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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5703 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7297/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7297/2019 All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. CERISANO ROBERTO pres. Appellato/i ROMA CAPITALE AVV. MURRA RODOLFO Avv. NARDI SIMONETTA pres.
CP_1 Avv. TOSSINI FRANCESCA pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani Assistente giudiziario pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7297 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cerisano (C.F.: – PEC: C.F._2
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, in Via Adua 33, Email_1 giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro-tempore CP_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Corso di Francia 182, presso lo studio dell'avv. Simonetta Nardi
(C.F.: – PEC: ), che la rappresenta e C.F._3 Email_2 difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Rodolfo Murra (C.F. giusta C.F._4 procura in atti
- APPELLATA –
E
pagina 2 di 13 (C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Prenestina n. 45, presso lo studio dell'avv. Francesca Tossini
(C. F. – PEC: ) che la rappresenta e C.F._5 Email_3 difende giusta procura in atti
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 — Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma n. 19241/2019, pubblicata in data
9/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.68904/2014, promosso dall'odierna appellata nei confronti di e di CP_2 CP_1
§ 2 — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio (già Parte_1 CP_2
e domandandone la condanna in solido al risarcimento del danno CP_3 CP_1 patrimoniale e non patrimoniale subito a cagione della caduta avvenuta in Roma in data 28/01/2014 alle ore 18.00 circa. L'attrice allegava che nell'attraversare la corsia centrale di via Gregorio VII lungo il passaggio pedonale ivi tracciato, all'altezza del civico 420, nei pressi di un distributore Agip, inciampava in una profonda buca non visibile nel manto stradale, cadendo e riportando la frattura del collo femore destro. Deduceva la sussistenza di una situazione di pericolo aggravata dalla scarsa illuminazione, che causava la caduta dell'attrice. Esponeva che a seguito di ricovero ed intervento chirurgico presso l'Ospedale Gemelli di Roma, era costretta alla riabilitazione in ragione dei postumi della frattura. Evidenziava inoltre che dopo la caduta provvedeva alla denuncia presso il Comando di
Polizia Stradale Gruppo Aurelio e che successivamente venivano disposti degli interventi di copertura delle buche presenti sul luogo del sinistro. Concludeva per la condanna in solido delle convenute al risarcimento del danno patito”.
§ 3 — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide: rigetta la domanda proposta da , compensa integralmente le spese di lite tra le parti, Parte_1 pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU”.
§ 4 — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti nel presente atto ed in ognuno degli atti difensivi del giudizio di primo grado, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 19241/2019 pronunciata dal pagina 3 di 13 Tribunale di Roma, Sez. XII, dott.ssa Corinna Papetti, depositata in data 09.10.2019, notificata il
14.10.2019, ed in via principale dichiarare la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di €
37.100,00, oltre il danno da ritardato adempimento, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutazione ed interessi legali, così composta: € 35.320,70 a titolo di danno non patrimoniale, € 1.779,30 a titolo di danno patrimoniale emergente, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio giudizio”.
§ 5 — L'appellata in persona del sindaco protempore, costituitasi con comparsa CP_2 di costituzione e risposta depositata in data 29/1/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. per tutti i motivi esposti in Parte_1 premessa;
nel merito, rigettare l'appello promosso da perché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale
Civile di Roma, Sezione XII, G.I. Dott.ssa Papetti n. 19241/2019, emessa in data 8.10.2019 e pubblicata in data 9.10.2019 che ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dall' odierna appellante nei confronti di in via incidentale condizionata nella denegata ipotesi di CP_2 accoglimento, anche parziale dell'appello, individuare nell in persona del Legale CP_1 rappresentante pro tempore, l'unica responsabile dell'evento di cui è causa;
sempre in via incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice nei confronti di condannare in persona del legale rappresentante pro CP_2 CP_1 tempore, a mallevare e/o rimborsare quanto sarà tenuta a versare a chicchessia per CP_2 sorte, interessi e quant'altro in relazione al sinistro di cui è causa, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP e spese generali”.
§ 6 — L'appellata in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/2/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per l'evidente violazione degli artt.
342 e ss cpc, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
nel merito, respingere in toto l'impugnazione proposta da perché infondata in CP_1 Parte_1 fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 19241/2019 resa dal Tribunale di Roma in data 08.10.2019 e depositata in data 09.10.2019. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma anche parziale della sentenza, dichiarare unica responsabile e, comunque, CP_2
pagina 4 di 13 rigettare comunque la domanda di manleva proposta da nei confronti di in CP_2 CP_1 quanto inammissibile e/o assolutamente infondata. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
§ 7 — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8 — In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto la trattazione nel merito CP_2 dell'appello esclude la fondatezza dell'eccezione in questione.
Sempre in via preliminare, in risposta all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata da con riferimento all'appello formulato da , si evidenzia che i CP_1 Parte_1 motivi in cui si articola la suddetta impugnazione, pur se ribaditi più volte e non espressi in maniera concisa, siano dotati di sufficiente specificità, essendo stato raggiunto lo scopo tutelato dall'art. 342
c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 134/2012) ovvero la conoscenza, da parte dell'appellata, dell'oggetto e delle ragioni del gravame per consentirle il completo svolgimento di adeguate difese.
§ 9 — L'appello formulato da si articola sostanzialmente in unico motivo. Parte_1
L'impugnante sostiene che il Giudice di primo grado abbia sbagliato nella valutazione e ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie, in particolare sullo stato dei luoghi, ritenendo erroneamente che la “estensione del dissesto stradale riguardava l'intero attraversamento pedonale” e che la “illuminazione era adeguata a garantire l'utilizzo corretto delle strisce pedonali collocate sulla corsia centrale”, tanto da escludere il nesso causale tra l'evento e la res, reputando l'evento percepibile ed evitabile e dunque riconducibile ad un comportamento anomalo dell'attrice tale da diventare fattore interruttivo del nesso causale in quanto unica causa dell'evento di danno.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “In particolare, si osserva che dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice (all. 4 del relativo fascicolo) emerge il carattere assolutamente diffuso del dissesto delle strisce pedonali ove è avvenuta la caduta. Le strisce sono, infatti, interessate da numerose crepe e buche lungo l'intera estensione delle stesse. Con riguardo all'illuminazione, dall'istruttoria espletata è emersa la presenza di ordinaria illuminazione artificiale sul tratto di strada in questione, costituita da lampioni presenti sui marciapiedi laterali (come riferito tanto dal teste marito dell'attrice, quanto dal delegato del Sindaco in sede di Tes_1 CP_4 interrogatorio formale). Tale illuminazione — presente su entrambe le corsie laterali — deve ritenersi adeguata allo stato dei luoghi e sufficiente a garantire l'utilizzo corretto delle strisce pedonali collocate sulla corsia centrale. Tanto considerato, deve ritenersi accertata la percepibilità da parte della con comune avvedutezza nel percorrere l'attraversamento pedonale della presenza della Pt_1 buca, stante la dimensione dell'irregolarità del manto stradale;
al che consegue l'evitabilità pagina 5 di 13 dell'evento mediante l'adozione di ragionevoli norme comportamentali espressione del principio di autoresponsabilità. Il comportamento dell'attrice, in altri termini, ha costituito la causa efficiente delle lesioni, determinando l'interruzione del nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa in custodia.”.
Sostiene parte appellante, con riferimento al dissesto stradale rilevato dal Giudice a quo:
“Occorre chiarire che Via Gregorio VII, come risulta chiaro dall'esame delle foto allegate al primo grado (nell'all.to G n. 4 e nell'all.to B lett. "a" alla memoria II termine art. 183 c.p.c.), è una strada composta da tre carreggiate a doppia corsia (in tutto 6 corsie di percorrenza fiancheggiate da fasce di parcheggio), divise tra loro da marciapiedi alberati;
due carreggiate laterali per il traffico privato, due centrali per i mezzi pubblici ( ); all'altezza del civico 420, dove è avvenuta la caduta, è CP_1 presente l'attraversamento pedonale trasversale alle tre carreggiate. Il Giudice di primo grado, esaminando la documentazione fotografica prodotta da parte attrice (all. 4 del relativo fascicolo), riteneva, errando, che il dissesto stradale riguardasse l'intera estensione dell'attraversamento pedonale trasversale alle tre carreggiate, e pertanto riteneva l'evento evitabile. In sostanza il ragionamento del Tribunale era il seguente: la doveva prevedere la presenza di un dissesto Pt_1 stradale delle strisce pedonali poste sulla carreggiata centrale, là dove è caduta, in quanto aveva già percorso il primo tratto di attraversamento pedonale della carreggiata laterale, che il giudice, errando, riteneva ugualmente dissestata con buche: dunque la caduta era evitabile mediante l'adozione di ragionevoli norme comportamentali. Ma la circostanza che il dissesto delle strisce pedonali si sviluppasse “lungo l'intera estensione delle stesse” è ictu oculi non vera, ed il giudice di primo grado ha commesso un errore di valutazione. Prima di tutto, la semplice osservazione delle foto (le prime due e l'ultima, all.to G n. 4) infatti, mostra che solo il tratto centrale delle strisce pedonali dove avveniva la caduta era interessato dal dissesto, diversamente dai tratti di attraversamento pedonale delle corsie laterali in cui risulta chiara l'integrità del manto stradale. ln secondo luogo, nella prova testimoniale del 12.06.2012, il teste confermava che solo all'atto di soccorrere la vedeva la buca Tes_1 Pt_1
(capitolo di prova orale n. 5) constatando che l'attraversamento pedonale dei tratti che precedevano e seguivano la carreggiata centrale erano intatti e non presentavano alcuna anomalia (capitolo di prova orale n. 6). Infine, tutto ciò era confermato dal Verbale della Polizia Locale (all.to D) che accertava
“in corrispondenza dell'attraversamento pedonale la presenza di 3 buche in corrispondenza della corsia centrale”. Quindi, esclusa la circostanza della presenza di un dissesto diffuso lungo l'intera estensione dell'attraversamento pedonale, il ragionamento recato in sentenza cade, in quanto la Pt_1 non poteva essere allertata della presenza del dissesto, atteso che il tratto di strisce pedonali già percorso era integro, come è stato accertato. Viceversa, si può dire che la proprio perché aveva Pt_1 percorso un tratto integro di strisce pedonali, non poteva aspettarsi l'improvviso stato di dissesto del pagina 6 di 13 manto stradale della carreggiata centrale ed evitare la caduta, atteso che la diligenza del comportamento richiesto deve essere valutata anche in relazione, all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario dell'attraversamento pedonale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo. Ed è esattamente quanto afferma la medesima giurisprudenza citata dalla sentenza impugnata (Cass. n. 2480/2018): “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole”. Ed allora il giudice di primo grado avrebbe dovuto affermare che la caduta era stata causata dall'improvviso ed inatteso dissesto del manto stradale e dunque “l'ente proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo” (Cass. n. 2391912013)”.
Aggiunge la relativamente all'impianto di illuminazione presente in loco: “Via Gregorio Pt_1
VII è una strada composta da 3 ampie carreggiate separate tra loro da marciapiedi alberati: a) una carreggiata centrale a doppia corsia (per il traffico pubblico), delimitata dai marciapiedi alberati, si presentava priva di illuminazione;
b) due carreggiate laterali, ciascuna a doppia corsia (per il traffico privato), fiancheggiate da fasce laterali di parcheggio e dotate di illuminazione pubblica posta sui marciapiedi esterni. In tutto sei corsie di scorrimento del traffico. La sentenza impugnata, fraintendendo il reale stato dei luoghi, riteneva sussistere la presenza di ordinaria illuminazione artificiale sul tratto di strada in questione, ovvero la carreggiata centrale dove è caduta l'attrice, costituita da lampioni presenti sui marciapiedi laterali, così ritenendo l'illuminazione sufficiente a garantire l'utilizzo corretto delle strisce pedonali collocate sulla corsia centrale. Ma risulta evidente il completo travisamento delle prove, per come emergono dall'escussione orale e dalla documentazione fotografica (all.to G n. 4 e all.to B lett. "a" memoria Il. termine art 183 C.P.C.).
Nell'escussione orale di e emergeva infatti che le corsie centrali di percorrenza dei Tes_1 CP_4
mezzi pubblici, dove è caduta l'attrice, non erano dotate di illuminazione: l'unica illuminazione esistente era posta sui marciapiedi laterali delle carreggiate estreme, adibite al traffico privato.
Inoltre, il dichiarava espressamente che il tratto di strada dove era avvenuta la caduta era Tes_1 completamente al buio (capitolo 7), specificando che “solo avvicinandosi, ha potuto vedere una profonda buca” (capitolo 5) e che nel contempo constatava che i tratti adiacenti adibiti al traffico ordinario, che precedevano e seguivano la corsia centrale, erano intatti e non presentavano alcuna anomalia” (capitolo 6). Infine, si evince che il Giudice di primo grado, ignorando le foto depositate telematicamente con la memoria II termine art. 183 c.p.c. (all.to B lett. “a”), non teneva conto di una serie di dati oggettivi, ictu oculi: la conferma che l'unica illuminazione presente è costituita da pagina 7 di 13 lampioni posti sui marciapiedi laterali delle corsie esterne, a significativa distanza dalla Carreggiata centrale dove è avvenuta la caduta;
la conferma della presenza di folti alberi lungo i marciapiedi che dividono la carreggiata centrale dalle laterali;
è anche evidente che gli alberi sono posti proprio a ridosso delle strisce pedonali e frapposti tra i lampioni e la carreggiata centrale dove è caduta la la presenza di alberi che schermano completamente l'illuminazione proveniente dai marciapiedi Pt_1 esterni alle carreggiate laterali, posti in linea obliqua a significativa distanza dal luogo della caduta
(tanto che dalle foto appare evidente un'ombra proiettata proprio sul tratto dov'è caduta la;
la Pt_1 conferma, infine, che i lampioni sono collocati sui marciapiedi esterni, ovvero a ridosso della prima e ultima corsia delle carreggiate esterne, ben distante dalle corsie della carreggiata centrale (infatti via
Gregorio VII è un'ampia strada dotata di quattro corsie laterali e due centrali oltre alle fasce destinate al parcheggio, tracciate lungo entrambi i lati di ciascuna delle carreggiate laterali). Nonostante il numeroso corredo probatorio a sostegno della dichiarata insufficienza della illuminazione del luogo dell'incidente (ora serale;
assenza. di illuminazione lungo la carreggiata centrale;
presenza di alberi;
il testimone che dichiara che la strada era buia), il Tribunale, senza alcun riferimento fattuale, liquidava la questione ritenendo l'illuminazione sufficiente e il dissesto percepibile, richiamando, a dimostrazione, le prove orali del teste e del delegato del Sindaco . Viceversa, un Tes_1 CP_4 attento e completo esame di tutte le prove, avrebbe dovuto condurre il Giudice di primo grado a ritenere insufficiente l'illuminazione fornita da un lampione al di fuori del suo cono di proiezione della luce. Si deve infatti considerare che i lampioni posti sui marciapiedi esterni erano destinati ad illuminare una determinata area (le due carreggiate laterali con le relative fasce di parcheggio) e ad essere sufficienti ad esse;
non possono quindi essere ritenuti ugualmente sufficienti ad illuminare un'altra area - l'attraversamento pedonale della carreggiata centrale - oltretutto tenendo conto delle dimensioni di via Gregorio VII, strada a sei corsie, posta a distanza rilevante e ostacolata da alberi di considerevole dimensione. Il Tribunale, poi, avrebbe dovuto tenere conto dell'esigenza di illuminare specificatamente un attraversamento pedonale al fine di garantire e consentire un attraversamento sollecito ed in totale sicurezza. Nel caso di specie, non solo l'area era priva di illuminazione (se non quella dei distanti marciapiedi esterni) ma l'attraversamento stesso, nella sua porzione più buia, presentava un dissesto con buche profonde. Insomma, lo stato dei luoghi si presentava come una vera e propria “trappola”, laddove il pedone si aspetterebbe il massimo della sicurezza, tale comunque da consentirgli il sollecito attraversamento di una strada trafficata. Esclusa, dunque, la circostanza della presenza di illuminazione adeguata, il Tribunale avrebbe dovuto affermare che l'evento era causato dall'imprevedibile dissesto del manto stradale non percepibile a causa dell'assenza di illuminazione adeguata”. pagina 8 di 13 Sostiene infine l'appellante, con riferimento alla avvenuta esclusione del nesso causale: “A sostegno il Giudice di primo grado aveva citato varie sentenze della Corte di Cassazione (Cass. nn.
23919/2013; 23584/2013; 287/2015) nelle quali viene affermato che il giudice deve operare una valutazione della prevedibilità e percepibilità del pericolo, e quanto più questo potrà essere previsto tanto più il comportamento della vittima che non evita l'incidente incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Occorre premettere, però, che in base alle prove assunte, nonché agli argomenti esposti nei precedenti punti A) e B), appare compiutamente provato il nesso eziologico tra l'evento e il dissesto stradale, imprevisto e non visibile, e, viceversa, non è emerso alcun comportamento dell'attrice atto ad interrompere quel nesso, né dimostrato, da parte delle convenute, di avere adempiuto ai doveri di prevenzione del danno in modo tale da fare scadere la res a mera occasione di danno rispetto ad una presumibile utilizzazione colposa posta in essere dall'attrice. Ciò detto, una possibile responsabilità dell'attrice avrebbe dovuto essere valutata secondo un ordine crescente di gravità e ricorrendo a presunzioni gravi, precise e concordanti, in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario dell'attraversamento pedonale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo come emerse dalle prove, non essendo possibile pretendere un contributo di attenzione costantemente polarizzato sulle condizioni della strada, che, al contrario, devono presumersi e pretendersi in condizioni (ed in, realtà, solo nel primo tratto di attraversamento pedonale, la strada si presentava priva di buche, tale da “consolidare”, in un ipotetico utente, l'affidamento nelle buone condizioni dell'intero attraversamento). Ed allora si sarebbe potuta escludere la responsabilità del custode, come decideva il Giudice di primo grado, solo in caso di provato affidamento soggettivo
“anomalo” nella cosa o di suo uso improprio, abnorme o sproporzionato tale da diventare fattore interruttivo del nesso causale in quanto unica causa dell'evento di danno. Ma nel caso di specie tale prova manca del tutto, e persino la valutazione delle prove come operata dal Giudice di primo grado, benché errata, sarebbe stata di per sé insufficiente ad interrompere il nesso causale, semmai, bastante solo, a ridurre la responsabilità del custode. In sostanza, eventuali negligenze della vittima (nel caso di specie non provate), non possono rilevare ai fini dell'esonero del custode da ogni responsabilità, allorquando al custode siano imputabili, con efficacia concausale, dei fatti della cosa riconducibili a violazioni dell'obbligo di manutenzione delle strade. … L'attrice ha provato il nesso causale tra l'evento lesivo ed il dissesto stradale, dimostrando che la caduta era avvenuta in quanto la buca collocata in modo imprevedibile nel solo tratto centrale dell'attraversamento pedonale e nulla ne suggeriva l'improvviso dissesto;
in aggiunta, è stato provato che il luogo dove è avvenuta la caduta era buio, in quanto privo di illuminazione pubblica e l'illuminazione esistente era posta sui marciapiedi pagina 9 di 13 esterni delle carreggiate laterali, ostacolata dalla considerevole distanza (tenuto conto delle sei corsie)
e da alberi frapposti ai lampioni, collocati proprio a ridosso del luogo dell'evento; dunque la buca impercettibile. Pertanto, una volta data la dimostrazione dell'evento e del nesso di causalità con la res, qualora si fosse operata una corretta valutazione dell'intero materiale probatorio, stante l'assoluta mancanza della prova del caso fortuito, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità esclusiva delle parti convenute, o quanto meno concorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c., e conseguentemente condannarle al risarcimento dei danni subiti, così come accertati dal CTU, quanto al danno non patrimoniale, e dalle fatture prodotte quanto al danno patrimoniale”.
Il motivo di appello è infondato.
Va premesso in diritto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Più specificatamente il caso fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma
"incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass.
6/02/2007 n. 2563; Cass. 20/10/2005 n. 20317).
Va altresì evidenziato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle pagina 10 di 13 circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886; Cass. 9/05/2024 n.12663).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi, ritenendo correttamente sussistente una ipotesi di caso fortuito, nella specie incidentale, qualificando la condotta imprudente della danneggiata come idonea a interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso.
Deve innanzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Giudice a quo non ha ritenuto che il dissesto stradale riguardasse l'intera estensione dell'attraversamento pedonale ubicato nella corsia centrale di Via Gregorio VII, all'altezza del civico 420, ma ha riferito tale valutazione al solo tratto “ove è avvenuta la caduta”.
Infatti, secondo quanto emerge dalle fotografie depositate in primo grado, nella parte di attraversamento pedonale ove è caduta la erano presenti delle grosse buche e un generale Pt_1 ammaloramento del manto stradale e tanto è confermato dal verbale della Polizia Municipale redatto qualche giorno dopo il sinistro e allegato in atti dallo stesso attore.
Nel citato verbale si legge, invero: “nella circostanza gli Agenti intervenuti in luogo alle ore
12,00 circa del giorno 17.02.2014 constatavano in corrispondenza ed in prossimità dell'attraversamento pedonale la presenza di n.3 buche di dimensioni 30X30 profonde 10 cm oltre ad una depressione del conglomerato bituminoso in corrispondenza della corsia centrale adibita a corsia preferenziale. Nello specifico evidenziavano un generale ammaloramento dell'asfalto sia in corrispondenza dell'attraversamento pedonale che nelle immediate vicinanze”.
Appare pertanto evidente che dal citato verbale - pienamente fidefaciente dei fatti accertati: cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. VI, n. 9037/2019 - si evince una situazione di diffuso degrado del manto stradale nella zona del passaggio pedonale ove è avvenuta la caduta e nelle immediate vicinanze, tale da richiedere una particolare attenzione in chi l'attraversava.
Quanto all'illuminazione della strada, deve rilevarsi che l'incidente, secondo quanto allegato dalla stessa è avvenuto alle ore 18.00 del 28/1/2014, e, pertanto, non in totale carenza di Pt_1 luminosità naturale ma in presenza di luce crepuscolare.
Inoltre, secondo quanto emerge dall'istruttoria espletata in primo grado, la strada aveva un andamento rettilineo, al momento del sinistro non pioveva (cfr. interrogatorio reso dall'attrice) e, sulle pagina 11 di 13 corsie laterali della strada erano presenti lampioni (cfr. deposizione resa dal marito dell'attrice e interrogatorio reso dal delegato del Sindaco).
Deve dunque ritenersi, anche considerando l'agevole percepibilità dell'ammaloramento del manto stradale determinata dalla sua estensione, che la valutazione del Giudice a quo in merito alla adeguatezza dell'illuminazione presente rispetto allo stato dei luoghi e alla sua idoneità a garantire l'utilizzo corretto delle strisce pedonali, debba essere condivisa.
La quindi, era perfettamente in grado di accorgersi del pericolo e di prevederlo e, Pt_1 conseguentemente, deve concludersi che la stessa procedesse senza prestare la dovuta attenzione alla configurazione dello stato dei luoghi.
La Suprema Corte ha precisato, al riguardo, che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi si è così ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (cfr. Cass. Civ. 13 gennaio
2015, n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, la Corte ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr. Cass. Civ. 23 maggio 2023, n.14228).
Pertanto, accertata la visibilità e prevedibilità del pericolo, deve ritenersi che la condotta della danneggiata ha certamente inciso in maniera autonoma nella sequenza causale determinativa dell'evento fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.
Ne deriva che la responsabilità di e di debba essere esclusa, avendo CP_2 CP_1 avuto la cosa in custodia il ruolo di mera occasione del danno e non già di causa dell'infortunio, attribuibile al comportamento incauto della danneggiata.
In conclusione, l'appello proposto da va rigettato in quanto infondato. Parte_1
pagina 12 di 13 Il rigetto dell'impugnazione principale comporta l'assorbimento di ogni questione relativa alle domande subordinate riproposte in questo grado di giudizio dagli appellati.
§ 10 — Per ragioni analoghe a quelle valutate dal Tribunale in merito alla decisione di compensare le spese (ovvero l'onerosità probatoria gravante sulla parte attrice e la particolare complessità dell'evoluzione giurisprudenziale nella materia), possono compensarsi anche le spese del presente grado giudizio.
§ 11 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 19241/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
pagina 13 di 13
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7297/2019 All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. CERISANO ROBERTO pres. Appellato/i ROMA CAPITALE AVV. MURRA RODOLFO Avv. NARDI SIMONETTA pres.
CP_1 Avv. TOSSINI FRANCESCA pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani Assistente giudiziario pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7297 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cerisano (C.F.: – PEC: C.F._2
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, in Via Adua 33, Email_1 giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro-tempore CP_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Corso di Francia 182, presso lo studio dell'avv. Simonetta Nardi
(C.F.: – PEC: ), che la rappresenta e C.F._3 Email_2 difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Rodolfo Murra (C.F. giusta C.F._4 procura in atti
- APPELLATA –
E
pagina 2 di 13 (C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Prenestina n. 45, presso lo studio dell'avv. Francesca Tossini
(C. F. – PEC: ) che la rappresenta e C.F._5 Email_3 difende giusta procura in atti
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 — Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma n. 19241/2019, pubblicata in data
9/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.68904/2014, promosso dall'odierna appellata nei confronti di e di CP_2 CP_1
§ 2 — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio (già Parte_1 CP_2
e domandandone la condanna in solido al risarcimento del danno CP_3 CP_1 patrimoniale e non patrimoniale subito a cagione della caduta avvenuta in Roma in data 28/01/2014 alle ore 18.00 circa. L'attrice allegava che nell'attraversare la corsia centrale di via Gregorio VII lungo il passaggio pedonale ivi tracciato, all'altezza del civico 420, nei pressi di un distributore Agip, inciampava in una profonda buca non visibile nel manto stradale, cadendo e riportando la frattura del collo femore destro. Deduceva la sussistenza di una situazione di pericolo aggravata dalla scarsa illuminazione, che causava la caduta dell'attrice. Esponeva che a seguito di ricovero ed intervento chirurgico presso l'Ospedale Gemelli di Roma, era costretta alla riabilitazione in ragione dei postumi della frattura. Evidenziava inoltre che dopo la caduta provvedeva alla denuncia presso il Comando di
Polizia Stradale Gruppo Aurelio e che successivamente venivano disposti degli interventi di copertura delle buche presenti sul luogo del sinistro. Concludeva per la condanna in solido delle convenute al risarcimento del danno patito”.
§ 3 — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide: rigetta la domanda proposta da , compensa integralmente le spese di lite tra le parti, Parte_1 pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU”.
§ 4 — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti nel presente atto ed in ognuno degli atti difensivi del giudizio di primo grado, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 19241/2019 pronunciata dal pagina 3 di 13 Tribunale di Roma, Sez. XII, dott.ssa Corinna Papetti, depositata in data 09.10.2019, notificata il
14.10.2019, ed in via principale dichiarare la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di €
37.100,00, oltre il danno da ritardato adempimento, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutazione ed interessi legali, così composta: € 35.320,70 a titolo di danno non patrimoniale, € 1.779,30 a titolo di danno patrimoniale emergente, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio giudizio”.
§ 5 — L'appellata in persona del sindaco protempore, costituitasi con comparsa CP_2 di costituzione e risposta depositata in data 29/1/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. per tutti i motivi esposti in Parte_1 premessa;
nel merito, rigettare l'appello promosso da perché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale
Civile di Roma, Sezione XII, G.I. Dott.ssa Papetti n. 19241/2019, emessa in data 8.10.2019 e pubblicata in data 9.10.2019 che ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dall' odierna appellante nei confronti di in via incidentale condizionata nella denegata ipotesi di CP_2 accoglimento, anche parziale dell'appello, individuare nell in persona del Legale CP_1 rappresentante pro tempore, l'unica responsabile dell'evento di cui è causa;
sempre in via incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice nei confronti di condannare in persona del legale rappresentante pro CP_2 CP_1 tempore, a mallevare e/o rimborsare quanto sarà tenuta a versare a chicchessia per CP_2 sorte, interessi e quant'altro in relazione al sinistro di cui è causa, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP e spese generali”.
§ 6 — L'appellata in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/2/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per l'evidente violazione degli artt.
342 e ss cpc, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
nel merito, respingere in toto l'impugnazione proposta da perché infondata in CP_1 Parte_1 fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 19241/2019 resa dal Tribunale di Roma in data 08.10.2019 e depositata in data 09.10.2019. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma anche parziale della sentenza, dichiarare unica responsabile e, comunque, CP_2
pagina 4 di 13 rigettare comunque la domanda di manleva proposta da nei confronti di in CP_2 CP_1 quanto inammissibile e/o assolutamente infondata. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
§ 7 — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8 — In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto la trattazione nel merito CP_2 dell'appello esclude la fondatezza dell'eccezione in questione.
Sempre in via preliminare, in risposta all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata da con riferimento all'appello formulato da , si evidenzia che i CP_1 Parte_1 motivi in cui si articola la suddetta impugnazione, pur se ribaditi più volte e non espressi in maniera concisa, siano dotati di sufficiente specificità, essendo stato raggiunto lo scopo tutelato dall'art. 342
c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 134/2012) ovvero la conoscenza, da parte dell'appellata, dell'oggetto e delle ragioni del gravame per consentirle il completo svolgimento di adeguate difese.
§ 9 — L'appello formulato da si articola sostanzialmente in unico motivo. Parte_1
L'impugnante sostiene che il Giudice di primo grado abbia sbagliato nella valutazione e ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie, in particolare sullo stato dei luoghi, ritenendo erroneamente che la “estensione del dissesto stradale riguardava l'intero attraversamento pedonale” e che la “illuminazione era adeguata a garantire l'utilizzo corretto delle strisce pedonali collocate sulla corsia centrale”, tanto da escludere il nesso causale tra l'evento e la res, reputando l'evento percepibile ed evitabile e dunque riconducibile ad un comportamento anomalo dell'attrice tale da diventare fattore interruttivo del nesso causale in quanto unica causa dell'evento di danno.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “In particolare, si osserva che dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice (all. 4 del relativo fascicolo) emerge il carattere assolutamente diffuso del dissesto delle strisce pedonali ove è avvenuta la caduta. Le strisce sono, infatti, interessate da numerose crepe e buche lungo l'intera estensione delle stesse. Con riguardo all'illuminazione, dall'istruttoria espletata è emersa la presenza di ordinaria illuminazione artificiale sul tratto di strada in questione, costituita da lampioni presenti sui marciapiedi laterali (come riferito tanto dal teste marito dell'attrice, quanto dal delegato del Sindaco in sede di Tes_1 CP_4 interrogatorio formale). Tale illuminazione — presente su entrambe le corsie laterali — deve ritenersi adeguata allo stato dei luoghi e sufficiente a garantire l'utilizzo corretto delle strisce pedonali collocate sulla corsia centrale. Tanto considerato, deve ritenersi accertata la percepibilità da parte della con comune avvedutezza nel percorrere l'attraversamento pedonale della presenza della Pt_1 buca, stante la dimensione dell'irregolarità del manto stradale;
al che consegue l'evitabilità pagina 5 di 13 dell'evento mediante l'adozione di ragionevoli norme comportamentali espressione del principio di autoresponsabilità. Il comportamento dell'attrice, in altri termini, ha costituito la causa efficiente delle lesioni, determinando l'interruzione del nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa in custodia.”.
Sostiene parte appellante, con riferimento al dissesto stradale rilevato dal Giudice a quo:
“Occorre chiarire che Via Gregorio VII, come risulta chiaro dall'esame delle foto allegate al primo grado (nell'all.to G n. 4 e nell'all.to B lett. "a" alla memoria II termine art. 183 c.p.c.), è una strada composta da tre carreggiate a doppia corsia (in tutto 6 corsie di percorrenza fiancheggiate da fasce di parcheggio), divise tra loro da marciapiedi alberati;
due carreggiate laterali per il traffico privato, due centrali per i mezzi pubblici ( ); all'altezza del civico 420, dove è avvenuta la caduta, è CP_1 presente l'attraversamento pedonale trasversale alle tre carreggiate. Il Giudice di primo grado, esaminando la documentazione fotografica prodotta da parte attrice (all. 4 del relativo fascicolo), riteneva, errando, che il dissesto stradale riguardasse l'intera estensione dell'attraversamento pedonale trasversale alle tre carreggiate, e pertanto riteneva l'evento evitabile. In sostanza il ragionamento del Tribunale era il seguente: la doveva prevedere la presenza di un dissesto Pt_1 stradale delle strisce pedonali poste sulla carreggiata centrale, là dove è caduta, in quanto aveva già percorso il primo tratto di attraversamento pedonale della carreggiata laterale, che il giudice, errando, riteneva ugualmente dissestata con buche: dunque la caduta era evitabile mediante l'adozione di ragionevoli norme comportamentali. Ma la circostanza che il dissesto delle strisce pedonali si sviluppasse “lungo l'intera estensione delle stesse” è ictu oculi non vera, ed il giudice di primo grado ha commesso un errore di valutazione. Prima di tutto, la semplice osservazione delle foto (le prime due e l'ultima, all.to G n. 4) infatti, mostra che solo il tratto centrale delle strisce pedonali dove avveniva la caduta era interessato dal dissesto, diversamente dai tratti di attraversamento pedonale delle corsie laterali in cui risulta chiara l'integrità del manto stradale. ln secondo luogo, nella prova testimoniale del 12.06.2012, il teste confermava che solo all'atto di soccorrere la vedeva la buca Tes_1 Pt_1
(capitolo di prova orale n. 5) constatando che l'attraversamento pedonale dei tratti che precedevano e seguivano la carreggiata centrale erano intatti e non presentavano alcuna anomalia (capitolo di prova orale n. 6). Infine, tutto ciò era confermato dal Verbale della Polizia Locale (all.to D) che accertava
“in corrispondenza dell'attraversamento pedonale la presenza di 3 buche in corrispondenza della corsia centrale”. Quindi, esclusa la circostanza della presenza di un dissesto diffuso lungo l'intera estensione dell'attraversamento pedonale, il ragionamento recato in sentenza cade, in quanto la Pt_1 non poteva essere allertata della presenza del dissesto, atteso che il tratto di strisce pedonali già percorso era integro, come è stato accertato. Viceversa, si può dire che la proprio perché aveva Pt_1 percorso un tratto integro di strisce pedonali, non poteva aspettarsi l'improvviso stato di dissesto del pagina 6 di 13 manto stradale della carreggiata centrale ed evitare la caduta, atteso che la diligenza del comportamento richiesto deve essere valutata anche in relazione, all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario dell'attraversamento pedonale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo. Ed è esattamente quanto afferma la medesima giurisprudenza citata dalla sentenza impugnata (Cass. n. 2480/2018): “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole”. Ed allora il giudice di primo grado avrebbe dovuto affermare che la caduta era stata causata dall'improvviso ed inatteso dissesto del manto stradale e dunque “l'ente proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo” (Cass. n. 2391912013)”.
Aggiunge la relativamente all'impianto di illuminazione presente in loco: “Via Gregorio Pt_1
VII è una strada composta da 3 ampie carreggiate separate tra loro da marciapiedi alberati: a) una carreggiata centrale a doppia corsia (per il traffico pubblico), delimitata dai marciapiedi alberati, si presentava priva di illuminazione;
b) due carreggiate laterali, ciascuna a doppia corsia (per il traffico privato), fiancheggiate da fasce laterali di parcheggio e dotate di illuminazione pubblica posta sui marciapiedi esterni. In tutto sei corsie di scorrimento del traffico. La sentenza impugnata, fraintendendo il reale stato dei luoghi, riteneva sussistere la presenza di ordinaria illuminazione artificiale sul tratto di strada in questione, ovvero la carreggiata centrale dove è caduta l'attrice, costituita da lampioni presenti sui marciapiedi laterali, così ritenendo l'illuminazione sufficiente a garantire l'utilizzo corretto delle strisce pedonali collocate sulla corsia centrale. Ma risulta evidente il completo travisamento delle prove, per come emergono dall'escussione orale e dalla documentazione fotografica (all.to G n. 4 e all.to B lett. "a" memoria Il. termine art 183 C.P.C.).
Nell'escussione orale di e emergeva infatti che le corsie centrali di percorrenza dei Tes_1 CP_4
mezzi pubblici, dove è caduta l'attrice, non erano dotate di illuminazione: l'unica illuminazione esistente era posta sui marciapiedi laterali delle carreggiate estreme, adibite al traffico privato.
Inoltre, il dichiarava espressamente che il tratto di strada dove era avvenuta la caduta era Tes_1 completamente al buio (capitolo 7), specificando che “solo avvicinandosi, ha potuto vedere una profonda buca” (capitolo 5) e che nel contempo constatava che i tratti adiacenti adibiti al traffico ordinario, che precedevano e seguivano la corsia centrale, erano intatti e non presentavano alcuna anomalia” (capitolo 6). Infine, si evince che il Giudice di primo grado, ignorando le foto depositate telematicamente con la memoria II termine art. 183 c.p.c. (all.to B lett. “a”), non teneva conto di una serie di dati oggettivi, ictu oculi: la conferma che l'unica illuminazione presente è costituita da pagina 7 di 13 lampioni posti sui marciapiedi laterali delle corsie esterne, a significativa distanza dalla Carreggiata centrale dove è avvenuta la caduta;
la conferma della presenza di folti alberi lungo i marciapiedi che dividono la carreggiata centrale dalle laterali;
è anche evidente che gli alberi sono posti proprio a ridosso delle strisce pedonali e frapposti tra i lampioni e la carreggiata centrale dove è caduta la la presenza di alberi che schermano completamente l'illuminazione proveniente dai marciapiedi Pt_1 esterni alle carreggiate laterali, posti in linea obliqua a significativa distanza dal luogo della caduta
(tanto che dalle foto appare evidente un'ombra proiettata proprio sul tratto dov'è caduta la;
la Pt_1 conferma, infine, che i lampioni sono collocati sui marciapiedi esterni, ovvero a ridosso della prima e ultima corsia delle carreggiate esterne, ben distante dalle corsie della carreggiata centrale (infatti via
Gregorio VII è un'ampia strada dotata di quattro corsie laterali e due centrali oltre alle fasce destinate al parcheggio, tracciate lungo entrambi i lati di ciascuna delle carreggiate laterali). Nonostante il numeroso corredo probatorio a sostegno della dichiarata insufficienza della illuminazione del luogo dell'incidente (ora serale;
assenza. di illuminazione lungo la carreggiata centrale;
presenza di alberi;
il testimone che dichiara che la strada era buia), il Tribunale, senza alcun riferimento fattuale, liquidava la questione ritenendo l'illuminazione sufficiente e il dissesto percepibile, richiamando, a dimostrazione, le prove orali del teste e del delegato del Sindaco . Viceversa, un Tes_1 CP_4 attento e completo esame di tutte le prove, avrebbe dovuto condurre il Giudice di primo grado a ritenere insufficiente l'illuminazione fornita da un lampione al di fuori del suo cono di proiezione della luce. Si deve infatti considerare che i lampioni posti sui marciapiedi esterni erano destinati ad illuminare una determinata area (le due carreggiate laterali con le relative fasce di parcheggio) e ad essere sufficienti ad esse;
non possono quindi essere ritenuti ugualmente sufficienti ad illuminare un'altra area - l'attraversamento pedonale della carreggiata centrale - oltretutto tenendo conto delle dimensioni di via Gregorio VII, strada a sei corsie, posta a distanza rilevante e ostacolata da alberi di considerevole dimensione. Il Tribunale, poi, avrebbe dovuto tenere conto dell'esigenza di illuminare specificatamente un attraversamento pedonale al fine di garantire e consentire un attraversamento sollecito ed in totale sicurezza. Nel caso di specie, non solo l'area era priva di illuminazione (se non quella dei distanti marciapiedi esterni) ma l'attraversamento stesso, nella sua porzione più buia, presentava un dissesto con buche profonde. Insomma, lo stato dei luoghi si presentava come una vera e propria “trappola”, laddove il pedone si aspetterebbe il massimo della sicurezza, tale comunque da consentirgli il sollecito attraversamento di una strada trafficata. Esclusa, dunque, la circostanza della presenza di illuminazione adeguata, il Tribunale avrebbe dovuto affermare che l'evento era causato dall'imprevedibile dissesto del manto stradale non percepibile a causa dell'assenza di illuminazione adeguata”. pagina 8 di 13 Sostiene infine l'appellante, con riferimento alla avvenuta esclusione del nesso causale: “A sostegno il Giudice di primo grado aveva citato varie sentenze della Corte di Cassazione (Cass. nn.
23919/2013; 23584/2013; 287/2015) nelle quali viene affermato che il giudice deve operare una valutazione della prevedibilità e percepibilità del pericolo, e quanto più questo potrà essere previsto tanto più il comportamento della vittima che non evita l'incidente incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Occorre premettere, però, che in base alle prove assunte, nonché agli argomenti esposti nei precedenti punti A) e B), appare compiutamente provato il nesso eziologico tra l'evento e il dissesto stradale, imprevisto e non visibile, e, viceversa, non è emerso alcun comportamento dell'attrice atto ad interrompere quel nesso, né dimostrato, da parte delle convenute, di avere adempiuto ai doveri di prevenzione del danno in modo tale da fare scadere la res a mera occasione di danno rispetto ad una presumibile utilizzazione colposa posta in essere dall'attrice. Ciò detto, una possibile responsabilità dell'attrice avrebbe dovuto essere valutata secondo un ordine crescente di gravità e ricorrendo a presunzioni gravi, precise e concordanti, in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario dell'attraversamento pedonale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo come emerse dalle prove, non essendo possibile pretendere un contributo di attenzione costantemente polarizzato sulle condizioni della strada, che, al contrario, devono presumersi e pretendersi in condizioni (ed in, realtà, solo nel primo tratto di attraversamento pedonale, la strada si presentava priva di buche, tale da “consolidare”, in un ipotetico utente, l'affidamento nelle buone condizioni dell'intero attraversamento). Ed allora si sarebbe potuta escludere la responsabilità del custode, come decideva il Giudice di primo grado, solo in caso di provato affidamento soggettivo
“anomalo” nella cosa o di suo uso improprio, abnorme o sproporzionato tale da diventare fattore interruttivo del nesso causale in quanto unica causa dell'evento di danno. Ma nel caso di specie tale prova manca del tutto, e persino la valutazione delle prove come operata dal Giudice di primo grado, benché errata, sarebbe stata di per sé insufficiente ad interrompere il nesso causale, semmai, bastante solo, a ridurre la responsabilità del custode. In sostanza, eventuali negligenze della vittima (nel caso di specie non provate), non possono rilevare ai fini dell'esonero del custode da ogni responsabilità, allorquando al custode siano imputabili, con efficacia concausale, dei fatti della cosa riconducibili a violazioni dell'obbligo di manutenzione delle strade. … L'attrice ha provato il nesso causale tra l'evento lesivo ed il dissesto stradale, dimostrando che la caduta era avvenuta in quanto la buca collocata in modo imprevedibile nel solo tratto centrale dell'attraversamento pedonale e nulla ne suggeriva l'improvviso dissesto;
in aggiunta, è stato provato che il luogo dove è avvenuta la caduta era buio, in quanto privo di illuminazione pubblica e l'illuminazione esistente era posta sui marciapiedi pagina 9 di 13 esterni delle carreggiate laterali, ostacolata dalla considerevole distanza (tenuto conto delle sei corsie)
e da alberi frapposti ai lampioni, collocati proprio a ridosso del luogo dell'evento; dunque la buca impercettibile. Pertanto, una volta data la dimostrazione dell'evento e del nesso di causalità con la res, qualora si fosse operata una corretta valutazione dell'intero materiale probatorio, stante l'assoluta mancanza della prova del caso fortuito, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità esclusiva delle parti convenute, o quanto meno concorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c., e conseguentemente condannarle al risarcimento dei danni subiti, così come accertati dal CTU, quanto al danno non patrimoniale, e dalle fatture prodotte quanto al danno patrimoniale”.
Il motivo di appello è infondato.
Va premesso in diritto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Più specificatamente il caso fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma
"incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass.
6/02/2007 n. 2563; Cass. 20/10/2005 n. 20317).
Va altresì evidenziato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle pagina 10 di 13 circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886; Cass. 9/05/2024 n.12663).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi, ritenendo correttamente sussistente una ipotesi di caso fortuito, nella specie incidentale, qualificando la condotta imprudente della danneggiata come idonea a interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso.
Deve innanzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Giudice a quo non ha ritenuto che il dissesto stradale riguardasse l'intera estensione dell'attraversamento pedonale ubicato nella corsia centrale di Via Gregorio VII, all'altezza del civico 420, ma ha riferito tale valutazione al solo tratto “ove è avvenuta la caduta”.
Infatti, secondo quanto emerge dalle fotografie depositate in primo grado, nella parte di attraversamento pedonale ove è caduta la erano presenti delle grosse buche e un generale Pt_1 ammaloramento del manto stradale e tanto è confermato dal verbale della Polizia Municipale redatto qualche giorno dopo il sinistro e allegato in atti dallo stesso attore.
Nel citato verbale si legge, invero: “nella circostanza gli Agenti intervenuti in luogo alle ore
12,00 circa del giorno 17.02.2014 constatavano in corrispondenza ed in prossimità dell'attraversamento pedonale la presenza di n.3 buche di dimensioni 30X30 profonde 10 cm oltre ad una depressione del conglomerato bituminoso in corrispondenza della corsia centrale adibita a corsia preferenziale. Nello specifico evidenziavano un generale ammaloramento dell'asfalto sia in corrispondenza dell'attraversamento pedonale che nelle immediate vicinanze”.
Appare pertanto evidente che dal citato verbale - pienamente fidefaciente dei fatti accertati: cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. VI, n. 9037/2019 - si evince una situazione di diffuso degrado del manto stradale nella zona del passaggio pedonale ove è avvenuta la caduta e nelle immediate vicinanze, tale da richiedere una particolare attenzione in chi l'attraversava.
Quanto all'illuminazione della strada, deve rilevarsi che l'incidente, secondo quanto allegato dalla stessa è avvenuto alle ore 18.00 del 28/1/2014, e, pertanto, non in totale carenza di Pt_1 luminosità naturale ma in presenza di luce crepuscolare.
Inoltre, secondo quanto emerge dall'istruttoria espletata in primo grado, la strada aveva un andamento rettilineo, al momento del sinistro non pioveva (cfr. interrogatorio reso dall'attrice) e, sulle pagina 11 di 13 corsie laterali della strada erano presenti lampioni (cfr. deposizione resa dal marito dell'attrice e interrogatorio reso dal delegato del Sindaco).
Deve dunque ritenersi, anche considerando l'agevole percepibilità dell'ammaloramento del manto stradale determinata dalla sua estensione, che la valutazione del Giudice a quo in merito alla adeguatezza dell'illuminazione presente rispetto allo stato dei luoghi e alla sua idoneità a garantire l'utilizzo corretto delle strisce pedonali, debba essere condivisa.
La quindi, era perfettamente in grado di accorgersi del pericolo e di prevederlo e, Pt_1 conseguentemente, deve concludersi che la stessa procedesse senza prestare la dovuta attenzione alla configurazione dello stato dei luoghi.
La Suprema Corte ha precisato, al riguardo, che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi si è così ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (cfr. Cass. Civ. 13 gennaio
2015, n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, la Corte ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr. Cass. Civ. 23 maggio 2023, n.14228).
Pertanto, accertata la visibilità e prevedibilità del pericolo, deve ritenersi che la condotta della danneggiata ha certamente inciso in maniera autonoma nella sequenza causale determinativa dell'evento fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.
Ne deriva che la responsabilità di e di debba essere esclusa, avendo CP_2 CP_1 avuto la cosa in custodia il ruolo di mera occasione del danno e non già di causa dell'infortunio, attribuibile al comportamento incauto della danneggiata.
In conclusione, l'appello proposto da va rigettato in quanto infondato. Parte_1
pagina 12 di 13 Il rigetto dell'impugnazione principale comporta l'assorbimento di ogni questione relativa alle domande subordinate riproposte in questo grado di giudizio dagli appellati.
§ 10 — Per ragioni analoghe a quelle valutate dal Tribunale in merito alla decisione di compensare le spese (ovvero l'onerosità probatoria gravante sulla parte attrice e la particolare complessità dell'evoluzione giurisprudenziale nella materia), possono compensarsi anche le spese del presente grado giudizio.
§ 11 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 19241/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
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