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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/09/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 847/2023 R.G., trattenuta in decisione il 9.5.2025 e promossa
DA: rappresentato e difeso dall'Avv. Liguori Giuseppe Parte_1 ed elett.te dom.to presso il Suo Studio in Ferrara. Appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. OG Dario ed P_ elett.te dom.to presso il Suo Studio in Bologna.
Appellato avverso la sentenza n. 752/2022 emessa dal Tribunale di Ferrara e pubblicata il 16.11.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado conveniva in giudizio dinanzi al P_
Tribunale di Ferrara chiedendo ex art. 1453 c.c. Parte_1 di accertarne l'inadempimento e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra i due in data 28.4.2017 perché asseriva fosse stato con esso ceduta un'opera d'arte diversa da quella oggetto del contratto e, conseguentemente, chiedeva venisse condannato il convenuto alla restituzione della somma di €25.000,00 versato a titolo di prezzo per il dipinto non autentico “Giudecca del 1928-olio su tavola” a firma di ER
, oltre interessi ex art. 1284 co.4 e di cui al d. lgs. n.
[...]
231/2002, dalla domanda al saldo. -Si costituiva in giudizio il quale contrastava la Parte_1 domanda attorea e la ricostruzione in fatto della vicenda sostenendo, fra le varie difese, di avere incaricato _1
perché si attivasse con esperto d'arte, per il
[...] CP_2 rilascio di una dichiarazione di autentica delle opere del ER in quanto genero del medesimo, e che il OG aveva ricevuto in tale occasione delle rassicurazioni dal CP_2 sull'autenticità del quadro per cui è causa e che, successivamente, il OG veniva raggiunto telefonicamente dal
, titolare dell'omonima galleria e mercante d'arte del P_
, il quale, a conoscenza del fatto che fosse stata richiesta ER
l'autentica del quadro in questione, aveva domandato di poterne trattare l'acquisto e di potere contattare il proprietario del dipinto in quanto fortemente interessato al suo acquisto, seppur privo di autentica poiché avrebbe potuto procedere direttamente e personalmente alla richiesta di questa.
Evidenziato fra l'altro che nell'atto di cessione si esclude espressamente il rilascio di garanzia per l'autenticità e formulate ulteriori allegazioni in diritto, la difesa di Parte_1 concludeva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accertava l'inadempimento di e dichiarava la risoluzione del contratto di vendita Parte_1 stipulato in data 28.4.2017 e condannava quest'ultimo alla restituzione a del prezzo di €25.000,00 oltre interessi P_ nella misura legale dalla domanda al saldo.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 formulando i motivi così rubricati dal medesimo appellante:
1) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice statuiva la risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo appellante nella compravendita dell'opera d'arte;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
-Si costituiva eccependo preliminarmente P_
l'inammissibilità dell'appello o manifestatamente infondato ex art. 348bis c.p.c., e nel merito, contestato l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, chiedendo che sia rigettato e confermata la gravata sentenza.
-L'appello è infondato e la sentenza confermata per quanto si espone di seguito. -A) L'istituto dell'aliud pro alio si configura ogni qualvolta il bene consegnato in esecuzione di un contratto di compravendita risulta eterogeneo rispetto a quello oggetto delle pattuizioni contrattuali, in relazione alla natura del bene medesimo, alla sua destinazione, individualità e consistenza, così ché non possa che reputarsi funzionalmente inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale. Nella casistica, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, pur nella diversità dei casi concreti, inquadra la compravendita di quadro falsamente attribuito ad un artista che in realtà non ne è l'autore nella fattispecie di aliud pro alio (una per tutte, la Cass. Civ. n. 30713/2018). Nel caso in esame, limitatamente a quanto insistito nelle censure, si osserva che se è vero che il quadro non era stato compravenduto con apposita certificazione di autentica, come si legge nella dichiarazione resa con il contratto stipulato in data 28.4.2017
(doc. n.1 allegato all'atto di citazione in primo grado),
l'indicazione della paternità del circa l'opera oggetto del ER contratto emergeva dalla denominazione della medesima come “opera
a firma – Giudecca 1928” e dalla circostanza che il ER
, che pure aveva dichiarato di non rilasciare garanzia, Parte_1 aveva comunque affermato, nel medesimo contratto, “da parte mia ritengo l'opera autentica”. Si osserva inoltre che il prezzo di €25.000,00 convenuto dalle parti risulta, con ogni ragionevolezza, adeguato solo ove si consideri l'autenticità dell'opera medesima, in assenza di un'allegazione specifica da parte dell'alienante, entro i termini per le preclusioni assertive, su specificità tecniche del dipinto che, a prescindere dalla sua paternità, fossero tali da determinare tale valore per il manufatto, come dimensioni, materiali, o particolari e pregevoli tecniche formali se non quella generica che si trattasse di “olio su tavola”. Tali elementi consentono di ritenere che la trattativa e la successiva conclusione del contratto di compravendita avesse avuto ad oggetto il dipinto del , quale originale, ancorché non ER corredato della certificazione di autentica e che, pertanto, esclusa la paternità del noto artista, come risulta dalla consulenza prodotta con l'atto di citazione in primo grado dall'attore e rimasta tale circostanza, come del resto ragionevolmente rilevato dal primo giudice, incontestata specificamente dal nella comparsa di costituzione di Parte_1 primo grado, sia, per ciò stesso, da considerarsi integrata l'ipotesi di aliud pro alio e corretta la decisione statuita in sentenza di risolvere la stipulazione contrattuale e, conseguentemente, di ordinare la restituzione del prezzo. A ciò si aggiunga che l'apprezzamento del giudice in ipotesi di vendita di aliud pro alio è perimetrata al solo piano oggettivo consistente nella valutazione della corrispondenza della res consegnata a quella pattuita come oggetto del contratto di vendita, dovendosi prescindere da un'indagine che riguardi l'atteggiamento soggettivo dell'alienante; ciò valga ad escludere che la valutazione della ricostruzione della differente vicenda sul piano fattuale proposta dall'alienante consenta di pervenire ad una decisione diversa, dovendosi inoltre precisare che la circostanza che il sapesse che il dipinto non era corredato P_ da un autentica, non è di per sé rilevante poiché, per gli elementi riscontrati, la compravendita aveva trattato l'opera come originale.
Ne consegue, per quanto sopra affermato, il rigetto del secondo motivo di doglianza con cui l'appellante chiedeva la riforma dei capi in punto di condanna alle spese di lite e, per il resto, si reputa superfluo l'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti e ogni approfondimento istruttorio posto che le richieste di prove orali insistite con l'atto di impugnazione vertono su circostanze ininfluenti rispetto alla determinazione dell'oggetto nell'ambito dell'accordo tra di vendita intervenuto tra l'alienante e l'acquirente trasfuso nel contratto stipulato in data 28.4.2017 e che, peraltro, per quanto riguarda la redazione dell'atto di cessione da parte del medesimo si osserva che P_ un simile capitolato resterebbe privo di rilevanza, ancorché ammesso, in assenza della proposizione del rimedio del disconoscimento di firma o della querela di falso.
-B) Le spese del grado seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da Parte_1
-2)condanna alla rifusione a favore di Parte_1 P_
delle spese processuali del presente grado di giudizio che
[...] liquida in €5.809 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Bologna il giorno 5.9.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 847/2023
R.G., trattenuta in decisione il 9.5.2025 e promossa
DA: rappresentato e difeso dall'Avv. Liguori Giuseppe Parte_1 ed elett.te dom.to presso il Suo Studio in Ferrara. Appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. OG Dario ed P_ elett.te dom.to presso il Suo Studio in Bologna.
Appellato avverso la sentenza n. 752/2022 emessa dal Tribunale di Ferrara e pubblicata il 16.11.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado conveniva in giudizio dinanzi al P_
Tribunale di Ferrara chiedendo ex art. 1453 c.c. Parte_1 di accertarne l'inadempimento e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra i due in data 28.4.2017 perché asseriva fosse stato con esso ceduta un'opera d'arte diversa da quella oggetto del contratto e, conseguentemente, chiedeva venisse condannato il convenuto alla restituzione della somma di €25.000,00 versato a titolo di prezzo per il dipinto non autentico “Giudecca del 1928-olio su tavola” a firma di ER
, oltre interessi ex art. 1284 co.4 e di cui al d. lgs. n.
