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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 769/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Riccardo Mele consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 769 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 promossa da
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , Parte_2
(C.F: ) in proprio, Parte_2 C.F._1
(C.F.: , Parte_1 C.F._2
(C.F.: ), Parte_3 C.F._3
(C.F.: , Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Vitale, Silvia Vitale e Angela Fragnelli come da procura in atti,
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, quale cessionaria del credito di e per essa Controparte_2
(P. IVA ), già quale mandataria, CP_3 P.IVA_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Guido come da procura in atti,
pagina 1 di 17 APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 marzo 2025.
Svolgimento del procedimento
Lo svolgimento del processo di primo grado e del giudizio di appello sono stati così ricostruiti nella sentenza non definitiva n. 448 del 16.5.2024 della Corte di Appello di Lecce:
<<
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la in Parte_1 persona del legale rappresentante p. t., , , Parte_1 Parte_2 [...]
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_3 Parte_4
254/2010, emesso dal Tribunale di Brindisi – Sez. dist. di Francavilla Fontana - il 16.11.2010, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido alla la Controparte_5 somma di € 116.981,95, oltre interessi al tasso convenzionale sulla sorte capitale, dal
12.10.2010 al soddisfo, nonché spese della procedura monitoria.
La con il ricorso depositato in sede monitoria, aveva dedotto Controparte_5 di essere creditrice nei confronti della della somma Parte_1 complessiva suindicata, di cui € 55.456,24 riveniente dal contratto di prestito chirografario n.
1370998 ed € 61.525,71 quale saldo debitore del c/c n. 10686054, e che , Parte_1
e , con distinte scritture del Parte_2 Parte_3 Parte_4
9.11.2007 e del 12.11.2007, avevano prestato fideiussione per la somma di €.195.000,00 ciascuno in favore della predetta società.
Con l'atto di opposizione gli opponenti contestavano il quantum della pretesa creditoria, deducendo che l'istituto di credito aveva applicato interessi non dovuti e addebitato spese e competenze non pattuite.
Riguardo al c/c n. 100686054, intestato alla società opponente, deducevano che era stata concessa un'apertura di credito in c/c con la pattuizione di interessi che era stati variati continuamente, divenendo molto elevati. Lamentavano l'applicazione di interessi ultralegali,
l'applicazione di interessi anatocistici, l'addebito di spese non previste, commissioni di massimo scoperto non pattuite e c.d. giorni di valuta non previsti in contratto.
Riguardo al contratto di finanziamento n. 1370998, allegavano l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ipotesi di accertamento di un credito a favore dei medesimi opponenti, la condanna della al pagamento della relativa CP_5
pagina 2 di 17 somma, con interessi legali. Il tutto con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. - Si costituiva e, per essa, la Controparte_5 Controparte_6 quale, premesso di essere l'attuale titolare del credito, eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito e, in via gradata, quella delle rimesse solutorie.
Sosteneva l'irripetibilità degli interessi in quanto obbligazione naturale. Allegava inoltre
l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dai fideiussori.
3. - Con ordinanza del 25.10.2011 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, assegnata nel corso del tempo a diversi giudici istruttori, veniva istruita con acquisizioni documentali e con una CTU, la quale veniva rinnovata e affidata a un diverso consulente.
All'udienza del 28.10.2020, svoltasi con le modalità della “trattazione scritta”, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.765/2021 del 19.05.2021 il Tribunale di Brindisi, previa revoca del decreto ingiuntivo, ha condannato - in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. - , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in solido, al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_4 Controparte_2 di €.109.241,58, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, nonché al pagamento di
2/3 delle spese di lite, dichiarando compensato il restante 1/3 e ponendo infine posto le spese di CTU a carico delle parti in solido.
Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto appello Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , anche in proprio, Parte_2
, e per i motivi di cui appresso, con Parte_1 Parte_3 Pt_4 Parte_4
atto di citazione notificato via pec il 04.08.2021, invocando la riforma della stessa e rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“- in via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per i motivi sopra indicati;
sospenderne, quindi, l'efficacia esecutiva e, in subordine, l'esecuzione nell'eventualità che l'esecuzione forzata inizi nelle more del procedimento;
- nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
pagina 3 di 17 a) accertare e dichiarare la improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'azione promossa dalla opposta per illiceità delle previsioni contrattuali in quanto contrarie alla legge;
b) conseguentemente, confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla con tale atto;
CP_5
c) accertare l'indebito pagamento di somme non dovute da parte degli instanti in favore della banca ed il conseguente indebito arricchimento da parte di quest'ultima e, all'esito, ordinare la compensazione totale o parziale di tali somme con il credito residuo dell'opposta, ovvero, nell'ipotesi in cui fosse accertato un credito a favore di uno o di entrambi gli opponenti, condannare la opposta al pagamento in favore degli stessi di quella somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
dichiarare, in ogni caso, la nullità e, comunque, l'inefficacia delle fideiussioni prestate dai sigg.
[...]
Par
, , Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4
; dichiarare, comunque, che essi non sono tenuti alla garanzia nei confronti della
[...]
CP_5
e) condannare la al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado del CP_5 giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari;
”
In via istruttoria gli appellanti hanno chiesto il rinnovo della CTU.
Con comparsa di risposta del 05.10.2021, si è costituita e, per essa, Controparte_1
- quale cessionaria pro-soluto dei crediti di a seguito di CP_3 Controparte_2 un'operazione di cartolarizzazione – concludendo nei seguenti termini: “preliminarmente rigettare l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo.
- nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
- Dichiarare in ogni caso inammissibile la questione di nullità delle fideiussioni.
- Con vittoria delle spese e competenze di lite della presente causa e del pregresso grado di giudizio.”
Con atto del 22.02.2022, l'Avv. Angela Fragnelli ha rinunciato al mandato conferitole dagli appellanti.
Con ordinanza del 06.02.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al 50 % della statuizione condannatoria (sub 2) del dispositivo) e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 09.05.2024”.
pagina 4 di 17 All'esito della precisazione delle conclusioni questa Corte, con la richiamata sentenza parziale n. 448 del 16.5.2024, ha accolto il secondo motivo di appello e dichiarato assorbito il primo e il terzo motivo e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente bancario n. 10686054 dedotto in giudizio, accogliendo, in riforma della sentenza emessa in primo grado, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 254/2010 del 16/11/2010 con riferimento all'importo di € 61.525,71, il cui pagamento era stato ingiunto quale saldo debitore del c/c n. 10686054.
Con separata e contestuale ordinanza del 16.05.2024 la Corte, ritenuto necessario
<procedere, a mezzo CTU, ad un ricalcolo dei rapporti di dare-avere fra le parti quanto alla movimentazione riferita al conto indicato dalle parti come avente n. 10686054>>, ha demandato al CTU il compito di determinare: <<- il credito in restituzione maturato dal correntista per effetto delle poste indebite annotate in esecuzione del contratto di conto corrente; - il credito maturato dalla banca per effetto del fido concesso volta per volta, credito al quale applicherà, quanto agli interessi debitori, un doppio conteggio, con interessi al tasso legale e con interessi al 14,752 % effettivo annuo risultante dal contratto di apertura di credito>>.
All'udienza di conferimento dell'incarico i quesiti venivano notevolmente ampliati su richiesta degli appellanti. In data 21.10.2024 è stata deposita dal C.T.U. la relazione conclusiva.
All'udienza del 12.03.2025, precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Tanto premesso, deve ricordarsi che è precluso, nel prosieguo del giudizio, l'esame delle questioni già esaminate con la sentenza parziale n. 448 del 16.5.2024, in quanto coperte dal decisum. Con la più volte richiamata sentenza parziale la Corte ha ritenuto:
a) nullo il contratto di conto corrente bancario dedotto in giudizio indicato come avente n.
