u, che rettificava
Pag. 2 di 11 la posizione della candidata, assegnando n. 22 punti. Quanto al fumus boni iuris, deduceva l'errata applicazione dell'art. 21 nonies; quanto al periculum in mora, evidenziava come la rettifica avesse comportato la detrazione di oltre 100 punti, così cambiando la propria posizione in graduatoria e impedendo di trovarsi in condizione di accettare un incarico e di accumulare anni di servizio necessari per proseguire la carriera. Comunicava di avere figli minori a carico.
3. In particolare, la ricorrente esponeva di essere docente con titolo di abilitazione per l'insegnamento nel grado infanzia, iscritta per le graduatorie provinciali per le supplenze di Grosseto, I fascia, grado infanzia (AAAA), educatore (PPPP) e nella graduatoria I fascia per il sostegno, grado infanzia. Otteneva, in tutte e tre le graduatorie, punti 22. La ricorrente precisava che detto punteggio derivava dalla precedente rettifica, compiuta con provvedimento prot. 2811/u del 05.07.2022 dall'Istituto Comprensivo “G. Gamerra” di Pisa che aveva precedentemente convalidato n. 131 punti per la graduatoria AAAA e n. 218 per la graduatoria PPPP, poiché aveva erroneamente convalidato gli anni di servizio negli asili nido. Deduceva, a tal proposito e ai fini cautelari, l'errata e tardiva applicazione dell'art. 21 nonies l. 241/1990 da parte dell'amministrazione scolastica. Riferiva di aver manifestato la volontà di partecipare alla procedura di attribuzione del contratto a tempo determinato nella provincia nella quale risultava iscritta nella prima fascia GPS per il posto di sostegno, inoltrando la domanda in data 09.08.2022, tramite l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 188 del 21.07.2022 e dalla circolare ministeriale n. 28597 del 29.07.2022, nella quale veniva altresì precisato che “La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui
Pag. 3 di 11 all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022”. Aggiungeva la ricorrente che nel modulo della domanda inoltrata – potendo, sulla base della posizione in GPS, esprimere le preferenze per l'insegnamento nel grado infanzia, posto comune e/o sostegno – elencava le tipologie di incarichi sulla base dell'orario e sulla base della sede e della durata. Quanto alle preferenze, riferiva che non aveva avuto la possibilità di evidenziare le sedi realmente disponibili, stante la pubblicazione delle sedi da parte Cont dell' di Pisa soltanto il 05.09.2022. Proseguiva esponendo che l'attribuzione dell'incarico era stata affidata al funzionamento di un algoritmo, che avrebbe dovuto selezionare il candidato nella prima posizione utile per l'accettazione dell'incarico.
Tuttavia, lamentava di non aver ricevuto alcuna assegnazione, nonostante gli incarichi rientrassero nelle proprie preferenze, venendo così illegittimamente esclusa. Infatti, rilevava che gli incarichi annuali o fino al termine delle attività a lei spettanti venivano assegnati ai candidati in posizione inferiore in graduatoria rispetto alla propria. Dunque, era costretta ad attendere le convocazioni dei singoli istituti scolastici per incarichi di supplenza breve. Nel merito, rilevava la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, stante la carenza assoluta di motivazione nel provvedimento di esclusione dalla procedura di reclutamento e la violazione dell'art. 6 della l. 241/1990, laddove sono state interamente devolute al sistema informatico le operazioni di conferimento degli incarichi. Citava sul punto giurisprudenza amministrativa, lamentando la mancata informazione sui criteri che indirizzano la scelta dell'algoritmo, così venendo meno l'obbligo di istruttoria e di motivazione, nonché la trasparenza dell'atto amministrativo. Rilevava, infatti, la violazione dei principi del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.
4. Nonostante il perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito nel presente giudizio il
[...]
. Per tale ragione, già all'udienza del 03.04.2024 è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia della parte convenuta.
5. Il procedimento cautelare, iscritto come sub procedimento al n.r.g. 1286-1/2022, nel quale invece il risulta costituito, veniva definito con ordinanza del 18.09.2023 CP_1
n. cronol. 3216/2023, che rigettava l'istanza cautelare relativa alla disapplicazione del provvedimento di rettifica del punteggio prot. n. 2811/u del 05.07.2022 emesso
Pag. 4 di 11 dall'Istituto Comprensivo G. Gamerra e, conseguentemente, accertamento di un punteggio superiore. L'istanza è stata ritenuta infondata in quanto “la deduzione di parte ricorrente tesa ad evidenziare l'illegittimità del provvedimento “di rettifica del punteggio emesso il 5.7.22 dall'Istituto Comprensivo G. Gamerra prot. 2811/u del 5-7-
22”, tenuto conto della sua natura privatistica alla quale, già astrattamente considerando, non può trovare applicazione l'art. 21 novies della L. 241/1990 ed i criteri ivi previsti per l'esercizio del potere di autotutela”, nonché l'insussistenza del requisito del periculum in mora, considerando “come la ricorrente non abbia neanche dedotto le proprie difficoltà di mantenimento per il mancato esercizio dell'incarico richiesto tali da non potere essere soddisfatte all'esito del giudizio di merito”.
6. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 12.02.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta e con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
8. Occorre preliminarmente osservare che la domanda nel merito, formulata dalla ricorrente, riguarda l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esclusione della procedura di reclutamento e, dunque, il riconoscimento, sia sotto il profilo giuridico sia economico, del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto ad accettare.
Rimane esclusa, in quanto domanda formulata solo ai fini cautelari e già decisa, la domanda di disapplicazione del provvedimento di rettifica del punteggio prot. n. 2811/u del 05.07.2022 emesso dall'Istituto Comprensivo G. Gamerra e, conseguentemente, il riconoscimento di un punteggio superiore. Le contestazioni da parte del CP_1
riguardano la domanda cautelare, non essendosi costituito nel presente procedimento per contestare le richieste nel merito di parte ricorrente.
9. Ciò precisato, dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha partecipato sia per il posto comune (AAAA) sia per il sostegno psicofisico (ADAA), graduatoria I fascia;
tuttavia, con riferimento a quest'ultima classe di concorso non è stata indicata né emerge dalla documentazione prodotta la posizione assunta dalla ricorrente. Pertanto,
Pag. 5 di 11 verrà tenuta in considerazione soltanto la domanda con riferimento all'incarico per posto comune (AAAA).
10. Dunque, come emerge dalla documentazione prodotta in atti, la ricorrente – al momento dei fatti – era collocata in posizione n. 735 con punti 46 nella GPS Fascia I per posto comune (AAAA). Risulta che la ricorrente ha correttamente indicato le proprie preferenze per gli incarichi di supplenza presentando, attraverso la piattaforma, messa a disposizione dal convenuto, Istanze On Line POLIS, con domanda inoltrata in CP_1
data 09.08.2022. Dunque, pubblicato il decreto il 06.09.2022 (prot. n. 3492) da parte
Cont dell' di Pisa, nel relativo elenco del primo turno di assegnazione degli incarichi non compariva il nominativo della ricorrente. Infatti, in tale elenco vi erano docenti collocati nella graduatoria GPS in posizione superiore a quella della docente. Anche al successivo turno, il nominativo della ricorrente non era indicato. Da questo secondo elenco si evince che l'amministrazione scolastica ha attribuito l'incarico – spettante alla ricorrente - a docenti collocati in graduatoria in posizione inferiore. In particolare, presso l'Istituto Comprensivo Galilei Pisa (PIAA83200V) veniva attribuito incarico fino al termine delle attività alla docente in posizione n. 853 e, invece, Persona_1 incarico a spezzone alla docente in posizione n. 904; presso l'Istituto Persona_2
Comprensivo Pisano Marina di Pisa (PIAA814009) incarico a spezzone alla docente in posizione n. 904. Persona_2
11. La normativa che regolamenta le modalità di attribuzione degli incarichi in questione è
l'O.M. 112/2022, il cui art. 12 disciplina specificatamente il “conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, prevedendo al comma 3, secondo periodo, che “nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”; mentre al comma 4 precisa che “la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Pag. 6 di 11 Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Dunque, gli uffici scolastici territorialmente competenti “assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line” (comma 5). Infine, per quanto ivi rilevante, prosegue l'articolo precisando ai commi 10 e 11 che “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”. Inoltre, va citata la circolare registro uff. 28597 del
29.07.2022, relativamente alle istruzioni e indicazioni operative in materie di supplenze del personale docente, educative ed A.T.A., che precisa che “la mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la
Pag. 7 di 11 possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno
e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a) e b) dell'O.M. 112/2022”.
12. La ricorrente deduce – e nessuna contestazione o giustificazione giunge dalla convenuta contumace – che, poiché non nominata al primo turno di incarico, non veniva nominata per i successivi in quanto considerata rinunciataria all'incarico dall'amministrazione scolastica. In particolare, la ricorrente deduceva tale circostanza, “giustificatrice” dell'esclusione, indirettamente dal contenuto della circolare, emessa dall' Parte_2 del 11.11.2021 n. 44197, secondo cui “va inteso come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda o per non aver indicato in essa un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato […] ha, quindi, rinunciato il soggetto che, pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda ovvero per non averla presentata”.
13. Sostanzialmente, l'amministrazione segue una procedura di assegnazione informatizzata strutturata in questo modo: se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso, in base al suo posto in graduatoria, non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue preferenze, si prosegue nella graduatoria offrendo e assegnando il posto a un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso. Al successivo turno di incarichi, l'algoritmo non riparte dall'inizio, ma dall'ultimo nominato nel turno precedente, a prescindere che la sede o la classe di concorso siano stati o meno espressamente indicati tra le preferenze da un docente in posizione superiore, che viene così sorpassato.
14. In questo modo si realizza il paradosso, ossia la pretermissione di un candidato con punteggio superiore rispetto a candidati con un punteggio inferiore per la medesima classe di concorso e per la stessa sede di preferenza.
Pag. 8 di 11 15. Occorre, infatti, interpretare l'art. 12 della citata Ordinanza ministeriale, alla luce del principio meritocratico che caratterizza le procedure pubbliche concorsuali. Dunque,
l'esclusione della è illegittima. La ricorrente, infatti, non ha rinunciato agli Parte_1
incarichi per le sedi espressamente indicate tra le proprie preferenze su specifici
Comuni, né può intendersi che abbia rinunciato all'intera procedura e, dunque, ai successivi turni di conferimento incarico solo perché – in base al turno – non è stata incaricata precedentemente.
16. La procedura di assegnazione dovrebbe prevedere lo scorrimento verso posizioni inferiori laddove chi in posizione superiore non abbia indicato la sede o la classe di concorso al momento disponibile, ma al successivo turno se risultano disponibili altri nuovi posti, la convocazione dovrebbe ripartire dall'inizio della graduatoria, in modo tale da assegnare l'incarico prima a chi, con punteggio superiore, ha indicato il posto resosi disponibile. La norma, infatti, si riferisce alla “mancata presentazione dell'istanza” e “alla mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse” e non di rinuncia alla procedura solo perché - per ragioni di tempo estranee al candidato stesso – la sede aspirata non era disponibile in un determinato periodo. Applicare un sistema di questo tipo renderebbe inutile stilare una graduatoria per titoli e punteggi se questi vengono considerati solo in parte e solo per un fattore meramente cronologico.
17. La procedura seguita, secondo l'algoritmo impostato in tal modo, costituisce condotta contraria ai principi di imparzialità e di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., che si coniugano con il principio del merito dinnanzi citato.
18. L'assunzione di un soggetto diverso rispetto all'avente diritto in graduatoria costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (si veda, Cass. Civ., Sez. Lav., 14.05.2010, n. 11737).
Pag. 9 di 11 19. Come prima osservato, tre sedi sono state assegnate a docenti in posizione inferiore della ricorrente e nessun titolo di preferenza o altra circostanza è emersa nel corso di causa a giustificazione dello scavalcamento da parte degli altri candidati sulla posizione superiore della ricorrente.
20. Pertanto, va accolta la domanda della ricorrente di riconoscimento, a titolo di risarcimento, del punteggio giuridico (punti 12) e delle spettanze economiche per l'incarico a tempo determinato annuale, nell'anno scolastico 2022/23, che sarebbe spettato in virtù del migliore posizionamento in graduatoria.
21. Non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale tra la condotta inadempiente datoriale e il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente e consistito nell'omessa assegnazione dell'incarico che diversamente avrebbe ricoperto la docente fino al termine delle attività scolastiche (in questo caso posto AAAA incarico fino al termine delle attività presso l'Istituto Comprensivo Galilei Pisa - PIAA83200V).
22. Sotto il profilo economico, va osservato che la ricorrente nulla ha prodotto circa gli incarichi eventualmente assegnati ad altro titolo durante l'anno scolastico 2023/2024, periodo nel quale si dichiara disoccupata. Agli atti, infatti, risulta che nel periodo ricompreso dal 08.07.2022 al 08.11.2023 la ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione NASpI. Va, dunque, condannato il Controparte_1
al risarcimento del danno per le retribuzioni perdute a causa del mancato
[...]
conferimento di incarico dal 14.09.2022 al 30.06.2023, secondo le tabelle retributive allegate al CCNL di riferimento, detratto l'aliunde perceptum, ossia quanto percepito a titolo di NASpI per il periodo dell'anno scolastico 2022/2023 (periodo dal 14.09.2022 al 30.06.2023), oltre interessi legali e nei limiti del divieto di cumulo di cui alla legge
724/1994.
23. Quanto al profilo giuridico, va ordinato al il riconoscimento alla ricorrente del CP_1 punteggio complessivo di 12 punti, relativamente all'anno scolastico 2022/2023, nel corso del quale la ricorrente avrebbe potuto ricoprire una cattedra nelle sedi espressamente indicate nella propria domanda, ma assegnate a docenti con punteggio inferiore.
24. Ai fini del regolamento delle spese, quanto alla fase cautelare, le spese di lite sono compensate, stante la costituzione in tale procedimento del e Controparte_1
Pag. 10 di 11 del tramite il proprio funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. e, di CP_1
conseguenza, la mancata sopportazione di spese processuali da rimborsare.
25. Per la fase di merito, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in
GU n. 77 del 02.04.2014, come da dispositivo, e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di “valore indeterminabile-complessità bassa”, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalla Parte_1
procedura di reclutamento GPS II fascia, grado di infanzia, per la provincia di Pisa, per il conferimento di incarichi annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2022/2023;
➢ condanna il al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale subito per il mancato conferimento dell'incarico fino al termine delle attività, pari alla differenza tra l'importo delle retribuzioni relative e perdute secondo le tabelle retributive del CCNL di riferimento (dal 14.09.2022 al 30.06.2023) e l'importo di quanto percepito a titolo di NASpI per il periodo dell'anno scolastico 2022/2023 (dal
14.09.2022 al 30.06.2023), nei limiti del divieto di cumulo ex l. 724/1994;
➢ ordina al di riconoscere 12 punti per l'anno Controparte_1 scolastico 2022/2023 alla ricorrente, , per l'incarico non conferito fino al Parte_1
termine delle attività;
➢ condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in € 3.689,00, oltre spese generali al 15%, Parte_1
Cpa e Iva, se dovuta per legge.
Pisa, 31.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1286/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 12.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Lavinia Mensi e Michele Mensi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di reclutamento dalla GPS
Conclusioni Per la parte ricorrente : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, sez. Parte_1
lavoro, contrariis reiectis: - In via d'urgenza: disapplicare il provvedimento di rettifica del punteggio emesso il 5.7.22 dall'Istituto Comprensivo G. Gamerra prot. 2811/u del
5-7-22 che rettificava la posizione della candidata nella graduatoria provinciale di istituto per la provincia di Pisa grado AAAA (infanzia) da 131 punti a 22 e PPPP
(educatore) da 218 punti a 22 e per l'effetto ordinare all'amministrazione di riconoscere alla ricorrente la posizione originariamente vantata (131 punti per profilo infanzia e 218 punti per profilo educatore). - Nel merito: accertata l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di reclutamento da GPS per la provincia di Pisa, per conferimento incarichi a tempo determinato annuali/fino al termine delle attività didattiche, grado infanzia, condannare il convenuto al CP_1
riconoscimento sul profilo giuridico ed economico del servizio che avrebbe avuto diritto ad accettare sulla base delle preferenze espresse;
e per l'effetto condannare il
al risarcimento della relativa retribuzione al netto degli stipendi netti CP_1
eventualmente percepiti per le supplenze brevi. - In ogni caso con vittoria di spese”.
Per la parte resistente : contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
, per l'accertamento e la dichiarazione di Controparte_1
illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di reclutamento da GPS per la provincia di Pisa, per conferimento incarichi a tempo determinato annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche, al riconoscimento sul profilo giuridico ed economico del servizio che avrebbe avuto diritto ad accettare sulla base delle preferenze espresse. Di conseguenza, chiedeva di condannare il resistente al risarcimento CP_1
della relativa retribuzione al netto degli stipendi eventualmente percepiti per le supplenze brevi.
2. In via cautelare, chiedeva di disapplicare il provvedimento di rettifica del punteggio del
05.07.2022, emesso dall'Istituto Comprensivo G. Gamerra prot. 2811/u, che rettificava
Pag. 2 di 11 la posizione della candidata, assegnando n. 22 punti. Quanto al fumus boni iuris, deduceva l'errata applicazione dell'art. 21 nonies; quanto al periculum in mora, evidenziava come la rettifica avesse comportato la detrazione di oltre 100 punti, così cambiando la propria posizione in graduatoria e impedendo di trovarsi in condizione di accettare un incarico e di accumulare anni di servizio necessari per proseguire la carriera. Comunicava di avere figli minori a carico.
3. In particolare, la ricorrente esponeva di essere docente con titolo di abilitazione per l'insegnamento nel grado infanzia, iscritta per le graduatorie provinciali per le supplenze di Grosseto, I fascia, grado infanzia (AAAA), educatore (PPPP) e nella graduatoria I fascia per il sostegno, grado infanzia. Otteneva, in tutte e tre le graduatorie, punti 22. La ricorrente precisava che detto punteggio derivava dalla precedente rettifica, compiuta con provvedimento prot. 2811/u del 05.07.2022 dall'Istituto Comprensivo “G. Gamerra” di Pisa che aveva precedentemente convalidato n. 131 punti per la graduatoria AAAA e n. 218 per la graduatoria PPPP, poiché aveva erroneamente convalidato gli anni di servizio negli asili nido. Deduceva, a tal proposito e ai fini cautelari, l'errata e tardiva applicazione dell'art. 21 nonies l. 241/1990 da parte dell'amministrazione scolastica. Riferiva di aver manifestato la volontà di partecipare alla procedura di attribuzione del contratto a tempo determinato nella provincia nella quale risultava iscritta nella prima fascia GPS per il posto di sostegno, inoltrando la domanda in data 09.08.2022, tramite l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 188 del 21.07.2022 e dalla circolare ministeriale n. 28597 del 29.07.2022, nella quale veniva altresì precisato che “La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui
Pag. 3 di 11 all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022”. Aggiungeva la ricorrente che nel modulo della domanda inoltrata – potendo, sulla base della posizione in GPS, esprimere le preferenze per l'insegnamento nel grado infanzia, posto comune e/o sostegno – elencava le tipologie di incarichi sulla base dell'orario e sulla base della sede e della durata. Quanto alle preferenze, riferiva che non aveva avuto la possibilità di evidenziare le sedi realmente disponibili, stante la pubblicazione delle sedi da parte Cont dell' di Pisa soltanto il 05.09.2022. Proseguiva esponendo che l'attribuzione dell'incarico era stata affidata al funzionamento di un algoritmo, che avrebbe dovuto selezionare il candidato nella prima posizione utile per l'accettazione dell'incarico.
Tuttavia, lamentava di non aver ricevuto alcuna assegnazione, nonostante gli incarichi rientrassero nelle proprie preferenze, venendo così illegittimamente esclusa. Infatti, rilevava che gli incarichi annuali o fino al termine delle attività a lei spettanti venivano assegnati ai candidati in posizione inferiore in graduatoria rispetto alla propria. Dunque, era costretta ad attendere le convocazioni dei singoli istituti scolastici per incarichi di supplenza breve. Nel merito, rilevava la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, stante la carenza assoluta di motivazione nel provvedimento di esclusione dalla procedura di reclutamento e la violazione dell'art. 6 della l. 241/1990, laddove sono state interamente devolute al sistema informatico le operazioni di conferimento degli incarichi. Citava sul punto giurisprudenza amministrativa, lamentando la mancata informazione sui criteri che indirizzano la scelta dell'algoritmo, così venendo meno l'obbligo di istruttoria e di motivazione, nonché la trasparenza dell'atto amministrativo. Rilevava, infatti, la violazione dei principi del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.
4. Nonostante il perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito nel presente giudizio il
[...]
. Per tale ragione, già all'udienza del 03.04.2024 è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia della parte convenuta.
5. Il procedimento cautelare, iscritto come sub procedimento al n.r.g. 1286-1/2022, nel quale invece il risulta costituito, veniva definito con ordinanza del 18.09.2023 CP_1
n. cronol. 3216/2023, che rigettava l'istanza cautelare relativa alla disapplicazione del provvedimento di rettifica del punteggio prot. n. 2811/u del 05.07.2022 emesso
Pag. 4 di 11 dall'Istituto Comprensivo G. Gamerra e, conseguentemente, accertamento di un punteggio superiore. L'istanza è stata ritenuta infondata in quanto “la deduzione di parte ricorrente tesa ad evidenziare l'illegittimità del provvedimento “di rettifica del punteggio emesso il 5.7.22 dall'Istituto Comprensivo G. Gamerra prot. 2811/u del 5-7-
22”, tenuto conto della sua natura privatistica alla quale, già astrattamente considerando, non può trovare applicazione l'art. 21 novies della L. 241/1990 ed i criteri ivi previsti per l'esercizio del potere di autotutela”, nonché l'insussistenza del requisito del periculum in mora, considerando “come la ricorrente non abbia neanche dedotto le proprie difficoltà di mantenimento per il mancato esercizio dell'incarico richiesto tali da non potere essere soddisfatte all'esito del giudizio di merito”.
6. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 12.02.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta e con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
8. Occorre preliminarmente osservare che la domanda nel merito, formulata dalla ricorrente, riguarda l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esclusione della procedura di reclutamento e, dunque, il riconoscimento, sia sotto il profilo giuridico sia economico, del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto ad accettare.
Rimane esclusa, in quanto domanda formulata solo ai fini cautelari e già decisa, la domanda di disapplicazione del provvedimento di rettifica del punteggio prot. n. 2811/u del 05.07.2022 emesso dall'Istituto Comprensivo G. Gamerra e, conseguentemente, il riconoscimento di un punteggio superiore. Le contestazioni da parte del CP_1
riguardano la domanda cautelare, non essendosi costituito nel presente procedimento per contestare le richieste nel merito di parte ricorrente.
9. Ciò precisato, dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha partecipato sia per il posto comune (AAAA) sia per il sostegno psicofisico (ADAA), graduatoria I fascia;
tuttavia, con riferimento a quest'ultima classe di concorso non è stata indicata né emerge dalla documentazione prodotta la posizione assunta dalla ricorrente. Pertanto,
Pag. 5 di 11 verrà tenuta in considerazione soltanto la domanda con riferimento all'incarico per posto comune (AAAA).
10. Dunque, come emerge dalla documentazione prodotta in atti, la ricorrente – al momento dei fatti – era collocata in posizione n. 735 con punti 46 nella GPS Fascia I per posto comune (AAAA). Risulta che la ricorrente ha correttamente indicato le proprie preferenze per gli incarichi di supplenza presentando, attraverso la piattaforma, messa a disposizione dal convenuto, Istanze On Line POLIS, con domanda inoltrata in CP_1
data 09.08.2022. Dunque, pubblicato il decreto il 06.09.2022 (prot. n. 3492) da parte
Cont dell' di Pisa, nel relativo elenco del primo turno di assegnazione degli incarichi non compariva il nominativo della ricorrente. Infatti, in tale elenco vi erano docenti collocati nella graduatoria GPS in posizione superiore a quella della docente. Anche al successivo turno, il nominativo della ricorrente non era indicato. Da questo secondo elenco si evince che l'amministrazione scolastica ha attribuito l'incarico – spettante alla ricorrente - a docenti collocati in graduatoria in posizione inferiore. In particolare, presso l'Istituto Comprensivo Galilei Pisa (PIAA83200V) veniva attribuito incarico fino al termine delle attività alla docente in posizione n. 853 e, invece, Persona_1 incarico a spezzone alla docente in posizione n. 904; presso l'Istituto Persona_2
Comprensivo Pisano Marina di Pisa (PIAA814009) incarico a spezzone alla docente in posizione n. 904. Persona_2
11. La normativa che regolamenta le modalità di attribuzione degli incarichi in questione è
l'O.M. 112/2022, il cui art. 12 disciplina specificatamente il “conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, prevedendo al comma 3, secondo periodo, che “nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”; mentre al comma 4 precisa che “la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Pag. 6 di 11 Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Dunque, gli uffici scolastici territorialmente competenti “assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line” (comma 5). Infine, per quanto ivi rilevante, prosegue l'articolo precisando ai commi 10 e 11 che “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”. Inoltre, va citata la circolare registro uff. 28597 del
29.07.2022, relativamente alle istruzioni e indicazioni operative in materie di supplenze del personale docente, educative ed A.T.A., che precisa che “la mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la
Pag. 7 di 11 possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno
e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a) e b) dell'O.M. 112/2022”.
12. La ricorrente deduce – e nessuna contestazione o giustificazione giunge dalla convenuta contumace – che, poiché non nominata al primo turno di incarico, non veniva nominata per i successivi in quanto considerata rinunciataria all'incarico dall'amministrazione scolastica. In particolare, la ricorrente deduceva tale circostanza, “giustificatrice” dell'esclusione, indirettamente dal contenuto della circolare, emessa dall' Parte_2 del 11.11.2021 n. 44197, secondo cui “va inteso come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda o per non aver indicato in essa un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato […] ha, quindi, rinunciato il soggetto che, pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda ovvero per non averla presentata”.
13. Sostanzialmente, l'amministrazione segue una procedura di assegnazione informatizzata strutturata in questo modo: se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso, in base al suo posto in graduatoria, non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue preferenze, si prosegue nella graduatoria offrendo e assegnando il posto a un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso. Al successivo turno di incarichi, l'algoritmo non riparte dall'inizio, ma dall'ultimo nominato nel turno precedente, a prescindere che la sede o la classe di concorso siano stati o meno espressamente indicati tra le preferenze da un docente in posizione superiore, che viene così sorpassato.
14. In questo modo si realizza il paradosso, ossia la pretermissione di un candidato con punteggio superiore rispetto a candidati con un punteggio inferiore per la medesima classe di concorso e per la stessa sede di preferenza.
Pag. 8 di 11 15. Occorre, infatti, interpretare l'art. 12 della citata Ordinanza ministeriale, alla luce del principio meritocratico che caratterizza le procedure pubbliche concorsuali. Dunque,
l'esclusione della è illegittima. La ricorrente, infatti, non ha rinunciato agli Parte_1
incarichi per le sedi espressamente indicate tra le proprie preferenze su specifici
Comuni, né può intendersi che abbia rinunciato all'intera procedura e, dunque, ai successivi turni di conferimento incarico solo perché – in base al turno – non è stata incaricata precedentemente.
16. La procedura di assegnazione dovrebbe prevedere lo scorrimento verso posizioni inferiori laddove chi in posizione superiore non abbia indicato la sede o la classe di concorso al momento disponibile, ma al successivo turno se risultano disponibili altri nuovi posti, la convocazione dovrebbe ripartire dall'inizio della graduatoria, in modo tale da assegnare l'incarico prima a chi, con punteggio superiore, ha indicato il posto resosi disponibile. La norma, infatti, si riferisce alla “mancata presentazione dell'istanza” e “alla mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse” e non di rinuncia alla procedura solo perché - per ragioni di tempo estranee al candidato stesso – la sede aspirata non era disponibile in un determinato periodo. Applicare un sistema di questo tipo renderebbe inutile stilare una graduatoria per titoli e punteggi se questi vengono considerati solo in parte e solo per un fattore meramente cronologico.
17. La procedura seguita, secondo l'algoritmo impostato in tal modo, costituisce condotta contraria ai principi di imparzialità e di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., che si coniugano con il principio del merito dinnanzi citato.
18. L'assunzione di un soggetto diverso rispetto all'avente diritto in graduatoria costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (si veda, Cass. Civ., Sez. Lav., 14.05.2010, n. 11737).
Pag. 9 di 11 19. Come prima osservato, tre sedi sono state assegnate a docenti in posizione inferiore della ricorrente e nessun titolo di preferenza o altra circostanza è emersa nel corso di causa a giustificazione dello scavalcamento da parte degli altri candidati sulla posizione superiore della ricorrente.
20. Pertanto, va accolta la domanda della ricorrente di riconoscimento, a titolo di risarcimento, del punteggio giuridico (punti 12) e delle spettanze economiche per l'incarico a tempo determinato annuale, nell'anno scolastico 2022/23, che sarebbe spettato in virtù del migliore posizionamento in graduatoria.
21. Non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale tra la condotta inadempiente datoriale e il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente e consistito nell'omessa assegnazione dell'incarico che diversamente avrebbe ricoperto la docente fino al termine delle attività scolastiche (in questo caso posto AAAA incarico fino al termine delle attività presso l'Istituto Comprensivo Galilei Pisa - PIAA83200V).
22. Sotto il profilo economico, va osservato che la ricorrente nulla ha prodotto circa gli incarichi eventualmente assegnati ad altro titolo durante l'anno scolastico 2023/2024, periodo nel quale si dichiara disoccupata. Agli atti, infatti, risulta che nel periodo ricompreso dal 08.07.2022 al 08.11.2023 la ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione NASpI. Va, dunque, condannato il Controparte_1
al risarcimento del danno per le retribuzioni perdute a causa del mancato
[...]
conferimento di incarico dal 14.09.2022 al 30.06.2023, secondo le tabelle retributive allegate al CCNL di riferimento, detratto l'aliunde perceptum, ossia quanto percepito a titolo di NASpI per il periodo dell'anno scolastico 2022/2023 (periodo dal 14.09.2022 al 30.06.2023), oltre interessi legali e nei limiti del divieto di cumulo di cui alla legge
724/1994.
23. Quanto al profilo giuridico, va ordinato al il riconoscimento alla ricorrente del CP_1 punteggio complessivo di 12 punti, relativamente all'anno scolastico 2022/2023, nel corso del quale la ricorrente avrebbe potuto ricoprire una cattedra nelle sedi espressamente indicate nella propria domanda, ma assegnate a docenti con punteggio inferiore.
24. Ai fini del regolamento delle spese, quanto alla fase cautelare, le spese di lite sono compensate, stante la costituzione in tale procedimento del e Controparte_1
Pag. 10 di 11 del tramite il proprio funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. e, di CP_1
conseguenza, la mancata sopportazione di spese processuali da rimborsare.
25. Per la fase di merito, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in
GU n. 77 del 02.04.2014, come da dispositivo, e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di “valore indeterminabile-complessità bassa”, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalla Parte_1
procedura di reclutamento GPS II fascia, grado di infanzia, per la provincia di Pisa, per il conferimento di incarichi annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2022/2023;
➢ condanna il al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale subito per il mancato conferimento dell'incarico fino al termine delle attività, pari alla differenza tra l'importo delle retribuzioni relative e perdute secondo le tabelle retributive del CCNL di riferimento (dal 14.09.2022 al 30.06.2023) e l'importo di quanto percepito a titolo di NASpI per il periodo dell'anno scolastico 2022/2023 (dal
14.09.2022 al 30.06.2023), nei limiti del divieto di cumulo ex l. 724/1994;
➢ ordina al di riconoscere 12 punti per l'anno Controparte_1 scolastico 2022/2023 alla ricorrente, , per l'incarico non conferito fino al Parte_1
termine delle attività;
➢ condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in € 3.689,00, oltre spese generali al 15%, Parte_1
Cpa e Iva, se dovuta per legge.
Pisa, 31.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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