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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2024, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G.30129/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.30129/2021 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, sig. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI 396, BARI, presso lo studio Parte_2 dell'avv. GAROFALO DOMENICO, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), in persona dei procuratori, dott.ssa e dott. CP_1 P.IVA_2 CP_2
, elettivamente domiciliato in GALLERIA SALA DEI LONGOBARDI 2, MILANO, Controparte_3 presso lo studio dell'avv. MORDA' ANDREA, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. CANGEMI ELEONORA
( ), GALLERIA SALA DEI LONGOBARDI, 2 MILANO C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il tribunale di Milano: 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.9 della legge 18 giugno 1998,
n.192, l'abuso di dipendenza economica perpetrato, dal 23.03.2013 al 31.07.2017, da in CP_1
danno di 2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'abuso del diritto perpetrato Parte_1
pagina 1 di 9 da danno di e la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex Parte_3 Parte_1
artt. 1175 e 1375 c.c. nella esecuzione del contratto di agenzia del 23.03.2013; 3) per l'effetto, e in ogni caso: 3a) -dichiarare che con la comunicazione del 19.03.2019 di revoca del CP_1
Programma Incentivi, ha apportato al contenuto economico del rapporto di agenzia intercorso tra le parti una variazione di rilevante entità, e, conseguentemente, dichiarare che la ridetta comunicazione deve essere intesa quale preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia su iniziativa della mandante ai sensi e per gli effetti dell'art.2 AEC Industria;
3b) -dichiarare la nullità della clausola del contratto del 23.03.2013 e di quelle contenute nelle successive integrazioni contrattuali che attribuiscono a la facoltà insindacabile di revocare il Programma Incentivi in ogni CP_1
momento con un preavviso di 7 giorni;
3c) -condannare la preponente al pagamento, in favore di delle seguenti somme: -Euro 9.050.983,99 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale; -Euro 1.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
-Euro 75.384,37
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
-Euro 1.426.663,07 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c.,
o, in via subordinata, Euro 277.358,47 a titolo di indennità suppletiva ex art.10 AEC Industria
30.07.2014; -Euro 7.345,84 a titolo di restituzione di somme per sanzioni non dovute;
-o condannare la preponente al pagamento, in favore di delle maggiori o minori somme ritenute di Parte_1 giustizia e determinate equitativamente ai sensi e per gli effetti dell'art.1226 c.c.; 4) con vittoria delle spese di lite, maggiorate di spese generali e accessori come per legge, con rimborso del contributo unificato e della marca da bollo.
Per il convenuto:
Nel merito, rigettarsi tutte le domande ex adverso avanzate, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto. In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'accoglimento delle istruttorie, come dedotte nelle memorie ex art.183, comma 6, n.2 del 16.3.22 e n.3 del 5.4.22, da intendersi di seguito integralmente riportate. In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 28.06.2021 la , con sede in Parte_1
Bari, ha convenuto avanti a questo tribunale la , esponendo di operare, dal 2009, nel CP_1
settore del telemarketing, con know-how nel settore della commercializzazione dei prodotti e dei servizi telefonici;
altresì, di avere stipulato, con la convenuta, in data 23.03.2013, un contratto di agenzia, in via non esclusiva, con cui si è obbligata a promuovere la conclusione di contratti di vendita dei servizi di telefonia fissa e mobile, avvalendosi di un servizio di call center organizzato a proprie spese e sotto la propria esclusiva responsabilità; l'attività si sarebbe svolta in Italia presso i potenziali clienti che pagina 2 di 9 intendevano acquisire i servizi della preponente per uso personale o per la propria impresa, inseriti nella c.d. , creata da , e da quest'ultima modificabile, in funzione delle Organizzazione_1 CP_1
esigenze del mercato;
contestualmente alla stipula del detto contratto, la convenuta includeva l'agente nel c.d. avente ad oggetto la promozione dei servizi di telefonia fissa (PI) e Organizzazione_2
mobile (PIM), revocabile, a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di 7 giorni attribuiva CP_4
il riconoscimento, per ogni cliente attivato, oltre che della provvigione indicata negli allegati al contratto, anche di compensi provvigionali periodici aggiuntivi, che maturavano al termine di ciascun trimestre, da corrispondersi per un periodo di 36 mesi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio da parte del cliente;
il PIM prevedeva il riconoscimento di una percentuale provvigionale che maturava al termine di ciascun mese contrattuale, da corrispondere per un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data di attivazione della dal cliente;
l'attore, pur avendo effettuato notevoli investimenti nel Pt_4
corso del rapporto agenziale, allega di avere ricevuto liste clienti sempre più improduttive dal preponente, che, inoltre, attivava solo poco più della metà dei contratti promossi -ciò che procurava all'agente ingenti perdite;
ancora, la preponente sottoponeva ai suoi agenti regolamenti sanzionatori, nel periodo tra marzo e dicembre 2018, seppur in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa sulla privacy, che, tuttavia, si risolvevano in un controllo ancor più serrato dell'attività dell'agente; infine, nel marzo 2019, la preponente revocava il Programma Incentivi e lo sostituiva con un
Programma di Fidelizzazione molto meno remunerativo;
iniziava, perciò, un confronto serrato tra le parti, che portava alla fine del rapporto agenziale, risolto dall'agente con missiva del 21.10.2019, sia per la modifica apportata dal preponente, nel marzo 2019, mediante la sostituzione del Programma
Incentivi col Programma di Fidelizzazione, sia per un complesso di allegati inadempimenti, ivi indicati.
Ciò posto in linea di fatto, l'attore poggia le proprie domande, in punto di diritto, con riguardo al cd an debeatur, su due profili di illiceità della condotta tenuta da controparte, cioè l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art.9 legge n.192/1998, e l'abuso del diritto, posto in essere dal preponente per violazione delle norme sulla buona fede e la correttezza nel rapporto negoziale.
Quanto all'abuso di dipendenza economica, l'attore lamenta un eccessivo squilibrio tra diritti ed obblighi contrattuali gravanti sull'agente, sbilanciato in favore del preponente, anzitutto con particolare riferimento alla lista clienti dedicata, o lista prospect (art.2 del contratto d'agenzia), modificabile in qualunque momento, a discrezione del preponente, in teoria, per soddisfare le mutevoli esigenze di mercato -il cui carattere abusivo si evince, secondo l'agente, dal fatto che il preponente avrebbe arbitrariamente assegnato liste prospect di scarso valore, la cui quantità avrebbe ridotto, non per adeguarle alle nuove condizioni di mercato, ma “per perseguire finalità ritorsive”; liste, peraltro, dotate pagina 3 di 9 di “un margine di remuneratività del tutto ignoto all'agente”. Lamenta, inoltre, l'attore che le linee guida sottoscritte dall'agente “erano infarcite di principi e regole di condotta”, secondo la preponente finalizzate alla tutela del marchio, “ma, di fatto, funzionali ad un controllo ancora più serrato dell'attività di telemarketing”, dato che “ imponeva che le campagne promozionali fossero CP_1
effettuate esclusivamente su contatti telefonici, e-mail ed anagrafiche dalla stessa forniti, negli orari prestabiliti da quest'ultima, e che gli agenti procedessero alla comunicazione preventiva dei nominativi della lista da contattare e alla comunicazione delle variazioni di organico”. Lamenta, altresì, l'attore - sempre con riguardo al profilo in parola -che la revoca del Programma Inventivi operata nel marzo
2019 si è risolta “in una riduzione delle provvigioni dell'agente e, di conseguenza, in una variazione al contenuto economico del rapporto”; tale revoca è, secondo l'attore, nulla e abusiva, sotto un duplice profilo, anzitutto, laddove viola l'art.2 AEC Industria del 2014, che attribuisce al preponente la facoltà di effettuare le variazioni al contenuto economico del rapporto, e, tuttavia, quando le stesse siano di rilevante entità, possono essere realizzate solo previa comunicazione scritta delle stesse all'agente entro precisi termini perentori (nel caso concreto, con un termine di preavviso pari a cinque mesi, ex art.9
AEC citato e art.1750 cc, non rispettato); e, altresì, laddove viola le clausole legali di buona fede e correttezza, attribuendo al preponente il potere di modificare unilateralmente la misura delle provvigioni -relativamente soltanto al Programma Incentivi.
Quanto allo stato di dipendenza economica dell'agente verso il preponente ed all'impossibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, sottolinea che, tra il 2013 ed il 2019, ha Parte_1
effettuato “numerosi e specifici investimenti”, per oltre 141 mila euro, “esclusivamente imputabili al rapporto di agenzia intercorso con la convenuta”, non potendo svolgere (art.
4.2 del contratto) “alcuna attività di agenzia, distribuzione, procacciamento d'affari o simili a favore di qualsiasi altro soggetto concorrente”, perciò, “totalmente vincolata agli impegni contrattuali con ”; ancora, l'attore CP_1
sottolinea che i continui investimenti effettuati su richiesta della preponente hanno causato numerosi debiti, per oltre 3 milioni di euro alla data di chiusura del rapporto agenziale.
Quanto all'abuso del diritto ed alla violazione della norma di buona fede e correttezza, allega l'attore che “numerose sono le condotte contrarie a buonafede e correttezza imputabili a . Tra queste, CP_1 assume rilievo l'attribuzione ad di liste anagrafiche sempre meno remunerative, che avrebbe Pt_1
potuto trovare giustificazione solo se fosse stata finalizzata ad adeguare il rapporto alle esigenze delle parti. Le ulteriori condotte degne di rilievo sono: -l'ingiustificata comunicazione all'agente delle problematiche sottese alla esecuzione del contratto di agenzia, -la sottoposizione allo stesso delle linee guida con un trattamento sanzionatorio eccessivamente gravoso, -l'omessa comunicazione dei dati pagina 4 di 9 relativi ai Programmi Incentivi, -la comminazione di sanzioni, nonostante la mancata sottoscrizione dei regolamenti sanzionatori, -ed infine, la revoca del Programma Incentivi in totale violazione della disciplina dettata dall'art.2 AEC e dall'art.1750 c.c.”
Replica in proposito il convenuto allegando, anzitutto, l'inapplicabilità al rapporto agenziale per cui è lite della disciplina sulla dipendenza economica e sulla posizione dominante, anzitutto poiché lo schema negoziale codicistico del mandato agenziale è caratterizzato da un complesso di norme inderogabili, o, per meglio dire, derogabili soltanto in melius, in favore dell'agente, arricchito, altresì, dalle norme dettate dagli accordi economici collettivi di settore, applicabili anche nel caso concreto.
E che l'agente, qui attore, non abbia, di fatto, subito alcun abuso in danno della propria posizione economica risulta, anzitutto, con evidenza, dagli stessi dati di fatturato dell'agente, quali desumibili dai bilanci depositati dall'attore tra il 2013 ed il 2019; infatti, ha agito in tale periodo, come Parte_1
agente plurimandatario, tanto che il fatturato provvigionale complessivo corrisposto da , pari a CP_1
poco più di 9 milioni di euro, è solo una parte del fatturato complessivo di che ammonta ad Pt_1
oltre 15 milioni di euro -dal che si evince, appunto, che l'attrice non è mai stata in posizione di dipendenza economica dalla preponente. Aggiunge il convenuto che particolarmente significativo è
l'anno 2019, in cui ha fatturato un complessivo importo di quasi 2,5 milioni di euro, che solo Pt_1
in minima parte -cioè, per 446 mila euro -è riferibile al contratto , e con provvigioni per oltre 9 CP_1
milioni di euro, a fronte di debiti allegati per poco più di 3 milioni di euro, a dimostrazione che la scelta di di provocare la cessazione del rapporto con la convenuta è stata il frutto di una libera scelta Pt_1 determinata dall'esistenza di valida alternativa.
Quanto, poi, al Piano Incentivi, la convenuta sottolinea come non avesse alcun obbligo di CP_1
ideare ed applicare piani incentivanti ovvero e comunque piani provvisionali che andassero ad aggiungersi a quanto stabilito contrattualmente con l'agente, sicché, pur introdotto il piano incentivi,
aveva piena facoltà di regolare, fra l'altro, anche le modalità di cessazione del suddetto piano CP_1
(nel caso in esame, la cessazione era prevista a mezzo di preavviso scritto di sette giorni, ed il recesso è stato esercitato in conformità alla disciplina negoziale del piano).
Infine, quanto alla violazione delle norme di buona fede e correttezza, parte convenuta sottolinea come non si è limitata ad esercitare la propria facoltà di recesso, ma ha sostituito il precedente piano CP_1 introducendone uno nuovo, che avrebbe consentito all'agente, come in precedenza, di incrementare il proprio ordinario compenso provigionale con un ulteriore elemento di carattere aggiuntivo e premiale.
Tanto rilevato, con riguardo alle allegazioni delle parti, reputa questo giudice che le domande di parte attrice siano infondate, per quanto appresso, e debbano, perciò, essere respinte. pagina 5 di 9 Con riguardo al profilo del cd an debeatur, occorre esaminare, anzitutto, il profilo attinente al dedotto abuso di dipendenza economica, muovendo dalla ricostruzione dell'istituto che ne ha fatto il Supremo
Collegio -con sentenza n.1184/2020.
La Corte di Cassazione muove dal rilievo per cui “l'art. 9 della legge n.192 del 1998 provvede a circoscrivere le condotte abusive, pur in presenza dei concetti indeterminati che compongono le fattispecie, ma che, appunto, devono essere interpretate e rese concrete dagli interpreti nell'individuazione delle condotte fattuali che integrano violazione del divieto, e non, invece, il legittimo esercizio del diritto d'intrapresa economica. L'ordinamento, invero, tutela la libertà d'impresa, anche di quella dominante: ma ciò, sino al punto in cui essa non usurpi il profitto che, secondo l'iniziale regolamento negoziale, avrebbe dovuto competere alla controparte imprenditoriale, in quanto il comportamento tenuto dall'impresa dominante sia privo di un senso oggettivo e non si possa giustificare sulla base delle necessità dell'impresa, vuoi di tipo economico, vuoi di tipo industriale e tecnico, nell'ambito dei propri processi produttivi o distributivi, al contrario mirando ad "appropriarsi" del legittimo margine di profitto altrui. Prima di tale momento, le conseguenze sanzionatorie, incisive per la libertà negoziale, previste dalla legge non possono operare;
pena il rischio di soluzioni, in definitiva, disfunzionali per il sistema, che finirebbero anzi per contrastare gli obiettivi voluti, al di là della singola vicenda concreta, costituendo, piuttosto, ostacoli allo stesso sviluppo dell'impresa c.d. dipendente”. La Corte prosegue osservando che, “nell'interpretazione ed applicazione dell'art.9 citato,
è, pertanto, essenziale l'enucleazione della causa del contratto, nozione sorta per l'esigenza di una verifica della cosiddetta "razionalità mercantile" delle convenzioni fra i privati, ed ora intesa unanimemente quale causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza. Occorre l'individuazione di una condotta contraria alla buona fede, in cui il potere di dettare le condizioni contrattuali trasli nell'illecita imposizione di clausole o di patti contrari alla cd. razionalità del mercato. L'impostazione seguita assume un criterio teleologico di valutazione, in cui l'abuso viene descritto come uno sviamento del diritto rispetto alla sua funzione tipica, le facoltà ed i poteri inerenti a un diritto soggettivo venendo utilizzati dal titolare per perseguire un interesse diverso da quello per il quale gli sono stati attribuiti. Il confine tra comportamento "lecito", anche se gravoso per la controparte, e comportamento "vietato" passa dunque per l'accertamento, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto. Per questa via, l'atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie;
e, tuttavia, ciò non è dato allorché, pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, «tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi».
pagina 6 di 9 La Corte conclude, perciò, avvertendo l'interprete che, “nell'applicazione della norma, è necessario: 1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (art.9, comma 1, l. n.192 del 1998) e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. Come sopra rilevato, invero, che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale. L'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele ex art.9 della legge n.192 del 1998”.
Orbene: nel caso concreto, reputa questo giudice che i requisiti indicati dalla Suprema Corte non si configurino, nel senso che risulta dalla ricostruzione del convenuto, non adeguatamente contraddetta dall'attore, che l'agente avesse, anche in costanza di rapporto negoziale con controparte, fruttuose alternative economiche sul mercato, e, altresì, che non risulta che il preponente avesse un qualche interesse a danneggiare il proprio agente. Ciò l'agente non prova, offrendo prove inidonee, come risulta dall'ordinanza 05.06.2022, che questo giudice condivide pienamente, senza che, peraltro, il dedotto abuso risulti da alcuno dei documenti prodotti. Giova, a tal proposito, osservare che è legittimo pretendere una prova estremamente rigorosa dell'abuso in parola nella fase genetica del rapporto agenziale, dato che -come si afferma in dottrina -se è vero che anche in fase di prima stipula sussiste uno squilibrio di potere contrattuale tra preponente e agente, è pur vero che, in tale fase, l'agente è potenzialmente libero di trattare con tutti gli operatori del mercato, cioè in una posizione tale da non meritare tutela ulteriore rispetto a quella approntata dalla disciplina legale del tipo legale. Diverso è, per contro, il discorso per quanto riguarda le modifiche successive al regolamento contrattuale, sopravvenute in corso di rapporto, qualora i compensi dell'agente derivino, in tutto o in parte, da uno specifico contratto di agenzia, protrattosi per lungo tempo: in tal caso, è più agevole riscontrare la dipendenza economica dell'agente nei confronti del preponente, ed occorre, perciò, un maggior rigore pagina 7 di 9 nella valutazione della ratio delle modifiche apportate unilateralmente da preponente;
e, tuttavia, non è questo il caso, dato che, qui, il preponente ha semplicemente attivato le facoltà previste nel contratto originario, sia con riguardo al Programma Incentivi, sia alla cd lista prospect.
Quanto al Programma Incentivi giova sottolineare che il medesimo è stato pattuito con un accordo coevo al contratto di agenzia, ma distinto -anche sul piano documentale -e che il compenso per l'agente non è corrisposto in forma di provvigione, come per il rapporto d'agenzia, bensì in forma di premio,
“ulteriore rispetto al compenso provvigionale derivante dal contratto”. Si tratta di elementi, secondo questo giudice, significativi del fatto che le parti hanno inteso sottrarlo alla disciplina legale del contratto di agenzia, e collocarlo, piuttosto, nella sfera dell'autonomia privata delle parti, ex art.1322 cc, senza che, perciò, solo, debba farsi applicazione della disciplina legale dettata per l'agenzia:
l'agente, infatti, è adeguatamente tutelato dal contratto di agenzia, né col regolamento negoziale previsto nell'accordo aggiuntivo risultano lesi i principi di correttezza e buona fede, o le norme di ordine pubblico o buon costume, posti a limite dell'autonomia contrattuale.
Sempre in punto cd an debeatur, reputa questo giudice che non si configuri neppure l'ulteriore profilo allegato dall'attore, cioè l'abuso del diritto per violazione del dovere di correttezza e buona fede, di cui agli articoli 1175 e 1375 cc. Come è noto, tale abuso ha luogo quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti (così, Cass.n.20106/'09), con sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte (Cass.n.26541/'21). Per contro, non si configura tale abuso per il solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi (Cass.n.15885/'18).
Ebbene: nel caso concreto, il preponente ha semplicemente esercitato i propri diritti contrattuali per realizzare il proprio miglior interesse economico, senza che, perciò solo, possa dirsi -in mancanza di ulteriori idonei elementi probatori -che avesse anche l'intenzione di sacrificare oltre misura l'interesse dell'agente, come si evince, tra l'altro, proprio dai dati dei bilanci attorei, richiamati dal convenuto.
La carenza di prova del cd an debeatur esime, in tutta evidenza logica, dallo scrutinio dell'ulteriore profilo del cd quantum debeatur, e porta senz'altro al rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, e liquidate in dispositivo, secondo criteri di cui a
DM n.55/2014, come modificato col DM n.147/2022. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti di CP_1
2) condanna parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in €50.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 28 febbraio 2024
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.30129/2021 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, sig. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI 396, BARI, presso lo studio Parte_2 dell'avv. GAROFALO DOMENICO, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), in persona dei procuratori, dott.ssa e dott. CP_1 P.IVA_2 CP_2
, elettivamente domiciliato in GALLERIA SALA DEI LONGOBARDI 2, MILANO, Controparte_3 presso lo studio dell'avv. MORDA' ANDREA, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. CANGEMI ELEONORA
( ), GALLERIA SALA DEI LONGOBARDI, 2 MILANO C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il tribunale di Milano: 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.9 della legge 18 giugno 1998,
n.192, l'abuso di dipendenza economica perpetrato, dal 23.03.2013 al 31.07.2017, da in CP_1
danno di 2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'abuso del diritto perpetrato Parte_1
pagina 1 di 9 da danno di e la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex Parte_3 Parte_1
artt. 1175 e 1375 c.c. nella esecuzione del contratto di agenzia del 23.03.2013; 3) per l'effetto, e in ogni caso: 3a) -dichiarare che con la comunicazione del 19.03.2019 di revoca del CP_1
Programma Incentivi, ha apportato al contenuto economico del rapporto di agenzia intercorso tra le parti una variazione di rilevante entità, e, conseguentemente, dichiarare che la ridetta comunicazione deve essere intesa quale preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia su iniziativa della mandante ai sensi e per gli effetti dell'art.2 AEC Industria;
3b) -dichiarare la nullità della clausola del contratto del 23.03.2013 e di quelle contenute nelle successive integrazioni contrattuali che attribuiscono a la facoltà insindacabile di revocare il Programma Incentivi in ogni CP_1
momento con un preavviso di 7 giorni;
3c) -condannare la preponente al pagamento, in favore di delle seguenti somme: -Euro 9.050.983,99 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale; -Euro 1.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
-Euro 75.384,37
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
-Euro 1.426.663,07 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c.,
o, in via subordinata, Euro 277.358,47 a titolo di indennità suppletiva ex art.10 AEC Industria
30.07.2014; -Euro 7.345,84 a titolo di restituzione di somme per sanzioni non dovute;
-o condannare la preponente al pagamento, in favore di delle maggiori o minori somme ritenute di Parte_1 giustizia e determinate equitativamente ai sensi e per gli effetti dell'art.1226 c.c.; 4) con vittoria delle spese di lite, maggiorate di spese generali e accessori come per legge, con rimborso del contributo unificato e della marca da bollo.
Per il convenuto:
Nel merito, rigettarsi tutte le domande ex adverso avanzate, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto. In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'accoglimento delle istruttorie, come dedotte nelle memorie ex art.183, comma 6, n.2 del 16.3.22 e n.3 del 5.4.22, da intendersi di seguito integralmente riportate. In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 28.06.2021 la , con sede in Parte_1
Bari, ha convenuto avanti a questo tribunale la , esponendo di operare, dal 2009, nel CP_1
settore del telemarketing, con know-how nel settore della commercializzazione dei prodotti e dei servizi telefonici;
altresì, di avere stipulato, con la convenuta, in data 23.03.2013, un contratto di agenzia, in via non esclusiva, con cui si è obbligata a promuovere la conclusione di contratti di vendita dei servizi di telefonia fissa e mobile, avvalendosi di un servizio di call center organizzato a proprie spese e sotto la propria esclusiva responsabilità; l'attività si sarebbe svolta in Italia presso i potenziali clienti che pagina 2 di 9 intendevano acquisire i servizi della preponente per uso personale o per la propria impresa, inseriti nella c.d. , creata da , e da quest'ultima modificabile, in funzione delle Organizzazione_1 CP_1
esigenze del mercato;
contestualmente alla stipula del detto contratto, la convenuta includeva l'agente nel c.d. avente ad oggetto la promozione dei servizi di telefonia fissa (PI) e Organizzazione_2
mobile (PIM), revocabile, a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di 7 giorni attribuiva CP_4
il riconoscimento, per ogni cliente attivato, oltre che della provvigione indicata negli allegati al contratto, anche di compensi provvigionali periodici aggiuntivi, che maturavano al termine di ciascun trimestre, da corrispondersi per un periodo di 36 mesi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio da parte del cliente;
il PIM prevedeva il riconoscimento di una percentuale provvigionale che maturava al termine di ciascun mese contrattuale, da corrispondere per un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data di attivazione della dal cliente;
l'attore, pur avendo effettuato notevoli investimenti nel Pt_4
corso del rapporto agenziale, allega di avere ricevuto liste clienti sempre più improduttive dal preponente, che, inoltre, attivava solo poco più della metà dei contratti promossi -ciò che procurava all'agente ingenti perdite;
ancora, la preponente sottoponeva ai suoi agenti regolamenti sanzionatori, nel periodo tra marzo e dicembre 2018, seppur in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa sulla privacy, che, tuttavia, si risolvevano in un controllo ancor più serrato dell'attività dell'agente; infine, nel marzo 2019, la preponente revocava il Programma Incentivi e lo sostituiva con un
Programma di Fidelizzazione molto meno remunerativo;
iniziava, perciò, un confronto serrato tra le parti, che portava alla fine del rapporto agenziale, risolto dall'agente con missiva del 21.10.2019, sia per la modifica apportata dal preponente, nel marzo 2019, mediante la sostituzione del Programma
Incentivi col Programma di Fidelizzazione, sia per un complesso di allegati inadempimenti, ivi indicati.
Ciò posto in linea di fatto, l'attore poggia le proprie domande, in punto di diritto, con riguardo al cd an debeatur, su due profili di illiceità della condotta tenuta da controparte, cioè l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art.9 legge n.192/1998, e l'abuso del diritto, posto in essere dal preponente per violazione delle norme sulla buona fede e la correttezza nel rapporto negoziale.
Quanto all'abuso di dipendenza economica, l'attore lamenta un eccessivo squilibrio tra diritti ed obblighi contrattuali gravanti sull'agente, sbilanciato in favore del preponente, anzitutto con particolare riferimento alla lista clienti dedicata, o lista prospect (art.2 del contratto d'agenzia), modificabile in qualunque momento, a discrezione del preponente, in teoria, per soddisfare le mutevoli esigenze di mercato -il cui carattere abusivo si evince, secondo l'agente, dal fatto che il preponente avrebbe arbitrariamente assegnato liste prospect di scarso valore, la cui quantità avrebbe ridotto, non per adeguarle alle nuove condizioni di mercato, ma “per perseguire finalità ritorsive”; liste, peraltro, dotate pagina 3 di 9 di “un margine di remuneratività del tutto ignoto all'agente”. Lamenta, inoltre, l'attore che le linee guida sottoscritte dall'agente “erano infarcite di principi e regole di condotta”, secondo la preponente finalizzate alla tutela del marchio, “ma, di fatto, funzionali ad un controllo ancora più serrato dell'attività di telemarketing”, dato che “ imponeva che le campagne promozionali fossero CP_1
effettuate esclusivamente su contatti telefonici, e-mail ed anagrafiche dalla stessa forniti, negli orari prestabiliti da quest'ultima, e che gli agenti procedessero alla comunicazione preventiva dei nominativi della lista da contattare e alla comunicazione delle variazioni di organico”. Lamenta, altresì, l'attore - sempre con riguardo al profilo in parola -che la revoca del Programma Inventivi operata nel marzo
2019 si è risolta “in una riduzione delle provvigioni dell'agente e, di conseguenza, in una variazione al contenuto economico del rapporto”; tale revoca è, secondo l'attore, nulla e abusiva, sotto un duplice profilo, anzitutto, laddove viola l'art.2 AEC Industria del 2014, che attribuisce al preponente la facoltà di effettuare le variazioni al contenuto economico del rapporto, e, tuttavia, quando le stesse siano di rilevante entità, possono essere realizzate solo previa comunicazione scritta delle stesse all'agente entro precisi termini perentori (nel caso concreto, con un termine di preavviso pari a cinque mesi, ex art.9
AEC citato e art.1750 cc, non rispettato); e, altresì, laddove viola le clausole legali di buona fede e correttezza, attribuendo al preponente il potere di modificare unilateralmente la misura delle provvigioni -relativamente soltanto al Programma Incentivi.
Quanto allo stato di dipendenza economica dell'agente verso il preponente ed all'impossibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, sottolinea che, tra il 2013 ed il 2019, ha Parte_1
effettuato “numerosi e specifici investimenti”, per oltre 141 mila euro, “esclusivamente imputabili al rapporto di agenzia intercorso con la convenuta”, non potendo svolgere (art.
4.2 del contratto) “alcuna attività di agenzia, distribuzione, procacciamento d'affari o simili a favore di qualsiasi altro soggetto concorrente”, perciò, “totalmente vincolata agli impegni contrattuali con ”; ancora, l'attore CP_1
sottolinea che i continui investimenti effettuati su richiesta della preponente hanno causato numerosi debiti, per oltre 3 milioni di euro alla data di chiusura del rapporto agenziale.
Quanto all'abuso del diritto ed alla violazione della norma di buona fede e correttezza, allega l'attore che “numerose sono le condotte contrarie a buonafede e correttezza imputabili a . Tra queste, CP_1 assume rilievo l'attribuzione ad di liste anagrafiche sempre meno remunerative, che avrebbe Pt_1
potuto trovare giustificazione solo se fosse stata finalizzata ad adeguare il rapporto alle esigenze delle parti. Le ulteriori condotte degne di rilievo sono: -l'ingiustificata comunicazione all'agente delle problematiche sottese alla esecuzione del contratto di agenzia, -la sottoposizione allo stesso delle linee guida con un trattamento sanzionatorio eccessivamente gravoso, -l'omessa comunicazione dei dati pagina 4 di 9 relativi ai Programmi Incentivi, -la comminazione di sanzioni, nonostante la mancata sottoscrizione dei regolamenti sanzionatori, -ed infine, la revoca del Programma Incentivi in totale violazione della disciplina dettata dall'art.2 AEC e dall'art.1750 c.c.”
Replica in proposito il convenuto allegando, anzitutto, l'inapplicabilità al rapporto agenziale per cui è lite della disciplina sulla dipendenza economica e sulla posizione dominante, anzitutto poiché lo schema negoziale codicistico del mandato agenziale è caratterizzato da un complesso di norme inderogabili, o, per meglio dire, derogabili soltanto in melius, in favore dell'agente, arricchito, altresì, dalle norme dettate dagli accordi economici collettivi di settore, applicabili anche nel caso concreto.
E che l'agente, qui attore, non abbia, di fatto, subito alcun abuso in danno della propria posizione economica risulta, anzitutto, con evidenza, dagli stessi dati di fatturato dell'agente, quali desumibili dai bilanci depositati dall'attore tra il 2013 ed il 2019; infatti, ha agito in tale periodo, come Parte_1
agente plurimandatario, tanto che il fatturato provvigionale complessivo corrisposto da , pari a CP_1
poco più di 9 milioni di euro, è solo una parte del fatturato complessivo di che ammonta ad Pt_1
oltre 15 milioni di euro -dal che si evince, appunto, che l'attrice non è mai stata in posizione di dipendenza economica dalla preponente. Aggiunge il convenuto che particolarmente significativo è
l'anno 2019, in cui ha fatturato un complessivo importo di quasi 2,5 milioni di euro, che solo Pt_1
in minima parte -cioè, per 446 mila euro -è riferibile al contratto , e con provvigioni per oltre 9 CP_1
milioni di euro, a fronte di debiti allegati per poco più di 3 milioni di euro, a dimostrazione che la scelta di di provocare la cessazione del rapporto con la convenuta è stata il frutto di una libera scelta Pt_1 determinata dall'esistenza di valida alternativa.
Quanto, poi, al Piano Incentivi, la convenuta sottolinea come non avesse alcun obbligo di CP_1
ideare ed applicare piani incentivanti ovvero e comunque piani provvisionali che andassero ad aggiungersi a quanto stabilito contrattualmente con l'agente, sicché, pur introdotto il piano incentivi,
aveva piena facoltà di regolare, fra l'altro, anche le modalità di cessazione del suddetto piano CP_1
(nel caso in esame, la cessazione era prevista a mezzo di preavviso scritto di sette giorni, ed il recesso è stato esercitato in conformità alla disciplina negoziale del piano).
Infine, quanto alla violazione delle norme di buona fede e correttezza, parte convenuta sottolinea come non si è limitata ad esercitare la propria facoltà di recesso, ma ha sostituito il precedente piano CP_1 introducendone uno nuovo, che avrebbe consentito all'agente, come in precedenza, di incrementare il proprio ordinario compenso provigionale con un ulteriore elemento di carattere aggiuntivo e premiale.
Tanto rilevato, con riguardo alle allegazioni delle parti, reputa questo giudice che le domande di parte attrice siano infondate, per quanto appresso, e debbano, perciò, essere respinte. pagina 5 di 9 Con riguardo al profilo del cd an debeatur, occorre esaminare, anzitutto, il profilo attinente al dedotto abuso di dipendenza economica, muovendo dalla ricostruzione dell'istituto che ne ha fatto il Supremo
Collegio -con sentenza n.1184/2020.
La Corte di Cassazione muove dal rilievo per cui “l'art. 9 della legge n.192 del 1998 provvede a circoscrivere le condotte abusive, pur in presenza dei concetti indeterminati che compongono le fattispecie, ma che, appunto, devono essere interpretate e rese concrete dagli interpreti nell'individuazione delle condotte fattuali che integrano violazione del divieto, e non, invece, il legittimo esercizio del diritto d'intrapresa economica. L'ordinamento, invero, tutela la libertà d'impresa, anche di quella dominante: ma ciò, sino al punto in cui essa non usurpi il profitto che, secondo l'iniziale regolamento negoziale, avrebbe dovuto competere alla controparte imprenditoriale, in quanto il comportamento tenuto dall'impresa dominante sia privo di un senso oggettivo e non si possa giustificare sulla base delle necessità dell'impresa, vuoi di tipo economico, vuoi di tipo industriale e tecnico, nell'ambito dei propri processi produttivi o distributivi, al contrario mirando ad "appropriarsi" del legittimo margine di profitto altrui. Prima di tale momento, le conseguenze sanzionatorie, incisive per la libertà negoziale, previste dalla legge non possono operare;
pena il rischio di soluzioni, in definitiva, disfunzionali per il sistema, che finirebbero anzi per contrastare gli obiettivi voluti, al di là della singola vicenda concreta, costituendo, piuttosto, ostacoli allo stesso sviluppo dell'impresa c.d. dipendente”. La Corte prosegue osservando che, “nell'interpretazione ed applicazione dell'art.9 citato,
è, pertanto, essenziale l'enucleazione della causa del contratto, nozione sorta per l'esigenza di una verifica della cosiddetta "razionalità mercantile" delle convenzioni fra i privati, ed ora intesa unanimemente quale causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza. Occorre l'individuazione di una condotta contraria alla buona fede, in cui il potere di dettare le condizioni contrattuali trasli nell'illecita imposizione di clausole o di patti contrari alla cd. razionalità del mercato. L'impostazione seguita assume un criterio teleologico di valutazione, in cui l'abuso viene descritto come uno sviamento del diritto rispetto alla sua funzione tipica, le facoltà ed i poteri inerenti a un diritto soggettivo venendo utilizzati dal titolare per perseguire un interesse diverso da quello per il quale gli sono stati attribuiti. Il confine tra comportamento "lecito", anche se gravoso per la controparte, e comportamento "vietato" passa dunque per l'accertamento, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto. Per questa via, l'atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie;
e, tuttavia, ciò non è dato allorché, pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, «tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi».
pagina 6 di 9 La Corte conclude, perciò, avvertendo l'interprete che, “nell'applicazione della norma, è necessario: 1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (art.9, comma 1, l. n.192 del 1998) e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. Come sopra rilevato, invero, che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale. L'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele ex art.9 della legge n.192 del 1998”.
Orbene: nel caso concreto, reputa questo giudice che i requisiti indicati dalla Suprema Corte non si configurino, nel senso che risulta dalla ricostruzione del convenuto, non adeguatamente contraddetta dall'attore, che l'agente avesse, anche in costanza di rapporto negoziale con controparte, fruttuose alternative economiche sul mercato, e, altresì, che non risulta che il preponente avesse un qualche interesse a danneggiare il proprio agente. Ciò l'agente non prova, offrendo prove inidonee, come risulta dall'ordinanza 05.06.2022, che questo giudice condivide pienamente, senza che, peraltro, il dedotto abuso risulti da alcuno dei documenti prodotti. Giova, a tal proposito, osservare che è legittimo pretendere una prova estremamente rigorosa dell'abuso in parola nella fase genetica del rapporto agenziale, dato che -come si afferma in dottrina -se è vero che anche in fase di prima stipula sussiste uno squilibrio di potere contrattuale tra preponente e agente, è pur vero che, in tale fase, l'agente è potenzialmente libero di trattare con tutti gli operatori del mercato, cioè in una posizione tale da non meritare tutela ulteriore rispetto a quella approntata dalla disciplina legale del tipo legale. Diverso è, per contro, il discorso per quanto riguarda le modifiche successive al regolamento contrattuale, sopravvenute in corso di rapporto, qualora i compensi dell'agente derivino, in tutto o in parte, da uno specifico contratto di agenzia, protrattosi per lungo tempo: in tal caso, è più agevole riscontrare la dipendenza economica dell'agente nei confronti del preponente, ed occorre, perciò, un maggior rigore pagina 7 di 9 nella valutazione della ratio delle modifiche apportate unilateralmente da preponente;
e, tuttavia, non è questo il caso, dato che, qui, il preponente ha semplicemente attivato le facoltà previste nel contratto originario, sia con riguardo al Programma Incentivi, sia alla cd lista prospect.
Quanto al Programma Incentivi giova sottolineare che il medesimo è stato pattuito con un accordo coevo al contratto di agenzia, ma distinto -anche sul piano documentale -e che il compenso per l'agente non è corrisposto in forma di provvigione, come per il rapporto d'agenzia, bensì in forma di premio,
“ulteriore rispetto al compenso provvigionale derivante dal contratto”. Si tratta di elementi, secondo questo giudice, significativi del fatto che le parti hanno inteso sottrarlo alla disciplina legale del contratto di agenzia, e collocarlo, piuttosto, nella sfera dell'autonomia privata delle parti, ex art.1322 cc, senza che, perciò, solo, debba farsi applicazione della disciplina legale dettata per l'agenzia:
l'agente, infatti, è adeguatamente tutelato dal contratto di agenzia, né col regolamento negoziale previsto nell'accordo aggiuntivo risultano lesi i principi di correttezza e buona fede, o le norme di ordine pubblico o buon costume, posti a limite dell'autonomia contrattuale.
Sempre in punto cd an debeatur, reputa questo giudice che non si configuri neppure l'ulteriore profilo allegato dall'attore, cioè l'abuso del diritto per violazione del dovere di correttezza e buona fede, di cui agli articoli 1175 e 1375 cc. Come è noto, tale abuso ha luogo quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti (così, Cass.n.20106/'09), con sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte (Cass.n.26541/'21). Per contro, non si configura tale abuso per il solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi (Cass.n.15885/'18).
Ebbene: nel caso concreto, il preponente ha semplicemente esercitato i propri diritti contrattuali per realizzare il proprio miglior interesse economico, senza che, perciò solo, possa dirsi -in mancanza di ulteriori idonei elementi probatori -che avesse anche l'intenzione di sacrificare oltre misura l'interesse dell'agente, come si evince, tra l'altro, proprio dai dati dei bilanci attorei, richiamati dal convenuto.
La carenza di prova del cd an debeatur esime, in tutta evidenza logica, dallo scrutinio dell'ulteriore profilo del cd quantum debeatur, e porta senz'altro al rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, e liquidate in dispositivo, secondo criteri di cui a
DM n.55/2014, come modificato col DM n.147/2022. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti di CP_1
2) condanna parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in €50.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 28 febbraio 2024
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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