10686054;
b) valido il contratto di affidamento sul conto corrente IBAN
[...] intestato a risalente Parte_1 all'08.11.2007, recependo l'orientamento della Cassazione in base al quale <la concessione di un'apertura di credito utilizzabile nell'ambito di un distinto rapporto di conto corrente non dà luogo ad un unico contratto, ma a due diversi contratti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la creazione di una disponibilità a favore del cliente e lo svolgimento di un servizio di cassa da parte della banca sul presupposto dell'esistenza della predetta disponibilità, la cui
pagina 5 di 17 strumentalità ad un unico risultato, rappresentato dall'utilizzazione delle somme messe a disposizione del correntista, determinando un fenomeno di collegamento tra negozi, non esclude, però, l'autonomia strutturale degli stessi>>, per cui <la mancata dimostrazione dell'avvenuta stipulazione del contratto di conto corrente nella forma prescritta ad substantiam non si traduce nell'affermazione della nullità anche del contratto di apertura di credito>>; in considerazione di tanto la Corte ha ravvisato poi la necessità di <<verificare la sufficienza della apertura di credito ai fini prova del fatto valere dalla creditrice opposta>)>>. Tale verifica veniva rimessa al consulente tecnico d'ufficio con separata e contestuale ordinanza, con la quale la Corte ha demandato al C.T.U. tale verifica e il ricalcolo dei <rapporti di dare-avere fra le parti quanto alla movimentazione riferita al conto indicato dalle parti come avente n. 10686054, determinando: - il credito in restituzione maturato dal correntista per effetto delle poste indebite annotate in esecuzione del contratto di conto corrente;
- il credito maturato dalla banca per effetto del fido concesso volta per volta, credito al quale applicherà, quanto agli interessi debitori, un doppio conteggio, con interessi al tasso legale e con interessi al 14,752 % effettivo annuo risultante dal contratto di apertura di credito>>.
Tanto premesso, rileva la Corte che, all'esito del demandato doppio conteggio, il C.T.U. ha determinato il saldo a debito per il correntista : ipotesi a) in euro 53.910,24, adottando i seguenti criteri: <1)tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7 lett. A D.Lgs 385/93 (minimo BOT) sino al 08.11.2007 ai fini del calcolo degli interessi debitori entro fido;
successivamente al 08.11.2007 è stato applicato il tasso convenzionale;
2) tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7 lett. A D.Lgs 385/93
(minimo BOT) ai fini del calcolo degli interessi debitori oltre fido per l'intera durata del rapporto;
3) tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7 lett. A D.Lgs 385/93 (massimo
BOT) ai fini del calcolo degli interessi creditori per l'intera durata del rapporto;
4) esclusione della capitalizzazione degli interessi debitori per l'intera durata del rapporto;
5) capitalizzazione annuale degli interessi creditori;
6) calcolo trimestrale delle c.m.s. dall'08.11.2007 ed esclusione di qualsivoglia capitalizzazione delle stesse;
7) inclusione delle sole spese pattuite ed esclusione di qualsivoglia capitalizzazione delle stesse;
8) applicazione della valuta c.d. giorni zero per l'intera durata del rapporto>>;
Ipotesi b) in euro 52.450,75, adottando i seguenti criteri: <1) tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7 lett. A D.Lgs 385/93 (minimo BOT) sino al 08.11.2007 ai fini del calcolo degli interessi debitori entro fido;
successivamente al 08.11.2007 è stato applicato il tasso di
pagina 6 di 17 interesse legale per tempo vigente;
2) tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7 lett. A
D.Lgs 385/93 (minimo BOT) ai fini del calcolo degli interessi debitori oltre fido sino al
08.11.2007; successivamente è stato applicato il tasso di interesse legale per tempo vigente;
3) tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7 lett. A D.Lgs 385/93 (massimo BOT) ai fini del calcolo degli interessi creditori per l'intera durata del rapporto;
4) esclusione della capitalizzazione degli interessi debitori per l'intera durata del rapporto;
5) capitalizzazione annuale degli interessi creditori;
6) calcolo trimestrale delle c.m.s. dall'08.11.2007 ed esclusione di qualsivoglia capitalizzazione delle stesse;
7) inclusione delle sole spese pattuite ed esclusione di qualsivoglia capitalizzazione delle stesse;
8) applicazione della valuta c.d. giorni zero per l'intera durata del rapporto>>.
Reputa la Corte di dover recepire il secondo dei due calcoli, che conduce ad un saldo, a debito del correntista, della minor somma di euro 52.450,75, non solo in quanto eseguito sulla base di valutazioni che, essendo tecnicamente corrette e immuni da vizi logici, devono essere qui recepite, ma anche in quanto costituisce la logica conseguenza della sentenza parziale e dell'impossibilità di tenere nettamente distinte le operazioni in conto corrente da quelle derivanti dal contratto di affidamento su conto corrente.
Pertanto, il debito degli opponenti derivante dalle operazioni eseguite sul conto corrente bancario indicato come avente n. 10686054 (con applicazione dei tassi di legge per assenza di valido contratto) e dal contratto di affidamento sul conto corrente IBAN
[...] intestato a è pari ad Parte_1
€.52.450,75.
II. – Restano ora da esaminare i motivi di appello (dal IV al IX) relativi al contratto di finanziamento n°1410-1370998 a favore di che Parte_1
costituiscono in parte un singolare ampliamento di causa petendi in appello, derivante dalla motivazione della sentenza del Tribunale e dall'accettazione del contraddittorio in ordine a tutte le questioni nella stessa esaminate (nell'originario atto di citazione gli opponenti riguardo al contratto di finanziamento n. 1410-1370998 si dolevano solo dell'illegittima capitalizzazione degli interessi).
I motivi, dal IV al IX, vengono di seguito sintetizzati:
IV motivo di appello: VIOLAZIONE DELLA LEGGE 108/1996 E DELL'ART.1815 c.c. con riguardo al “mutuo” (così nell'atto di appello) in relazione agli interessi corrispettivi.
Con riferimento al contratto di finanziamento n.1410-1370988, gli appellanti lamentano che il
Tribunale, nel ritenere che il TAEG non superi il tasso soglia, non abbia considerato pagina 7 di 17 l'incidenza dell'anatocismo annuale e di quello extra annuale o del costo occulto conseguente all'applicazione degli interessi in regime composto e che abbia rigettato la richiesta di supplemento di CTU senza motivare, giungendo ad escludere l'esistenza dell'usura, in relazione agli interessi corrispettivi, senza verificare se, per effetto del costo occulto insito nell'utilizzo del regime composto, risultasse superato il tasso soglia, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.;
V motivo di appello: APPLICAZIONE DEL REGIME COMPOSTO, INSITO
NELL'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE, E CONSEGUENTE
INDETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO
Deducono gli appellanti che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che dall'applicazione del regime composto degli interessi, non esplicitato in contratto, deriverebbe l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto stesso;
sostengono che dall'ammortamento con il sistema alla francese deriverebbe l'applicazione di un interesse composto con produzione di interessi su interessi (anatocismo) e che tale capitalizzazione composta, risultante dal piano di ammortamento, integrerebbe anatocismo e renderebbe indeterminabile l'oggetto del contratto, con conseguente nullità della clausola relativa al tasso di interesse.
VI motivo di appello: VIOLAZIONE DELLA LEGGE 108/1996 E ART.1815 C.C.,
DIFETTO DI MOTIVAZIONE con riferimento al TEG relativo agli interessi di mora relativi al mutuo.
Gli appellanti lamentano la mancata valutazione, da parte del Tribunale di Brindisi, dell'incidenza della commissione di estinzione anticipata sul costo del credito. Deducono che tale commissione del 3%, dovuta in ipotesi di risoluzione del contratto a seguito di inadempimento e non, come ritenuto dal Tribunale, solo se il mutuatario volontariamente estingue anticipatamente il mutuo, rappresenterebbe una voce che si aggiunge all'interesse di mora, incidendo sul costo del credito sia per la percentuale, sia per il tempo in cui deve essere corrisposta (giorno successivo all'inadempimento, mentre l'interesse di mora matura gradualmente). Detta commissione costituirebbe, pertanto, un costo da inserire nel calcolo del
TEG ai fini della verifica dell'usurarietà originaria del tasso di interesse pattuito tra le parti.