[...]
231/2002, dalla domanda al saldo.
-Si costituiva in giudizio il quale contrastava la Parte_1 domanda attorea e la ricostruzione in fatto della vicenda sostenendo, fra le varie difese, di avere incaricato _1
perché si attivasse con esperto d'arte, per il
[...] CP_2 rilascio di una dichiarazione di autentica delle opere del ER in quanto genero del medesimo, e che il OG aveva ricevuto in tale occasione delle rassicurazioni dal CP_2 sull'autenticità del quadro per cui è causa e che, successivamente, il OG veniva raggiunto telefonicamente dal
, titolare dell'omonima galleria e mercante d'arte del P_
, il quale, a conoscenza del fatto che fosse stata richiesta ER
l'autentica del quadro in questione, aveva domandato di poterne trattare l'acquisto e di potere contattare il proprietario del dipinto in quanto fortemente interessato al suo acquisto, seppur privo di autentica poiché avrebbe potuto procedere direttamente e personalmente alla richiesta di questa. Evidenziato fra l'altro che nell'atto di cessione si esclude espressamente il rilascio di garanzia per l'autenticità e formulate ulteriori allegazioni in diritto, la difesa di Parte_1 concludeva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accertava l'inadempimento di e dichiarava la risoluzione del contratto di vendita Parte_1 stipulato in data 28.4.2017 e condannava quest'ultimo alla restituzione a del prezzo di €25.000,00 oltre interessi P_ nella misura legale dalla domanda al saldo.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 formulando i motivi così rubricati dal medesimo appellante:
1) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice statuiva la risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo appellante nella compravendita dell'opera d'arte;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1 -Si costituiva eccependo preliminarmente P_
l'inammissibilità dell'appello o manifestatamente infondato ex art. 348bis c.p.c., e nel merito, contestato l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, chiedendo che sia rigettato e confermata la gravata sentenza.
-L'appello è infondato e la sentenza confermata per quanto si espone di seguito.
-A) L'istituto dell'aliud pro alio si configura ogni qualvolta il bene consegnato in esecuzione di un contratto di compravendita risulta eterogeneo rispetto a quello oggetto delle pattuizioni contrattuali, in relazione alla natura del bene medesimo, alla sua destinazione, individualità e consistenza, così ché non possa che reputarsi funzionalmente inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale.
Nella casistica, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, pur nella diversità dei casi concreti, inquadra la compravendita di quadro falsamente attribuito ad un artista che in realtà non ne è l'autore nella fattispecie di aliud pro alio (una per tutte, la Cass. Civ. n. 30713/2018). Nel caso in esame, limitatamente a quanto insistito nelle censure, si osserva che se è vero che il quadro non era stato compravenduto con apposita certificazione di autentica, come si legge nella dichiarazione resa con il contratto stipulato in data 28.4.2017
(doc. n.1 allegato all'atto di citazione in primo grado), l'indicazione della paternità del circa l'opera oggetto del ER contratto emergeva dalla denominazione della medesima come “opera
a firma – Giudecca 1928” e dalla circostanza che il ER
, che pure aveva dichiarato di non rilasciare garanzia, Parte_1 aveva comunque affermato, nel medesimo contratto, “da parte mia ritengo l'opera autentica”. Si osserva inoltre che il prezzo di €25.000,00 convenuto dalle parti risulta, con ogni ragionevolezza, adeguato solo ove si consideri l'autenticità dell'opera medesima, in assenza di un'allegazione specifica da parte dell'alienante, entro i termini per le preclusioni assertive, su specificità tecniche del dipinto che, a prescindere dalla sua paternità, fossero tali da determinare tale valore per il manufatto, come dimensioni, materiali, o particolari e pregevoli tecniche formali se non quella generica che si trattasse di “olio su tavola”.
Tali elementi consentono di ritenere che la trattativa e la successiva conclusione del contratto di compravendita avesse avuto ad oggetto il dipinto del , quale originale, ancorché non ER corredato della certificazione di autentica e che, pertanto, esclusa la paternità del noto artista, come risulta dalla consulenza prodotta con l'atto di citazione in primo grado dall'attore e rimasta tale circostanza, come del resto ragionevolmente rilevato dal primo giudice, incontestata specificamente dal nella comparsa di costituzione di Parte_1 primo grado, sia, per ciò stesso, da considerarsi integrata l'ipotesi di aliud pro alio e corretta la decisione statuita in sentenza di risolvere la stipulazione contrattuale e, conseguentemente, di ordinare la restituzione del prezzo.
