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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2211/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2211 R.G.A.C.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Terme (BN), ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Telese Terme (BN), alla via Nazionale Sannitica, n. 21, presso lo studio dell'avvocato Filomena Di Mezza che la rappresentata e difende, giusto mandato in calce all'atto di citazione;
-attrice-
E
, (C.F. ) in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'avvocato Ilaria Iammarino, giusta procura in calce al presente atto e giusta Determina
Dirigenziale n. 106 del 27.08.2020, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in alla Piazza Guerrazzi n. 4; CP_1
-convenuto-
OGGETTO: “responsabilità da cose in custodia”;
CONCLUSIONI: Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024, da intendersi qui integralmente trascritte. FATTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 1.06.20, citava in Parte_1
giudizio il al fine di ottenere nei suoi confronti, previa dichiarazione di Controparte_1 esclusiva responsabilità dell'ente, condanna al pagamento della complessiva somma di € 24.617,00,
a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta occorsa in data 25.08.2018, alle ore 21:30, nei pressi di Piazzetta Vari del . Controparte_1
In particolare, rappresentava che, mentre camminava, improvvisamente inciampava con il piede in una buca insistente nella pavimentazione della piazza, non visibile e non segnalata, e, di conseguenza, perdendo l'equilibrio, cadeva rovinosamente al suolo.
A sostegno della domanda, l'attrice produceva la cartella clinica n. 8673/18 relativa al ricovero avvenuto presso il presidio ospedaliero “Fatebenefratelli” di e la cartella clinica n. CP_1
13625/18, rilasciata dal presidio ospedaliero “G. Rummo” di , attinente al secondo CP_1
periodo di degenza, deducendo che:
- a seguito dell'incidente, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso “Fatebenefratelli” di dove, dopo essere stata ricoverata, le veniva diagnosticata una “frattura sottocapitata CP_1 teste di II,III,IV e V metatarso a dx”, confezionata doccia gessata e prescritto un divieto di carico per giorni 30;
- in data 04.9.18, invece, veniva nuovamente ricoverata presso il Presidio Ospedaliero “G. Rummo” di , dove subiva un intervento chirurgico di “osteosintesi con fili di K” e dimessa in data CP_1
6.9.18 con prognosi di ulteriori giorni 20;
- in data 15.10.18, le veniva praticata la rimozione dei mezzi di sintesi, con due giorni di prognosi e, da tale data fino al 23.10.2018, riprendeva la propria attività lavorativa anche se, non potendo deambulare autonomamente, raggiungeva il luogo di lavoro con l'ausilio dei suoi familiari e avvalendosi dell'uso di una carrozzella;
- infine, dal 22.11.18 al 20.12.18, si sottoponeva a riabilitazione presso il Centro di Riabilitazione
De Nicola.
Dunque, per i danni sofferti in conseguenza della rovinosa caduta, imputati ex art. 2043 o 2051 c.c. all'ente locale convenuto, quale ente gestore della piazza ove si era verificato il sinistro, l'attrice chiedeva di essere risarcita, con vittoria di spese diritti e onorario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2020, il resisteva alla Controparte_1
domanda, eccependo la nullità dell'atto di citazione per inesatta indicazione della data di udienza
(indicata al 20.20.20), per mancanza dell'avvertimento previsto al numero 7 dell'art. 163 c.p.c. e per l'inesatta esposizione dei fatti oggetto della domanda, ritenendo, quindi, che l'atto introduttivo fosse generico e lacunoso dal momento che, trattandosi di una piazza di vaste dimensioni, l'attrice avrebbe dovuto indicare il punto preciso in cui sarebbe occorso l'incidente.
Nel merito, parte convenuta contestava integralmente l'avversa domanda sia nell'an, riportandosi alla giurisprudenza secondo la quale il comportamento colposo del danneggiato integra il caso fortuito che interrompe il nesso di causalità con i lamentati danni, che nel quantum.
La fattispecie non sarebbe, secondo la difesa dell'ente locale, qualificabile alla stregua dell'art. 2051 c.c. poiché era noto che Piazzetta Vari fosse di notevoli dimensioni e pavimentata da quadrati di pietra, sicché l'attrice avrebbe dovuto diligentemente assicurarsi della natura e delle condizioni del manto stradale che stava percorrendo considerato che, la concreta possibilità di percepire con l'ordinaria diligenza l'insidia stradale, escluderebbe la configurabilità della responsabilità dell'ente per difetto di manutenzione della strada pubblica.
Inoltre, il contestava ogni responsabilità anche a qualificare la fattispecie alla stregua CP_1 dell'art. 2043 c.c. siccome la norma in questione, presupponendo l'assoluta impossibilità del danneggiato di percepire o prevedere l'anomalia con l'ordinaria diligenza, pone in capo allo stesso l'onere probatorio di dimostrare che l'evento dannoso fosse eziologicamente collegato all'insidia.
Tuttavia, tale onere probatorio non risultava assolto dalla controparte data l'assenza di un'idonea documentazione volta ad individuare la specifica collocazione dell'insidia stradale.
Quindi, il concludeva per il rigetto della domanda o, in subordine, per l'accertamento di un CP_1
concorso colposo dello stesso danneggiato.
All'udienza del 20.10.20, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Istruita la causa attraverso CTU medico-legale, all'udienza dell'11.10.24, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno, innanzitutto, respinte le eccezioni di nullità della citazione per genericità della stessa, inesattezza nell'indicazione della data di udienza e assenza dell'avvertimento al convenuto che, costituendosi oltre i termini indicati, incorre nelle decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c., quindi per violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 4 e 7 c.p.c.
Quanto all'eccezione sollevata per i vizi dell'editio actionis va rilevato che nell'atto introduttivo sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attrice chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4
c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della causa petendi è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass. sez. II sentenza n.1681/2015) e che, nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze, ha allegato copiosa documentazione medica.
Quanto alle eccezioni sollevate per i vizi della vocatio in ius, indicati nel primo comma dell'art. 164
c.p.c., invece, si osserva che la costituzione in giudizio del convenuto sana retroattivamente i vizi della citazione, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio.
In particolare, la nullità della citazione per omessa o inesatta indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto di individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (cfr. in tal senso, Cass., 5 settembre 2018, n. 21662; Cass.,
14 marzo 2014, n. 6008). In altri termini, l'erronea indicazione della data dell'udienza di comparizione nella citazione, comporta la nullità dell'atto di citazione medesimo solo laddove l'errore, all'esito di un accertamento svolto dal giudice, sia qualificato come non riconoscibile dalla parte convenuta.
Invero, nel caso di specie, l'indicazione della data 20.20.20 non ha reso impossibile al destinatario l'individuazione della data che si intendeva effettivamente indicare nell'atto introduttivo, tant'è che la regolare costituzione del , avvenuta in data 30.09.20, e quindi almeno venti Controparte_1 giorni prima dell'udienza di comparizione (del 20.10.20), e lo svolgimento delle difese sia in rito che in merito, dimostrano che la notifica dell'atto introduttivo ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell'ente locale l'iniziativa giudiziaria esperita dalla . Parte_1 Si rammenta infatti che ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, non può essere pronunciata la nullità quando l'atto abbia raggiunto lo scopo e che ai sensi dell'art. 164, comma 3 c.p.c., la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione.
Peraltro, in tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, n. 7, c.p.c., si osserva che l'art. 164, terzo comma, c.p.c., laddove esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, che eccepisca tali nullità – con l'effetto della necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini –, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza svolgere le proprie difese nel merito (cfr. Cass. sez. VI civile, ordinanza n. 28646/20).
In altri termini, una volta che il convenuto si sia visto notificare una citazione inosservante del termine a comparire o senza l'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c. può scegliere di costituirsi e sanare la nullità della citazione oppure di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi e, ancora, può costituirsi e limitarsi ad eccepirla, ma lo spettro di tali possibilità esclude che egli abbia anche la possibilità di costituirsi, eccepire la nullità e svolgere contemporaneamente le sue difese nel merito, dovendosi in tal caso ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione.
Preliminarmente, si osserva che nella presente controversia, avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati dalle cattive condizioni di manutenzione della strada, si applica la disciplina della responsabilità per i danni causati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., in virtù della quale per i danni cagionati dalla omessa o inesatta manutenzione della strada è responsabile il custode, ovvero l'ente sul quale ricade la titolarità del bene demaniale.
Sebbene in un primo momento i Giudici di legittimità abbiano limitato tale ipotesi, riconducendo la responsabilità dell'ente proprietario della strada alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., in forza del quale l'ente proprietario (o gestore) della strada era tenuto a fare in modo che il bene demaniale non presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulta, cioè non visibile o non prevedibile, tale da dar luogo al cd. trabocchetto o insidia stradale (Cass. n. 3991/99), ad oggi, invece, la prospettiva
è radicalmente cambiata, tant'è che la Suprema Corte, nel confermare l'orientamento secondo il quale la responsabilità per omessa o inesatta manutenzione della strada sia da ricondursi propriamente all'ipotesi di responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., ha altresì precisato che la custodia è intrinsecamente anche un'attività preventiva e che, pertanto, l'ente tenuto alla custodia della strada deve predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita, le cui caratteristiche plasmano e delimitano il caso fortuito, configurando l'obbligo custodiale sotto il profilo ex ante, ovvero della prevedibilità che rientra quindi nella possibilità giuridica dell'adempimento dell'obbligo stesso (Cass. civ., Sez. VI, n. 1725 del 23.1.2019).
In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172).
In generale, si ritiene che la responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda sulla presunzione di responsabilità di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno.
Quindi, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda su detto rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, essa prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicché il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la generale responsabilità da fatto illecito.
Detto altrimenti, l'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per il fatto di potersi stimare sufficiente, ai fini dell'applicazione della medesima disciplina, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di vigilare sulla cosa da parte del custode (cfr. Cass.
n. 11152/23), e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; n.
2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III,
27/01/2025, n.1902).
Dunque, per la giurisprudenza costante, grava sulla parte danneggiata l'onere di provare il nesso di causalità fra la cosa e il danno, in quanto la norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (cfr.
Cass. n. 5919/11). Ancora, “qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richiede che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione, come ad esempio buche, ostacoli imprevisti, ecc.” (cfr. Cass. n. 6306/13); elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l'uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione (cfr.
Cass. 1682/00, Cass. n. 11275/05), e dunque, una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.
In definitiva, l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del danneggiato (Cass. civ., n. 25460/2020; Cass. civ., n.2405/2017) ed è pertanto necessario, dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Nel merito, la domanda di parte attrice deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Posto che il luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro, ovvero “nei pressi della Piazzetta Vari” sita in , costituisce senz'altro un bene demaniale assoggettato alla custodia del CP_1 CP_1
, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati in materia di
[...]
responsabilità per i danni causati da cose in custodia, la danneggiata avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, e ciò a prescindere dal comportamento colposo del custode la cui responsabilità è esclusa solo, come anzidetto, dal caso fortuito.
Per contro, nel caso in esame, manca ogni elemento utile a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità, non avendo parte attrice fornito alcuna prova volta a dimostrare la presenza di una non meglio specificata “buca” insistente nel manto della pavimentazione che stava percorrendo, a causa della quale sarebbe avvenuta la caduta che le avrebbe procurato, come conseguenza dannosa, la frattura delle ossa metatarsali del piede destro.
L'estrema vaghezza e contraddittorietà con cui viene descritta la predetta insidia negli atti di causa
(cfr. atto di citazione, “mentre camminava nei pressi della piazzetta vari nel Comune di , CP_1
improvvisamente finiva con il piede in uno spazio (buca) esistente nella pavimentazione non visibile
e non segnalato” nonché cfr. capitoli testimoniali articolati nella memoria n. 2 dell'art. 183 c. 6
c.p.c., in cui si fa riferimento a “fessure” e “spazi”) impedisce di poter esattamente individuare il luogo in cui essa sarebbe stata ubicata, le relative caratteristiche e lo stato della pavimentazione stradale, né le prove orali articolate dall'attrice sul punto possono ritenersi ammissibili in ragione della loro genericità. Si osserva altresì che la documentazione sanitaria prodotta da parte attrice, attestante che in data
25.08.18 è stata trasportata con l'ambulanza presso il Pronto Soccorso “Fatebenefratelli” di dove è stata ricoverata fino al 27.08.18, con prognosi “frattura sottocapitata teste di CP_1
II,III,IV e V metatarso a dx”, a causa di una caduta accidentale verificatasi in strada (cfr. cartella clinica n. 8673/18 del “Fatebenefratelli” di all.to atto di citazione), non è, parimenti, CP_1
sufficiente a dimostrare l'esistenza di una condizione di dissesto della strada.
Né tale condizione può desumersi dalla CTU medico-legale ove si afferma che “i metatarsi sono ossa lunghe del piede e servono a mantenere l'equilibrio quando si è in piedi e si cammina;
le fratture metatarsali multiple rappresentano il 15% di tutte le fratture metatarsali;
le fratture di queste ossa possono verificarsi, tra le altre modalità, cadendo sul piede, come verosimilmente si è verificato nel caso della ricorrente;
pertanto esiste compatibilità delle lesioni con le modalità riferite dell'incidente” (cfr. CTU depositata in data 12.02.22). Nell'elaborato peritale viene di fatti solamente accertata la compatibilità delle lesioni riportare con una caduta sul piede sicché, in difetto di allegazioni univoche, specifiche e puntuali e alla luce di un quadro probatorio assolutamente carente, detto accertamento non può ritenersi sufficiente a dimostrare che detta caduta fosse stata cagionata dalla particolare conformazione del manto stradale.
In definitivca, rilevato che l'attrice non ha fornito un conforto probatorio circa il nesso eziologico tra la specifica condizione della strada e l'evento di danno, la domanda proposta è da ritenersi infondata.
Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza - così come le spese della CTU - e vanno liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22, scaglione di riferimento da € 5.000,00 fino a €
26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore Del delle spese Parte_1 Controparte_1 della presente fase che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione diretta all'avv. Ilaria Iammarino, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte soccombente.
Così deciso in Benevento, il 1.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2211 R.G.A.C.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Terme (BN), ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Telese Terme (BN), alla via Nazionale Sannitica, n. 21, presso lo studio dell'avvocato Filomena Di Mezza che la rappresentata e difende, giusto mandato in calce all'atto di citazione;
-attrice-
E
, (C.F. ) in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'avvocato Ilaria Iammarino, giusta procura in calce al presente atto e giusta Determina
Dirigenziale n. 106 del 27.08.2020, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in alla Piazza Guerrazzi n. 4; CP_1
-convenuto-
OGGETTO: “responsabilità da cose in custodia”;
CONCLUSIONI: Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024, da intendersi qui integralmente trascritte. FATTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 1.06.20, citava in Parte_1
giudizio il al fine di ottenere nei suoi confronti, previa dichiarazione di Controparte_1 esclusiva responsabilità dell'ente, condanna al pagamento della complessiva somma di € 24.617,00,
a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta occorsa in data 25.08.2018, alle ore 21:30, nei pressi di Piazzetta Vari del . Controparte_1
In particolare, rappresentava che, mentre camminava, improvvisamente inciampava con il piede in una buca insistente nella pavimentazione della piazza, non visibile e non segnalata, e, di conseguenza, perdendo l'equilibrio, cadeva rovinosamente al suolo.
A sostegno della domanda, l'attrice produceva la cartella clinica n. 8673/18 relativa al ricovero avvenuto presso il presidio ospedaliero “Fatebenefratelli” di e la cartella clinica n. CP_1
13625/18, rilasciata dal presidio ospedaliero “G. Rummo” di , attinente al secondo CP_1
periodo di degenza, deducendo che:
- a seguito dell'incidente, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso “Fatebenefratelli” di dove, dopo essere stata ricoverata, le veniva diagnosticata una “frattura sottocapitata CP_1 teste di II,III,IV e V metatarso a dx”, confezionata doccia gessata e prescritto un divieto di carico per giorni 30;
- in data 04.9.18, invece, veniva nuovamente ricoverata presso il Presidio Ospedaliero “G. Rummo” di , dove subiva un intervento chirurgico di “osteosintesi con fili di K” e dimessa in data CP_1
6.9.18 con prognosi di ulteriori giorni 20;
- in data 15.10.18, le veniva praticata la rimozione dei mezzi di sintesi, con due giorni di prognosi e, da tale data fino al 23.10.2018, riprendeva la propria attività lavorativa anche se, non potendo deambulare autonomamente, raggiungeva il luogo di lavoro con l'ausilio dei suoi familiari e avvalendosi dell'uso di una carrozzella;
- infine, dal 22.11.18 al 20.12.18, si sottoponeva a riabilitazione presso il Centro di Riabilitazione
De Nicola.
Dunque, per i danni sofferti in conseguenza della rovinosa caduta, imputati ex art. 2043 o 2051 c.c. all'ente locale convenuto, quale ente gestore della piazza ove si era verificato il sinistro, l'attrice chiedeva di essere risarcita, con vittoria di spese diritti e onorario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2020, il resisteva alla Controparte_1
domanda, eccependo la nullità dell'atto di citazione per inesatta indicazione della data di udienza
(indicata al 20.20.20), per mancanza dell'avvertimento previsto al numero 7 dell'art. 163 c.p.c. e per l'inesatta esposizione dei fatti oggetto della domanda, ritenendo, quindi, che l'atto introduttivo fosse generico e lacunoso dal momento che, trattandosi di una piazza di vaste dimensioni, l'attrice avrebbe dovuto indicare il punto preciso in cui sarebbe occorso l'incidente.
Nel merito, parte convenuta contestava integralmente l'avversa domanda sia nell'an, riportandosi alla giurisprudenza secondo la quale il comportamento colposo del danneggiato integra il caso fortuito che interrompe il nesso di causalità con i lamentati danni, che nel quantum.
La fattispecie non sarebbe, secondo la difesa dell'ente locale, qualificabile alla stregua dell'art. 2051 c.c. poiché era noto che Piazzetta Vari fosse di notevoli dimensioni e pavimentata da quadrati di pietra, sicché l'attrice avrebbe dovuto diligentemente assicurarsi della natura e delle condizioni del manto stradale che stava percorrendo considerato che, la concreta possibilità di percepire con l'ordinaria diligenza l'insidia stradale, escluderebbe la configurabilità della responsabilità dell'ente per difetto di manutenzione della strada pubblica.
Inoltre, il contestava ogni responsabilità anche a qualificare la fattispecie alla stregua CP_1 dell'art. 2043 c.c. siccome la norma in questione, presupponendo l'assoluta impossibilità del danneggiato di percepire o prevedere l'anomalia con l'ordinaria diligenza, pone in capo allo stesso l'onere probatorio di dimostrare che l'evento dannoso fosse eziologicamente collegato all'insidia.
Tuttavia, tale onere probatorio non risultava assolto dalla controparte data l'assenza di un'idonea documentazione volta ad individuare la specifica collocazione dell'insidia stradale.
Quindi, il concludeva per il rigetto della domanda o, in subordine, per l'accertamento di un CP_1
concorso colposo dello stesso danneggiato.
All'udienza del 20.10.20, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Istruita la causa attraverso CTU medico-legale, all'udienza dell'11.10.24, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno, innanzitutto, respinte le eccezioni di nullità della citazione per genericità della stessa, inesattezza nell'indicazione della data di udienza e assenza dell'avvertimento al convenuto che, costituendosi oltre i termini indicati, incorre nelle decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c., quindi per violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 4 e 7 c.p.c.
Quanto all'eccezione sollevata per i vizi dell'editio actionis va rilevato che nell'atto introduttivo sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attrice chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4
c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della causa petendi è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass. sez. II sentenza n.1681/2015) e che, nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze, ha allegato copiosa documentazione medica.
Quanto alle eccezioni sollevate per i vizi della vocatio in ius, indicati nel primo comma dell'art. 164
c.p.c., invece, si osserva che la costituzione in giudizio del convenuto sana retroattivamente i vizi della citazione, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio.
In particolare, la nullità della citazione per omessa o inesatta indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto di individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (cfr. in tal senso, Cass., 5 settembre 2018, n. 21662; Cass.,
14 marzo 2014, n. 6008). In altri termini, l'erronea indicazione della data dell'udienza di comparizione nella citazione, comporta la nullità dell'atto di citazione medesimo solo laddove l'errore, all'esito di un accertamento svolto dal giudice, sia qualificato come non riconoscibile dalla parte convenuta.
Invero, nel caso di specie, l'indicazione della data 20.20.20 non ha reso impossibile al destinatario l'individuazione della data che si intendeva effettivamente indicare nell'atto introduttivo, tant'è che la regolare costituzione del , avvenuta in data 30.09.20, e quindi almeno venti Controparte_1 giorni prima dell'udienza di comparizione (del 20.10.20), e lo svolgimento delle difese sia in rito che in merito, dimostrano che la notifica dell'atto introduttivo ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell'ente locale l'iniziativa giudiziaria esperita dalla . Parte_1 Si rammenta infatti che ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, non può essere pronunciata la nullità quando l'atto abbia raggiunto lo scopo e che ai sensi dell'art. 164, comma 3 c.p.c., la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione.
Peraltro, in tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, n. 7, c.p.c., si osserva che l'art. 164, terzo comma, c.p.c., laddove esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, che eccepisca tali nullità – con l'effetto della necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini –, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza svolgere le proprie difese nel merito (cfr. Cass. sez. VI civile, ordinanza n. 28646/20).
In altri termini, una volta che il convenuto si sia visto notificare una citazione inosservante del termine a comparire o senza l'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c. può scegliere di costituirsi e sanare la nullità della citazione oppure di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi e, ancora, può costituirsi e limitarsi ad eccepirla, ma lo spettro di tali possibilità esclude che egli abbia anche la possibilità di costituirsi, eccepire la nullità e svolgere contemporaneamente le sue difese nel merito, dovendosi in tal caso ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione.
Preliminarmente, si osserva che nella presente controversia, avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati dalle cattive condizioni di manutenzione della strada, si applica la disciplina della responsabilità per i danni causati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., in virtù della quale per i danni cagionati dalla omessa o inesatta manutenzione della strada è responsabile il custode, ovvero l'ente sul quale ricade la titolarità del bene demaniale.
Sebbene in un primo momento i Giudici di legittimità abbiano limitato tale ipotesi, riconducendo la responsabilità dell'ente proprietario della strada alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., in forza del quale l'ente proprietario (o gestore) della strada era tenuto a fare in modo che il bene demaniale non presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulta, cioè non visibile o non prevedibile, tale da dar luogo al cd. trabocchetto o insidia stradale (Cass. n. 3991/99), ad oggi, invece, la prospettiva
è radicalmente cambiata, tant'è che la Suprema Corte, nel confermare l'orientamento secondo il quale la responsabilità per omessa o inesatta manutenzione della strada sia da ricondursi propriamente all'ipotesi di responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., ha altresì precisato che la custodia è intrinsecamente anche un'attività preventiva e che, pertanto, l'ente tenuto alla custodia della strada deve predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita, le cui caratteristiche plasmano e delimitano il caso fortuito, configurando l'obbligo custodiale sotto il profilo ex ante, ovvero della prevedibilità che rientra quindi nella possibilità giuridica dell'adempimento dell'obbligo stesso (Cass. civ., Sez. VI, n. 1725 del 23.1.2019).
In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172).
In generale, si ritiene che la responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda sulla presunzione di responsabilità di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno.
Quindi, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda su detto rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, essa prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicché il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la generale responsabilità da fatto illecito.
Detto altrimenti, l'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per il fatto di potersi stimare sufficiente, ai fini dell'applicazione della medesima disciplina, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di vigilare sulla cosa da parte del custode (cfr. Cass.
n. 11152/23), e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; n.
2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III,
27/01/2025, n.1902).
Dunque, per la giurisprudenza costante, grava sulla parte danneggiata l'onere di provare il nesso di causalità fra la cosa e il danno, in quanto la norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (cfr.
Cass. n. 5919/11). Ancora, “qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richiede che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione, come ad esempio buche, ostacoli imprevisti, ecc.” (cfr. Cass. n. 6306/13); elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l'uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione (cfr.
Cass. 1682/00, Cass. n. 11275/05), e dunque, una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.
In definitiva, l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del danneggiato (Cass. civ., n. 25460/2020; Cass. civ., n.2405/2017) ed è pertanto necessario, dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Nel merito, la domanda di parte attrice deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Posto che il luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro, ovvero “nei pressi della Piazzetta Vari” sita in , costituisce senz'altro un bene demaniale assoggettato alla custodia del CP_1 CP_1
, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati in materia di
[...]
responsabilità per i danni causati da cose in custodia, la danneggiata avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, e ciò a prescindere dal comportamento colposo del custode la cui responsabilità è esclusa solo, come anzidetto, dal caso fortuito.
Per contro, nel caso in esame, manca ogni elemento utile a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità, non avendo parte attrice fornito alcuna prova volta a dimostrare la presenza di una non meglio specificata “buca” insistente nel manto della pavimentazione che stava percorrendo, a causa della quale sarebbe avvenuta la caduta che le avrebbe procurato, come conseguenza dannosa, la frattura delle ossa metatarsali del piede destro.
L'estrema vaghezza e contraddittorietà con cui viene descritta la predetta insidia negli atti di causa
(cfr. atto di citazione, “mentre camminava nei pressi della piazzetta vari nel Comune di , CP_1
improvvisamente finiva con il piede in uno spazio (buca) esistente nella pavimentazione non visibile
e non segnalato” nonché cfr. capitoli testimoniali articolati nella memoria n. 2 dell'art. 183 c. 6
c.p.c., in cui si fa riferimento a “fessure” e “spazi”) impedisce di poter esattamente individuare il luogo in cui essa sarebbe stata ubicata, le relative caratteristiche e lo stato della pavimentazione stradale, né le prove orali articolate dall'attrice sul punto possono ritenersi ammissibili in ragione della loro genericità. Si osserva altresì che la documentazione sanitaria prodotta da parte attrice, attestante che in data
25.08.18 è stata trasportata con l'ambulanza presso il Pronto Soccorso “Fatebenefratelli” di dove è stata ricoverata fino al 27.08.18, con prognosi “frattura sottocapitata teste di CP_1
II,III,IV e V metatarso a dx”, a causa di una caduta accidentale verificatasi in strada (cfr. cartella clinica n. 8673/18 del “Fatebenefratelli” di all.to atto di citazione), non è, parimenti, CP_1
sufficiente a dimostrare l'esistenza di una condizione di dissesto della strada.
Né tale condizione può desumersi dalla CTU medico-legale ove si afferma che “i metatarsi sono ossa lunghe del piede e servono a mantenere l'equilibrio quando si è in piedi e si cammina;
le fratture metatarsali multiple rappresentano il 15% di tutte le fratture metatarsali;
le fratture di queste ossa possono verificarsi, tra le altre modalità, cadendo sul piede, come verosimilmente si è verificato nel caso della ricorrente;
pertanto esiste compatibilità delle lesioni con le modalità riferite dell'incidente” (cfr. CTU depositata in data 12.02.22). Nell'elaborato peritale viene di fatti solamente accertata la compatibilità delle lesioni riportare con una caduta sul piede sicché, in difetto di allegazioni univoche, specifiche e puntuali e alla luce di un quadro probatorio assolutamente carente, detto accertamento non può ritenersi sufficiente a dimostrare che detta caduta fosse stata cagionata dalla particolare conformazione del manto stradale.
In definitivca, rilevato che l'attrice non ha fornito un conforto probatorio circa il nesso eziologico tra la specifica condizione della strada e l'evento di danno, la domanda proposta è da ritenersi infondata.
Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza - così come le spese della CTU - e vanno liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22, scaglione di riferimento da € 5.000,00 fino a €
26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore Del delle spese Parte_1 Controparte_1 della presente fase che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione diretta all'avv. Ilaria Iammarino, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte soccombente.
Così deciso in Benevento, il 1.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano