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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1547/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1547/2021 R.G. pendente tra:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Vizza Parte_1 C.F._1
Patrizia, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Coppola Lucia ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale, piazza Brunelleschi n. 1
Firenze, come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
25.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze ivi adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'ivi impugnata Sentenza n°153/2021 del Tribunale di
Pistoia:
PRELIMINARMENTE: disporre la sospensione della clausola di provvisoria esecutività della Sentenza
n.153/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia in persona del Giudice Istruttore Dott Emanuele Venzo in data
12/2/2021 e depositata in cancelleria in data 12/2/2021, ai sensi dell'art.283 c.p.c., in punto di condanna alle spese, per i motivi tutti come sopra dispiegati ed esposti;
IN VIA ISTRUTTORIA si richiede sin d'ora l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona della
IG.ra diretta a valutare i danni tutti alla persona dalla medesima sofferti a seguito degli Parte_1 interventi chirurgici per cui è causa nonché i consequenziali postumi permanenti residuati. All'esito della suindicata richiesta di C.T.U. Medico-legale,
Voglia l'Il.ma Corte quantificare l'entità della maggior somma che derivi dalla certezza che la stessa attrice dovrà sicuramente sottoporsi ad altri interventi chirurgici.
NEL MERITO: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la Sentenza n.153/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia in persona del G.I. Dott. Emanuele Venzo, nel procedimento di cui al R.G.C.
N°3658/2017 tra le parti come individuate depositata in cancelleria in data 12 Febbraio 2021 e, per l'effetto, accogliere la domanda attrice svolta nel giudizio di primo grado e siccome di seguito: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed accertate le premesse tutte di cui in narrativa, accogliere la presente domanda giudiziale per le causali tutte come esposte in atti e, per l'effetto, accertata la esclusiva responsabilità della
in persona del legale rappresentante pro-tempore sia in relazione a Parte_2 propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, - trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art.1228 c.c. – e pertanto per aver causato il danno lamentato e sofferto dalla IG.ra a seguito dell'errore professionale nell'intervento chirurgico 12/12/2011 Parte_1 eseguito dal Dott. CONDANNARE la in persona Per_1 Parte_2 del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire tutti i danni patiti e patendi dall'odierna attrice a cagione dell'errore di esecuzione del primo intervento chirurgico 12/12/2011 eseguito dal Dott. nella misura Per_1 indicata nella parte motiva del presente atto pari a € 65.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e documentate dall'attrice il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno dell'accaduto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi del giudizio”. Per parte appellata: “In via preliminare dichiarare il presente appello inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. con le conseguenti pronunce in punto di spese. Respingere la richiesta di controparte di sospensione della clausola di provvisoria esecutività della sentenza n° 153/2021 pronunciata dal Tribunale di Pistoia in persona del Giudice Istruttore Dr. Emanuele Venzo in data 12.02.2021, ex art. 283 c.p.c., in punto di condanna alle spese, per mancanza del fumus boni juris e del periculum in mora;
Nel merito respingere in quanto infondato in fatto e in diritto, il presente appello avverso la sentenza Tribunale di
Pistoia – Sezione Civile – Giudice Dr. Emanuele Venzo n# 153 del 12.02.2021, pubblicata in pari data, sulla causa di cognizione ordinaria di primo grado R.G. 3658/2017, tanto in ordine al capo sul merito che al capo sulle spese. Confermare, per l'effetto, la sentenza suddetta, sia in ordine al merito che alle spese. Con vittoria di spese e competenze in entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria stante la correttezza e coerenza logica della CTU, espletata in corso di causa, le cui conclusioni, fondate su letteratura scientifica, con le relative fonti bibliografiche, opportunamente citate, hanno resistito alle censure della controparte in sede di consulenza tecnica, ci si oppone alla richiesta rinnovazione di CTU”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 153/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il 12/02/2021, in materia di responsabilità sanitaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 153/2021 con la quale il Tribunale di Pistoia ha rigettato la domanda avanzata dall'attrice nei confronti dell' per ottenere il risarcimento Controparte_2 dei danni patiti a seguito di intervento chirurgico eseguito dal Dott. il 12.12.2011 presso Per_1
l'Ospedale di Pescia.
L'attrice in primo grado a fondamento delle proprie istanze risarcitorie deduceva che, a seguito di dolori anali della durata di alcune ore, scatenati dalla defecazione con emissione di sangue, si era sottoposta a visita specialistica dal Dott. , il quale l'aveva inserita in lista di attesa per Per_1 intervento chirurgico consigliandole al contempo uno schema dietetico con assunzione del farmaco Psyllogel. In data 12.12.2011 la paziente si era, sottoposta all'intervento di
“mucoprolassectomia sec. (PPH03) Emostasi Spongonstan, Foley endoanale” per “prolasso mucoso anale Per_2 con malattia emorroidaria di III°: in posizione ginecologica. Prolasso che non eccede la metà del CAD”. Il decorso post-operatorio era stato ritenuto regolare dai sanitari e l'attrice era stata dimessa il giorno seguente, tuttavia dopo due giorni aveva iniziato a soffrire di fortissimi dolori nella regione interessata dall'operazione, con difficoltà nell'evacuazione, pertanto si era rivolta nuovamente al Dott. . Questi l'aveva visitata in tre diverse occasioni limitandosi a Per_1 prescriverle olio di vasellina, laevolac, gel rettale ed una dieta mirata ricca di liquidi, senza certificarle alcuna patologia/sintomatologia. Nonostante l'attenzione nel seguire le indicazioni terapeutiche suggeritele, la condizione della IG.ra era rimasta invariata, perciò, la stessa si Pt_1 era recata presso il dipartimento di chirurgia proctologica e perineale dell' ove era CP_3 stata visitata dal Dott. il quale certificava la presenza di bruciore e dolore anale nella Per_3 paziente con disturbo nell'espulsione delle feci a sei mesi dall'operazione di prolassectomia, annotando anche “attualmente presenta sub stenosi anastomotica dolente in cui riesce ad impegnarsi unicamente la punta del dito esploratore. Indicata valutazione in anestesia e trattamento necessario”. La paziente veniva dunque nuovamente operata per l'asportazione della cicatrice stenotica “a tutto spessore da ore 2 a ore
10 e ricostruzione a punti staccati della mucosa. Verifica emostasi. Anal plug con foley” e dimessa in data
14.06.2012 con la diagnosi “stenosi serrata anastomotica post-prolassectomia e sottoposta in data 12.06.2012 ad intervento chirurgico di asportazione della cicatrice stenotica a tutto spessore, plicatura mucosa”. Anche tale intervento, tuttavia, non era risolutivo, per cui la paziente si sottoponeva ad ulteriore operazione chirurgica di asportazione di ragade ed escissione da ore 3 ad ore 9 della cicatrice da pregressa Con prolassectomia. A sostegno della propria domanda risarcitoria nei confronti dell responsabile del primo intervento di prolassectomia l'attrice produceva in giudizio la consulenza del Dott.
, il quale individuava la causa dei dolori e delle difficoltà della paziente Persona_4 nell'anomala ubicazione della stenosi del tessuto cicatriziale, risultante a circa 2-3 cm dal margine anale anziché alla corretta distanza di 5 cm da esso. A parere della parte, infatti, la stenosi post prolassectomia, derivante da tessuto cicatriziale rigido ed anelastico della rima di sutura, non si sarebbe prodotta se l'incisione chirurgica fosse stata realizzata nella sede opportuna. Il Dott.
rilevava inoltre l'inspiegabile divergenza tra l'operazione descritta nel referto operatorio Per_4
(PPH03) e quella menzionata nella lettera di dimissioni (STARR con PPH01 e 03), trattandosi di due interventi nettamente distinti. Il Consulente di parte allegava inoltre che, a seguito dell'intervento, la paziente aveva iniziato a soffrire anche di dispareunia, disturbo particolarmente lesivo che aveva compromesso il rapporto di coppia della giovane donna, la quale per questo si era dovuta sottoporre a sedute di psicoterapia. La IG.ra chiedeva pertanto la somma di € Pt_1
63.784,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, permanente e morale, da aumentare a causa della sicura necessità di un ulteriore intervento chirurgico risolutivo delle persistenti problematiche da questa patite. Ritualmente costituitasi, l'azienda sanitaria convenuta preliminarmente rilevava che nella cartella clinica era presente il consenso informato all'intervento, sottoscritto dal medico e della paziente, nel quale si dava espressamente conto, tra le possibili complicanze, della stenosi del canale anale dovuta ad anomala reazione cicatriziale del tessuto e del dolore anale protratto per interessamento cicatriziale di terminazioni nervose sensitive. Deduceva altresì che, nelle visite successive all'intervento, il Dott. non si era limitato alla prescrizione di dieta e farmaci ma Per_1 aveva certificato una dolenzia sulla linea di sutura e una modesta sub stenosi, prospettando alla paziente diverse alternative terapeutiche tra cui “esplorazione chirurgica in anestesia periferica ed eventuale trattamento del caso con intervento”. La convenuta allegava quindi che la sig.ra , pur già inserita Pt_1 nella nota operatoria per stenosi anale, aveva deciso di rivolgersi all'Azienda Ospedaliera Pisana ed ivi di sottoporsi all'intervento di “asportazione della cicatrice stenotica a tutto spessore, plicatura mucosa”. Quanto alle critiche mosse dal Dott. , l'Azienda sanitaria sosteneva la correttezza Per_4 dell'operato del proprio sanitario, ulteriormente deducendo che la discrepanza tra quanto annotato in cartella clinica e nel referto operatorio e quanto indicato nella lettera di dimissioni fosse da attribuirsi ad un mero refuso, godendo il referto operatorio di fede privilegiata fino a querela di falso e dunque potendosi ritenere certa l'esecuzione dell'intervento ivi descritto
(PPH03).
All'esito della C.T.U. medico legale della Dott.ssa e del Dott. , il Tribunale di Per_5 Per_6
Pistoia rigettava la domanda risarcitoria della danneggiata, aderendo alle conclusioni della relazione peritale secondo cui era da escludere che l'insorgenza della stenosi anale fosse stata causata da errore professionale, trattandosi di complicanza inevitabile ampiamente diffusa e riconosciuta in letteratura a prescindere dalla metodica utilizzata, nonché descritta nel modulo del consenso informato. In base alla relazione “Il presunto errore di tecnica supposto (consistente in una sutura troppo bassa) non appare invece avere un riscontro nel panorama scientifico. In letteratura sono infatti decritti diversi fattori di rischio per la stenosi dopo SH: tra questi solo le pregresse procedure di emorroidectomia paiono Co essere gli unici fattori statisticamente significativi. In un'ulteriore ampia casistica la stenosi dopo si è vista essere correlata alla pregressa scleroterapia ma nessun fattore di rischio specifico tecnico viene riportato con significatività statistica. In particolare, l'analisi di fattori di rischio riguardanti la tecnica chirurgica, pur prendendo in considerazione diversi aspetti riguardanti proprio la tecnica di sutura (ring troppo profondo nel canale anale, deiscenza del ring, distanza dal margine anale, presenza di cellule squamose nell'esame istologico) non ha condotto
a significative e sicure evidenze” (p. 9 della CTU). I periti evidenziavano anche come la suturatrice utilizzata dal Dott. (PPH3) comportasse una minore incidenza di complicanze post- Per_7 operatorie (e che dunque fosse quella maggiormente indicata per l'intervento); l'unico possibile riscontro alla tesi del Dott. era rinvenibile in uno studio del 1990 riguardante le anastomosi Per_4 coloanali per neoplasia, il quale non poteva essere preso in considerazione nel caso di specie, avente ad oggetto un intervento completamente diverso e finalizzato al trattamento di una patologia benigna. In ogni caso, risultava comunque impossibile dimostrare l'esatta distanza della prima sutura dal margine anale, stante il tempo trascorso dall'operazione e la presenza di molteplici fattori cicatriziali, idonei ad alterare detta misurazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la IG.ra per i seguenti motivi: Parte_1
1) Nullità della sentenza per omessa motivazione, avendo il giudice acriticamente aderito alle conclusioni della CTU espletata in primo grado senza tenere conto delle osservazioni critiche dell'attrice e della documentazione da questa prodotta;
2) Erroneità della sentenza in quanto basatasi su una relazione peritale in più punti viziata, lacunosa e illogica, redatta a seguito di un esame obiettivo superficiale;
3) Erronea condanna alle spese di lite conseguente all'erroneo rigetto della domanda attorea.
In via istruttoria l'appellante ha chiesto disporsi l'espletamento di una nuova CTU. Cont Si è costituita in giudizio la preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestandone la fondatezza.
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 27.11.2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., poi rimessa sul ruolo per impedimento del Consigliere relatore, quindi trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza del 25.02.2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 5 maggio 2025, dopo scadenza dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c. (
40+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Preliminarmente al merito va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ovverosia per palese infondatezza dei motivi, proposta dall' con la propria Parte_2 comparsa di costituzione e dalla stessa reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione non merita accoglimento. Nessun rilievo, infatti, può essere accordato al richiamo alle suddette eccezioni anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalle norme è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
2. I primi due motivi di appello: l'omessa motivazione della sentenza e le censure alla
C.T.U. eseguita in primo grado
I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi, alle modalità esecutive e agli esiti della C.T.U. medico legale disposta in primo grado. Con il primo l'appellante ha lamentato l'omessa motivazione della sentenza di primo grado per avere il giudice aderito alle conclusioni dei periti, senza prendere in esame le osservazioni di parte attrice formulate tramite il proprio procuratore, dopo l'invio della bozza, e la documentazione da essa prodotta Con il secondo motivo sono state mosse molteplici censure alla relazione peritale, le quali possono essere così sintetizzate:
-durante le operazioni peritali i consulenti tecnici d'ufficio avrebbero raccolto un'anamnesi incompleta e superficiale;
-l'esame obiettivo della perizianda sarebbe stato superficiale e non esaustivo in quanto limitato all'introduzione del dito nel canale anale, senza cenni alla funzionalità della muscolatura dello stesso con valutazione del tono, della contrazione volontaria e riflessa e del rilasciamento o meno del muscolo puborettale. A tal proposito l'appellante ha lamentato anche la mancata esecuzione di un'anoscopia che avrebbe consentito di valutare “la morfologia del canale anale, la morfologia del plesso emorroidario (in questo caso la presenza di una eventuale patologia emorroidaria residua o recidiva), la morfologia della cicatrice e la sua estensione)”;
-i consulenti avrebbero erroneamente considerato come prevedibile ma inevitabile la complicanza della stenosi, tacendo il fatto che la verificazione della stessa risulta praticamente impossibile laddove la sutura della prolassectomia sia situata nella sede ottimale, e cioè all'apice del plesso emorroidario. Secondo l'appellante, se come affermano i CTU gli unici fattori causali statisticamente significativi della stenosi sono da individuare in una pregressa emorroidectomia o in una pregressa scleroterapia, entrambe assenti nella IG.ra , e se è stata utilizzata la Pt_1 suturatrice che presenta di norma il minor numero di complicanze (SH), allora la stenosi deve essere stata causata dall'errore medico nella suturazione della ferita, posta troppo in basso, a livello dell'anoderma, anziché nella posizione corretta;
-ancora, i consulenti avrebbero dovuto effettuare l'anoscopia per verificare l'estensione della sutura e localizzare l'esatta distanza della stessa dal margine anale, alla stregua di quanto fatto dal proprio consulente di parte(Dott. ) nel 2016; Per_4 -i periti avrebbero mancato di considerare il forte dolore post-operatorio sofferto dalla paziente e la conseguente necessità di assumere analgesici maggiori, nonostante il fatto che la prolassectomia sia nota per l'assenza o comunque modestia di tale dolore che, ove presente, ha un VAS (Visual
Analogue Scale) sempre inferiore a 3;
-la relazione peritale non avrebbe tenuto conto della inspiegabile discrepanza tra il tipo di intervento annotato in cartella clinica e nel referto operatorio (PPH03) e quello riportato nella lettera di dimissioni (STARR con PPH 01 e 03), quest'ultimo indicato solo per grossi prolassi e realizzato per mezzo di due suturatrici;
-infine, i consulenti non avrebbero considerato l'anomalo posizionamento della sutura a 2-3 cm dal margine anale anziché nella sede ottimale (a 5 cm), dato apprezzabile sia con l'esplorazione rettale che con l'anoscopia ed imputabile ad un'errata esecuzione dell'intervento presso l'Ospedale di Pescia, causativa di tutti i danni lamentati dalla paziente, tra cui la dispareunia
(dolore durante i rapporti sessuali), ulteriore sintomo non considerato dai periti.
In seno al primo motivo l'appellante ha lamentato, quindi, la mancata considerazione da parte del giudice sia di tali osservazioni critiche all'elaborato peritale sia della relazione del proprio consulente di parte Dott. depositata in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio Per_4 di primo grado ( doc. 11), con conseguente erronea esclusione della responsabilità del Dott.
e quindi dell' convenuta. Per_1 Controparte_1
I motivi di gravame sono infondati e non meritano accoglimento.
Innanzitutto, si osserva che da pagina 11 a pagina 13 della relazione peritale, come correttamente evidenziato dall'appellata, i CTU hanno dato risposta precisa ad ogni specifico rilievo sollevato dalla parte attrice e reiterato in questa sede, articolando per punti la risposta alle critiche a firma dell'Avv.to Vizza, seguendo persino l'ordine degli argomenti da questa prospettati. In particolare, quanto all'anamnesi considerata superficiale dall'appellante, i consulenti hanno richiamato il capitolo intitolato “esame degli atti” a dimostrazione dell' approfondimento della storia clinica della paziente, mediante colloquio con la stessa e lettura dei referti ospedalieri e della relazione peritale di parte del Dott. . Nel capitolo in questione si legge infatti, quanto all'anamnesi remota Per_4
“Dalla documentazione presente in atti si evince quanto segue: all'anamnesi farmacologica gli unici farmaci assunti regolarmente dalla ricorrente al momento degli eventi oggetto della presente consulenza erano alcuni ansiolitici mentre dichiarava di essere sofferente per la malattia emorroidaria dal 2008”; quanto agli eventi relativi all'intervento ritenuto errato, la descrizione degli stessi risulta pressocché equivalente a quella fornita dalla stessa appellante e contenuta nella relazione del CTP dott. (si confrontino al Per_4 riguardo p. 6 e 7 della CTU con p. da 1 a 5 della relazione del Dott. ). Per_4 I periti hanno poi rilevato come al momento delle operazioni peritali fossero assenti sia consulenti tecnici di parte attrice, mai nominati, sia il difensore della IG.ra . Ai sensi Pt_1 dell'art. 194, comma 2, c.p.c., gli esperti nominati dalla parte avrebbero potuto suggerire ai
CCTTU, nel corso delle operazioni peritali, gli eventuali ulteriori approfondimenti da svolgere in sede di anamnesi, di cui l'appellante oggi predica l'indispensabilità per giungere ad una corretta valutazione medico-legale delle proprie condizioni.
Ad ogni modo si osserva che l'appellante non ha neppure precisato quali dati anamnestici non raccolti dai CTU avrebbero permesso di inferire la sussistenza di un errore medico produttivo del danno, di talché la censura sul punto si dimostra sguarnita di quelle specifiche allegazioni necessarie per verificare se ulteriori dati, conoscibili ma non ricercati dai periti, avrebbero mutato in senso favorevole all'attrice gli esiti dell'accertamento tecnico esperito.
Quanto alla mancata effettuazione dell'esame di anoscopia per l'ispezione del canale anale della perizianda, i CTU hanno esplicitato di aver scelto di procedere con la sola esplorazione rettale perché siffatta manovra semeiotica è di elezione per una valutazione globale delle funzionalità dello sfintere anale e per l'analisi del lume anale residuo, fattori non verificabili invece con la sola ispezione visiva. Essi poi, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, hanno tenuto in piena considerazione il dolore accusato dalla fin dai giorni immediatamente successivi Pt_1 all'operazione , decidendo di non sottoporla ad una manovra invasiva, dolorosa e clinicamente inutile, in quanto non avrebbe permesso nemmeno di indagare la posizione della linea di sutura, trattandosi di dati reperibili soltanto mediante l'effettuata palpazione dell'area tramite esplorazione rettale (consistente nell'inserimento del dito nel canale anale).
I periti hanno poi ribadito la già espressa impossibilità di risalire all'esatto sito dell'incisione chirurgica realizzata con il primo intervento, motivando tale giudizio con argomenti seri, condivisibili, non specificamente contestati dall'appellante negli scritti difensivi successivi al deposito della C.T.U., a tenore dei quali “l'esatta distanza ad oggi non risulta più valutabile con precisione essendosi realizzati i noti fenomeni di rimaneggiamento e cicatrizzazione, come abitualmente accade per ogni altro esito cicatriziale. In buona sostanza, è dato oltremodo noto oltrechè esperienza comune di chi si occupa di chirurgia
o anche solo di medicina in generale che la lunghezza e la morfologia di una cicatrice differiscono sensibilmente rispetto alla primitiva incisione chirurgica. Analogo discorso deve farsi, quindi, anche per le cicatrici interne dopo emorroidectomia”.
Gli ausiliari hanno ribadito che “l'ipotesi che la sutura fosse troppo bassa, vale la pena ripeterlo, non è obbiettivabile e, anche nel caso in cui lo fosse, non vi sono dati nella letteratura scientifica che dimostrino un rapporto causa-effetto tra sutura troppo bassa e stenosi anale. Ancora, la dispareunia è stata da noi rilevata e riportata nella sintomatologia ma non è in alcun modo correlabile con la stenosi anale”.
Per quanto concerne poi la dedotta l'impossibilità di conoscere a quale operazione nello specifico sia stata sottoposta la IG.ra , attesa la discrepanza tra referto operatorio e lettera di Pt_1 dimissioni, appare del tutto razionale e condivisibile la soluzione dei periti secondo i quali il primo risulta maggiormente attendibile perché compilato a mano dal chirurgo nell'immediatezza degli eventi ivi annotati, a differenza della lettera di dimissioni, la quale può più verosimilmente presentare errori materiali in quanto redatta al computer a distanza di tempo dalle descritte operazioni. Ciò posto l'intervento chirurgico realizzato dal Dott. risulta quello di Per_1 prolassectomia secondo Longo PPH03, scelta terapeutica ritenuta condivisibile anche dal consulente di parte (p. 6 dell'elaborato allegato dall'appellante all'atto di citazione di primo grado).
Venendo alle critiche di maggiore rilievo, espresse nel punto 3 delle osservazioni alla bozza della relazione peritale elaborate dal difensore della signora e riprodotte pedissequamente Pt_1 nell'atto di appello, si osserva come i CTU avessero già confutato l'ipotesi di parte attrice circa la rilevanza del posizionamento della sutura, perché priva di riscontri scientifici, salvo un isolato studio del 1990 riguardante un intervento chirurgico per una patologia del tutto diversa da quella sofferta dalla . Essi hanno comunque fatto espressa menzione di tale seppure isolato Pt_1 studio, a riprova dell'accuratezza della loro indagine su tutti i possibili decorsi causali alternativi prospettati dalle parti. Invero, già in sede di bozza di relazione, a proposito della tesi del consulente di parte Dott. , gli ausiliari scrivevano a pagina 10: “L'unico dato presente in Per_4 letteratura riconducibile al presunto meccanismo eziopatogenetico ipotizzato nella Consulenza tecnica di parte ricorrente come causa di stenosi anale per la IG.ra (low placement of the stapled ring, posizionamento Pt_1 basso della sutura meccanica) è uno studio del 1990 sulle anastomosi coloanali per neoplasia che non può ovviamente essere preso in considerazione come riferimento per un intervento completamente diverso finalizzato peraltro al trattamento di una patologia benigna”. Nonostante i periti abbiano escluso espressamente di poter ricondurre la stenosi anale ad uno scorretto posizionamento della rima di sutura, ad abundantiam hanno spiegato come risulterebbe comunque impossibile ad oggi dimostrare l'esatta distanza della sutura dal margine anale, dati “gli innumerevoli fattori cicatriziali che modificherebbero tale misurazione eseguita in epoca successiva all'intervento, in tal modo potendosi ritenere non corretta la ipotetica misurazione così come effettuata e riportata nella consulenza tecnica di parte ricorrente”.
A fronte di questo unico studio valorizzato dal Dott. consulente di parte attrice, i CTU Per_4 hanno fondato la propria ricostruzione della vicenda su una metanalisi (e dunque un'analisi statistica-quantitativa in grado di combinare e compendiare dati raccolti in più studi diversi generando una conclusione unica) avente ad oggetto 11 diversi trattamenti delle emorroidi. Da tale strumento di ricerca, unitamente alla ricca letteratura scientifica analizzata, è emersa una incidenza di stenosi dopo SH dall'1 al 5% , complicanza che , tuttavia, pur essendo prevedibile, in nessuna casistica può essere evitata (p. 9 della CTU). Il rischio di insorgenza della complicanza de qua è stato espressamente indicato nel modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente e dal medico prima dell'intervento, circostanza di cui ha dato atto anche il Dott. nella Per_4 propria relazione.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla doglianza con la quale si lamenta la mancata considerazione della sofferenza fisica della paziente da parte dei CTU nonostante l'intervento scelto comportasse di norma l'assenza o la modestia della sintomatologia algica.
L'appellante sul punto sostiene che “quando i pazienti lamentano un forte dolore, se non sono presenti complicanze maggiori, ad es. un ematoma pararettale o retroperitoneale, la causa è la sutura troppo bassa situata o
a livello del plesso emorroidario od ancor peggio a livello dell'anoderma”. Anche tale deduzione non è in alcun modo supportata dal riferimento a ricerche o studi medici specificamente indicati.
Lo stesso sillogismo enunciato dall'appellante risulta logicamente difettoso dal momento che, date le due premesse “esecuzione di un intervento che di norma non produce conseguenze dolorose” e “conseguenze dolorose lamentate dalla paziente”, conclude, come fosse una conseguenza logica necessaria, che l'intervento fu mal realizzato. Ebbene, ciò può essere smentito anche dalla mera circostanza che nello stesso modulo di adesione al consenso informato tra le complicanze verificabili a seguito dell'intervento vi era menzionato il dolore nelle aree interessate dall'operazione (testualmente “il dolore anale protratto per interessamento cicatriziale di terminazioni nervose sensitive”, si veda p. 2 del consenso informato).
I CTU inoltre hanno dato risposta puntuale anche a tale osservazione critica, precisando che il dolore post operatorio della paziente era stato tenuto in considerazione (si veda anche la scelta della manovra di ispezione più idonea a cagionare meno sofferenze possibili alla perizianda), aggiungendo che dall'analisi delle pubblicazioni scientifiche non erano emersi riscontri sulla possibile correlazione tra dolore post operatorio e altezza della sutura meccanica, considerata invece certamente sussistente dall'appellante mediante il riferimento generico ad una presunta letteratura sul punto.
Riguardo poi all'assenza nella paziente di fattori di rischio della stenosi riconosciuti dagli studi
(pregressa emorroidectomia o scleroterapia), nella relazione peritale di ribadisce che “se un evento
(nella fattispecie la stenosi dopo emorroidectomia con stapler) è riportato nelle casistiche presenti nella letteratura scientifica è evidentemente possibile. La metanalisi è solo uno dei tanti lavori scientifici citati che ribadiscono tutti come la stenosi anale sia una complicanza dell'emorroidectomia purtroppo ancora oggi possibile qualunque tecnica si utilizzi. Analogamente, in medicina di molti eventi non si conosce quale sia la causa e proprio per tale motivo si parla di fattori di rischio. In buona sostanza, non sappiamo perché la IG.ra abbia sviluppato la stenosi ed Pt_1 il fatto che non avesse tre fattori di rischio non le dava la certezza che la complicanza non si verificasse ugualmente”.
In definitiva, il giudice di primo grado ha condivisibilmente aderito alle conclusioni dei periti, secondo cui “ la IG.ra ha manifestato nel postoperatorio una complicanza ampiamente contemplata Pt_1 dalla letteratura scientifica, indipendente dalla tecnica realizzata a nostro avviso correttamente, ben descritta nel
Consenso Informato ed efficacemente trattata dai sanitari dell'Ospedale di Pisa. Alla visita peritale, peraltro, il canale anale appare valicabile ed i disturbi descritti attualmente sono compatibili con la impossibile restitutio ad integrum conseguente a qualsiasi terapia chirurgica”. e quindi escluso la sussistenza di una responsabilità Cont dell' ai sensi dell'art. 1228 c.c., non ravvisando alcun inadempimento del chirurgo che eseguì
l'intervento. Ad abundantiam si osserva come difetti altresì la prova del nesso causale tra l'errore imputato al chirurgo Dott. (confezionamento di sutura troppo bassa) e la stenosi sofferta Per_1 dalla paziente. I CTU hanno infatti chiarito come, in base alla scienza attuale, non si abbia contezza di una legge scientifica di copertura idonea a correlare causalmente, anche solo in astratto e a livello probabilistico, la condotta imputata al medico e l'evento lesivo, come invece vorrebbe l'appellante.
Quanto all'onere probatorio del nesso causale in tema di responsabilità sanitaria, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (da ultimo si cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024). Grava dunque sulla danneggiata l'onere di provare che la condotta errata del medico sia eziologicamente collegata alla lesione all'integrità psico-fisica subita, con conseguente allocazione a suo carico del rischio che la causa dell'evento lesivo resti indimostrata, come avvenuto nel caso di specie.
In definitiva l'appello va rigettato, con assorbimento del terzo motivo di gravame e conferma integrale della sentenza gravata
3.Le spese di lite Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14, come modificato dal D.M. nr. 147/2022, in euro 12.154,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 52.001,00
a € 260.000,00), considerato l'impegno difensivo prestato (medio) in relazione alla fase di studio, introduttiva e decisionale, con applicazione invece di minimi per la fase di trattazione, non essendovi stata attività istruttoria.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell' appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 153/2021 del Tribunale di Pistoia, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere all le Controparte_5 spese di lite del presente grado liquidate in € 12.154,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. .
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1547/2021 R.G. pendente tra:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Vizza Parte_1 C.F._1
Patrizia, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Coppola Lucia ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale, piazza Brunelleschi n. 1
Firenze, come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
25.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze ivi adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'ivi impugnata Sentenza n°153/2021 del Tribunale di
Pistoia:
PRELIMINARMENTE: disporre la sospensione della clausola di provvisoria esecutività della Sentenza
n.153/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia in persona del Giudice Istruttore Dott Emanuele Venzo in data
12/2/2021 e depositata in cancelleria in data 12/2/2021, ai sensi dell'art.283 c.p.c., in punto di condanna alle spese, per i motivi tutti come sopra dispiegati ed esposti;
IN VIA ISTRUTTORIA si richiede sin d'ora l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona della
IG.ra diretta a valutare i danni tutti alla persona dalla medesima sofferti a seguito degli Parte_1 interventi chirurgici per cui è causa nonché i consequenziali postumi permanenti residuati. All'esito della suindicata richiesta di C.T.U. Medico-legale,
Voglia l'Il.ma Corte quantificare l'entità della maggior somma che derivi dalla certezza che la stessa attrice dovrà sicuramente sottoporsi ad altri interventi chirurgici.
NEL MERITO: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la Sentenza n.153/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia in persona del G.I. Dott. Emanuele Venzo, nel procedimento di cui al R.G.C.
N°3658/2017 tra le parti come individuate depositata in cancelleria in data 12 Febbraio 2021 e, per l'effetto, accogliere la domanda attrice svolta nel giudizio di primo grado e siccome di seguito: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed accertate le premesse tutte di cui in narrativa, accogliere la presente domanda giudiziale per le causali tutte come esposte in atti e, per l'effetto, accertata la esclusiva responsabilità della
in persona del legale rappresentante pro-tempore sia in relazione a Parte_2 propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, - trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art.1228 c.c. – e pertanto per aver causato il danno lamentato e sofferto dalla IG.ra a seguito dell'errore professionale nell'intervento chirurgico 12/12/2011 Parte_1 eseguito dal Dott. CONDANNARE la in persona Per_1 Parte_2 del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire tutti i danni patiti e patendi dall'odierna attrice a cagione dell'errore di esecuzione del primo intervento chirurgico 12/12/2011 eseguito dal Dott. nella misura Per_1 indicata nella parte motiva del presente atto pari a € 65.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e documentate dall'attrice il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno dell'accaduto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi del giudizio”. Per parte appellata: “In via preliminare dichiarare il presente appello inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. con le conseguenti pronunce in punto di spese. Respingere la richiesta di controparte di sospensione della clausola di provvisoria esecutività della sentenza n° 153/2021 pronunciata dal Tribunale di Pistoia in persona del Giudice Istruttore Dr. Emanuele Venzo in data 12.02.2021, ex art. 283 c.p.c., in punto di condanna alle spese, per mancanza del fumus boni juris e del periculum in mora;
Nel merito respingere in quanto infondato in fatto e in diritto, il presente appello avverso la sentenza Tribunale di
Pistoia – Sezione Civile – Giudice Dr. Emanuele Venzo n# 153 del 12.02.2021, pubblicata in pari data, sulla causa di cognizione ordinaria di primo grado R.G. 3658/2017, tanto in ordine al capo sul merito che al capo sulle spese. Confermare, per l'effetto, la sentenza suddetta, sia in ordine al merito che alle spese. Con vittoria di spese e competenze in entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria stante la correttezza e coerenza logica della CTU, espletata in corso di causa, le cui conclusioni, fondate su letteratura scientifica, con le relative fonti bibliografiche, opportunamente citate, hanno resistito alle censure della controparte in sede di consulenza tecnica, ci si oppone alla richiesta rinnovazione di CTU”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 153/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il 12/02/2021, in materia di responsabilità sanitaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 153/2021 con la quale il Tribunale di Pistoia ha rigettato la domanda avanzata dall'attrice nei confronti dell' per ottenere il risarcimento Controparte_2 dei danni patiti a seguito di intervento chirurgico eseguito dal Dott. il 12.12.2011 presso Per_1
l'Ospedale di Pescia.
L'attrice in primo grado a fondamento delle proprie istanze risarcitorie deduceva che, a seguito di dolori anali della durata di alcune ore, scatenati dalla defecazione con emissione di sangue, si era sottoposta a visita specialistica dal Dott. , il quale l'aveva inserita in lista di attesa per Per_1 intervento chirurgico consigliandole al contempo uno schema dietetico con assunzione del farmaco Psyllogel. In data 12.12.2011 la paziente si era, sottoposta all'intervento di
“mucoprolassectomia sec. (PPH03) Emostasi Spongonstan, Foley endoanale” per “prolasso mucoso anale Per_2 con malattia emorroidaria di III°: in posizione ginecologica. Prolasso che non eccede la metà del CAD”. Il decorso post-operatorio era stato ritenuto regolare dai sanitari e l'attrice era stata dimessa il giorno seguente, tuttavia dopo due giorni aveva iniziato a soffrire di fortissimi dolori nella regione interessata dall'operazione, con difficoltà nell'evacuazione, pertanto si era rivolta nuovamente al Dott. . Questi l'aveva visitata in tre diverse occasioni limitandosi a Per_1 prescriverle olio di vasellina, laevolac, gel rettale ed una dieta mirata ricca di liquidi, senza certificarle alcuna patologia/sintomatologia. Nonostante l'attenzione nel seguire le indicazioni terapeutiche suggeritele, la condizione della IG.ra era rimasta invariata, perciò, la stessa si Pt_1 era recata presso il dipartimento di chirurgia proctologica e perineale dell' ove era CP_3 stata visitata dal Dott. il quale certificava la presenza di bruciore e dolore anale nella Per_3 paziente con disturbo nell'espulsione delle feci a sei mesi dall'operazione di prolassectomia, annotando anche “attualmente presenta sub stenosi anastomotica dolente in cui riesce ad impegnarsi unicamente la punta del dito esploratore. Indicata valutazione in anestesia e trattamento necessario”. La paziente veniva dunque nuovamente operata per l'asportazione della cicatrice stenotica “a tutto spessore da ore 2 a ore
10 e ricostruzione a punti staccati della mucosa. Verifica emostasi. Anal plug con foley” e dimessa in data
14.06.2012 con la diagnosi “stenosi serrata anastomotica post-prolassectomia e sottoposta in data 12.06.2012 ad intervento chirurgico di asportazione della cicatrice stenotica a tutto spessore, plicatura mucosa”. Anche tale intervento, tuttavia, non era risolutivo, per cui la paziente si sottoponeva ad ulteriore operazione chirurgica di asportazione di ragade ed escissione da ore 3 ad ore 9 della cicatrice da pregressa Con prolassectomia. A sostegno della propria domanda risarcitoria nei confronti dell responsabile del primo intervento di prolassectomia l'attrice produceva in giudizio la consulenza del Dott.
, il quale individuava la causa dei dolori e delle difficoltà della paziente Persona_4 nell'anomala ubicazione della stenosi del tessuto cicatriziale, risultante a circa 2-3 cm dal margine anale anziché alla corretta distanza di 5 cm da esso. A parere della parte, infatti, la stenosi post prolassectomia, derivante da tessuto cicatriziale rigido ed anelastico della rima di sutura, non si sarebbe prodotta se l'incisione chirurgica fosse stata realizzata nella sede opportuna. Il Dott.
rilevava inoltre l'inspiegabile divergenza tra l'operazione descritta nel referto operatorio Per_4
(PPH03) e quella menzionata nella lettera di dimissioni (STARR con PPH01 e 03), trattandosi di due interventi nettamente distinti. Il Consulente di parte allegava inoltre che, a seguito dell'intervento, la paziente aveva iniziato a soffrire anche di dispareunia, disturbo particolarmente lesivo che aveva compromesso il rapporto di coppia della giovane donna, la quale per questo si era dovuta sottoporre a sedute di psicoterapia. La IG.ra chiedeva pertanto la somma di € Pt_1
63.784,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, permanente e morale, da aumentare a causa della sicura necessità di un ulteriore intervento chirurgico risolutivo delle persistenti problematiche da questa patite. Ritualmente costituitasi, l'azienda sanitaria convenuta preliminarmente rilevava che nella cartella clinica era presente il consenso informato all'intervento, sottoscritto dal medico e della paziente, nel quale si dava espressamente conto, tra le possibili complicanze, della stenosi del canale anale dovuta ad anomala reazione cicatriziale del tessuto e del dolore anale protratto per interessamento cicatriziale di terminazioni nervose sensitive. Deduceva altresì che, nelle visite successive all'intervento, il Dott. non si era limitato alla prescrizione di dieta e farmaci ma Per_1 aveva certificato una dolenzia sulla linea di sutura e una modesta sub stenosi, prospettando alla paziente diverse alternative terapeutiche tra cui “esplorazione chirurgica in anestesia periferica ed eventuale trattamento del caso con intervento”. La convenuta allegava quindi che la sig.ra , pur già inserita Pt_1 nella nota operatoria per stenosi anale, aveva deciso di rivolgersi all'Azienda Ospedaliera Pisana ed ivi di sottoporsi all'intervento di “asportazione della cicatrice stenotica a tutto spessore, plicatura mucosa”. Quanto alle critiche mosse dal Dott. , l'Azienda sanitaria sosteneva la correttezza Per_4 dell'operato del proprio sanitario, ulteriormente deducendo che la discrepanza tra quanto annotato in cartella clinica e nel referto operatorio e quanto indicato nella lettera di dimissioni fosse da attribuirsi ad un mero refuso, godendo il referto operatorio di fede privilegiata fino a querela di falso e dunque potendosi ritenere certa l'esecuzione dell'intervento ivi descritto
(PPH03).
All'esito della C.T.U. medico legale della Dott.ssa e del Dott. , il Tribunale di Per_5 Per_6
Pistoia rigettava la domanda risarcitoria della danneggiata, aderendo alle conclusioni della relazione peritale secondo cui era da escludere che l'insorgenza della stenosi anale fosse stata causata da errore professionale, trattandosi di complicanza inevitabile ampiamente diffusa e riconosciuta in letteratura a prescindere dalla metodica utilizzata, nonché descritta nel modulo del consenso informato. In base alla relazione “Il presunto errore di tecnica supposto (consistente in una sutura troppo bassa) non appare invece avere un riscontro nel panorama scientifico. In letteratura sono infatti decritti diversi fattori di rischio per la stenosi dopo SH: tra questi solo le pregresse procedure di emorroidectomia paiono Co essere gli unici fattori statisticamente significativi. In un'ulteriore ampia casistica la stenosi dopo si è vista essere correlata alla pregressa scleroterapia ma nessun fattore di rischio specifico tecnico viene riportato con significatività statistica. In particolare, l'analisi di fattori di rischio riguardanti la tecnica chirurgica, pur prendendo in considerazione diversi aspetti riguardanti proprio la tecnica di sutura (ring troppo profondo nel canale anale, deiscenza del ring, distanza dal margine anale, presenza di cellule squamose nell'esame istologico) non ha condotto
a significative e sicure evidenze” (p. 9 della CTU). I periti evidenziavano anche come la suturatrice utilizzata dal Dott. (PPH3) comportasse una minore incidenza di complicanze post- Per_7 operatorie (e che dunque fosse quella maggiormente indicata per l'intervento); l'unico possibile riscontro alla tesi del Dott. era rinvenibile in uno studio del 1990 riguardante le anastomosi Per_4 coloanali per neoplasia, il quale non poteva essere preso in considerazione nel caso di specie, avente ad oggetto un intervento completamente diverso e finalizzato al trattamento di una patologia benigna. In ogni caso, risultava comunque impossibile dimostrare l'esatta distanza della prima sutura dal margine anale, stante il tempo trascorso dall'operazione e la presenza di molteplici fattori cicatriziali, idonei ad alterare detta misurazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la IG.ra per i seguenti motivi: Parte_1
1) Nullità della sentenza per omessa motivazione, avendo il giudice acriticamente aderito alle conclusioni della CTU espletata in primo grado senza tenere conto delle osservazioni critiche dell'attrice e della documentazione da questa prodotta;
2) Erroneità della sentenza in quanto basatasi su una relazione peritale in più punti viziata, lacunosa e illogica, redatta a seguito di un esame obiettivo superficiale;
3) Erronea condanna alle spese di lite conseguente all'erroneo rigetto della domanda attorea.
In via istruttoria l'appellante ha chiesto disporsi l'espletamento di una nuova CTU. Cont Si è costituita in giudizio la preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestandone la fondatezza.
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 27.11.2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., poi rimessa sul ruolo per impedimento del Consigliere relatore, quindi trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza del 25.02.2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 5 maggio 2025, dopo scadenza dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c. (
40+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Preliminarmente al merito va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ovverosia per palese infondatezza dei motivi, proposta dall' con la propria Parte_2 comparsa di costituzione e dalla stessa reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione non merita accoglimento. Nessun rilievo, infatti, può essere accordato al richiamo alle suddette eccezioni anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalle norme è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
2. I primi due motivi di appello: l'omessa motivazione della sentenza e le censure alla
C.T.U. eseguita in primo grado
I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi, alle modalità esecutive e agli esiti della C.T.U. medico legale disposta in primo grado. Con il primo l'appellante ha lamentato l'omessa motivazione della sentenza di primo grado per avere il giudice aderito alle conclusioni dei periti, senza prendere in esame le osservazioni di parte attrice formulate tramite il proprio procuratore, dopo l'invio della bozza, e la documentazione da essa prodotta Con il secondo motivo sono state mosse molteplici censure alla relazione peritale, le quali possono essere così sintetizzate:
-durante le operazioni peritali i consulenti tecnici d'ufficio avrebbero raccolto un'anamnesi incompleta e superficiale;
-l'esame obiettivo della perizianda sarebbe stato superficiale e non esaustivo in quanto limitato all'introduzione del dito nel canale anale, senza cenni alla funzionalità della muscolatura dello stesso con valutazione del tono, della contrazione volontaria e riflessa e del rilasciamento o meno del muscolo puborettale. A tal proposito l'appellante ha lamentato anche la mancata esecuzione di un'anoscopia che avrebbe consentito di valutare “la morfologia del canale anale, la morfologia del plesso emorroidario (in questo caso la presenza di una eventuale patologia emorroidaria residua o recidiva), la morfologia della cicatrice e la sua estensione)”;
-i consulenti avrebbero erroneamente considerato come prevedibile ma inevitabile la complicanza della stenosi, tacendo il fatto che la verificazione della stessa risulta praticamente impossibile laddove la sutura della prolassectomia sia situata nella sede ottimale, e cioè all'apice del plesso emorroidario. Secondo l'appellante, se come affermano i CTU gli unici fattori causali statisticamente significativi della stenosi sono da individuare in una pregressa emorroidectomia o in una pregressa scleroterapia, entrambe assenti nella IG.ra , e se è stata utilizzata la Pt_1 suturatrice che presenta di norma il minor numero di complicanze (SH), allora la stenosi deve essere stata causata dall'errore medico nella suturazione della ferita, posta troppo in basso, a livello dell'anoderma, anziché nella posizione corretta;
-ancora, i consulenti avrebbero dovuto effettuare l'anoscopia per verificare l'estensione della sutura e localizzare l'esatta distanza della stessa dal margine anale, alla stregua di quanto fatto dal proprio consulente di parte(Dott. ) nel 2016; Per_4 -i periti avrebbero mancato di considerare il forte dolore post-operatorio sofferto dalla paziente e la conseguente necessità di assumere analgesici maggiori, nonostante il fatto che la prolassectomia sia nota per l'assenza o comunque modestia di tale dolore che, ove presente, ha un VAS (Visual
Analogue Scale) sempre inferiore a 3;
-la relazione peritale non avrebbe tenuto conto della inspiegabile discrepanza tra il tipo di intervento annotato in cartella clinica e nel referto operatorio (PPH03) e quello riportato nella lettera di dimissioni (STARR con PPH 01 e 03), quest'ultimo indicato solo per grossi prolassi e realizzato per mezzo di due suturatrici;
-infine, i consulenti non avrebbero considerato l'anomalo posizionamento della sutura a 2-3 cm dal margine anale anziché nella sede ottimale (a 5 cm), dato apprezzabile sia con l'esplorazione rettale che con l'anoscopia ed imputabile ad un'errata esecuzione dell'intervento presso l'Ospedale di Pescia, causativa di tutti i danni lamentati dalla paziente, tra cui la dispareunia
(dolore durante i rapporti sessuali), ulteriore sintomo non considerato dai periti.
In seno al primo motivo l'appellante ha lamentato, quindi, la mancata considerazione da parte del giudice sia di tali osservazioni critiche all'elaborato peritale sia della relazione del proprio consulente di parte Dott. depositata in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio Per_4 di primo grado ( doc. 11), con conseguente erronea esclusione della responsabilità del Dott.
e quindi dell' convenuta. Per_1 Controparte_1
I motivi di gravame sono infondati e non meritano accoglimento.
Innanzitutto, si osserva che da pagina 11 a pagina 13 della relazione peritale, come correttamente evidenziato dall'appellata, i CTU hanno dato risposta precisa ad ogni specifico rilievo sollevato dalla parte attrice e reiterato in questa sede, articolando per punti la risposta alle critiche a firma dell'Avv.to Vizza, seguendo persino l'ordine degli argomenti da questa prospettati. In particolare, quanto all'anamnesi considerata superficiale dall'appellante, i consulenti hanno richiamato il capitolo intitolato “esame degli atti” a dimostrazione dell' approfondimento della storia clinica della paziente, mediante colloquio con la stessa e lettura dei referti ospedalieri e della relazione peritale di parte del Dott. . Nel capitolo in questione si legge infatti, quanto all'anamnesi remota Per_4
“Dalla documentazione presente in atti si evince quanto segue: all'anamnesi farmacologica gli unici farmaci assunti regolarmente dalla ricorrente al momento degli eventi oggetto della presente consulenza erano alcuni ansiolitici mentre dichiarava di essere sofferente per la malattia emorroidaria dal 2008”; quanto agli eventi relativi all'intervento ritenuto errato, la descrizione degli stessi risulta pressocché equivalente a quella fornita dalla stessa appellante e contenuta nella relazione del CTP dott. (si confrontino al Per_4 riguardo p. 6 e 7 della CTU con p. da 1 a 5 della relazione del Dott. ). Per_4 I periti hanno poi rilevato come al momento delle operazioni peritali fossero assenti sia consulenti tecnici di parte attrice, mai nominati, sia il difensore della IG.ra . Ai sensi Pt_1 dell'art. 194, comma 2, c.p.c., gli esperti nominati dalla parte avrebbero potuto suggerire ai
CCTTU, nel corso delle operazioni peritali, gli eventuali ulteriori approfondimenti da svolgere in sede di anamnesi, di cui l'appellante oggi predica l'indispensabilità per giungere ad una corretta valutazione medico-legale delle proprie condizioni.
Ad ogni modo si osserva che l'appellante non ha neppure precisato quali dati anamnestici non raccolti dai CTU avrebbero permesso di inferire la sussistenza di un errore medico produttivo del danno, di talché la censura sul punto si dimostra sguarnita di quelle specifiche allegazioni necessarie per verificare se ulteriori dati, conoscibili ma non ricercati dai periti, avrebbero mutato in senso favorevole all'attrice gli esiti dell'accertamento tecnico esperito.
Quanto alla mancata effettuazione dell'esame di anoscopia per l'ispezione del canale anale della perizianda, i CTU hanno esplicitato di aver scelto di procedere con la sola esplorazione rettale perché siffatta manovra semeiotica è di elezione per una valutazione globale delle funzionalità dello sfintere anale e per l'analisi del lume anale residuo, fattori non verificabili invece con la sola ispezione visiva. Essi poi, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, hanno tenuto in piena considerazione il dolore accusato dalla fin dai giorni immediatamente successivi Pt_1 all'operazione , decidendo di non sottoporla ad una manovra invasiva, dolorosa e clinicamente inutile, in quanto non avrebbe permesso nemmeno di indagare la posizione della linea di sutura, trattandosi di dati reperibili soltanto mediante l'effettuata palpazione dell'area tramite esplorazione rettale (consistente nell'inserimento del dito nel canale anale).
I periti hanno poi ribadito la già espressa impossibilità di risalire all'esatto sito dell'incisione chirurgica realizzata con il primo intervento, motivando tale giudizio con argomenti seri, condivisibili, non specificamente contestati dall'appellante negli scritti difensivi successivi al deposito della C.T.U., a tenore dei quali “l'esatta distanza ad oggi non risulta più valutabile con precisione essendosi realizzati i noti fenomeni di rimaneggiamento e cicatrizzazione, come abitualmente accade per ogni altro esito cicatriziale. In buona sostanza, è dato oltremodo noto oltrechè esperienza comune di chi si occupa di chirurgia
o anche solo di medicina in generale che la lunghezza e la morfologia di una cicatrice differiscono sensibilmente rispetto alla primitiva incisione chirurgica. Analogo discorso deve farsi, quindi, anche per le cicatrici interne dopo emorroidectomia”.
Gli ausiliari hanno ribadito che “l'ipotesi che la sutura fosse troppo bassa, vale la pena ripeterlo, non è obbiettivabile e, anche nel caso in cui lo fosse, non vi sono dati nella letteratura scientifica che dimostrino un rapporto causa-effetto tra sutura troppo bassa e stenosi anale. Ancora, la dispareunia è stata da noi rilevata e riportata nella sintomatologia ma non è in alcun modo correlabile con la stenosi anale”.
Per quanto concerne poi la dedotta l'impossibilità di conoscere a quale operazione nello specifico sia stata sottoposta la IG.ra , attesa la discrepanza tra referto operatorio e lettera di Pt_1 dimissioni, appare del tutto razionale e condivisibile la soluzione dei periti secondo i quali il primo risulta maggiormente attendibile perché compilato a mano dal chirurgo nell'immediatezza degli eventi ivi annotati, a differenza della lettera di dimissioni, la quale può più verosimilmente presentare errori materiali in quanto redatta al computer a distanza di tempo dalle descritte operazioni. Ciò posto l'intervento chirurgico realizzato dal Dott. risulta quello di Per_1 prolassectomia secondo Longo PPH03, scelta terapeutica ritenuta condivisibile anche dal consulente di parte (p. 6 dell'elaborato allegato dall'appellante all'atto di citazione di primo grado).
Venendo alle critiche di maggiore rilievo, espresse nel punto 3 delle osservazioni alla bozza della relazione peritale elaborate dal difensore della signora e riprodotte pedissequamente Pt_1 nell'atto di appello, si osserva come i CTU avessero già confutato l'ipotesi di parte attrice circa la rilevanza del posizionamento della sutura, perché priva di riscontri scientifici, salvo un isolato studio del 1990 riguardante un intervento chirurgico per una patologia del tutto diversa da quella sofferta dalla . Essi hanno comunque fatto espressa menzione di tale seppure isolato Pt_1 studio, a riprova dell'accuratezza della loro indagine su tutti i possibili decorsi causali alternativi prospettati dalle parti. Invero, già in sede di bozza di relazione, a proposito della tesi del consulente di parte Dott. , gli ausiliari scrivevano a pagina 10: “L'unico dato presente in Per_4 letteratura riconducibile al presunto meccanismo eziopatogenetico ipotizzato nella Consulenza tecnica di parte ricorrente come causa di stenosi anale per la IG.ra (low placement of the stapled ring, posizionamento Pt_1 basso della sutura meccanica) è uno studio del 1990 sulle anastomosi coloanali per neoplasia che non può ovviamente essere preso in considerazione come riferimento per un intervento completamente diverso finalizzato peraltro al trattamento di una patologia benigna”. Nonostante i periti abbiano escluso espressamente di poter ricondurre la stenosi anale ad uno scorretto posizionamento della rima di sutura, ad abundantiam hanno spiegato come risulterebbe comunque impossibile ad oggi dimostrare l'esatta distanza della sutura dal margine anale, dati “gli innumerevoli fattori cicatriziali che modificherebbero tale misurazione eseguita in epoca successiva all'intervento, in tal modo potendosi ritenere non corretta la ipotetica misurazione così come effettuata e riportata nella consulenza tecnica di parte ricorrente”.
A fronte di questo unico studio valorizzato dal Dott. consulente di parte attrice, i CTU Per_4 hanno fondato la propria ricostruzione della vicenda su una metanalisi (e dunque un'analisi statistica-quantitativa in grado di combinare e compendiare dati raccolti in più studi diversi generando una conclusione unica) avente ad oggetto 11 diversi trattamenti delle emorroidi. Da tale strumento di ricerca, unitamente alla ricca letteratura scientifica analizzata, è emersa una incidenza di stenosi dopo SH dall'1 al 5% , complicanza che , tuttavia, pur essendo prevedibile, in nessuna casistica può essere evitata (p. 9 della CTU). Il rischio di insorgenza della complicanza de qua è stato espressamente indicato nel modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente e dal medico prima dell'intervento, circostanza di cui ha dato atto anche il Dott. nella Per_4 propria relazione.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla doglianza con la quale si lamenta la mancata considerazione della sofferenza fisica della paziente da parte dei CTU nonostante l'intervento scelto comportasse di norma l'assenza o la modestia della sintomatologia algica.
L'appellante sul punto sostiene che “quando i pazienti lamentano un forte dolore, se non sono presenti complicanze maggiori, ad es. un ematoma pararettale o retroperitoneale, la causa è la sutura troppo bassa situata o
a livello del plesso emorroidario od ancor peggio a livello dell'anoderma”. Anche tale deduzione non è in alcun modo supportata dal riferimento a ricerche o studi medici specificamente indicati.
Lo stesso sillogismo enunciato dall'appellante risulta logicamente difettoso dal momento che, date le due premesse “esecuzione di un intervento che di norma non produce conseguenze dolorose” e “conseguenze dolorose lamentate dalla paziente”, conclude, come fosse una conseguenza logica necessaria, che l'intervento fu mal realizzato. Ebbene, ciò può essere smentito anche dalla mera circostanza che nello stesso modulo di adesione al consenso informato tra le complicanze verificabili a seguito dell'intervento vi era menzionato il dolore nelle aree interessate dall'operazione (testualmente “il dolore anale protratto per interessamento cicatriziale di terminazioni nervose sensitive”, si veda p. 2 del consenso informato).
I CTU inoltre hanno dato risposta puntuale anche a tale osservazione critica, precisando che il dolore post operatorio della paziente era stato tenuto in considerazione (si veda anche la scelta della manovra di ispezione più idonea a cagionare meno sofferenze possibili alla perizianda), aggiungendo che dall'analisi delle pubblicazioni scientifiche non erano emersi riscontri sulla possibile correlazione tra dolore post operatorio e altezza della sutura meccanica, considerata invece certamente sussistente dall'appellante mediante il riferimento generico ad una presunta letteratura sul punto.
Riguardo poi all'assenza nella paziente di fattori di rischio della stenosi riconosciuti dagli studi
(pregressa emorroidectomia o scleroterapia), nella relazione peritale di ribadisce che “se un evento
(nella fattispecie la stenosi dopo emorroidectomia con stapler) è riportato nelle casistiche presenti nella letteratura scientifica è evidentemente possibile. La metanalisi è solo uno dei tanti lavori scientifici citati che ribadiscono tutti come la stenosi anale sia una complicanza dell'emorroidectomia purtroppo ancora oggi possibile qualunque tecnica si utilizzi. Analogamente, in medicina di molti eventi non si conosce quale sia la causa e proprio per tale motivo si parla di fattori di rischio. In buona sostanza, non sappiamo perché la IG.ra abbia sviluppato la stenosi ed Pt_1 il fatto che non avesse tre fattori di rischio non le dava la certezza che la complicanza non si verificasse ugualmente”.
In definitiva, il giudice di primo grado ha condivisibilmente aderito alle conclusioni dei periti, secondo cui “ la IG.ra ha manifestato nel postoperatorio una complicanza ampiamente contemplata Pt_1 dalla letteratura scientifica, indipendente dalla tecnica realizzata a nostro avviso correttamente, ben descritta nel
Consenso Informato ed efficacemente trattata dai sanitari dell'Ospedale di Pisa. Alla visita peritale, peraltro, il canale anale appare valicabile ed i disturbi descritti attualmente sono compatibili con la impossibile restitutio ad integrum conseguente a qualsiasi terapia chirurgica”. e quindi escluso la sussistenza di una responsabilità Cont dell' ai sensi dell'art. 1228 c.c., non ravvisando alcun inadempimento del chirurgo che eseguì
l'intervento. Ad abundantiam si osserva come difetti altresì la prova del nesso causale tra l'errore imputato al chirurgo Dott. (confezionamento di sutura troppo bassa) e la stenosi sofferta Per_1 dalla paziente. I CTU hanno infatti chiarito come, in base alla scienza attuale, non si abbia contezza di una legge scientifica di copertura idonea a correlare causalmente, anche solo in astratto e a livello probabilistico, la condotta imputata al medico e l'evento lesivo, come invece vorrebbe l'appellante.
Quanto all'onere probatorio del nesso causale in tema di responsabilità sanitaria, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (da ultimo si cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024). Grava dunque sulla danneggiata l'onere di provare che la condotta errata del medico sia eziologicamente collegata alla lesione all'integrità psico-fisica subita, con conseguente allocazione a suo carico del rischio che la causa dell'evento lesivo resti indimostrata, come avvenuto nel caso di specie.
In definitiva l'appello va rigettato, con assorbimento del terzo motivo di gravame e conferma integrale della sentenza gravata
3.Le spese di lite Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14, come modificato dal D.M. nr. 147/2022, in euro 12.154,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 52.001,00
a € 260.000,00), considerato l'impegno difensivo prestato (medio) in relazione alla fase di studio, introduttiva e decisionale, con applicazione invece di minimi per la fase di trattazione, non essendovi stata attività istruttoria.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell' appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 153/2021 del Tribunale di Pistoia, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere all le Controparte_5 spese di lite del presente grado liquidate in € 12.154,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. .
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.