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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4216/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4216/2021 promossa da:
( già C.F. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dagli avv.ti CONTI LORENZO, LOMBARDO
MICHELE e SPAGNOLO SANTO
OPPONENTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
CIARCIA' MILENA
OPPOSTO
e nei confronti di
, (CF ), in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 9 persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIANI
LEONARDO;
in persona del Controparte_4
legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. DAVID MORGANTI
TERZI CHIAMATI
All'udienza del 19.12.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La compagnia in epigrafe proponeva opposizione al DI n. 758/2021 con cui le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 95.992,19 oltre interessi nella misura del 3% e spese eccependo il difetto di competenza del Tribunale di Catania in favore di quello di Milano giusta pattuizione di cui all'art. 27 del mandato di agenzia del 16.4.2004; in subordine ed in via riconvenzionale, riferiva di essere titolare di diritto di credito, pari ad € 263.215,00 precisando sul punto che il 3.10.2018, (quale agente di essa opponente in forza del mandato di Controparte_1 agenzia del 16 aprile 2004), aveva stipulato con l'Istituto Tecnico Aeronautico Statale “Arturo
Ferrarin” la polizza assicurativa n. 0802895592 denominata “Scuola 2000”, avente ad oggetto l'assicurazione multirischio per gli istituti scolastici, polizza che era stata rinnovata fino al 3 ottobre
2020, unitamente alla polizza RCT n. 0802895591; riferiva che il 12 febbraio 2020 durante lo svolgimento di attività aero-scolastica, si era verificato un grave incidente nel quale, oltre all'istruttore, aveva perso la vita il Sig. , allievo dell'Istituto Aeronautico assicurato e, in data 18 Persona_1 febbraio 2020 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Aeronautico aveva aperto il sinistro, inviando comunicazione all' di AL (subentrata a dopo la Controparte_5 Controparte_1 cessazione del mandato il 21 ottobre 2019); riferiva che la detta agenzia con nota del Pt_2
11.9.2020 aveva respinto la richiesta di risarcimento avanzata dal legale della famiglia della vittima, ritenendo il sinistro non indennizzabile in quanto il c.d. “rischio volo” connesso all'esecuzione di attività didattica (quale il caso in esame), non rientrava nella copertura assicurativa della Polizza ex art. 25 ( “l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei organizzati
pagina 2 di 9 dal Contraente ed effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società o Aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, e da aeroclubs”); deduceva di aver appreso, nel corso delle interlocuzioni con il detto legale, che l'agente aveva autonomamente –senza rendere edotta essa Controparte_1 opponente– stipulato con l'Istituto Aeronautico delle condizioni particolari di polizza in deroga alle condizioni assicurative previste dal prodotto assicurativo Scuola 2000 e veniva a conoscenza (a seguito dell'invio da parte dell'assicurato della documentazione di polizza), del fatto che CP_1
aveva partecipato ad una procedura negoziata, indetta dalla scuola per l'affidamento del
[...] servizio assicurativo Responsabilità Civile, il cui bando prevedeva che le coperture assicurative dovessero necessariamente ricomprendere – a pena di esclusione dalla gara – anche l'assicurazione infortuni per “l'attività di volo svolta dagli allievi, sia come pilota che come allievo pilota, sia maggiorenni che minorenni presso la scuola di volo in aeroporto” ; riferiva, pertanto, di aver dovuto corrispondere l'indennizzo e che, in data 27 ottobre 2020 era stato sottoscritto dai familiari della vittima l'atto di transazione e quietanza con cui era stata accettata la somma di € 263.215,00, di cui €
260.000,00 quale capitale assicurato per il caso di morte ed € 3.215,00 per spese funerarie. Allegava dunque la responsabilità contrattuale di , per violazione delle disposizioni del Controparte_1 mandato agenziale, delle previsioni di legge incombenti sull'agente assicurativo e degli obblighi di lealtà e buona fede nei confronti della mandante, ribadendo di non aver inteso assicurare, con il prodotto “Scuola 2000”, il rischio volo. Allegando la violazione da parte dell'opposta degli art. 2 ed 11 del mandato nonché dell'appendice 18 da cui derivava il proprio diritto al risarcimento del danno, nel caso di specie pari ad € 263.215,00 ovvero alla somma corrisposta agli eredi della vittima, chiedeva dichiararsi il difetto di competenza del Tribunale di Catania in favore di quello di Milano, sospendersi l'efficacia esecutiva del DI opposto, rigettarsi le domande proposte da ed in Controparte_1 subordine ed in via riconvenzionale, accertarsi la negligenza di
[...] nell'esecuzione del mandato agenziale e la violazione degli obblighi di Controparte_1 cui all'art. 1746 cod. civ. e di correttezza e buona fede nell'esecuzione del mandato, l'inadempimento degli obblighi di cui al mandato agenziale, in relazione alla sottoscrizione della polizza n. 0802895592
e, per l'effetto, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in proprio favore della somma di Euro
263.215,00, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa;
in subordine e per il caso di ritenuta fondatezza della pretesa pagina 3 di 9 creditoria di parte opposta, disporre la compensazione fino a concorrenza con l'importo di Euro
263.215,00 o della diversa somma che dovesse essere riconosciuta in proprio favore, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva deducendo di aver svolto il Controparte_1 mandato di agente assicurativo per conto dell'opponente e che il rapporto, regolato dalle norme di cui all'Accordo nazionale agenti anno 2003, era cessato il 20.10.2019 per effetto di recesso con preavviso comunicato dall'agente e che secondo i conteggi effettuati, essa opposta aveva diritto alla somma di €
319.973,97 a titolo di indennità di fine mandato, al lordo della ritenuta d'acconto; precisando che nel conteggio non erano comprese le indennità ex art. 28 (indennità ramo vita) e le provvigioni a maturare ex art. 20 ANA 2003 (non oggetto del presente giudizio), deduceva che conformemente all'art. 34
ANA 2003, in data 27 febbraio 2020 aveva corrisposto la somma di euro 179.399,92, già al Pt_2 netto della R.A., pari al 70% dell'importo complessivo e che il restante 30% (pari ad euro 95.992,19, al lordo) avrebbe dovuto essere corrisposto entro un anno dalla cessazione del rapporto, maggiorata del
3% annuo (ex Art. 34 ANA 2003); riferendo che nonostante i solleciti nulla era stato corrisposto, allegava dunque l'esistenza del proprio diritto di credito di cui al DI opposto.
Eccepiva la nullità della clausola derogativa della competenza territoriale in quanto non sottoscritta espressamente ex art. 1341 cc;
riferiva che nel corso del mandato di agenzia, in data 2.10.2018 aveva sottoscritto la polizza n. 080285592 con durata annuale che rientrava tra i prodotti della mandante e garantiva “ … le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che gli studenti iscritti alla scuola possono subire durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche”; deducendo che il rinnovo della detta polizza era stato autorizzato e consentito dall'opponente che, alla naturale scadenza, aveva emesso apposita appendice di proroga come era sua sola facoltà, evidenziava peraltro che il proprio rapporto di mandato era cessato il 20.10.2019 e che, pertanto, essa opposta non avrebbe avuto alcun interesse alla proroga della polizza, non avendo neanche percepito la provvigione e deducendo che l'istituto scolastico era assicurato con sin dal 2003 ovvero da epoca Pt_2 antecedente all'instaurarsi del rapporto di mandato. Richiamando poi le condizioni di polizza e deducendo che il sinistro avvenuto rientrava nei rischi assicurati e che nessuna aggiunta era stata apportata da essa opposta, evidenziava poi che la polizza prevedeva l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del vettore;
deduceva di aver operato nel rispetto delle direttive ricevute e che senza l'invio della documentazione alla preponente, la polizza non avrebbe potuto essere emessa, sicchè Pt_2 non poteva essere all'oscuro , evidenziando poi che le polizze scuola erano adottate su tutto il territorio pagina 4 di 9 nazionale, mentre la partecipazione alle procedure negoziate era necessaria in considerazione della natura dei contraenti;
richiamando infine l'appendice 3 della lettera di nomina con cui era concessa anche delega speciale con conclusione di mandato con rappresentanza, riferiva che in relazione al prodotto Scuola, aveva autorizzato all'emissione del prodotto “Scuola evolution” senza Pt_2 alcuna limitazione. Deducendo di aver sottoscritto polizze di assicurazione come per legge, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio e Controparte_6
CGPA EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, con cui aveva rispettivamente sottoscritto le polizze n. Polizza Multirischi IFL0010883 e n. AGG/18/00/0001.
Opponendosi infine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del DI opposto, chiedeva ritenersi la competenza del Tribunale di Catania e rigettarsi l'opposizione; in subordine per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria, chiedeva accogliersi la domanda di manleva e dichiararsi
[...]
e Cgpa Europe S.A. Rappresentanza Generale per Controparte_6
l'Italia obbligate a tenere indenne essa opposta per quanto fosse tenuta a corrispondere, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 30.6.2021 veniva respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del DI opposto e veniva autorizzata la chiamata in giudizio: “ Il Giudice da atto del deposito del preverbale ad opera delle parti, in ottemperanza al Decreto del 24.5.2021 ed osserva che, come in effetti rilevato da parte opposta, la clausola derogativa della competenza, non è sottoscritta specificamente dal contraente , si come previsto dall'art. 1341 cc. L'opposizione, inoltre, non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, d'altronde, il credito dell'opposta trova origine nel rapporto intercorso tra le parti, non oggetto di contestazione. Parte opposta ha avanzato richiesta di chiamata in causa di
[...]
e Il procedimento, pertanto, va differito ad altra udienza per consentire la CP_2 CP_4 chiamata dei terzi .
PQM
Rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del DI opposto;
autorizza parte opposta ad integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi indicati in parte motiva, nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis cpc e rinvia il procedimento all'udienza del
31.1.2022 ore 10.40”.
Si costituiva eccependo l'infondatezza Controparte_6 dell'opposizione e deducendo che era perfettamente a conoscenza della estensione della Pt_2 polizza, avendo espressamente autorizzato ad assicurare il rischio volo come Controparte_1 emergeva dalla comunicazione del 20 gennaio 2010 ( doc 10 depositato dall'opposta); rilevando poi che l'opponente non aveva infatti effettuato alcuna contestazione quando aveva ricevuto l'originale pagina 5 di 9 della polizza (doc. 6, ), evidenziava che essa non aveva neppure dimostrato Controparte_1
l'impossibilità di rivalersi nei confronti del vettore;
in ordine alla domanda di manleva avanzata dall'opposta, riservandosi di sollevare eventuali eccezioni di inoperatività della garanzia, precisava che la garanzia avrebbe coperto solo la parte eccedente ogni altra assicurazione valida e applicabile al medesimo rischio e chiedeva dunque rigettarsi le domande avanzate contro e in Controparte_1 subordine, per il caso di ritenuta fondatezza anche solo parziale delle stesse, accertare l'esatta quota di responsabilità direttamente attribuibile alla predetta convenuta e contenere il proprio conseguente obbligo di manleva, entro tale quota, secondo tutti i termini e le condizioni di Polizza, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda di manleva Controparte_4 per insussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs n. 28/2010 e la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa per carenza del requisito di cui al n. 3) dell'art. 163 c.p.c. e per la mancanza delle ragioni a fondamento della pretesa di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c; richiamando poi le caratteristiche della polizza, deduceva che l'agente non aveva dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali con conseguente infondatezza della domanda e dolendosi in particolare dell'omessa tempestiva informazione del sinistro;
eccependo poi l'inoperatività della garanzia per dolo dell'assicurato e deducendo in subordine che la garanzia era prestata a secondo rischio;
chiedeva dunque dichiararsi l'improcedibilità della domanda di manleva, la nullità dell'atto di citazione e l'infondatezza della domanda o in subordine accertarsi la prestazione della garanzia a secondo rischio;
chiedeva rigettarsi la domanda avanzata da ed in subordine ridursi la prestazione assicurativa Pt_2
a proprio carico ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di assicurazione e del combinato disposto dell'art. 1913 e del secondo comma dell'art. 1915 cod. civ. e dichiararsi l'operatività della garanzia solo per l'eccedenza dell'ammontare indennizzabile ai sensi di altra polizza, con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente veniva assunta in decisione all'udienza del 19.12.2024 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Occorre anzitutto rilevare che all'udienza del 30.6.2021 è stato assegnato a parte opposta il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione e pertanto è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda di manleva nei confronti dei terzi chiamati.
L'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale sono infondate.
pagina 6 di 9 In via preliminare occorre rilevare come non vi sia contestazione circa l'esistenza e l'ammontare del diritto di credito vantato da derivante Controparte_1 dall'intercorso rapporto di agenzia e di cui al Decreto ingiuntivo opposto.
In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, si osserva che i familiari del giovane deceduto in occasione del sinistro avvenuto in data 12.2.2020 nel corso dello Persona_1 svolgimento di attività aero – scolastica avevano diritto all'indennizzo ai sensi di quanto previsto dalla sezione infortuni della polizza n. 0802895592, successivamente rinnovata, a nulla rilevando quanto dedotto in ordine alla sezione rischio volo.
Si legge infatti ed anzitutto nell'art 2 sezione infortuni : “ Art.
2 - OGGETTO
DELL'ASSICURAZIONE, L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che gli studenti iscritti alla scuola possono subire durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi”; per lo specifico caso di morte, la polizza in questione stipulata sino ad € 260.000,00 così stabiliva “ Art. 9 – MORTE. In caso di Morte la somma assicurata è dovuta dalla Società soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio stesso.
Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione agli eredi dell'Assicurato in parti eguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per
Invalidità Permanente, ma se entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo,
l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo Morte - se superiore - e quello già pagato per
Invalidità Permanente”.
Che l'incidente in questione rientri poi nel novero degli infortuni protetti dalla polizza non pare esserci dubbio alcuno, neanche in considerazione del significato espressamente attribuito al termine nel glossario: “ l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili”.
Tali definizioni e condizioni contrattuali, sono poi sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nelle polizze stipulate negli anni precedenti ed inerenti lo stesso prodotto “ Scuola 2000”, come dimostrano gli allegati depositati dall'opponente a corredo della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc.
pagina 7 di 9 D'altronde è senz'altro diverso da quanto sino ad ora esaminato, il rischio appositamente e diversamente disciplinato dall'art. 25 denominato “rischio volo” in cui si legge : “ L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei organizzati dal Contraente ed effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società o Aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, e da aereoclubs.”.
Queste esclusioni, non possono essere lette nel senso di ritenere esclusa dal novero degli infortuni l'attività scolastica di addestramento in volo, in quanto attività pacificamente rientrante nelle “attività scolastiche ( che) rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi”; ed infatti, il rischio volo di cui all'art. 25 è pacificamente inerente ipotesi differenti da quelle per cui è causa, in quanto relativo ad attività in cui l'assicurato riveste la qualità di “passeggero”, laddove nel caso che occupa, il ragazzo deceduto si trovava sul velivolo in qualità di “allievo pilota” ( cfr report incidente, allegato 6 all'atto introduttivo).
Le disposizioni della polizza di che trattasi, depositata da parte opponente quale documento n. 4 allegato all'atto di citazione, pertanto, si proiettano in senso negativo sulla fondatezza delle domande riconvenzionali avanzate, poiché, l'evento morte derivante dall'infortunio in cui è rimasto vittima il povero , rientra senz'altro nella copertura da sempre offerta con la polizza in commento Per_1 all'istituto scolastico Ferrarin.
E, d'altronde ed infatti, la somma corrisposta agli eredi del ragazzo, secondo quanto riferito dall'opponente è stata pari ad € 260.000,00 quale capitale assicurato ( per morte derivante da infortunio) ed € 3125,00 per spese funerarie ( cfr pagina 6 atto di opposizione).
Concludendo, non è ravvisabile nel caso di specie alcun collegamento fra il preteso inadempimento della parte convenuta e l'allegato danno vantato dall'opponente, si che in ossequio al principio della ragione più liquida non è rilevante l'esame delle ulteriori allegazioni ed eccezioni ( cfr Cass. Civ.
SSUU n. 9936/2014 “ In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art.
2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della
"res" da parte del danneggiato).”).
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del V scaglione di cui alla tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014;
l'opponente, soccombente nei confronti dell'opposta, è tenuta altresì al pagamento delle spese di lite nei confronti delle compagnie terze chiamate , non ravvisandosi nell'atto di chiamata dell'opposto, alcun profilo di arbitrarietà o infondatezza ( cfr sul punto Cass. Civ. sent. n. 34375/2023 “ In linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass.
n. 7674 del 2008; Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492 del 2016).”).
