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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1510/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2694/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3512/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/10/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189001727659000 CONTR.S.S.N. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189001727659000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189001727659000 COTR.EUROPA 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000122479000 CONTR.EUROPA 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000122479000 CONTR.S.S.N. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000122479000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 861/2019 RG, il contribuente Resistente_1 impugnava tre avvisi di intimazione collegati al ruolo n. 2003/14 e alla cartella di pagamento n. 29820030005867353, eccependo:
- l' inesistenza o nullità della notifica della cartella,
- l' intervenuta prescrizione,
- il difetto di motivazione degli atti impugnati.
La CGT di primo grado, con sentenza n. 3512/01/22, accolse integralmente il ricorso, rilevando che l'Agente della riscossione – rimasto contumace – non aveva provato l'avvenuta notifica della cartella, e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione. Pertanto annullava gli atti impugnati e condannava ADER alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Agenzia delle Entrate–Riscossione proponeva appello, assumendo la ritualità delle notifiche e la tempestiva interruzione della prescrizione.
Si costituiva il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello.
L'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa depositava controdeduzioni chiedendo la propria estromissione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esame della sentenza di primo grado e dei motivi di appello
La sentenza impugnata si fonda su un accertamento decisivo:
l'Agente della riscossione non ha dimostrato la notifica della cartella né di atti interruttivi idonei.
L'appellante, in secondo grado, ha prodotto documentazione notificatoria, ammissibile anche alla luce della sentenza n. 26/25 della cOnsulta, ma tale produzione non supera le ragioni del giudice di prime cure, in quanto la cartella risulta notificata in Indirizzo_1, mentre il contribuente risiedeva in Indirizzo_2, come da certificato storico di residenza prodotto in giudizio, circostanza già valorizzata nella difesa del contribuente e perfettamente coerente con la motivazione della sentenza di primo grado.
La Suprema Corte afferma che l'erronea indicazione dell'indirizzo, anche solo del numero civico, rende inesistente o nulla la notifica, trattandosi di luogo privo di collegamento con il destinatario.
2. Notifiche degli atti successivi Le notifiche dei preavvisi e delle intimazioni successive risultano parimenti eseguite a indirizzi non corrispondenti alla residenza anagrafica del contribuente nei periodi rilevanti;
inoltre difettano della produzione dell'avviso CAD, elemento essenziale ai sensi della L. 890/1982 e delle Sezioni Unite (Cass. S.
U. n. 10012/2021). Nessuno di tali atti può quindi ritenersi ritualmente notificato, né può assolvere alla funzione interruttiva della prescrizione.
3. Conferma della decisione appellata
La sentenza n. 3512/01/22 appare corretta, sia per il richiamo al principio secondo cui l'onere della prova della notifica ricade sull'Agente della riscossione che per l'accertamento della maturata prescrizione in assenza di validi atti interruttivi.
L'appello è pertanto infondato.
Compensa integralmente le spese del giudizio di secondo grado, in ragione della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
rigetta l'appello proposto da Agenzia delle Entrate–Riscossione; conferma integralmente la sentenza n. 3512/01/22 della CGT di primo grado di Siracusa;
compensa integralmente le spese del giudizio di secondo grado.
Palermo 29.1.26
il Relatore il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2694/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3512/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/10/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189001727659000 CONTR.S.S.N. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189001727659000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820189001727659000 COTR.EUROPA 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000122479000 CONTR.EUROPA 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000122479000 CONTR.S.S.N. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000122479000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 861/2019 RG, il contribuente Resistente_1 impugnava tre avvisi di intimazione collegati al ruolo n. 2003/14 e alla cartella di pagamento n. 29820030005867353, eccependo:
- l' inesistenza o nullità della notifica della cartella,
- l' intervenuta prescrizione,
- il difetto di motivazione degli atti impugnati.
La CGT di primo grado, con sentenza n. 3512/01/22, accolse integralmente il ricorso, rilevando che l'Agente della riscossione – rimasto contumace – non aveva provato l'avvenuta notifica della cartella, e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione. Pertanto annullava gli atti impugnati e condannava ADER alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Agenzia delle Entrate–Riscossione proponeva appello, assumendo la ritualità delle notifiche e la tempestiva interruzione della prescrizione.
Si costituiva il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello.
L'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa depositava controdeduzioni chiedendo la propria estromissione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esame della sentenza di primo grado e dei motivi di appello
La sentenza impugnata si fonda su un accertamento decisivo:
l'Agente della riscossione non ha dimostrato la notifica della cartella né di atti interruttivi idonei.
L'appellante, in secondo grado, ha prodotto documentazione notificatoria, ammissibile anche alla luce della sentenza n. 26/25 della cOnsulta, ma tale produzione non supera le ragioni del giudice di prime cure, in quanto la cartella risulta notificata in Indirizzo_1, mentre il contribuente risiedeva in Indirizzo_2, come da certificato storico di residenza prodotto in giudizio, circostanza già valorizzata nella difesa del contribuente e perfettamente coerente con la motivazione della sentenza di primo grado.
La Suprema Corte afferma che l'erronea indicazione dell'indirizzo, anche solo del numero civico, rende inesistente o nulla la notifica, trattandosi di luogo privo di collegamento con il destinatario.
2. Notifiche degli atti successivi Le notifiche dei preavvisi e delle intimazioni successive risultano parimenti eseguite a indirizzi non corrispondenti alla residenza anagrafica del contribuente nei periodi rilevanti;
inoltre difettano della produzione dell'avviso CAD, elemento essenziale ai sensi della L. 890/1982 e delle Sezioni Unite (Cass. S.
U. n. 10012/2021). Nessuno di tali atti può quindi ritenersi ritualmente notificato, né può assolvere alla funzione interruttiva della prescrizione.
3. Conferma della decisione appellata
La sentenza n. 3512/01/22 appare corretta, sia per il richiamo al principio secondo cui l'onere della prova della notifica ricade sull'Agente della riscossione che per l'accertamento della maturata prescrizione in assenza di validi atti interruttivi.
L'appello è pertanto infondato.
Compensa integralmente le spese del giudizio di secondo grado, in ragione della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
rigetta l'appello proposto da Agenzia delle Entrate–Riscossione; conferma integralmente la sentenza n. 3512/01/22 della CGT di primo grado di Siracusa;
compensa integralmente le spese del giudizio di secondo grado.
Palermo 29.1.26
il Relatore il Presidente