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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, viste le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc nel termine, 05.03.2025, concesso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1092/2023 R.G. degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nata il [...] in [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Sarino Melissari, c.f. ; - ATTRICE- C.F._2
E
in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., con Controparte_1
sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14 (Partita Iva
), elettivamente domiciliata, in Lecce, alla Via G. Oberdan n. 22, P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avv. Antonio Conte (Cod. Fiscale
), che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle C.F._3 liti per Notar del 18.12.2014 (Rep n. 186905; Racc. n. 30367); ogni Per_1 comunicazione ex art. 170 c.p.c. può essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica Email_1
- CONVENUTA-
E
residente in [...], c.da Monte Terzo snc; Controparte_2
pagina1 di 16 , residente in [...]
- CONVENUTI CONTUMACI-
E
, c.f , residente in [...], Controparte_4 C.F._4
Rione Palumbo n. 56, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. dall'Avv. Clara Tripodi, c.f.
, - ER TO- C.F._5
E
, con sede in Roma, via Po n. 20, CF: , Controparte_5 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante dott. (giusta procura Controparte_6
del 20/05/2020 Rep. n° 83120 per Notaio di Bracciano), quale impresa Per_2
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Carbone del Foro di Reggio AL (C.F.
) con studio in Reggio AL, Via S. Anna I Tronco, C.F._6
1/E, giusta posta in calce all'atto di citazione notificato, che dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso al proprio numero di fax 0965\1871006 o indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
-ZA CHIAMATA-
AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni del terzo trasportato per responsabilità civile da circolazione stradale
Le parti precisavano le conclusioni come da scritti difensivi
PARTE ATTRICE (note difensive depositate in data 05.03.2025):
precisa le proprie conclusioni come da atti e verbali di causa, affinchè, Co.sto
On.le Tribunale voglia condannare la in persona del suo Controparte_7
rappresentante legale, in solido con gli altri resistenti, al pagamento in favore della signora del risarcimento dei danni subiti per le lesioni Parte_1
patite e non ancora risarciti - (quindi al netto della somma già riconosciuta di euro 32.700,37) da corrispondersi anche a titolo di danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ivi incluso il danno biologico permanente e da inabilità
pagina2 di 16 temporanea, c.d. danno morale, spese mediche, sostenute e da sostenersi, oltre spese di assistenza legale per la fase pregiudiziale, ecc. - da liquidarsi per tutte le voci di danno nelle somme ritenute di giustizia, secondo le risultanze della
CTU, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese, competenze di giudizio, rimborso forfetario ex art. 2 D.M.
55/14 ed accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto
Procuratore antistatario.
PARTE CONVENUTA (note difensive Controparte_1
depositate in data 03.03.2025):
“chiede che l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, Voglia così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
1) Dichiarare che, per le diverse ragioni già dedotte ed argomentate, il Ricorso
è irrituale, improcedibile e/o inammissibili, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
2) Dichiarare la nullità del Ricorso introduttivo, per assoluta mancanza dei presupposti di legge, ai sensi degli artt. 125, 163 e 164 c.p.c..
NEL MERITO:
1) Dichiarare infondata, in fatto e diritto, la domanda della ricorrente e, per
l'effetto, rigettarla.
2) Dichiarare concorsuale la responsabilità, sia del Sig. , conducente CP_4
della moto, nel verificarsi del sinistro, che, della stessa ricorrente (per aver accettato il trasporto su un veicolo privo di copertura assicurativa e non revisionato), graduando in proporzione l'eventuale risarcimento dovuto e ripartendolo tra i convenuti e chiamati in causa, ex art. 2055 c.c;
3) Dare atto, sempre ed in ogni caso, che, in parte, non dovute e, comunque,
esagerate e sproporzionate sono le somme richieste, riducendole alla luce delle
risultanze istruttorie.
4) Dichiarare che nulla è dovuto, nella fattispecie, a titolo di danno morale, né di personalizzazione.
pagina3 di 16 5) Dichiarare non dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
6) Dare atto, in ogni caso, che con il versamento di € 34.550,37, già inviato ante causam, nulla più deve la deducente Compagnia, alla ricorrente, per nessun titolo, ragione e causa.
7) Con vittoria di spese e funzioni di causa
ER TO TT (note difensive depositate CP_4
in data 05.03.2025)
“ voglia Co.sto Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor
nella causazione del sinistro per cui è causa;
in via di Controparte_3
estremo subordine, dichiarare la responsabilità concorsuale quantomeno maggioritaria del predetto conducente. Con vittoria di spese, competenze di giudizio, rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/14 ed accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”
ZA , quale impresa designata CP_8 Controparte_5
dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, (note difensive depositate in data 03.03.2025):
“Voglia l'On. Tribunale di Palmi, disattese le contrarie istanze, eccezioni e difese, respingere ogni domanda avanzata nel presente giudizio nei confronti della quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_9
della Strada perché infondata in fatto e diritto.
Solo in via subordinata, previo accertamento del grado di corresponsabilità tra
i conducenti coinvolti nel sinistro, voglia limitare il risarcimento dovuto nei limiti del giusto e dell'equo.
Con vittoria, in ogni ipotesi, delle spese e competenze difensive”.
Dandone comunicazione alle parti in luogo della lettura
MOTIVI
1. Parte_1
adiva questo Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...]
pagina4 di 16 subiti a causa del sinistro stradale avvenuto il giorno 23.03.2022, alle ore 19.20 circa, in agro di Palmi, località S. Leonardo.
Deduce in fatto che in occasione del sinistro si trovava a bordo del motoveicolo
Ducati Monster tg. EX315CP, privo di valida copertura assicurativa,, condotto dal proprietario signor , allorchè il convenuto Controparte_4 [...]
, alla guida dell'autovettura Mitsubishi Space Star tg. EX315CP, di CP_3
proprietà del signor assicurato per la rca con la convenuta Controparte_2
, polizza n. 295998754, provenendo da una strada privata Controparte_10
interpoderale, giunto in prossimità della Strada Statale 18, in omessa osservanza dell'obbligo di arrestarsi, oltre che del divieto di oltrepassare la linea continua di mezzeria, repentinamente ed imprevedibilmente si immetteva sulla strada
Statale 18 , con direzione di marcia verso la propria sinistra Controparte_11
entrando in collisione con il motoveicolo Ducati Monster, dove ella era trasportata, che ivi procedeva, provenendo peraltro da destra, con direzione di marcia Gioia Tauro - Palmi, facendola cadere a terra.
Sul luogo del sinistro intervenivano il Servizio 118 e i Carabinieri di Palmi, che provvedevano ai rilievi del caso, trasmettendo gli atti alla competente Procura della Repubblica.
L'attrice deduce e prova di avere denunciato il sinistro e di avere chiesto il risarcimento dei danni da esso derivati a mezzo missiva pec del 19.04.2022, ricevuta da in data 20.04.2022, seguita da pec del 21.10.2022 Controparte_1
accompagnatoria della certificazione medica completa e ricevuta da CP_1
il 26.10.2022; quindi di essere stata sottoposta a visita per la liquidazione
[...]
dei danni da parte della compagnia di assicurazione convenuta, e di avere ricevuto da quest'ultima, l'offerta a titolo di risarcimento dei danni subiti, dell'importo di euro 34.500,37, comprensivo di spese legali pari ad euro
1.800,00, con la precisazione che la liquidazione teneva conto del “30% concorso di colpa per velocità” del conducente del motoveicolo;
seguiva missiva del 14.03.2023, con allegato assegno non negoziato, alla cui scadenza veniva trasmesso altro assegno di identico contenuto, recante nuova data di emissione e scadenza, che veniva incassato dall'attrice per la negoziazione a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti.
pagina5 di 16 In diritto deduce che il sinistro stradale, nel quale rimaneva coinvolta, sia stato cagionato per esclusiva responsabilità del , conducente Controparte_3 dell'autovettura assicurata per la rca con la convenuta , atteso Controparte_1
che dalla documentazione offerta in giudizio veniva accertato giudizialmente , con sentenza passata in cosa giudicato, che il in occasione del Controparte_4
sinistro non violava alcuna norma del codice della strada, né in particolare l'art. 141, commi 3 e 8 CDS, del cod. della strada, e che l'unica condotta colposa, per la quale si verificava l'incidente, era quella tenuta da , poiché Controparte_3
non rispettava l'obbligo di dare la precedenza e di arrestarsi dentro la linea di mezzeria (sentenza Giudice di Pace di Palmi n. 26/2023), come si evincerebbe anche dalla circostanza che il è l'unico imputato nel Controparte_3
procedimento penale RGNR 593/22 pendente innanzi al Tribunale di Palmi per il reato di cui all'art 590 bis c.p.
di avere subito le seguenti lesioni personali : frattura del 1/3 medio CP_12
diafisario femore sinistro, trattata con intervento di osteosintesi;
dello spiroide prossimale della diafisi e 1/3 distale terzo metatarso destro e sinistro ed esiti cicatriziali, per i quali sono residuati postumi invalidanti di carattere permanente, anche strumentalmente accertati, di cui offre ampia documentazione medica.
Pertanto chiede il risarcimento dei danni subiti rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
2. I convenuti e rispettivamente Controparte_3 Controparte_2 conducente e proprietario dell'autovettura Mitsubishi Space Star tg. EX315CP, all'epoca del sinistro, ritualmente citati in giudizio non si costituivano e pertanto veniva dichiarata la loro contumacia.
3. costituendosi eccepiva preliminarmente Controparte_1
- l'improcedibilità della domanda giudiziale per omessa instaurazione del procedimento di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014.
- l'inammissibilità del rito semplificato utilizzato dall'attrice per mancanza dei presupposti di legge
- la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto e dei fatti dedotti.
pagina6 di 16 Nel merito eccepiva, l'infondatezza della domanda risarcitoria, deducendo il concorso di colpa del e, dunque, la sua concorrente Controparte_4
responsabilità nella causazione del sinistro, chiedendo la chiamata in causa del e della quale compagnia designata dal Fondo di Controparte_4 CP_13
Garanzia Vittime della Strada.
Con provvedimento del 27.10.2023 il Giudice Dott. Coppola autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati dalla convenuta compagnia assicurativa;
quindi il contraddittorio veniva esteso al conducente il motoveicolo, a bordo del quale viaggiava l'attrice, e alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, atteso che il motoveicolo non risultava assicurato per la rca al momento del sinistro.
4. Si costituiva in giudizio il terzo contestando l'eccezione del Controparte_4
proprio concorso colposo nella causazione del sinistro di causa, sollevata da in giudizio;
deduceva, infatti, di non avere violato , Controparte_1 nell'accaduto, alcuna norma del codice della strada, e che la contestazione violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 del codice della strada, di cui al verbale n.
421525237 emesso dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, perché “…
“…ometteva di regolare adeguatamente la velocità in ora notturna e nell'attraversamento di un centro abitato”, impugnata tempestivamente veniva annullata con sentenza del giudice di Pace di PALmi;
ricostruiva, quindi, la dinamica del sinistro conformemente a quella descritta da parte attrice e provata dalla documentazione offerta in giudizio dalla stessa, pertanto, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità per il sinistro di causa del convenuto e rassegnava le conclusioni sopra trascritte. Controparte_3
5. Si costituiva in giudizio la , opponendosi alla domanda contro CP_13
di lei formulata da , mancando nella specie alcuna condotta Controparte_1
colposa concorrente imputabile al nella causazione del sinistro, Controparte_4
tale da giustificare la chiamata in garanzia della n.q. di compagnia CP_13
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di parte convenuta e rassegnava le conclusioni sopra trascritte.
6. In pendenza di giudizio, nel termine concesso dal Giudice , parte attrice instaurava la procedura di negoziazione assistita, ma la Controparte_1
pagina7 di 16 comunicava la mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita mediante pec del 11.01.2024.