VII motivo di appello: OMESSA VALUTAZIONE IN MERITO ALL'USURA
SOGGETTIVA
Reputano gli appellanti che nella fattispecie ricorrerebbero tutti i presupposti per ritenere sussistente l'usura, per la presenza di una sproporzione tra la prestazione dell'usuraio e gli interessi corrisposti dalla vittima, valutazione alla quale chiedono di pervenire tenendo conto pagina 8 di 17 del tasso medio praticato per operazioni similari e della situazione di difficoltà economica o finanziaria in cui versa la “vittima”, in quanto – trattandosi di credito per miglioramento fondiario – dovrebbe farsi riferimento ai tassi agevolati previsti per il credito agrario, di norma non superiori al 2,00%. Segnalano che la società opponente si trovava in difficoltà economica e finanziaria, avendo altri prestiti in corso, come noto alla banca, che ne avrebbe approfittato per imporre un tasso d'interesse spropositato rispetto a quelli agevolati previsti dalla legge.
VIII motivo di appello: NULLITÀ DEL PARAMETRO EURIBOR - DIFETTO DI
MOTIVAZIONE
Il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi motivazione sulla dedotta nullità del contratto per aver adottato i tassi Euribor quale parametro per il tasso variabile. Evidenziano gli appellanti che i parametri Euribor sono stati dichiarati nulli dalla Decisione UE del 04/12/2013 per violazione della normativa antitrust, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi, non debenza di alcun interesse e obbligo di restituzione di quanto dalla banca percepito.
IX motivo di appello: VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 287/1990 - DIFETTO DI
MOTIVAZIONE
Lamentano gli appellanti che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non provato il carattere uniforme al modello contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e dell'esonero dall'obbligo della Banca di agire nei termini previsti dall'art. 1957 c.c.. Il Tribunale non avrebbe considerato che gli opponenti avevano invocato, a fondamento della nullità delle dette clausole e degli interi contratti di fideiussione, il provvedimento del 2.05.2005 della Banca d'Italia, che disponeva che le clausole contenute nello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, nonché con il Provvedimento dell'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato del 20.04.2005. Con riferimento al carattere essenziale delle clausole in questione, assumono gli appellanti che la specifica funzione indennitaria e di garanzia delle stesse dovrebbe indurre a ritenere sussistente la nullità totale dei contratti di fideiussione.
********
I motivi sub IV), V) e VI) possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione.
Orbene, occorre osservare che dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio, condivisa da questa
Corte in quanto immune da errori e vizi e soddisfacente in riferimento alle risposte fornite ai quesiti formulati, risulta esclusa qualsiasi forma di capitalizzazione composta degli interessi pagina 9 di 17 debitori e la presenza di anatocismo, per cui deve escludersi la sussistenza dei dedotti “costi occulti”. In particolare, il CTU ha accertato (cfr. Allegato 7 alla CTU) che il tasso di interesse debitore inizialmente pattuito al momento dell'apertura di credito dell'8.11.2007, pari al 14% nominale (TAN), oltre ad essere stato modificato dall'Istituto di credito nel corso degli anni mediante l'applicazione, a decorrere dal 08.11.2007, di tassi di interesse convenzionali più favorevoli al correntista, non ha mai superato, nei singoli trimestri, il tasso soglia usura, pari al 14,37%, vigente al momento (periodo cui si riferiscono gli estratti conto esaminati antecedente la data di entrata in vigore della L. 02/09). Né può ovviamente ravvisarsi “usura” nella mancata previsione di pretesi <>, non avendo la parte inteso accedere a tali forme di credito, che richiedono l'accertamento di presupposti e requisiti estranei ai contratti in esame.
Giova poi precisare, riguardo alla necessità di considerare il TEG su base annua, come chiarito da Cass. civ. sez. I, ord. n.33964/2022, che il CTU ha dato atto che continuano ad applicarsi, in assenza di adeguamento dei criteri di calcolo successivo alla citata sentenza, i Tassi
Effettivi Globali Medi pubblicati dalla Banca d'Italia con cadenza trimestrale. Ciononostante, il CTU ha operato il confronto tra i TEG applicati dalla banca opposta su base annua nel periodo settembre 2006 – marzo 2009 con i tassi soglia usura, anch'essi ricalcolati su base annua. Pertanto, l'accertamento ai fini della verifica di superamento del tasso soglia è stato effettuato dal CTU sul duplice confronto dei tassi su base sia annuale che trimestrale, tanto per gli interessi corrispettivi che per quelli applicati alle c.m.s.: in nessun caso, per il periodo preso in esame, si è verificato il superamento del tasso soglia usura ratione temporis applicabile (ex L. 108/96).
Parimenti infondata è la doglianza relativa all'essere stato previsto nel finanziamento il rimborso con il sistema di ammortamento alla francese.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora esigibile. In esso la capitalizzazione avviene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ. SSUU n.
15130/2024; Cass. civ. 34677/2022). In questo caso, dunque, la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ.
n. 27823/2023). Più in particolare, tale tipo di ammortamento si fonda su un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi pagina 10 di 17 rispetto quella al capitale: la caratteristica è data dal fatto che varia progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota interessi decresce progressivamente e nel contempo vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito. Ciò non determina un illecito anatocismo, ma solo una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota interesse delle singole rate dei diversi periodi è calcolata in regime di interesse semplice sul debito residuo del periodo precedente, perciò non si produce un effetto anatocistico, poiché con il pagamento della rata vengono pagati anche gli interessi maturati, che quindi non possono produrre a loro volta interessi.
Pertanto, ritiene la Corte, in linea con l'orientamento attuale della Cassazione, che la capitalizzazione attuata, risultante dal "piano di ammortamento alla francese", non integra un anatocismo.
Né la circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" fa discendere un illegittimo effetto anatocistico, dovendosi considerare che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e ciò implica, inevitabilmente, un piano di ammortamento di durata maggiore, cui corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo per restituire la somma erogata). Esente dalle censure mosse è pertanto la sentenza di primo grado per aver respinto la doglianza dell'opponente sulla pretesa natura composta dell'interesse applicato al rimborso del capitale mutuato, rilevando, in conformità con la giurisprudenza prevalente sul tema, che la graduale variazione della proporzione, nella composizione della rata, della componente di capitale rispetto a quella degli interessi (finalizzata a rendere la rata di rimborso costante nel tempo) non genera alcuna forma di capitalizzazione, tanto meno occulta.
Il Tribunale si è quindi uniformato ad un orientamento largamente dominante in giurisprudenza, secondo il quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese" non determina alcuna violazione del dettato di cui all'art.1283 c.c., orientamento cui questa Corte reputa di aderire, condividendolo.
Conclusivamente, alla luce di quanto argomentato e in virtù del principio recentemente statuito dalla Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n. 15130/2024, per cui “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di
pagina 11 di 17 capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, va rigettata la domanda di nullità del contratto di mutuo perché strutturato con il metodo dell'ammortamento alla francese.
Con riferimento alla commissione di estinzione anticipata, che l'opponente reputa doversi fare rientrare nel costo del finanziamento, la Corte richiama, condividendolo, il principio recentemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, dirimente ai fini della decisione, in virtù del quale “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi” (cfr. Cass. ord. n. 4597 14.2.2023, anche Cass. 7352/2022 e
Cass. 23866/2022). “Ciò in virtù del principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni” (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, Cass., 18/01/2019, n. 1464).
In ragione del corretto inquadramento della natura della penale di estinzione anticipata, pertanto, tale clausola non rileva ai fini della verifica di eventuale usurarietà del rapporto.
Di qui l'infondatezza della censura.
III. - Quanto al settimo motivo di appello, la relativa doglianza resta all'evidenza assorbita dal rigetto dei precedenti motivi.
IV. L'esame dell'ottavo motivo investe la vexata quaestio dell'incidenza, sulla validità del contratto di mutuo, del fatto che la clausola determinativa degli interessi si richiami al parametro Euribor manipolato, ovvero oggetto di intesa anticoncorrenziale dichiarata illecita dalla Commissione Antitrust UE (con decisioni del 4.12.2013 C-851/2013 e del
7.12.2016 C-8530/2016).
In particolare, la questione è se l'accordo restrittivo della concorrenza ad opera di un cartello di banche che ha alterato il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e, quindi, il rendimento medio Euribor, pubblicato nel periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, comporti la nullità esclusivamente dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” ovvero anche della clausola del contratto che richiami l'Euribor
pagina 12 di 17 per la determinazione del tasso d'interesse variabile nel periodo oggetto di manipolazione, a prescindere dal fatto che la banca mutuante abbia o meno partecipato all'intesa illecita.
A seguito della pronuncia resa dalla Terza Sezione della Cassazione (n. 12007 del 3.05.2024, per la quale “deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale.
Per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità (anche temporanea) di determinazione dell'oggetto, deve essere fornita compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor”), la questione è stata rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024 della Prima Sezione Civile, alle Sezioni Unite, al fine di dirimere le questioni di diritto “se alla luce del disposto dell'art. 16, comma 1, Reg. CE n.
1/2003, la prova delle manipolazioni dell'EURIBOR, sì come accertate nelle decisioni della
Commissione Antitrust Europea e nella sentenza della CGUE C-883/19, debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali;
e se la restrizione della concorrenza costituisca intesa vietata dall'art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o, per converso, in qualunque altro segmento sia stato impiegato il parametro EURIBOR manipolato”.
Orbene, in data 18 febbraio 2025 sono state presentate innanzi la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, le conclusioni della Procura Generale (Sost. Proc. Gen. Dott. Stanislao De
Matteis), nelle quali si chiede che le Sezioni Unite, rigettando il ricorso, affermino il seguente principio di diritto: “Un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento
l'Euribor nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla
Commissione europea, aveva ad oggetto la manipolazione del tasso Euribor nell'ambito dei contratti derivati”.
La Procura, dunque, non condividendo la tesi della Terza Sezione (sentenza anzi richiamata n.
12007/2024)- per cui un contratto può essere ritenuto a valle di intese anticoncorrenziali illecite solo quando vi sia una consapevole o volontaria applicazione delle intese illecite stesse- ritiene che un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
pagina 13 di 17 I divieti della normativa antitrust non sono destinati ad incidere sul contenuto degli atti negoziali, riguardando unicamente il comportamento posto in essere dai soggetti che hanno operato “a monte” (ex art. 101 TFUE e art. 2 L. 287/1990); per il propagarsi della nullità da un rapporto giuridico a un altro, è necessaria la sussistenza di un vincolo di dipendenza funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale sui contratti derivati e i finanziamenti con Euribor manipolato. L'intesa ha riguardato pertanto un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Con la conseguenza che nonostante l'accertamento della Commissione della illegittimità dell'intesa sotto il profilo della concorrenza, non emerge, per la Procura, una chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente manipolato il valore dell'Euribor.
Ai fini della dichiarazione di nullità del tasso pattuito che rinvia all'Euribor manipolato occorre provare che la condotta illecita sanzionata dalla Commissione abbia portato ad una alterazione dell'Euribor.
In definitiva, secondo l'interpretazione della Procura, i contratti che fanno riferimento, nella determinazione del tasso applicabile, all'Euribor non sono affetti da nullità, e ciò soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite: l'alterazione dell'Euribor può, semmai, determinare (in caso di conoscenza della manipolazione del parametro ad opera di terzi) nell'utente finale una falsa rappresentazione della realtà idonea ad inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, anche sotto forma di responsabilità pre- contrattuale (cfr. art. 1140 c.c.). L'indicazione nei contratti di finanziamento dei tassi di interesse dovuti mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è, invero, conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.: le parti si limitano infatti a richiamare un fatto esterno al contratto, che è assunto nella sua oggettività quale univoco parametro di riferimento.
Alla luce dei suesposti principi, ritiene la Corte che la relativa doglianza non possa trovare accoglimento. Ed invero, tali principi appaiono pienamente condivisibili e la data di risalente iscrizione a ruolo della causa non consente ulteriori differimenti in attesa della decisione della
Corte UE, attesa dalle SU della Cassazione con il rinvio a nuovo ruolo della decisione nel contenzioso 30375/2020.
pagina 14 di 17 V. Infondata è, infine, la doglianza di cui al nono motivo di appello, relativa alla nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini contenute nel contratto di fideiussione in quanto clausole uniformi a quelle censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2 maggio 2005 in quanto anticoncorrenziali.
Esente da censure è, al riguardo, la decisione del Tribunale che ha ritenuto non provato dagli opponenti sia il carattere uniforme delle clausole contestate, sia la circostanza che i contraenti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle dette clausole nulle.
Osserva la Corte, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, che la presenza di tali clausole nel contratto di fideiussione, dunque la sola allegazione dello schema
ABI e del provvedimento n. 55/2005, non costituisce circostanza sufficiente a privarlo interamente della sua efficacia, non essendo idonea a provare la persistenza e la continuità dell'intesa anticoncorrenziale nel tempo.
Ciò in quanto il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell'illiceità dell'intesa a monte, necessaria per ottenere l'accertamento dell'invalidità di talune o tutte le clausole di una fideiussione per conformità allo schema ABI, solo in relazione alle fideiussioni rilasciate nel periodo oggetto d'indagine (novembre 2003 – maggio 2005)
(cfr. Cass. SS.UU., sentenza n. 41994/2021).
La parte attrice è, pertanto, onerata, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c., dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati, prova rigorosa che non risulta essere stata fornita dagli opponenti.
VI. - Conclusivamente, dal supplemento della CTU espletato nel presente grado di giudizio deve recepirsi l'importo, più favorevole per l'appellante, di euro 52.450,75 quale saldo finale,
a debito per il correntista, derivante dal rapporto di c/c n. 10686054 e dal contratto di affidamento dell'08.11.2007 sul conto corrente IBAN [...], importo al quale deve aggiungersi, l'ulteriore importo, a debito degli appellanti, di euro
55.456,24 derivante dal contratto di finanziamento n.1410-1370988, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, per un complessivo importo, a debito degli appellanti, di euro
107.906,99.
Pertanto, vanno condannati in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nonché in proprio, Parte_2 Parte_2
e , in solido, al pagamento in Parte_1 Parte_3 Parte_4
favore della , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
pagina 15 di 17 tempore, quale cessionaria del credito di e per essa quale Controparte_2 CP_3
mandataria, della somma complessiva di euro 107.906,99, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, come già disposto nell'appellata sentenza con statuizione non oggetto di impugnazione.
VII. - Le spese del presente giudizio di secondo grado, atteso l'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza reciproca, possono essere compensate per un terzo, dovendosi invece porre i restanti due terzi, liquidati come da dispositivo che segue, a carico degli appellanti/opponenti, i quali risultano complessivamente soccombenti rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla in sede monitoria. CP_5
Le spese del supplemento di CTU espletato nel presente grado vanno – al pari di quelle del primo grado - definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro, in ragione delle risultanze dello stesso e dell'utilità per entrambe le parti in relazione al ricalcolo dei reciproci rapporti di dare – avere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 nonché in proprio, , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
con atto di citazione notificato il 04.08.2021 nei confronti di Parte_4 [...]
, in persona del legale rappresentate pro tempore, quale cessionaria Controparte_1
del credito di e per essa quale mandataria, e in parziale Controparte_2 CP_3
riforma della sentenza n.765 emessa dal Tribunale di Brindisi il 18.05.2021, pubblicata il
19.05.2021, così provvede:
1) In parziale riforma del capo n.2) del dispositivo della sentenza n.765/2021, ridetermina l'importo di cui alla statuizione di condanna in tale capo contenuto nella complessiva somma di euro 107.906,99, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
2) Conferma nel resto l'appellata sentenza;
3) Compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite del presente grado del giudizio e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., , Parte_1 Parte_1
, e , in solido, al pagamento, Parte_2 Parte_3 Parte_4
in favore di , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, quale cessionaria del credito di e per essa quale Controparte_2 CP_3
pagina 16 di 17 mandataria, dei restanti 2/3, i quali ultimi liquida in €. 8.000,00 per compensi, oltre iva, cap e spese generali al 15%;
4) Pone definitivamente le spese del supplemento di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado a carico delle parti in solido.
Così deciso in Lecce, il 24 giugno 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Riccardo Mele consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 769 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 promossa da
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , Parte_2
(C.F: ) in proprio, Parte_2 C.F._1
(C.F.: , Parte_1 C.F._2
(C.F.: ), Parte_3 C.F._3
(C.F.: , Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Vitale, Silvia Vitale e Angela Fragnelli come da procura in atti,
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, quale cessionaria del credito di e per essa Controparte_2
(P. IVA ), già quale mandataria, CP_3 P.IVA_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Guido come da procura in atti,
pagina 1 di 17 APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 marzo 2025.
Svolgimento del procedimento
Lo svolgimento del processo di primo grado e del giudizio di appello sono stati così ricostruiti nella sentenza non definitiva n. 448 del 16.5.2024 della Corte di Appello di Lecce:
<<
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la in Parte_1 persona del legale rappresentante p. t., , , Parte_1 Parte_2 [...]
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_3 Parte_4
254/2010, emesso dal Tribunale di Brindisi – Sez. dist. di Francavilla Fontana - il 16.11.2010, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido alla la Controparte_5 somma di € 116.981,95, oltre interessi al tasso convenzionale sulla sorte capitale, dal
12.10.2010 al soddisfo, nonché spese della procedura monitoria.
La con il ricorso depositato in sede monitoria, aveva dedotto Controparte_5 di essere creditrice nei confronti della della somma Parte_1 complessiva suindicata, di cui € 55.456,24 riveniente dal contratto di prestito chirografario n.
1370998 ed € 61.525,71 quale saldo debitore del c/c n. 10686054, e che , Parte_1
e , con distinte scritture del Parte_2 Parte_3 Parte_4
9.11.2007 e del 12.11.2007, avevano prestato fideiussione per la somma di €.195.000,00 ciascuno in favore della predetta società.
Con l'atto di opposizione gli opponenti contestavano il quantum della pretesa creditoria, deducendo che l'istituto di credito aveva applicato interessi non dovuti e addebitato spese e competenze non pattuite.
Riguardo al c/c n. 100686054, intestato alla società opponente, deducevano che era stata concessa un'apertura di credito in c/c con la pattuizione di interessi che era stati variati continuamente, divenendo molto elevati. Lamentavano l'applicazione di interessi ultralegali,
l'applicazione di interessi anatocistici, l'addebito di spese non previste, commissioni di massimo scoperto non pattuite e c.d. giorni di valuta non previsti in contratto.
Riguardo al contratto di finanziamento n. 1370998, allegavano l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ipotesi di accertamento di un credito a favore dei medesimi opponenti, la condanna della al pagamento della relativa CP_5
pagina 2 di 17 somma, con interessi legali. Il tutto con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. - Si costituiva e, per essa, la Controparte_5 Controparte_6 quale, premesso di essere l'attuale titolare del credito, eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito e, in via gradata, quella delle rimesse solutorie.
Sosteneva l'irripetibilità degli interessi in quanto obbligazione naturale. Allegava inoltre
l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dai fideiussori.
3. - Con ordinanza del 25.10.2011 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, assegnata nel corso del tempo a diversi giudici istruttori, veniva istruita con acquisizioni documentali e con una CTU, la quale veniva rinnovata e affidata a un diverso consulente.
All'udienza del 28.10.2020, svoltasi con le modalità della “trattazione scritta”, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.765/2021 del 19.05.2021 il Tribunale di Brindisi, previa revoca del decreto ingiuntivo, ha condannato - in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. - , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in solido, al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_4 Controparte_2 di €.109.241,58, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, nonché al pagamento di
2/3 delle spese di lite, dichiarando compensato il restante 1/3 e ponendo infine posto le spese di CTU a carico delle parti in solido.
Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto appello Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , anche in proprio, Parte_2
, e per i motivi di cui appresso, con Parte_1 Parte_3 Pt_4 Parte_4
atto di citazione notificato via pec il 04.08.2021, invocando la riforma della stessa e rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“- in via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per i motivi sopra indicati;
sospenderne, quindi, l'efficacia esecutiva e, in subordine, l'esecuzione nell'eventualità che l'esecuzione forzata inizi nelle more del procedimento;
- nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
pagina 3 di 17 a) accertare e dichiarare la improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'azione promossa dalla opposta per illiceità delle previsioni contrattuali in quanto contrarie alla legge;
b) conseguentemente, confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla con tale atto;
CP_5
c) accertare l'indebito pagamento di somme non dovute da parte degli instanti in favore della banca ed il conseguente indebito arricchimento da parte di quest'ultima e, all'esito, ordinare la compensazione totale o parziale di tali somme con il credito residuo dell'opposta, ovvero, nell'ipotesi in cui fosse accertato un credito a favore di uno o di entrambi gli opponenti, condannare la opposta al pagamento in favore degli stessi di quella somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
dichiarare, in ogni caso, la nullità e, comunque, l'inefficacia delle fideiussioni prestate dai sigg.
[...]
Par
, , Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4
; dichiarare, comunque, che essi non sono tenuti alla garanzia nei confronti della
[...]
CP_5
e) condannare la al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado del CP_5 giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari;
”
In via istruttoria gli appellanti hanno chiesto il rinnovo della CTU.
Con comparsa di risposta del 05.10.2021, si è costituita e, per essa, Controparte_1
- quale cessionaria pro-soluto dei crediti di a seguito di CP_3 Controparte_2 un'operazione di cartolarizzazione – concludendo nei seguenti termini: “preliminarmente rigettare l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo.
- nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
- Dichiarare in ogni caso inammissibile la questione di nullità delle fideiussioni.
- Con vittoria delle spese e competenze di lite della presente causa e del pregresso grado di giudizio.”
Con atto del 22.02.2022, l'Avv. Angela Fragnelli ha rinunciato al mandato conferitole dagli appellanti.
Con ordinanza del 06.02.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al 50 % della statuizione condannatoria (sub 2) del dispositivo) e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 09.05.2024”.
pagina 4 di 17 All'esito della precisazione delle conclusioni questa Corte, con la richiamata sentenza parziale n. 448 del 16.5.2024, ha accolto il secondo motivo di appello e dichiarato assorbito il primo e il terzo motivo e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente bancario n. 10686054 dedotto in giudizio, accogliendo, in riforma della sentenza emessa in primo grado, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 254/2010 del 16/11/2010 con riferimento all'importo di € 61.525,71, il cui pagamento era stato ingiunto quale saldo debitore del c/c n. 10686054.
Con separata e contestuale ordinanza del 16.05.2024 la Corte, ritenuto necessario
<procedere, a mezzo CTU, ad un ricalcolo dei rapporti di dare-avere fra le parti quanto alla movimentazione riferita al conto indicato dalle parti come avente n. 10686054>>, ha demandato al CTU il compito di determinare: <<- il credito in restituzione maturato dal correntista per effetto delle poste indebite annotate in esecuzione del contratto di conto corrente; - il credito maturato dalla banca per effetto del fido concesso volta per volta, credito al quale applicherà, quanto agli interessi debitori, un doppio conteggio, con interessi al tasso legale e con interessi al 14,752 % effettivo annuo risultante dal contratto di apertura di credito>>.
All'udienza di conferimento dell'incarico i quesiti venivano notevolmente ampliati su richiesta degli appellanti. In data 21.10.2024 è stata deposita dal C.T.U. la relazione conclusiva.
All'udienza del 12.03.2025, precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Tanto premesso, deve ricordarsi che è precluso, nel prosieguo del giudizio, l'esame delle questioni già esaminate con la sentenza parziale n. 448 del 16.5.2024, in quanto coperte dal decisum. Con la più volte richiamata sentenza parziale la Corte ha ritenuto:
a) nullo il contratto di conto corrente bancario dedotto in giudizio indicato come avente n.
10686054;
b) valido il contratto di affidamento sul conto corrente IBAN
[...] intestato a risalente Parte_1 all'08.11.2007, recependo l'orientamento della Cassazione in base al quale <la concessione di un'apertura di credito utilizzabile nell'ambito di un distinto rapporto di conto corrente non dà luogo ad un unico contratto, ma a due diversi contratti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la creazione di una disponibilità a favore del cliente e lo svolgimento di un servizio di cassa da parte della banca sul presupposto dell'esistenza della predetta disponibilità, la cui
pagina 5 di 17 strumentalità ad un unico risultato, rappresentato dall'utilizzazione delle somme messe a disposizione del correntista, determinando un fenomeno di collegamento tra negozi, non esclude, però, l'autonomia strutturale degli stessi>>, per cui <la mancata dimostrazione dell'avvenuta stipulazione del contratto di conto corrente nella forma prescritta ad substantiam non si traduce nell'affermazione della nullità anche del contratto di apertura di credito>>; in considerazione di tanto la Corte ha ravvisato poi la necessità di <<verificare la sufficienza della apertura di credito ai fini prova del fatto valere dalla creditrice opposta>)>>. Tale verifica veniva rimessa al consulente tecnico d'ufficio con separata e contestuale ordinanza, con la quale la Corte ha demandato al C.T.U. tale verifica e il ricalcolo dei <rapporti di dare-avere fra le parti quanto alla movimentazione riferita al conto indicato dalle parti come avente n. 10686054, determinando: - il credito in restituzione maturato dal correntista per effetto delle poste indebite annotate in esecuzione del contratto di conto corrente;
- il credito maturato dalla banca per effetto del fido concesso volta per volta, credito al quale applicherà, quanto agli interessi debitori, un doppio conteggio, con interessi al tasso legale e con interessi al 14,752 % effettivo annuo risultante dal contratto di apertura di credito>>.
Tanto premesso, rileva la Corte che, all'esito del demandato doppio conteggio, il C.T.U. ha determinato il saldo a debito per il correntista : ipotesi a) in euro 53.910,24, adottando i seguenti criteri: <1)tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7 lett. A D.Lgs 385/93 (minimo BOT) sino al 08.11.2007 ai fini del calcolo degli interessi debitori entro fido;
successivamente al 08.11.2007 è stato applicato il tasso convenzionale;
2) tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7 lett. A D.Lgs 385/93
(minimo BOT) ai fini del calcolo degli interessi debitori oltre fido per l'intera durata del rapporto;
3) tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7 lett. A D.Lgs 385/93 (massimo
BOT) ai fini del calcolo degli interessi creditori per l'intera durata del rapporto;
4) esclusione della capitalizzazione degli interessi debitori per l'intera durata del rapporto;
5) capitalizzazione annuale degli interessi creditori;
6) calcolo trimestrale delle c.m.s. dall'08.11.2007 ed esclusione di qualsivoglia capitalizzazione delle stesse;
7) inclusione delle sole spese pattuite ed esclusione di qualsivoglia capitalizzazione delle stesse;
8) applicazione della valuta c.d. giorni zero per l'intera durata del rapporto>>;
Ipotesi b) in euro 52.450,75, adottando i seguenti criteri: <1) tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7 lett. A D.Lgs 385/93 (minimo BOT) sino al 08.11.2007 ai fini del calcolo degli interessi debitori entro fido;
successivamente al 08.11.2007 è stato applicato il tasso di
pagina 6 di 17 interesse legale per tempo vigente;
2) tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7 lett. A
D.Lgs 385/93 (minimo BOT) ai fini del calcolo degli interessi debitori oltre fido sino al
08.11.2007; successivamente è stato applicato il tasso di interesse legale per tempo vigente;
3) tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7 lett. A D.Lgs 385/93 (massimo BOT) ai fini del calcolo degli interessi creditori per l'intera durata del rapporto;
4) esclusione della capitalizzazione degli interessi debitori per l'intera durata del rapporto;
5) capitalizzazione annuale degli interessi creditori;
6) calcolo trimestrale delle c.m.s. dall'08.11.2007 ed esclusione di qualsivoglia capitalizzazione delle stesse;
7) inclusione delle sole spese pattuite ed esclusione di qualsivoglia capitalizzazione delle stesse;
8) applicazione della valuta c.d. giorni zero per l'intera durata del rapporto>>.
Reputa la Corte di dover recepire il secondo dei due calcoli, che conduce ad un saldo, a debito del correntista, della minor somma di euro 52.450,75, non solo in quanto eseguito sulla base di valutazioni che, essendo tecnicamente corrette e immuni da vizi logici, devono essere qui recepite, ma anche in quanto costituisce la logica conseguenza della sentenza parziale e dell'impossibilità di tenere nettamente distinte le operazioni in conto corrente da quelle derivanti dal contratto di affidamento su conto corrente.
Pertanto, il debito degli opponenti derivante dalle operazioni eseguite sul conto corrente bancario indicato come avente n. 10686054 (con applicazione dei tassi di legge per assenza di valido contratto) e dal contratto di affidamento sul conto corrente IBAN
[...] intestato a è pari ad Parte_1
€.52.450,75.
II. – Restano ora da esaminare i motivi di appello (dal IV al IX) relativi al contratto di finanziamento n°1410-1370998 a favore di che Parte_1
costituiscono in parte un singolare ampliamento di causa petendi in appello, derivante dalla motivazione della sentenza del Tribunale e dall'accettazione del contraddittorio in ordine a tutte le questioni nella stessa esaminate (nell'originario atto di citazione gli opponenti riguardo al contratto di finanziamento n. 1410-1370998 si dolevano solo dell'illegittima capitalizzazione degli interessi).
I motivi, dal IV al IX, vengono di seguito sintetizzati:
IV motivo di appello: VIOLAZIONE DELLA LEGGE 108/1996 E DELL'ART.1815 c.c. con riguardo al “mutuo” (così nell'atto di appello) in relazione agli interessi corrispettivi.
Con riferimento al contratto di finanziamento n.1410-1370988, gli appellanti lamentano che il
Tribunale, nel ritenere che il TAEG non superi il tasso soglia, non abbia considerato pagina 7 di 17 l'incidenza dell'anatocismo annuale e di quello extra annuale o del costo occulto conseguente all'applicazione degli interessi in regime composto e che abbia rigettato la richiesta di supplemento di CTU senza motivare, giungendo ad escludere l'esistenza dell'usura, in relazione agli interessi corrispettivi, senza verificare se, per effetto del costo occulto insito nell'utilizzo del regime composto, risultasse superato il tasso soglia, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.;
V motivo di appello: APPLICAZIONE DEL REGIME COMPOSTO, INSITO
NELL'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE, E CONSEGUENTE
INDETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO
Deducono gli appellanti che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che dall'applicazione del regime composto degli interessi, non esplicitato in contratto, deriverebbe l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto stesso;
sostengono che dall'ammortamento con il sistema alla francese deriverebbe l'applicazione di un interesse composto con produzione di interessi su interessi (anatocismo) e che tale capitalizzazione composta, risultante dal piano di ammortamento, integrerebbe anatocismo e renderebbe indeterminabile l'oggetto del contratto, con conseguente nullità della clausola relativa al tasso di interesse.
VI motivo di appello: VIOLAZIONE DELLA LEGGE 108/1996 E ART.1815 C.C.,
DIFETTO DI MOTIVAZIONE con riferimento al TEG relativo agli interessi di mora relativi al mutuo.
Gli appellanti lamentano la mancata valutazione, da parte del Tribunale di Brindisi, dell'incidenza della commissione di estinzione anticipata sul costo del credito. Deducono che tale commissione del 3%, dovuta in ipotesi di risoluzione del contratto a seguito di inadempimento e non, come ritenuto dal Tribunale, solo se il mutuatario volontariamente estingue anticipatamente il mutuo, rappresenterebbe una voce che si aggiunge all'interesse di mora, incidendo sul costo del credito sia per la percentuale, sia per il tempo in cui deve essere corrisposta (giorno successivo all'inadempimento, mentre l'interesse di mora matura gradualmente). Detta commissione costituirebbe, pertanto, un costo da inserire nel calcolo del
TEG ai fini della verifica dell'usurarietà originaria del tasso di interesse pattuito tra le parti.
VII motivo di appello: OMESSA VALUTAZIONE IN MERITO ALL'USURA
SOGGETTIVA
Reputano gli appellanti che nella fattispecie ricorrerebbero tutti i presupposti per ritenere sussistente l'usura, per la presenza di una sproporzione tra la prestazione dell'usuraio e gli interessi corrisposti dalla vittima, valutazione alla quale chiedono di pervenire tenendo conto pagina 8 di 17 del tasso medio praticato per operazioni similari e della situazione di difficoltà economica o finanziaria in cui versa la “vittima”, in quanto – trattandosi di credito per miglioramento fondiario – dovrebbe farsi riferimento ai tassi agevolati previsti per il credito agrario, di norma non superiori al 2,00%. Segnalano che la società opponente si trovava in difficoltà economica e finanziaria, avendo altri prestiti in corso, come noto alla banca, che ne avrebbe approfittato per imporre un tasso d'interesse spropositato rispetto a quelli agevolati previsti dalla legge.
VIII motivo di appello: NULLITÀ DEL PARAMETRO EURIBOR - DIFETTO DI
MOTIVAZIONE
Il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi motivazione sulla dedotta nullità del contratto per aver adottato i tassi Euribor quale parametro per il tasso variabile. Evidenziano gli appellanti che i parametri Euribor sono stati dichiarati nulli dalla Decisione UE del 04/12/2013 per violazione della normativa antitrust, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi, non debenza di alcun interesse e obbligo di restituzione di quanto dalla banca percepito.
IX motivo di appello: VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 287/1990 - DIFETTO DI
MOTIVAZIONE
Lamentano gli appellanti che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non provato il carattere uniforme al modello contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e dell'esonero dall'obbligo della Banca di agire nei termini previsti dall'art. 1957 c.c.. Il Tribunale non avrebbe considerato che gli opponenti avevano invocato, a fondamento della nullità delle dette clausole e degli interi contratti di fideiussione, il provvedimento del 2.05.2005 della Banca d'Italia, che disponeva che le clausole contenute nello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, nonché con il Provvedimento dell'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato del 20.04.2005. Con riferimento al carattere essenziale delle clausole in questione, assumono gli appellanti che la specifica funzione indennitaria e di garanzia delle stesse dovrebbe indurre a ritenere sussistente la nullità totale dei contratti di fideiussione.
********
I motivi sub IV), V) e VI) possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione.
Orbene, occorre osservare che dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio, condivisa da questa
Corte in quanto immune da errori e vizi e soddisfacente in riferimento alle risposte fornite ai quesiti formulati, risulta esclusa qualsiasi forma di capitalizzazione composta degli interessi pagina 9 di 17 debitori e la presenza di anatocismo, per cui deve escludersi la sussistenza dei dedotti “costi occulti”. In particolare, il CTU ha accertato (cfr. Allegato 7 alla CTU) che il tasso di interesse debitore inizialmente pattuito al momento dell'apertura di credito dell'8.11.2007, pari al 14% nominale (TAN), oltre ad essere stato modificato dall'Istituto di credito nel corso degli anni mediante l'applicazione, a decorrere dal 08.11.2007, di tassi di interesse convenzionali più favorevoli al correntista, non ha mai superato, nei singoli trimestri, il tasso soglia usura, pari al 14,37%, vigente al momento (periodo cui si riferiscono gli estratti conto esaminati antecedente la data di entrata in vigore della L. 02/09). Né può ovviamente ravvisarsi “usura” nella mancata previsione di pretesi <>, non avendo la parte inteso accedere a tali forme di credito, che richiedono l'accertamento di presupposti e requisiti estranei ai contratti in esame.
Giova poi precisare, riguardo alla necessità di considerare il TEG su base annua, come chiarito da Cass. civ. sez. I, ord. n.33964/2022, che il CTU ha dato atto che continuano ad applicarsi, in assenza di adeguamento dei criteri di calcolo successivo alla citata sentenza, i Tassi
Effettivi Globali Medi pubblicati dalla Banca d'Italia con cadenza trimestrale. Ciononostante, il CTU ha operato il confronto tra i TEG applicati dalla banca opposta su base annua nel periodo settembre 2006 – marzo 2009 con i tassi soglia usura, anch'essi ricalcolati su base annua. Pertanto, l'accertamento ai fini della verifica di superamento del tasso soglia è stato effettuato dal CTU sul duplice confronto dei tassi su base sia annuale che trimestrale, tanto per gli interessi corrispettivi che per quelli applicati alle c.m.s.: in nessun caso, per il periodo preso in esame, si è verificato il superamento del tasso soglia usura ratione temporis applicabile (ex L. 108/96).
Parimenti infondata è la doglianza relativa all'essere stato previsto nel finanziamento il rimborso con il sistema di ammortamento alla francese.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora esigibile. In esso la capitalizzazione avviene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ. SSUU n.
15130/2024; Cass. civ. 34677/2022). In questo caso, dunque, la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ.
n. 27823/2023). Più in particolare, tale tipo di ammortamento si fonda su un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi pagina 10 di 17 rispetto quella al capitale: la caratteristica è data dal fatto che varia progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota interessi decresce progressivamente e nel contempo vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito. Ciò non determina un illecito anatocismo, ma solo una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota interesse delle singole rate dei diversi periodi è calcolata in regime di interesse semplice sul debito residuo del periodo precedente, perciò non si produce un effetto anatocistico, poiché con il pagamento della rata vengono pagati anche gli interessi maturati, che quindi non possono produrre a loro volta interessi.
Pertanto, ritiene la Corte, in linea con l'orientamento attuale della Cassazione, che la capitalizzazione attuata, risultante dal "piano di ammortamento alla francese", non integra un anatocismo.
Né la circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" fa discendere un illegittimo effetto anatocistico, dovendosi considerare che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e ciò implica, inevitabilmente, un piano di ammortamento di durata maggiore, cui corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo per restituire la somma erogata). Esente dalle censure mosse è pertanto la sentenza di primo grado per aver respinto la doglianza dell'opponente sulla pretesa natura composta dell'interesse applicato al rimborso del capitale mutuato, rilevando, in conformità con la giurisprudenza prevalente sul tema, che la graduale variazione della proporzione, nella composizione della rata, della componente di capitale rispetto a quella degli interessi (finalizzata a rendere la rata di rimborso costante nel tempo) non genera alcuna forma di capitalizzazione, tanto meno occulta.
Il Tribunale si è quindi uniformato ad un orientamento largamente dominante in giurisprudenza, secondo il quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese" non determina alcuna violazione del dettato di cui all'art.1283 c.c., orientamento cui questa Corte reputa di aderire, condividendolo.
Conclusivamente, alla luce di quanto argomentato e in virtù del principio recentemente statuito dalla Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n. 15130/2024, per cui “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di
pagina 11 di 17 capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, va rigettata la domanda di nullità del contratto di mutuo perché strutturato con il metodo dell'ammortamento alla francese.
Con riferimento alla commissione di estinzione anticipata, che l'opponente reputa doversi fare rientrare nel costo del finanziamento, la Corte richiama, condividendolo, il principio recentemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, dirimente ai fini della decisione, in virtù del quale “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi” (cfr. Cass. ord. n. 4597 14.2.2023, anche Cass. 7352/2022 e
Cass. 23866/2022). “Ciò in virtù del principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni” (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, Cass., 18/01/2019, n. 1464).
In ragione del corretto inquadramento della natura della penale di estinzione anticipata, pertanto, tale clausola non rileva ai fini della verifica di eventuale usurarietà del rapporto.
Di qui l'infondatezza della censura.
III. - Quanto al settimo motivo di appello, la relativa doglianza resta all'evidenza assorbita dal rigetto dei precedenti motivi.
IV. L'esame dell'ottavo motivo investe la vexata quaestio dell'incidenza, sulla validità del contratto di mutuo, del fatto che la clausola determinativa degli interessi si richiami al parametro Euribor manipolato, ovvero oggetto di intesa anticoncorrenziale dichiarata illecita dalla Commissione Antitrust UE (con decisioni del 4.12.2013 C-851/2013 e del
7.12.2016 C-8530/2016).
In particolare, la questione è se l'accordo restrittivo della concorrenza ad opera di un cartello di banche che ha alterato il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e, quindi, il rendimento medio Euribor, pubblicato nel periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, comporti la nullità esclusivamente dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” ovvero anche della clausola del contratto che richiami l'Euribor
pagina 12 di 17 per la determinazione del tasso d'interesse variabile nel periodo oggetto di manipolazione, a prescindere dal fatto che la banca mutuante abbia o meno partecipato all'intesa illecita.
A seguito della pronuncia resa dalla Terza Sezione della Cassazione (n. 12007 del 3.05.2024, per la quale “deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale.
Per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità (anche temporanea) di determinazione dell'oggetto, deve essere fornita compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor”), la questione è stata rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024 della Prima Sezione Civile, alle Sezioni Unite, al fine di dirimere le questioni di diritto “se alla luce del disposto dell'art. 16, comma 1, Reg. CE n.
1/2003, la prova delle manipolazioni dell'EURIBOR, sì come accertate nelle decisioni della
Commissione Antitrust Europea e nella sentenza della CGUE C-883/19, debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali;
e se la restrizione della concorrenza costituisca intesa vietata dall'art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o, per converso, in qualunque altro segmento sia stato impiegato il parametro EURIBOR manipolato”.
Orbene, in data 18 febbraio 2025 sono state presentate innanzi la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, le conclusioni della Procura Generale (Sost. Proc. Gen. Dott. Stanislao De
Matteis), nelle quali si chiede che le Sezioni Unite, rigettando il ricorso, affermino il seguente principio di diritto: “Un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento
l'Euribor nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla
Commissione europea, aveva ad oggetto la manipolazione del tasso Euribor nell'ambito dei contratti derivati”.
La Procura, dunque, non condividendo la tesi della Terza Sezione (sentenza anzi richiamata n.
12007/2024)- per cui un contratto può essere ritenuto a valle di intese anticoncorrenziali illecite solo quando vi sia una consapevole o volontaria applicazione delle intese illecite stesse- ritiene che un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
pagina 13 di 17 I divieti della normativa antitrust non sono destinati ad incidere sul contenuto degli atti negoziali, riguardando unicamente il comportamento posto in essere dai soggetti che hanno operato “a monte” (ex art. 101 TFUE e art. 2 L. 287/1990); per il propagarsi della nullità da un rapporto giuridico a un altro, è necessaria la sussistenza di un vincolo di dipendenza funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale sui contratti derivati e i finanziamenti con Euribor manipolato. L'intesa ha riguardato pertanto un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Con la conseguenza che nonostante l'accertamento della Commissione della illegittimità dell'intesa sotto il profilo della concorrenza, non emerge, per la Procura, una chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente manipolato il valore dell'Euribor.
Ai fini della dichiarazione di nullità del tasso pattuito che rinvia all'Euribor manipolato occorre provare che la condotta illecita sanzionata dalla Commissione abbia portato ad una alterazione dell'Euribor.
In definitiva, secondo l'interpretazione della Procura, i contratti che fanno riferimento, nella determinazione del tasso applicabile, all'Euribor non sono affetti da nullità, e ciò soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite: l'alterazione dell'Euribor può, semmai, determinare (in caso di conoscenza della manipolazione del parametro ad opera di terzi) nell'utente finale una falsa rappresentazione della realtà idonea ad inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, anche sotto forma di responsabilità pre- contrattuale (cfr. art. 1140 c.c.). L'indicazione nei contratti di finanziamento dei tassi di interesse dovuti mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è, invero, conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.: le parti si limitano infatti a richiamare un fatto esterno al contratto, che è assunto nella sua oggettività quale univoco parametro di riferimento.
Alla luce dei suesposti principi, ritiene la Corte che la relativa doglianza non possa trovare accoglimento. Ed invero, tali principi appaiono pienamente condivisibili e la data di risalente iscrizione a ruolo della causa non consente ulteriori differimenti in attesa della decisione della
Corte UE, attesa dalle SU della Cassazione con il rinvio a nuovo ruolo della decisione nel contenzioso 30375/2020.
pagina 14 di 17 V. Infondata è, infine, la doglianza di cui al nono motivo di appello, relativa alla nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini contenute nel contratto di fideiussione in quanto clausole uniformi a quelle censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2 maggio 2005 in quanto anticoncorrenziali.
Esente da censure è, al riguardo, la decisione del Tribunale che ha ritenuto non provato dagli opponenti sia il carattere uniforme delle clausole contestate, sia la circostanza che i contraenti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle dette clausole nulle.
Osserva la Corte, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, che la presenza di tali clausole nel contratto di fideiussione, dunque la sola allegazione dello schema
ABI e del provvedimento n. 55/2005, non costituisce circostanza sufficiente a privarlo interamente della sua efficacia, non essendo idonea a provare la persistenza e la continuità dell'intesa anticoncorrenziale nel tempo.
Ciò in quanto il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell'illiceità dell'intesa a monte, necessaria per ottenere l'accertamento dell'invalidità di talune o tutte le clausole di una fideiussione per conformità allo schema ABI, solo in relazione alle fideiussioni rilasciate nel periodo oggetto d'indagine (novembre 2003 – maggio 2005)
(cfr. Cass. SS.UU., sentenza n. 41994/2021).
La parte attrice è, pertanto, onerata, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c., dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati, prova rigorosa che non risulta essere stata fornita dagli opponenti.
VI. - Conclusivamente, dal supplemento della CTU espletato nel presente grado di giudizio deve recepirsi l'importo, più favorevole per l'appellante, di euro 52.450,75 quale saldo finale,
a debito per il correntista, derivante dal rapporto di c/c n. 10686054 e dal contratto di affidamento dell'08.11.2007 sul conto corrente IBAN [...], importo al quale deve aggiungersi, l'ulteriore importo, a debito degli appellanti, di euro
55.456,24 derivante dal contratto di finanziamento n.1410-1370988, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, per un complessivo importo, a debito degli appellanti, di euro
107.906,99.
Pertanto, vanno condannati in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nonché in proprio, Parte_2 Parte_2
e , in solido, al pagamento in Parte_1 Parte_3 Parte_4
favore della , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
pagina 15 di 17 tempore, quale cessionaria del credito di e per essa quale Controparte_2 CP_3
mandataria, della somma complessiva di euro 107.906,99, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, come già disposto nell'appellata sentenza con statuizione non oggetto di impugnazione.
VII. - Le spese del presente giudizio di secondo grado, atteso l'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza reciproca, possono essere compensate per un terzo, dovendosi invece porre i restanti due terzi, liquidati come da dispositivo che segue, a carico degli appellanti/opponenti, i quali risultano complessivamente soccombenti rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla in sede monitoria. CP_5
Le spese del supplemento di CTU espletato nel presente grado vanno – al pari di quelle del primo grado - definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro, in ragione delle risultanze dello stesso e dell'utilità per entrambe le parti in relazione al ricalcolo dei reciproci rapporti di dare – avere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 nonché in proprio, , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
con atto di citazione notificato il 04.08.2021 nei confronti di Parte_4 [...]
, in persona del legale rappresentate pro tempore, quale cessionaria Controparte_1
del credito di e per essa quale mandataria, e in parziale Controparte_2 CP_3
riforma della sentenza n.765 emessa dal Tribunale di Brindisi il 18.05.2021, pubblicata il
19.05.2021, così provvede:
1) In parziale riforma del capo n.2) del dispositivo della sentenza n.765/2021, ridetermina l'importo di cui alla statuizione di condanna in tale capo contenuto nella complessiva somma di euro 107.906,99, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
2) Conferma nel resto l'appellata sentenza;
3) Compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite del presente grado del giudizio e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., , Parte_1 Parte_1
, e , in solido, al pagamento, Parte_2 Parte_3 Parte_4
in favore di , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, quale cessionaria del credito di e per essa quale Controparte_2 CP_3
pagina 16 di 17 mandataria, dei restanti 2/3, i quali ultimi liquida in €. 8.000,00 per compensi, oltre iva, cap e spese generali al 15%;
4) Pone definitivamente le spese del supplemento di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado a carico delle parti in solido.
Così deciso in Lecce, il 24 giugno 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 17 di 17