A ciò si aggiunga che l'apprezzamento del giudice in ipotesi di vendita di aliud pro alio è perimetrata al solo piano oggettivo consistente nella valutazione della corrispondenza della res consegnata a quella pattuita come oggetto del contratto di vendita, dovendosi prescindere da un'indagine che riguardi l'atteggiamento soggettivo dell'alienante; ciò valga ad escludere che la valutazione della ricostruzione della differente vicenda sul piano fattuale proposta dall'alienante consenta di pervenire ad una decisione diversa, dovendosi inoltre precisare che la circostanza che il sapesse che il dipinto non era corredato P_ da un autentica, non è di per sé rilevante poiché, per gli elementi riscontrati, la compravendita aveva trattato l'opera come originale.
Ne consegue, per quanto sopra affermato, il rigetto del secondo motivo di doglianza con cui l'appellante chiedeva la riforma dei capi in punto di condanna alle spese di lite e, per il resto, si reputa superfluo l'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti e ogni approfondimento istruttorio posto che le richieste di prove orali insistite con l'atto di impugnazione vertono su circostanze ininfluenti rispetto alla determinazione dell'oggetto nell'ambito dell'accordo tra di vendita intervenuto tra l'alienante e l'acquirente trasfuso nel contratto stipulato in data 28.4.2017 e che, peraltro, per quanto riguarda la redazione dell'atto di cessione da parte del medesimo si osserva che P_ un simile capitolato resterebbe privo di rilevanza, ancorché ammesso, in assenza della proposizione del rimedio del disconoscimento di firma o della querela di falso.
-B) Le spese del grado seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da Parte_1
-2)condanna alla rifusione a favore di Parte_1 P_
delle spese processuali del presente grado di giudizio che
[...] liquida in €5.809 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Bologna il giorno 5.9.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 847/2023 R.G., trattenuta in decisione il 9.5.2025 e promossa
DA: rappresentato e difeso dall'Avv. Liguori Giuseppe Parte_1 ed elett.te dom.to presso il Suo Studio in Ferrara. Appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. OG Dario ed P_ elett.te dom.to presso il Suo Studio in Bologna.
Appellato avverso la sentenza n. 752/2022 emessa dal Tribunale di Ferrara e pubblicata il 16.11.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado conveniva in giudizio dinanzi al P_
Tribunale di Ferrara chiedendo ex art. 1453 c.c. Parte_1 di accertarne l'inadempimento e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra i due in data 28.4.2017 perché asseriva fosse stato con esso ceduta un'opera d'arte diversa da quella oggetto del contratto e, conseguentemente, chiedeva venisse condannato il convenuto alla restituzione della somma di €25.000,00 versato a titolo di prezzo per il dipinto non autentico “Giudecca del 1928-olio su tavola” a firma di ER
, oltre interessi ex art. 1284 co.4 e di cui al d. lgs. n.
[...]
231/2002, dalla domanda al saldo. -Si costituiva in giudizio il quale contrastava la Parte_1 domanda attorea e la ricostruzione in fatto della vicenda sostenendo, fra le varie difese, di avere incaricato _1
perché si attivasse con esperto d'arte, per il
[...] CP_2 rilascio di una dichiarazione di autentica delle opere del ER in quanto genero del medesimo, e che il OG aveva ricevuto in tale occasione delle rassicurazioni dal CP_2 sull'autenticità del quadro per cui è causa e che, successivamente, il OG veniva raggiunto telefonicamente dal
, titolare dell'omonima galleria e mercante d'arte del P_
, il quale, a conoscenza del fatto che fosse stata richiesta ER
l'autentica del quadro in questione, aveva domandato di poterne trattare l'acquisto e di potere contattare il proprietario del dipinto in quanto fortemente interessato al suo acquisto, seppur privo di autentica poiché avrebbe potuto procedere direttamente e personalmente alla richiesta di questa.
