Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1340/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
Dott. Raffaella Cimminiello Presidente relatore
Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
Dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario nel procedimento promosso da (Cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ), entrambi con l'Avv. TRESOLDI PIERINO
[...] C.F._2
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per le parti: come da ricorso
Per il PM: “esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51, ult. comma, c.p.c. le parti hanno chiesto al Tribunale la modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Bergamo reso in data 28.06.2018 - a sua volta già modificato con decreto n. cronol. 2015/2021 del 16/03/2021 - avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti dei relativi al figlio minore nato il [...], fuori dal matrimonio, domandando in particolare di Persona_1
disporre l'affido esclusivo del figlio minore al padre in ragione della distanza geografica tra il luogo di residenza del minore e quello della madre (residente a [...]), nonché degli impegni lavorativi di quest'ultima, che la rendono spesso impossibilitata a “dare tempestivo e circostanziato riscontro alle necessità
quotidiane del figlio”.
di assumere autonomamente ogni decisione nell'interesse del figlio minore, proprio a fronte della lontananza della madre dal figlio e dell'impossibilità di fornire tempestivo riscontro al padre.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito in data 6/03/2025, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole così come disposto dall'art. 337 ter commi secondo e quarto c.c.
Stante l'accordo tra le parti, le spese di lite vanno compensate.
p.q.m.
provvede in conformità dell'accordo delle parti e dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27/03/2025
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Raffaella Cimminiello