TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 27.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5791/2024 R.g. Lavoro avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo nr.124/2024
TRA
, nella qualità di titolare della ditta individuale “Edilizia Riondino di Parte_1
Riondino Luisa”, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Maria Giannico ed elettivamente domiciliata come in atti
Opponente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Controparte_1
Riccardi ed elettivamente domiciliato come in atti
Opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2024, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 124/2024, emesso dal Tribunale di Nola in data 11.07.2024, in favore
[...]
, per la somma di € 4.818,51. Controparte_1
L'opponente ha dedotto che la parte opposta ha rifiutato la somma di € 2.003,00 offerta, in data
03.04.2024, a transazione e saldo di ogni spettanza, contrariamente ad altri lavoratori che hanno conciliato in sede sindacale. Ha concluso, pertanto, chiedendo, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l'opposto ha eccepito in via preliminare la tardività dell'opposizione ex art. 641 c.p.c.; nel merito, l'infondatezza del ricorso. Ha chiesto, inoltre, la condanna della ditta opponente al pagamento delle spese del giudizio anche ai sensi dell'art. 96, commi
1 e 3, cod. civ.
Pag. 1 di 3 Ha concluso, dunque, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi esecutivo, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza, letti gli atti, la causa è stata decisa, all'esito della camera di consiglio, con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429, comma secondo, c.p.c.
L'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 124/2024 è inammissibile, stante la sua tardiva proposizione.
In base all'art. 641 c.p.c. chi intende proporre opposizione a decreto ingiuntivo deve farlo nel termine di 40 giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto stesso.
L'art. 650 c.p.c., tuttavia, legittima l'opposizione al decreto ingiuntivo tardiva, e cioè oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel caso in cui vi è prova - da fornirsi da parte dell'opponente - della nullità della notificazione del decreto stesso, da cui sia derivata l'impossibilità per il debitore di avere tempestiva conoscenza del provvedimento di ingiunzione ovvero se la mancata conoscenza sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti, oltre che riconosciuto dallo stesso opponente nell'atto introduttivo, che il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo opposto sono stati notificati in data
11.07.2024.
Stante la data di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, l'opposizione proposta il 20.09.2024 (il termine ultimo sarebbe stato il 20.08.2024) è tardiva, né la parte opponente, non comparsa in udienza, ha dedotto alcuna delle circostanze che avrebbero legittimato la sua opposizione ai sensi dell'art. 650
c.p.c.
Alla luce dei rilievi che precedono l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile con conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo nr. 124/2024 secondo quanto previsto dall'art. 653
c.p.c.
Le spese di lite (ferme quelle liquidate in sede di procedimento monitorio) sono poste a carico dell'opponente, secondo il principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi in considerazione della non complessità giuridica della questione affrontata.
Al riguardo, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'opposto ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. in carenza di allegazione con riferimento al danno patito. La Corte di
Legittimità afferma, infatti, che è preciso onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cassazione
Pag. 2 di 3 civile, Sez. III, Sent. n. 13355 del 2004).
Sussistono, invece, i presupposti per la condanna – pure richiesta dall'opposto – ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. civ. atteso che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo la giurisprudenza di merito ha ripetutamente disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo.
Ed invero, la Corte di legittimità ritiene che il legislatore abbia introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cassazione civile, n. 17902 del 2010), al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato.
Nel caso in esame, la tardiva opposizione a decreto ingiuntivo, senza alcuna deduzione circa le circostanze che avrebbero legittimato un'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., ha comportato un uso temerario dello strumento processuale che ha costretto la parte opposta ad adire le vie giurisdizionali.
Inoltre, ad abundatiam, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata su allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, avendo l'opponente fondato le proprie ragioni sul rifiuto dell'opposto ad accettare una proposta transattiva e sul comportamento di altri lavoratori che hanno definito la medesima vertenza in sede sindacale, senza il deposito di alcun documento che provi il pagamento delle somme reclamate con la domanda monitoria. La liquidazione deve essere parametrata alle spese legali liquidate (sul punto cfr. Cass., 27623/2017; S.U. 22405/2018) nella misura prossima al terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 124/2024, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate complessivamente in € 1.340,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 446,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. civ.
Nola, 27.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 3 di 3
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 27.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5791/2024 R.g. Lavoro avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo nr.124/2024
TRA
, nella qualità di titolare della ditta individuale “Edilizia Riondino di Parte_1
Riondino Luisa”, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Maria Giannico ed elettivamente domiciliata come in atti
Opponente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Controparte_1
Riccardi ed elettivamente domiciliato come in atti
Opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2024, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 124/2024, emesso dal Tribunale di Nola in data 11.07.2024, in favore
[...]
, per la somma di € 4.818,51. Controparte_1
L'opponente ha dedotto che la parte opposta ha rifiutato la somma di € 2.003,00 offerta, in data
03.04.2024, a transazione e saldo di ogni spettanza, contrariamente ad altri lavoratori che hanno conciliato in sede sindacale. Ha concluso, pertanto, chiedendo, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l'opposto ha eccepito in via preliminare la tardività dell'opposizione ex art. 641 c.p.c.; nel merito, l'infondatezza del ricorso. Ha chiesto, inoltre, la condanna della ditta opponente al pagamento delle spese del giudizio anche ai sensi dell'art. 96, commi
1 e 3, cod. civ.
Pag. 1 di 3 Ha concluso, dunque, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi esecutivo, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza, letti gli atti, la causa è stata decisa, all'esito della camera di consiglio, con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429, comma secondo, c.p.c.
L'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 124/2024 è inammissibile, stante la sua tardiva proposizione.
In base all'art. 641 c.p.c. chi intende proporre opposizione a decreto ingiuntivo deve farlo nel termine di 40 giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto stesso.
L'art. 650 c.p.c., tuttavia, legittima l'opposizione al decreto ingiuntivo tardiva, e cioè oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel caso in cui vi è prova - da fornirsi da parte dell'opponente - della nullità della notificazione del decreto stesso, da cui sia derivata l'impossibilità per il debitore di avere tempestiva conoscenza del provvedimento di ingiunzione ovvero se la mancata conoscenza sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti, oltre che riconosciuto dallo stesso opponente nell'atto introduttivo, che il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo opposto sono stati notificati in data
11.07.2024.
Stante la data di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, l'opposizione proposta il 20.09.2024 (il termine ultimo sarebbe stato il 20.08.2024) è tardiva, né la parte opponente, non comparsa in udienza, ha dedotto alcuna delle circostanze che avrebbero legittimato la sua opposizione ai sensi dell'art. 650
c.p.c.
Alla luce dei rilievi che precedono l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile con conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo nr. 124/2024 secondo quanto previsto dall'art. 653
c.p.c.
Le spese di lite (ferme quelle liquidate in sede di procedimento monitorio) sono poste a carico dell'opponente, secondo il principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi in considerazione della non complessità giuridica della questione affrontata.
Al riguardo, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'opposto ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. in carenza di allegazione con riferimento al danno patito. La Corte di
Legittimità afferma, infatti, che è preciso onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cassazione
Pag. 2 di 3 civile, Sez. III, Sent. n. 13355 del 2004).
Sussistono, invece, i presupposti per la condanna – pure richiesta dall'opposto – ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. civ. atteso che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo la giurisprudenza di merito ha ripetutamente disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo.
Ed invero, la Corte di legittimità ritiene che il legislatore abbia introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cassazione civile, n. 17902 del 2010), al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato.
Nel caso in esame, la tardiva opposizione a decreto ingiuntivo, senza alcuna deduzione circa le circostanze che avrebbero legittimato un'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., ha comportato un uso temerario dello strumento processuale che ha costretto la parte opposta ad adire le vie giurisdizionali.
Inoltre, ad abundatiam, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata su allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, avendo l'opponente fondato le proprie ragioni sul rifiuto dell'opposto ad accettare una proposta transattiva e sul comportamento di altri lavoratori che hanno definito la medesima vertenza in sede sindacale, senza il deposito di alcun documento che provi il pagamento delle somme reclamate con la domanda monitoria. La liquidazione deve essere parametrata alle spese legali liquidate (sul punto cfr. Cass., 27623/2017; S.U. 22405/2018) nella misura prossima al terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 124/2024, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate complessivamente in € 1.340,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 446,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. civ.
Nola, 27.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 3 di 3