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna ( già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pt, al pagamento in favore delle spese di lite in favore dell'opposto e delle compagnie terze chiamate, liquidate in complessivi € 7052,00 per compensi ciascuno, oltre Iva,
Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 30.6.2025
Il Giudice
Dott.Sa Gaia Di Bella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4216/2021 promossa da:
( già C.F. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dagli avv.ti CONTI LORENZO, LOMBARDO
MICHELE e SPAGNOLO SANTO
OPPONENTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
CIARCIA' MILENA
OPPOSTO
e nei confronti di
, (CF ), in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 9 persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIANI
LEONARDO;
in persona del Controparte_4
legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. DAVID MORGANTI
TERZI CHIAMATI
All'udienza del 19.12.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La compagnia in epigrafe proponeva opposizione al DI n. 758/2021 con cui le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 95.992,19 oltre interessi nella misura del 3% e spese eccependo il difetto di competenza del Tribunale di Catania in favore di quello di Milano giusta pattuizione di cui all'art. 27 del mandato di agenzia del 16.4.2004; in subordine ed in via riconvenzionale, riferiva di essere titolare di diritto di credito, pari ad € 263.215,00 precisando sul punto che il 3.10.2018, (quale agente di essa opponente in forza del mandato di Controparte_1 agenzia del 16 aprile 2004), aveva stipulato con l'Istituto Tecnico Aeronautico Statale “Arturo
Ferrarin” la polizza assicurativa n. 0802895592 denominata “Scuola 2000”, avente ad oggetto l'assicurazione multirischio per gli istituti scolastici, polizza che era stata rinnovata fino al 3 ottobre
2020, unitamente alla polizza RCT n. 0802895591; riferiva che il 12 febbraio 2020 durante lo svolgimento di attività aero-scolastica, si era verificato un grave incidente nel quale, oltre all'istruttore, aveva perso la vita il Sig. , allievo dell'Istituto Aeronautico assicurato e, in data 18 Persona_1 febbraio 2020 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Aeronautico aveva aperto il sinistro, inviando comunicazione all' di AL (subentrata a dopo la Controparte_5 Controparte_1 cessazione del mandato il 21 ottobre 2019); riferiva che la detta agenzia con nota del Pt_2
11.9.2020 aveva respinto la richiesta di risarcimento avanzata dal legale della famiglia della vittima, ritenendo il sinistro non indennizzabile in quanto il c.d. “rischio volo” connesso all'esecuzione di attività didattica (quale il caso in esame), non rientrava nella copertura assicurativa della Polizza ex art. 25 ( “l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei organizzati
pagina 2 di 9 dal Contraente ed effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società o Aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, e da aeroclubs”); deduceva di aver appreso, nel corso delle interlocuzioni con il detto legale, che l'agente aveva autonomamente –senza rendere edotta essa Controparte_1 opponente– stipulato con l'Istituto Aeronautico delle condizioni particolari di polizza in deroga alle condizioni assicurative previste dal prodotto assicurativo Scuola 2000 e veniva a conoscenza (a seguito dell'invio da parte dell'assicurato della documentazione di polizza), del fatto che CP_1
aveva partecipato ad una procedura negoziata, indetta dalla scuola per l'affidamento del
[...] servizio assicurativo Responsabilità Civile, il cui bando prevedeva che le coperture assicurative dovessero necessariamente ricomprendere – a pena di esclusione dalla gara – anche l'assicurazione infortuni per “l'attività di volo svolta dagli allievi, sia come pilota che come allievo pilota, sia maggiorenni che minorenni presso la scuola di volo in aeroporto” ; riferiva, pertanto, di aver dovuto corrispondere l'indennizzo e che, in data 27 ottobre 2020 era stato sottoscritto dai familiari della vittima l'atto di transazione e quietanza con cui era stata accettata la somma di € 263.215,00, di cui €
260.000,00 quale capitale assicurato per il caso di morte ed € 3.215,00 per spese funerarie. Allegava dunque la responsabilità contrattuale di , per violazione delle disposizioni del Controparte_1 mandato agenziale, delle previsioni di legge incombenti sull'agente assicurativo e degli obblighi di lealtà e buona fede nei confronti della mandante, ribadendo di non aver inteso assicurare, con il prodotto “Scuola 2000”, il rischio volo. Allegando la violazione da parte dell'opposta degli art. 2 ed 11 del mandato nonché dell'appendice 18 da cui derivava il proprio diritto al risarcimento del danno, nel caso di specie pari ad € 263.215,00 ovvero alla somma corrisposta agli eredi della vittima, chiedeva dichiararsi il difetto di competenza del Tribunale di Catania in favore di quello di Milano, sospendersi l'efficacia esecutiva del DI opposto, rigettarsi le domande proposte da ed in Controparte_1 subordine ed in via riconvenzionale, accertarsi la negligenza di
[...] nell'esecuzione del mandato agenziale e la violazione degli obblighi di Controparte_1 cui all'art. 1746 cod. civ. e di correttezza e buona fede nell'esecuzione del mandato, l'inadempimento degli obblighi di cui al mandato agenziale, in relazione alla sottoscrizione della polizza n. 0802895592
e, per l'effetto, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in proprio favore della somma di Euro
263.215,00, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa;
in subordine e per il caso di ritenuta fondatezza della pretesa pagina 3 di 9 creditoria di parte opposta, disporre la compensazione fino a concorrenza con l'importo di Euro
263.215,00 o della diversa somma che dovesse essere riconosciuta in proprio favore, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva deducendo di aver svolto il Controparte_1 mandato di agente assicurativo per conto dell'opponente e che il rapporto, regolato dalle norme di cui all'Accordo nazionale agenti anno 2003, era cessato il 20.10.2019 per effetto di recesso con preavviso comunicato dall'agente e che secondo i conteggi effettuati, essa opposta aveva diritto alla somma di €
319.973,97 a titolo di indennità di fine mandato, al lordo della ritenuta d'acconto; precisando che nel conteggio non erano comprese le indennità ex art. 28 (indennità ramo vita) e le provvigioni a maturare ex art. 20 ANA 2003 (non oggetto del presente giudizio), deduceva che conformemente all'art. 34
ANA 2003, in data 27 febbraio 2020 aveva corrisposto la somma di euro 179.399,92, già al Pt_2 netto della R.A., pari al 70% dell'importo complessivo e che il restante 30% (pari ad euro 95.992,19, al lordo) avrebbe dovuto essere corrisposto entro un anno dalla cessazione del rapporto, maggiorata del
3% annuo (ex Art. 34 ANA 2003); riferendo che nonostante i solleciti nulla era stato corrisposto, allegava dunque l'esistenza del proprio diritto di credito di cui al DI opposto.
Eccepiva la nullità della clausola derogativa della competenza territoriale in quanto non sottoscritta espressamente ex art. 1341 cc;
riferiva che nel corso del mandato di agenzia, in data 2.10.2018 aveva sottoscritto la polizza n. 080285592 con durata annuale che rientrava tra i prodotti della mandante e garantiva “ … le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che gli studenti iscritti alla scuola possono subire durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche”; deducendo che il rinnovo della detta polizza era stato autorizzato e consentito dall'opponente che, alla naturale scadenza, aveva emesso apposita appendice di proroga come era sua sola facoltà, evidenziava peraltro che il proprio rapporto di mandato era cessato il 20.10.2019 e che, pertanto, essa opposta non avrebbe avuto alcun interesse alla proroga della polizza, non avendo neanche percepito la provvigione e deducendo che l'istituto scolastico era assicurato con sin dal 2003 ovvero da epoca Pt_2 antecedente all'instaurarsi del rapporto di mandato. Richiamando poi le condizioni di polizza e deducendo che il sinistro avvenuto rientrava nei rischi assicurati e che nessuna aggiunta era stata apportata da essa opposta, evidenziava poi che la polizza prevedeva l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del vettore;
deduceva di aver operato nel rispetto delle direttive ricevute e che senza l'invio della documentazione alla preponente, la polizza non avrebbe potuto essere emessa, sicchè Pt_2 non poteva essere all'oscuro , evidenziando poi che le polizze scuola erano adottate su tutto il territorio pagina 4 di 9 nazionale, mentre la partecipazione alle procedure negoziate era necessaria in considerazione della natura dei contraenti;
richiamando infine l'appendice 3 della lettera di nomina con cui era concessa anche delega speciale con conclusione di mandato con rappresentanza, riferiva che in relazione al prodotto Scuola, aveva autorizzato all'emissione del prodotto “Scuola evolution” senza Pt_2 alcuna limitazione. Deducendo di aver sottoscritto polizze di assicurazione come per legge, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio e Controparte_6
CGPA EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, con cui aveva rispettivamente sottoscritto le polizze n. Polizza Multirischi IFL0010883 e n. AGG/18/00/0001.
Opponendosi infine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del DI opposto, chiedeva ritenersi la competenza del Tribunale di Catania e rigettarsi l'opposizione; in subordine per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria, chiedeva accogliersi la domanda di manleva e dichiararsi
[...]
e Cgpa Europe S.A. Rappresentanza Generale per Controparte_6
l'Italia obbligate a tenere indenne essa opposta per quanto fosse tenuta a corrispondere, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 30.6.2021 veniva respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del DI opposto e veniva autorizzata la chiamata in giudizio: “ Il Giudice da atto del deposito del preverbale ad opera delle parti, in ottemperanza al Decreto del 24.5.2021 ed osserva che, come in effetti rilevato da parte opposta, la clausola derogativa della competenza, non è sottoscritta specificamente dal contraente , si come previsto dall'art. 1341 cc. L'opposizione, inoltre, non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, d'altronde, il credito dell'opposta trova origine nel rapporto intercorso tra le parti, non oggetto di contestazione. Parte opposta ha avanzato richiesta di chiamata in causa di
[...]
e Il procedimento, pertanto, va differito ad altra udienza per consentire la CP_2 CP_4 chiamata dei terzi .
PQM
Rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del DI opposto;
autorizza parte opposta ad integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi indicati in parte motiva, nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis cpc e rinvia il procedimento all'udienza del
31.1.2022 ore 10.40”.
Si costituiva eccependo l'infondatezza Controparte_6 dell'opposizione e deducendo che era perfettamente a conoscenza della estensione della Pt_2 polizza, avendo espressamente autorizzato ad assicurare il rischio volo come Controparte_1 emergeva dalla comunicazione del 20 gennaio 2010 ( doc 10 depositato dall'opposta); rilevando poi che l'opponente non aveva infatti effettuato alcuna contestazione quando aveva ricevuto l'originale pagina 5 di 9 della polizza (doc. 6, ), evidenziava che essa non aveva neppure dimostrato Controparte_1
l'impossibilità di rivalersi nei confronti del vettore;
in ordine alla domanda di manleva avanzata dall'opposta, riservandosi di sollevare eventuali eccezioni di inoperatività della garanzia, precisava che la garanzia avrebbe coperto solo la parte eccedente ogni altra assicurazione valida e applicabile al medesimo rischio e chiedeva dunque rigettarsi le domande avanzate contro e in Controparte_1 subordine, per il caso di ritenuta fondatezza anche solo parziale delle stesse, accertare l'esatta quota di responsabilità direttamente attribuibile alla predetta convenuta e contenere il proprio conseguente obbligo di manleva, entro tale quota, secondo tutti i termini e le condizioni di Polizza, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda di manleva Controparte_4 per insussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs n. 28/2010 e la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa per carenza del requisito di cui al n. 3) dell'art. 163 c.p.c. e per la mancanza delle ragioni a fondamento della pretesa di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c; richiamando poi le caratteristiche della polizza, deduceva che l'agente non aveva dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali con conseguente infondatezza della domanda e dolendosi in particolare dell'omessa tempestiva informazione del sinistro;
eccependo poi l'inoperatività della garanzia per dolo dell'assicurato e deducendo in subordine che la garanzia era prestata a secondo rischio;
chiedeva dunque dichiararsi l'improcedibilità della domanda di manleva, la nullità dell'atto di citazione e l'infondatezza della domanda o in subordine accertarsi la prestazione della garanzia a secondo rischio;
chiedeva rigettarsi la domanda avanzata da ed in subordine ridursi la prestazione assicurativa Pt_2
a proprio carico ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di assicurazione e del combinato disposto dell'art. 1913 e del secondo comma dell'art. 1915 cod. civ. e dichiararsi l'operatività della garanzia solo per l'eccedenza dell'ammontare indennizzabile ai sensi di altra polizza, con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente veniva assunta in decisione all'udienza del 19.12.2024 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Occorre anzitutto rilevare che all'udienza del 30.6.2021 è stato assegnato a parte opposta il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione e pertanto è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda di manleva nei confronti dei terzi chiamati.
L'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale sono infondate.
pagina 6 di 9 In via preliminare occorre rilevare come non vi sia contestazione circa l'esistenza e l'ammontare del diritto di credito vantato da derivante Controparte_1 dall'intercorso rapporto di agenzia e di cui al Decreto ingiuntivo opposto.
In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, si osserva che i familiari del giovane deceduto in occasione del sinistro avvenuto in data 12.2.2020 nel corso dello Persona_1 svolgimento di attività aero – scolastica avevano diritto all'indennizzo ai sensi di quanto previsto dalla sezione infortuni della polizza n. 0802895592, successivamente rinnovata, a nulla rilevando quanto dedotto in ordine alla sezione rischio volo.
Si legge infatti ed anzitutto nell'art 2 sezione infortuni : “ Art.
2 - OGGETTO
DELL'ASSICURAZIONE, L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che gli studenti iscritti alla scuola possono subire durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi”; per lo specifico caso di morte, la polizza in questione stipulata sino ad € 260.000,00 così stabiliva “ Art. 9 – MORTE. In caso di Morte la somma assicurata è dovuta dalla Società soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio stesso.
Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione agli eredi dell'Assicurato in parti eguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per
Invalidità Permanente, ma se entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo,
l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo Morte - se superiore - e quello già pagato per
Invalidità Permanente”.
Che l'incidente in questione rientri poi nel novero degli infortuni protetti dalla polizza non pare esserci dubbio alcuno, neanche in considerazione del significato espressamente attribuito al termine nel glossario: “ l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili”.
Tali definizioni e condizioni contrattuali, sono poi sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nelle polizze stipulate negli anni precedenti ed inerenti lo stesso prodotto “ Scuola 2000”, come dimostrano gli allegati depositati dall'opponente a corredo della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc.
pagina 7 di 9 D'altronde è senz'altro diverso da quanto sino ad ora esaminato, il rischio appositamente e diversamente disciplinato dall'art. 25 denominato “rischio volo” in cui si legge : “ L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei organizzati dal Contraente ed effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società o Aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, e da aereoclubs.”.
Queste esclusioni, non possono essere lette nel senso di ritenere esclusa dal novero degli infortuni l'attività scolastica di addestramento in volo, in quanto attività pacificamente rientrante nelle “attività scolastiche ( che) rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi”; ed infatti, il rischio volo di cui all'art. 25 è pacificamente inerente ipotesi differenti da quelle per cui è causa, in quanto relativo ad attività in cui l'assicurato riveste la qualità di “passeggero”, laddove nel caso che occupa, il ragazzo deceduto si trovava sul velivolo in qualità di “allievo pilota” ( cfr report incidente, allegato 6 all'atto introduttivo).
Le disposizioni della polizza di che trattasi, depositata da parte opponente quale documento n. 4 allegato all'atto di citazione, pertanto, si proiettano in senso negativo sulla fondatezza delle domande riconvenzionali avanzate, poiché, l'evento morte derivante dall'infortunio in cui è rimasto vittima il povero , rientra senz'altro nella copertura da sempre offerta con la polizza in commento Per_1 all'istituto scolastico Ferrarin.
E, d'altronde ed infatti, la somma corrisposta agli eredi del ragazzo, secondo quanto riferito dall'opponente è stata pari ad € 260.000,00 quale capitale assicurato ( per morte derivante da infortunio) ed € 3125,00 per spese funerarie ( cfr pagina 6 atto di opposizione).
Concludendo, non è ravvisabile nel caso di specie alcun collegamento fra il preteso inadempimento della parte convenuta e l'allegato danno vantato dall'opponente, si che in ossequio al principio della ragione più liquida non è rilevante l'esame delle ulteriori allegazioni ed eccezioni ( cfr Cass. Civ.
SSUU n. 9936/2014 “ In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art.
2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della
"res" da parte del danneggiato).”).
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del V scaglione di cui alla tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014;
l'opponente, soccombente nei confronti dell'opposta, è tenuta altresì al pagamento delle spese di lite nei confronti delle compagnie terze chiamate , non ravvisandosi nell'atto di chiamata dell'opposto, alcun profilo di arbitrarietà o infondatezza ( cfr sul punto Cass. Civ. sent. n. 34375/2023 “ In linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass.
n. 7674 del 2008; Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492 del 2016).”).
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna ( già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pt, al pagamento in favore delle spese di lite in favore dell'opposto e delle compagnie terze chiamate, liquidate in complessivi € 7052,00 per compensi ciascuno, oltre Iva,
Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 30.6.2025
Il Giudice
Dott.Sa Gaia Di Bella
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