Evidenziato fra l'altro che nell'atto di cessione si esclude espressamente il rilascio di garanzia per l'autenticità e formulate ulteriori allegazioni in diritto, la difesa di Parte_1 concludeva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accertava l'inadempimento di e dichiarava la risoluzione del contratto di vendita Parte_1 stipulato in data 28.4.2017 e condannava quest'ultimo alla restituzione a del prezzo di €25.000,00 oltre interessi P_ nella misura legale dalla domanda al saldo.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 formulando i motivi così rubricati dal medesimo appellante:
1) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice statuiva la risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo appellante nella compravendita dell'opera d'arte;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
-Si costituiva eccependo preliminarmente P_
l'inammissibilità dell'appello o manifestatamente infondato ex art. 348bis c.p.c., e nel merito, contestato l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, chiedendo che sia rigettato e confermata la gravata sentenza.
-L'appello è infondato e la sentenza confermata per quanto si espone di seguito. -A) L'istituto dell'aliud pro alio si configura ogni qualvolta il bene consegnato in esecuzione di un contratto di compravendita risulta eterogeneo rispetto a quello oggetto delle pattuizioni contrattuali, in relazione alla natura del bene medesimo, alla sua destinazione, individualità e consistenza, così ché non possa che reputarsi funzionalmente inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale. Nella casistica, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, pur nella diversità dei casi concreti, inquadra la compravendita di quadro falsamente attribuito ad un artista che in realtà non ne è l'autore nella fattispecie di aliud pro alio (una per tutte, la Cass. Civ. n. 30713/2018). Nel caso in esame, limitatamente a quanto insistito nelle censure, si osserva che se è vero che il quadro non era stato compravenduto con apposita certificazione di autentica, come si legge nella dichiarazione resa con il contratto stipulato in data 28.4.2017
(doc. n.1 allegato all'atto di citazione in primo grado),
l'indicazione della paternità del circa l'opera oggetto del ER contratto emergeva dalla denominazione della medesima come “opera
a firma – Giudecca 1928” e dalla circostanza che il ER
, che pure aveva dichiarato di non rilasciare garanzia, Parte_1 aveva comunque affermato, nel medesimo contratto, “da parte mia ritengo l'opera autentica”. Si osserva inoltre che il prezzo di €25.000,00 convenuto dalle parti risulta, con ogni ragionevolezza, adeguato solo ove si consideri l'autenticità dell'opera medesima, in assenza di un'allegazione specifica da parte dell'alienante, entro i termini per le preclusioni assertive, su specificità tecniche del dipinto che, a prescindere dalla sua paternità, fossero tali da determinare tale valore per il manufatto, come dimensioni, materiali, o particolari e pregevoli tecniche formali se non quella generica che si trattasse di “olio su tavola”. Tali elementi consentono di ritenere che la trattativa e la successiva conclusione del contratto di compravendita avesse avuto ad oggetto il dipinto del , quale originale, ancorché non ER corredato della certificazione di autentica e che, pertanto, esclusa la paternità del noto artista, come risulta dalla consulenza prodotta con l'atto di citazione in primo grado dall'attore e rimasta tale circostanza, come del resto ragionevolmente rilevato dal primo giudice, incontestata specificamente dal nella comparsa di costituzione di Parte_1 primo grado, sia, per ciò stesso, da considerarsi integrata l'ipotesi di aliud pro alio e corretta la decisione statuita in sentenza di risolvere la stipulazione contrattuale e, conseguentemente, di ordinare la restituzione del prezzo. A ciò si aggiunga che l'apprezzamento del giudice in ipotesi di vendita di aliud pro alio è perimetrata al solo piano oggettivo consistente nella valutazione della corrispondenza della res consegnata a quella pattuita come oggetto del contratto di vendita, dovendosi prescindere da un'indagine che riguardi l'atteggiamento soggettivo dell'alienante; ciò valga ad escludere che la valutazione della ricostruzione della differente vicenda sul piano fattuale proposta dall'alienante consenta di pervenire ad una decisione diversa, dovendosi inoltre precisare che la circostanza che il sapesse che il dipinto non era corredato P_ da un autentica, non è di per sé rilevante poiché, per gli elementi riscontrati, la compravendita aveva trattato l'opera come originale.
Ne consegue, per quanto sopra affermato, il rigetto del secondo motivo di doglianza con cui l'appellante chiedeva la riforma dei capi in punto di condanna alle spese di lite e, per il resto, si reputa superfluo l'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti e ogni approfondimento istruttorio posto che le richieste di prove orali insistite con l'atto di impugnazione vertono su circostanze ininfluenti rispetto alla determinazione dell'oggetto nell'ambito dell'accordo tra di vendita intervenuto tra l'alienante e l'acquirente trasfuso nel contratto stipulato in data 28.4.2017 e che, peraltro, per quanto riguarda la redazione dell'atto di cessione da parte del medesimo si osserva che P_ un simile capitolato resterebbe privo di rilevanza, ancorché ammesso, in assenza della proposizione del rimedio del disconoscimento di firma o della querela di falso.
-B) Le spese del grado seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da Parte_1
-2)condanna alla rifusione a favore di Parte_1 P_
delle spese processuali del presente grado di giudizio che
[...] liquida in €5.809 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Bologna il giorno 5.9.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 847/2023
R.G., trattenuta in decisione il 9.5.2025 e promossa
DA: rappresentato e difeso dall'Avv. Liguori Giuseppe Parte_1 ed elett.te dom.to presso il Suo Studio in Ferrara. Appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. OG Dario ed P_ elett.te dom.to presso il Suo Studio in Bologna.
Appellato avverso la sentenza n. 752/2022 emessa dal Tribunale di Ferrara e pubblicata il 16.11.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado conveniva in giudizio dinanzi al P_
Tribunale di Ferrara chiedendo ex art. 1453 c.c. Parte_1 di accertarne l'inadempimento e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra i due in data 28.4.2017 perché asseriva fosse stato con esso ceduta un'opera d'arte diversa da quella oggetto del contratto e, conseguentemente, chiedeva venisse condannato il convenuto alla restituzione della somma di €25.000,00 versato a titolo di prezzo per il dipinto non autentico “Giudecca del 1928-olio su tavola” a firma di ER
, oltre interessi ex art. 1284 co.4 e di cui al d. lgs. n.
[...]
231/2002, dalla domanda al saldo.
-Si costituiva in giudizio il quale contrastava la Parte_1 domanda attorea e la ricostruzione in fatto della vicenda sostenendo, fra le varie difese, di avere incaricato _1
perché si attivasse con esperto d'arte, per il
[...] CP_2 rilascio di una dichiarazione di autentica delle opere del ER in quanto genero del medesimo, e che il OG aveva ricevuto in tale occasione delle rassicurazioni dal CP_2 sull'autenticità del quadro per cui è causa e che, successivamente, il OG veniva raggiunto telefonicamente dal
, titolare dell'omonima galleria e mercante d'arte del P_
, il quale, a conoscenza del fatto che fosse stata richiesta ER
l'autentica del quadro in questione, aveva domandato di poterne trattare l'acquisto e di potere contattare il proprietario del dipinto in quanto fortemente interessato al suo acquisto, seppur privo di autentica poiché avrebbe potuto procedere direttamente e personalmente alla richiesta di questa. Evidenziato fra l'altro che nell'atto di cessione si esclude espressamente il rilascio di garanzia per l'autenticità e formulate ulteriori allegazioni in diritto, la difesa di Parte_1 concludeva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accertava l'inadempimento di e dichiarava la risoluzione del contratto di vendita Parte_1 stipulato in data 28.4.2017 e condannava quest'ultimo alla restituzione a del prezzo di €25.000,00 oltre interessi P_ nella misura legale dalla domanda al saldo.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 formulando i motivi così rubricati dal medesimo appellante:
1) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice statuiva la risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo appellante nella compravendita dell'opera d'arte;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1 -Si costituiva eccependo preliminarmente P_
l'inammissibilità dell'appello o manifestatamente infondato ex art. 348bis c.p.c., e nel merito, contestato l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, chiedendo che sia rigettato e confermata la gravata sentenza.
-L'appello è infondato e la sentenza confermata per quanto si espone di seguito.
-A) L'istituto dell'aliud pro alio si configura ogni qualvolta il bene consegnato in esecuzione di un contratto di compravendita risulta eterogeneo rispetto a quello oggetto delle pattuizioni contrattuali, in relazione alla natura del bene medesimo, alla sua destinazione, individualità e consistenza, così ché non possa che reputarsi funzionalmente inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale.
Nella casistica, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, pur nella diversità dei casi concreti, inquadra la compravendita di quadro falsamente attribuito ad un artista che in realtà non ne è l'autore nella fattispecie di aliud pro alio (una per tutte, la Cass. Civ. n. 30713/2018). Nel caso in esame, limitatamente a quanto insistito nelle censure, si osserva che se è vero che il quadro non era stato compravenduto con apposita certificazione di autentica, come si legge nella dichiarazione resa con il contratto stipulato in data 28.4.2017
(doc. n.1 allegato all'atto di citazione in primo grado), l'indicazione della paternità del circa l'opera oggetto del ER contratto emergeva dalla denominazione della medesima come “opera
a firma – Giudecca 1928” e dalla circostanza che il ER
, che pure aveva dichiarato di non rilasciare garanzia, Parte_1 aveva comunque affermato, nel medesimo contratto, “da parte mia ritengo l'opera autentica”. Si osserva inoltre che il prezzo di €25.000,00 convenuto dalle parti risulta, con ogni ragionevolezza, adeguato solo ove si consideri l'autenticità dell'opera medesima, in assenza di un'allegazione specifica da parte dell'alienante, entro i termini per le preclusioni assertive, su specificità tecniche del dipinto che, a prescindere dalla sua paternità, fossero tali da determinare tale valore per il manufatto, come dimensioni, materiali, o particolari e pregevoli tecniche formali se non quella generica che si trattasse di “olio su tavola”.
Tali elementi consentono di ritenere che la trattativa e la successiva conclusione del contratto di compravendita avesse avuto ad oggetto il dipinto del , quale originale, ancorché non ER corredato della certificazione di autentica e che, pertanto, esclusa la paternità del noto artista, come risulta dalla consulenza prodotta con l'atto di citazione in primo grado dall'attore e rimasta tale circostanza, come del resto ragionevolmente rilevato dal primo giudice, incontestata specificamente dal nella comparsa di costituzione di Parte_1 primo grado, sia, per ciò stesso, da considerarsi integrata l'ipotesi di aliud pro alio e corretta la decisione statuita in sentenza di risolvere la stipulazione contrattuale e, conseguentemente, di ordinare la restituzione del prezzo.
A ciò si aggiunga che l'apprezzamento del giudice in ipotesi di vendita di aliud pro alio è perimetrata al solo piano oggettivo consistente nella valutazione della corrispondenza della res consegnata a quella pattuita come oggetto del contratto di vendita, dovendosi prescindere da un'indagine che riguardi l'atteggiamento soggettivo dell'alienante; ciò valga ad escludere che la valutazione della ricostruzione della differente vicenda sul piano fattuale proposta dall'alienante consenta di pervenire ad una decisione diversa, dovendosi inoltre precisare che la circostanza che il sapesse che il dipinto non era corredato P_ da un autentica, non è di per sé rilevante poiché, per gli elementi riscontrati, la compravendita aveva trattato l'opera come originale.
Ne consegue, per quanto sopra affermato, il rigetto del secondo motivo di doglianza con cui l'appellante chiedeva la riforma dei capi in punto di condanna alle spese di lite e, per il resto, si reputa superfluo l'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti e ogni approfondimento istruttorio posto che le richieste di prove orali insistite con l'atto di impugnazione vertono su circostanze ininfluenti rispetto alla determinazione dell'oggetto nell'ambito dell'accordo tra di vendita intervenuto tra l'alienante e l'acquirente trasfuso nel contratto stipulato in data 28.4.2017 e che, peraltro, per quanto riguarda la redazione dell'atto di cessione da parte del medesimo si osserva che P_ un simile capitolato resterebbe privo di rilevanza, ancorché ammesso, in assenza della proposizione del rimedio del disconoscimento di firma o della querela di falso.
-B) Le spese del grado seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da Parte_1
-2)condanna alla rifusione a favore di Parte_1 P_
delle spese processuali del presente grado di giudizio che
[...] liquida in €5.809 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Bologna il giorno 5.9.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)