La condizione di procedibilità veniva soddisfatta.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio dalle parti e mediante CTU medica sui seguenti quesiti:
“ Il c.t.u., letti gli atti di causa, esaminata la documentazione in atti e compiuti tutti gli accertamenti ritenuti utili, dica:
1. se l'incidente per il quale è causa abbia causato lesioni personali a
e di che tipo;
specifichi, altresì, l'eventuale preesistenza di Parte_2
patologie pregresse;
2. se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di
che percentuale e di quale durata;
3. se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, tenendo conto nella determinazione del grado di invalidità permanente dello stato anteriore della vittima;
4. se le spese eventualmente sostenute in conseguenza dell'incidente siano state necessarie utili superflue“.
7. Preliminarmente possono essere rigettate tutte le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta . Controparte_1
Infatti , parte attrice ha instaurato la procedura di negoziazione assistita nel termine assegnato dal Giudice, il rito semplificato scelto appare conforme alla ratio normativa, atteso che nel caso di specie la causa non ha richiesto alcuna ulteriore attività istruttoria, essendo fondata su prova scritta, e che, a parte la ctu che è uno strumento di ausilio tecnico per il Giudice, la causa si presentava, sin dall'inizio, di pronta soluzione.
Infine, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione e quantificazione del danno subito, e, dunque, per indeterminatezza della domanda si palesa del tutto infondata e va rigettata, atteso che parte attrice elenca nell'atto pagina8 di 16 di citazione i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro e richiama, allegando alla propria produzione documentale, una perizia di parte alla quale affida la esatta quantificazione dei danni stessi.
Nel merito la domanda appare fondata e va accolta.
La dinamica del sinistro è descritta nella relazione dei Carabinieri, allegata al fascicolo di parte attrice, e corrisponde a quella descritta da parte attrice nell'atto introduttivo, e corrisponde, altresì, a quanto descritto anche nel modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, con la valenza probatoria di cui all'art. 143 ult.co., codice della strada..
Dalla relazione dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezze del fatto , dalla sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 26/2023, dal verbale di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dai conducenti stessi, dall'esistenza di un procedimento penale a carico del , e non anche di Controparte_3 CP_4
, si evince che l'unico responsabile nella causazione del sinistro è il
[...]
convenuto contumace . Controparte_3
Infatti, nel modello di constatazione amichevole sottoscritta da
[...]
la dinamica del sinistro è la medesima riportata nella relazione dei CP_3
Carabinieri, egli dichiara di essersi immesso sulla statale 18 e di non avere visto il motociclo entrando in collisione con lo stesso.
Dalla documentazione relativa al sinistro risulta dimostrato che i punti di impatto dei due veicoli sono stati :
motociclo parte laterale sinistra autovettura parte laterale destra.
Il punto di impatto laterale del motociclo consente di affermare che lo stesso si trovava già sulla strada statale al momento dell'impatto, e che se il CP_3 avesse prestato l'attenzione necessaria e non avesse violato le disposizioni del codice della strada l'impatto non ci sarebbe stato, al tempo stesso consente di affermare che il conducente del Motociclo, che viaggiava sulla strada con diritto di precedenza non poteva prevedere né evitare l'impatto, considerato che la manovra eseguita da non era consentita dal codice della Controparte_3
pagina9 di 16 strada e considerata la scarsa visibilità al momento del sinistro (ore notturne), viceversa il che si immetteva sulla strada con diritto di precedenza , con CP_3
una manovra a U, oltrepassando la linea di mezzeria, era l'unico soggetto che, nel frangente, avrebbe potuto impedire l'evento, avendo la visibilità sulla strada principale e avendo l'obbligo di accertarsi che la strada con diritto di precedenza fosse sgombera prima di invadere la relativa carreggiata.
Parte attrice, inoltre, ha dimostrato che a seguito di impugnazione del verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 141, terzo e ottavo comma, codice della strada , il Giudice di Pace di Palmi, con sentenza n. 26/2023, annullava la contestazione amministrativa elevata contro dai Carabinieri Controparte_4
che intervenivano sul luogo del sinistro , per mancanza di prova sulla condotta contestata. Ora la predetta sentenza , ancorchè riguardi l'annullamento del verbale di comminazione della sanzione amministrativa, e pur facendo stato solo per gli effetti della stessa , nei confronti della , costituisce, comunque, CP_14
utile prova scritta nel presente giudizio, in mancanza di prova contraria idonea a dimostrare che con la propria condotta, avesse, in qualche Controparte_4
modo, concorso a causare il sinistro. LA condotta contestata al Controparte_4
nel verbale non risulta provata ed il verbale di contestazione è stato annullato , per cui nel presente giudizio non può trovare ingresso come elemento di prova il verbale di contestazione annullato, in relazione a quanto in esso accertato.
Ancora, ai fini della complessiva valutazione delle prove raccolte nel corso del giudizio, non può trascurarsi la circostanza che il costituendosi, CP_4
conferma la dinamica del sinistro offerta da parte attrice, affermando di non avere avuto alcuna responsabilità nella causazione del sinistro di causa, e chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di per Controparte_3
il sinistro di causa, viceversa non si costituisce e nulla Controparte_3
oppone alla domanda attorea.
La pur avendo contestato il concorso di colpa del Controparte_1
conducente del motociclo, chiamato in causa, , non ha offerto Controparte_4 in giudizio alcun elemento di prova a sostegno dell'eccezione e a confutazione di quanto ex adverso dedotto e provato da parte attrice e dallo stesso terzo chiamato . Controparte_4
pagina10 di 16 Dalle prove acquisite al giudizio non emerge alcun dubbio circa la dinamica del sinistro e circa le rispettive responsabilità, per cui non può trovare spazio la norma di chiusura invocata da parte convenuta , di cui all'art. Controparte_1
2055 ultimo comma “ Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali” né il
2054 c.c. (“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli(“); infine a nulla rileva la mancanza di copertura assicurativa del motociclo.
Inoltre le valutazioni sulle responsabilità dei conducenti non rileva ai fini del sindacato sulla domanda di parte attrice, che, in quanto terzo trasportato, ha sempre e comunque diritto ad essere risarcita, rilevando semmai, la misura delle responsabilità, nei rapporti interni fra le compagnie assicuratrici;
si rammenta che il terzo trasportato può decidere di agire, come è accaduto nel caso di specie, nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile.
Ai sensi dell'art. 144 del Codice delle assicurazioni private, il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, azione correttamente instaurata dalla attrice, atteso che la compagnia assicurativa di deve rispondere dei danni cagionati dalla Controparte_3
circolazione del veicolo di proprietà del proprio assicurato, e dalla condotta del conducente, considerati solidalmente responsabili.
Quanto ai danni derivati dal sinistro all'attrice, questo Tribunale , nel disaccordo delle parti, ha ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. che in risposta ai quesiti posti concludeva che : Per_3
“ a seguito di incidente stradale occorsole in data 23-03- Parte_1
2022, ha riportato lesioni con diagnosi: FRATTURA SCOMPOSTA AL ER
MEDIO PROSSIMALE DI FEMORE A SINISTRA (TRATTATO
CHIRURGICAMENTE) FRATTURA ER METATARSO PIEDE
BILATERALE, CONTUSIONI ESCORIATE MULTIPLE, POLITRAUMA.
Trattasi di lesioni che hanno interessato in primis l'arto inferiore di sinistra, con frattura scomposta che ha interessato la diafisi femorale ed ha necessitato di intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare con esitata dismetria sia reale con arto inferiore più corto per circa 1 cm che
pagina11 di 16 posturale con slivellamento del bacino per circa 1 cm per come documentato da esami Rdx a firma del radiologo Dott. del 07-06-2024. Per_4
Secondo distretto interessato è l'avampiede con frattura del metatarso esitata con atteggiamento di dita a martello.
Sia nel primo caso che nel secondo si è verificata una ripercussione diretta dal punto di vista statico dinamico con modesta difficoltà al carico e ripercussione diretta alla colonna.
1) Le lesioni riportate hanno comportato un peggioramento delle condizioni preesistenti determinando un grado di invalidità permanente comprensiva del danno biologico pari al 14% (QUATTORDICI) DEL TOTALE (ESITI
FRATTURA DIAFISARIA FEMORE SINISTRO CON PERSISTENZA DI MEZZI
SINTESI, DISMETRIA ARTI MINORE DI 2 CM, E SLIVELLAMENTO DEL
BACINO, CON LIEVE E SCARSA RIPERCUSSIONE ARTICOLARE ANCA E
GINOCCHIO; ESITI FRATTURA ER METATARSO BILATERALE CON
ESITATO DITO A MARTELLO E MODESTA DIFFICOLTA' AL CARICO);
(MARINO BRAGAGNA;
LUVONI.);
VALUTAZIONE CHE TIENE CONTO ANCHE DEGLI ESITI CICATRIZIALI
VISIBILI AD OCCHIO NUDO AL ER MEDIO DI COSCIA E DELLA
PERSISTENZA DEI MEZZI DI SINTESI.
2) Risultano soddisfatti i criteri sul nesso di causalità, cronologico, modale, topografico, eziologico, tra l'evento descritto (impatto violento di auto contro moto con conseguente caduta rovinosa a terra, con scarsa capacità di auto difesa).
3) Le lesioni riportate hanno comportato un periodo di inabilità Temporanea pari a gg. 170 (CENTOSETTANTA) così suddivisi gg. 20 (VENTI) DI ITT AL
100% (CENTO) (Primo periodo dopo trauma ricovero, intervento, medicazioni,
e con divieto di carico); gg 30 (TRENTA) DI IPT al 75 % (SETTANTACINQUE)
(Primo periodo dopo medicazioni ed inizio carico parziale); gg.
50(CINQUANTA) DI IPT AL 50% (CINQUANTA)(Periodo di FKT e carico progressivo con due bastoni); gg. 70 (SETTANTA) DI IPT AL 25%
(VENTICINQUE) (Ultimi periodi di FKT e carico totale).
pagina12 di 16 4) Spese mediche documentate vedi fatture allegate a mio avviso utili e necessarie per un corretto trattamento delle lesioni.
Non sono stati riscontrati precedenti morbosi influenti sulla valutazione del danno attuale.”
Nessuna delle parti costituite in giudizio faceva pervenire osservazioni alla bozza della relazione peritale trasmessa dal CTU prima del deposito della relazione definitiva e nei termini concessi dal Giudice.
Le conclusioni a cui giunge il CTU possono essere fatte proprie da questo
Giudice, essendo le stesse frutto di un accertamento peritale compiuto dopo visita medica, anamnesi, vaglio della documentazione medica prodotta in giudizio e atti di causa, privo di vizi logici e sostenuto da chiare motivazioni scientifiche sufficientemente illustrate, e che non sono state oggetto di specifica contestazione da parte di alcuno.
L'entità del danno non patrimoniale riportato dall'attrice deve essere liquidato secondo quanto previsto dalla Tabella Unica Nazionale di cui all'art. 138 del codice delle assicurazioni private, adottata con DPR n. 12 del
13/01/2025 pubblicato in G.U. n. 40 del 18/02/2025, che è basata sul sistema a
"punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età.
Secondo la predetta tabella, nel caso di specie i parametri da applicare per la liquidazione del danno non patrimoniale della danneggiata sono i seguenti:
età della danneggiata al momento del sinistro 25 anni,
percentuale di invalidità permanente 14%
punto danno biologico permanente € 3.192,63
punto danno morale minimo € 865,20
coefficiente di riduzione per età 0,881%
indennità temporanea € 55, 24
pagina13 di 16 percentuale danno morale i.t. 30%
sicchè, applicando i criteri di liquidazione della tabella unica, può così quantificarsi il danno non patrimoniale dell'attrice :
danno biologico permanente ( € 3.192,63 x 14 x 0,881 ) € 39.377,88
danno morale nel valore minimo (€ 865,20 x 14 x 0,881) € 10.671,40
i.t.t. 100% x 20 gg. € 1.436,24
i.t.p. al 75% x 30 gg. € 1.615,77
i.t.p. 50% x 50 gg. € 1.795,30
i.t.p. 25% x 70 gg. € 1.256,71
così per un totale danno da inabilità temporanea liquidabile in € 6.104,02,
e per un complessivo danno non patrimoniale liquidabile in € 56.153,30 danno che risulta, comprensivo del danno morale (inteso come sofferenza e disagio nella vita quotidiana derivante dalle lesione alla persona) secondo i parametri tabellari, e attualizzato avendo applicato le attuali tabelle uniche e considerando l'età della danneggiata all'epoca del sinistro.
La liquidazione eseguita contempla la quantificazione del danno morale secondo la tabella unica nazionale, inteso quale entità e misura della sofferenza psico- fisica, proporzionata alla percentuale della menomazione psicofisica e all'età della danneggiata.
Parte attrice dimostra, altresì, di avere subito dal sinistro il danno patrimoniale corrispondente all'esborso di denaro per spese mediche, connesse a cure per le lesioni riportate nel sinistro di causa, per un totale di € 860,00 (vd. all. n. 4 fascicolo parte attrice nonché ). Danno, CP_15 Controparte_1 anch'esso risarcibile, essendo conseguenza diretta del sinistro in cui veniva coinvolta parte attrice, e già riconosciuto dalla stessa convenuta Controparte_1
in fase stragiudiziale al momento della liquidazione del danno (vd.
[...]
liquidazione fascicolo parte attrice) .
Infine , l'istante chiede il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale durante la fase stragiudiziale, tuttavia dalla documentazione acquisita è emerso pagina14 di 16 che durante la fase stragiudiziale, la compagnia assicurativa corrispondeva alla danneggiata , menzionandole espressamente, le spese per l'assistenza legale e quindi, in mancanza di prova di maggior esborso, rispetto a quanto già liquidato e incassato da parte attrice a titolo di rimborso per le spese legali, deve ritenersi che il suddetto danno non sussiste.
Quindi, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da parte attrice, la convenuta deve essere condanna al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 56.153,30, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'istante, oltre interessi legali maturati sulla somma via via devalutata al momento del sinistro fino al pagamento;
nonché al pagamento di € 860,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi sino al pagamento.
Dalle predette somme va detratto quanto già corrisposto, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, dalla compagnia di assicurazione
[...]
e pari a € 32.700,37 ( 34.500,37- 1.800,00 compenso legale) . CP_1
Dall'accertata responsabilità esclusiva di nella causazione dei Controparte_3 danni subiti da , discende l'infondatezza della domanda Parte_1
di manleva rivolta da nei confronti dei terzi chiamati: Controparte_1 CP_4
e , n.q. di compagnia designata dal Fondo di garanzia
[...] CP_13
vittime della strada. Domanda, che quindi deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico della convenuta , liquidate in favore di parte attrice e dei terzi Controparte_1
chiamati, come in dispositivo;
anche le spese di CTU liquidate con separato decreto possono essere poste definitivamente a carico di parte soccombente
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Sezione Civile di Palmi in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Elena Giovannella , rigettata ogni diversa eccezione e domanda:
a) accerta e riconosce la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio di;
Controparte_3
pagina15 di 16 b) accerta e riconosce che a causa del sinistro ha Parte_1
subito i seguenti danni : danno biologico permanente, PARI al 14% del totale, in
€ 39.377,88, danno morale nel valore minimo (€ 865,20 x 14 x 0,881) €
10.671,40; i.t.t. 100% x 20 gg liquidato in € 1.436,24; i.t.p. al 75% x 30 gg.
Liquidata in € 1.615,77, i.t.p. 50% x 50 gg. Liquidata in € 1.795,30; i.t.p. 25% x
70 gg. Liquidata in € 1.256,71; così per un totale di inabilità temporanea liquidabile in € 6.104,02, e per un complessivo danno non patrimoniale
(comprensivo di danno biologico permanente e temporaneo, e danno morale) liquidabile, secondo le tabelle uniche nazionali in € 56.153,30, danno già attualizzato sul quale andranno calcolati gli interessi sulla somma via via de- valutata al momento del sinistro fino all'effettivo pagamento;
danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari a € 860,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi sino al soddisfo;
c) condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_1
non patrimoniali subiti da come liquidati nel punto b) Parte_1 che precede, detratta la somma di € 32.700,37 già corrisposta dalla
[...]
ed incassata a titolo di acconto dall'attrice; CP_1
d) Condanna, infine , al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore di parte attrice che liquida in € 518,00 per spese n.i., € 3.553,90 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc;
condanna altresì la al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 CP_1
che liquida in € 3.553,90 , oltre spese generali Iva e Cpa come Controparte_4
per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida CP_1 CP_13 in € 3.553,90 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge;
infine pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con Controparte_1
separato decreto .
Palmi, lì 07.03.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
pagina16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, viste le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc nel termine, 05.03.2025, concesso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1092/2023 R.G. degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nata il [...] in [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Sarino Melissari, c.f. ; - ATTRICE- C.F._2
E
in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., con Controparte_1
sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14 (Partita Iva
), elettivamente domiciliata, in Lecce, alla Via G. Oberdan n. 22, P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avv. Antonio Conte (Cod. Fiscale
), che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle C.F._3 liti per Notar del 18.12.2014 (Rep n. 186905; Racc. n. 30367); ogni Per_1 comunicazione ex art. 170 c.p.c. può essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica Email_1
- CONVENUTA-
E
residente in [...], c.da Monte Terzo snc; Controparte_2
pagina1 di 16 , residente in [...]
- CONVENUTI CONTUMACI-
E
, c.f , residente in [...], Controparte_4 C.F._4
Rione Palumbo n. 56, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. dall'Avv. Clara Tripodi, c.f.
, - ER TO- C.F._5
E
, con sede in Roma, via Po n. 20, CF: , Controparte_5 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante dott. (giusta procura Controparte_6
del 20/05/2020 Rep. n° 83120 per Notaio di Bracciano), quale impresa Per_2
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Carbone del Foro di Reggio AL (C.F.
) con studio in Reggio AL, Via S. Anna I Tronco, C.F._6
1/E, giusta posta in calce all'atto di citazione notificato, che dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso al proprio numero di fax 0965\1871006 o indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
-ZA CHIAMATA-
AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni del terzo trasportato per responsabilità civile da circolazione stradale
Le parti precisavano le conclusioni come da scritti difensivi
PARTE ATTRICE (note difensive depositate in data 05.03.2025):
precisa le proprie conclusioni come da atti e verbali di causa, affinchè, Co.sto
On.le Tribunale voglia condannare la in persona del suo Controparte_7
rappresentante legale, in solido con gli altri resistenti, al pagamento in favore della signora del risarcimento dei danni subiti per le lesioni Parte_1
patite e non ancora risarciti - (quindi al netto della somma già riconosciuta di euro 32.700,37) da corrispondersi anche a titolo di danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ivi incluso il danno biologico permanente e da inabilità
pagina2 di 16 temporanea, c.d. danno morale, spese mediche, sostenute e da sostenersi, oltre spese di assistenza legale per la fase pregiudiziale, ecc. - da liquidarsi per tutte le voci di danno nelle somme ritenute di giustizia, secondo le risultanze della
CTU, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese, competenze di giudizio, rimborso forfetario ex art. 2 D.M.
55/14 ed accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto
Procuratore antistatario.
PARTE CONVENUTA (note difensive Controparte_1
depositate in data 03.03.2025):
“chiede che l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, Voglia così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
1) Dichiarare che, per le diverse ragioni già dedotte ed argomentate, il Ricorso
è irrituale, improcedibile e/o inammissibili, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
2) Dichiarare la nullità del Ricorso introduttivo, per assoluta mancanza dei presupposti di legge, ai sensi degli artt. 125, 163 e 164 c.p.c..
NEL MERITO:
1) Dichiarare infondata, in fatto e diritto, la domanda della ricorrente e, per
l'effetto, rigettarla.
2) Dichiarare concorsuale la responsabilità, sia del Sig. , conducente CP_4
della moto, nel verificarsi del sinistro, che, della stessa ricorrente (per aver accettato il trasporto su un veicolo privo di copertura assicurativa e non revisionato), graduando in proporzione l'eventuale risarcimento dovuto e ripartendolo tra i convenuti e chiamati in causa, ex art. 2055 c.c;
3) Dare atto, sempre ed in ogni caso, che, in parte, non dovute e, comunque,
esagerate e sproporzionate sono le somme richieste, riducendole alla luce delle
risultanze istruttorie.
4) