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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/10/2024, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
04/10/2024, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1146/2022 R.G., promossa da:
Parte 1 nata a [...] il [...] e residente a [...] in Via Giancavalieri n.
10, Cod. Fisc. ( C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Messina Via XXVII Luglio 34 is.
195 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Micali, che l'assiste, rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata, rappresentata e difesa, come in atti;
-resistente-
CP 25 Messina, -contumace;
Oggetto: Assegno di invalidità civile e/o esenzione ticket, D.M. 01/02/1991.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda spiegata è costituito dal riconoscimento dei benefici assistenziali dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 e assicurato "Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste ... con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12", nonché dal beneficio previsto dal D.M.
01/02/1991, art.6, che assicurata il diritto all'esenzione del Ticket sanitario, a condizione del requisito sanitario superiore al 67%. In merito alla richiesta di esenzione ticket, va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' CP 3 atteso che per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass.
13854/2014;Cass. 6283/2017, e da ultimo Cass. 21412/2018), la legittimazione passiva in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della Cont disciplina sostanziale di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, nel caso di specie l'
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di seguito specificato. Cont Va dichiarata la contumacia dell'
Nel merito, il c.t.u. ha infatti chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità pari al 76%, a decorrere dalla data del mese di Novembre 2023.
Le conclusioni del c.t.u., rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. sono condivisibili anche in ordine alla data di decorrenza del comunque sufficiente grado di invalidità, avendo l'esperto ben motivato sulla base della documentazione sanitaria in atti e all'andamento evolutivo delle patologie riscontrate. Pare a questo giudice che il giudizio espresso debba pienamente condividersi, per cui ricorre il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile, ed ai benefici dell'esenzione ticket con la indicata decorrenza, esenzione ticket peraltro già riconosciuta in fase di
ATPO.
Pertanto, la domanda deve essere accolta con il riconoscimento in capo alla parte ricorrente della percentuale invalidante utile ai fini dell'assegno mensile di invalidità ed ai benefici dell'esenzione ticket.
Tale statuizione, per quanto concerne l'assegno di invalidità civile, per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre,
a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto,
-
dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione ri-chiesta e sul conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez.
-
Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza, successiva alla domanda amministrativa ed ai vari ricorsi, vanno compensate. CP Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte 1 deduzione, così provvede:
1)Dichiara la contumacia dell' CP 4
2) Riconosce e dichiara che parte ricorrente Parte 1 ha una percentuale invalidante del
76%, utile ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, e dell'esenzione ticket, a decorrere dal mese di Novembre 2023;
3)Compensa le spese di lite;
,CP 4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., già liquidate con separato provvedimento.
Patti, 04/10/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
04/10/2024, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1146/2022 R.G., promossa da:
Parte 1 nata a [...] il [...] e residente a [...] in Via Giancavalieri n.
10, Cod. Fisc. ( C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Messina Via XXVII Luglio 34 is.
195 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Micali, che l'assiste, rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata, rappresentata e difesa, come in atti;
-resistente-
CP 25 Messina, -contumace;
Oggetto: Assegno di invalidità civile e/o esenzione ticket, D.M. 01/02/1991.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda spiegata è costituito dal riconoscimento dei benefici assistenziali dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 e assicurato "Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste ... con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12", nonché dal beneficio previsto dal D.M.
01/02/1991, art.6, che assicurata il diritto all'esenzione del Ticket sanitario, a condizione del requisito sanitario superiore al 67%. In merito alla richiesta di esenzione ticket, va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' CP 3 atteso che per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass.
13854/2014;Cass. 6283/2017, e da ultimo Cass. 21412/2018), la legittimazione passiva in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della Cont disciplina sostanziale di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, nel caso di specie l'
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di seguito specificato. Cont Va dichiarata la contumacia dell'
Nel merito, il c.t.u. ha infatti chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità pari al 76%, a decorrere dalla data del mese di Novembre 2023.
Le conclusioni del c.t.u., rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. sono condivisibili anche in ordine alla data di decorrenza del comunque sufficiente grado di invalidità, avendo l'esperto ben motivato sulla base della documentazione sanitaria in atti e all'andamento evolutivo delle patologie riscontrate. Pare a questo giudice che il giudizio espresso debba pienamente condividersi, per cui ricorre il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile, ed ai benefici dell'esenzione ticket con la indicata decorrenza, esenzione ticket peraltro già riconosciuta in fase di
ATPO.
Pertanto, la domanda deve essere accolta con il riconoscimento in capo alla parte ricorrente della percentuale invalidante utile ai fini dell'assegno mensile di invalidità ed ai benefici dell'esenzione ticket.
Tale statuizione, per quanto concerne l'assegno di invalidità civile, per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre,
a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto,
-
dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione ri-chiesta e sul conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez.
-
Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza, successiva alla domanda amministrativa ed ai vari ricorsi, vanno compensate. CP Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte 1 deduzione, così provvede:
1)Dichiara la contumacia dell' CP 4
2) Riconosce e dichiara che parte ricorrente Parte 1 ha una percentuale invalidante del
76%, utile ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, e dell'esenzione ticket, a decorrere dal mese di Novembre 2023;
3)Compensa le spese di lite;
,CP 4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., già liquidate con separato provvedimento.
Patti, 04/10/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia