Ordinanza cautelare 4 aprile 2018
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/01/2023, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 00492/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Lisa Ferraro, Francesca Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Lisa Ferraro in Napoli, via E. Gianturco 92;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto di diniego prot. CAT.A.12/2014/Imm/1^sez/dinieghi/m.t.5682 del 15.07.2014 conosciuto a seguito di accesso agli atti in data 01.12.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente in data 07.03.2014, a seguito di convocazione, si presentava presso gli Uffici della Questura di Napoli per il foto segnalamento e la consegna dei documenti necessari e previsti per legge al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno in suo possesso da lavoro stagionale in lavoro subordinato. Detta istanza veniva respinta con il decreto di rigetto prot. CAT.A.12/2014/Imm/1^Sez/dinieghi/m.t.5682 del 15.07.2014, conosciuto a seguito di accesso agli atti in data 01.12.2017.
La Questura di Napoli fondava il provvedimento di rigetto sulla circostanza per cui “ la conversione del permesso di questa specifica categoria di soggiorno è subordinata alla verifica della disponibilità di una quota nell'ambito dei flussi annuali di ingresso sul territorio dello Stato per lavoro subordinato; CONSIDERATO che l’istante non ha mai documentato la titolarità dello specifico requisito di cui all’art. 29 del citato D.P.R. nr. 334/04 altresì ha certificato esclusivamente la sottoscrizione di un contratto di soggiorno a tempo indetenninato in assenza
dell’acquisizione dell’attestazione della disponibilità della quota” .
Avverso tale provvedimento, il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea individuazione dei presupposti in fatto e in diritto, insufficienza della motivazione, violazione del principio di economicità, di efficacia, di imparzialità e di trasparenza. Difetto di motivazione, illogicità del giudizio e confusione del comportamento dell’Amministrazione, violazione dei principi generali dell’azione amministrativa, manifesta ingiustizia.
Risulta costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato in quanto il Collegio condivide la tesi del ricorrente, peraltro seguita da numerosi tribunali, secondo cui, in mancanza di una previsione espressa circa l'onere per il richiedente di acquisire l'attestazione della disponibilità di una quota, a detto adempimento deve procedere d'ufficio l'Amministrazione, essendo pertanto illegittimo il diniego di conversione del permesso di soggiorno, incentrato sull’assenza dell’attestazione della disponibilità della quota di ingresso (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 25 agosto 2020, n. 1597, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1.6.2016, n. 6458, T.A.R. Toscana n. 1327/2014); va aggiunto che l’articolo 24, comma 10, del d. lgs. 286/1998 non prescrive che l’autorizzazione debba essere chiesta preventivamente per cui – essendo l’autorizzazione in questione preordinata a verificare se le quote di ingresso disponibili permettano la conversione – ben può imporsi all’amministrazione di operare d’ufficio tale verifica acquisendo l’autorizzazione e ben può ammettersi che la disponibilità della quota rientri tra le “sopravvenienze” che, verificatesi in corso del procedimento, permettono il rilascio del titolo di soggiorno pur in situazioni in cui al momento della istanza non ne sussistessero tutti i presupposti.
Il ricorrente, peraltro, a mezzo del suo difensore aveva messo a disposizione dell’amministrazione tutti gli elementi di fatto idonei a consentire una completa valutazione della sua istanza.
Il ricorso, dunque, può essere accolto con annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto di rigetto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Anna Corrado, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Corrado | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.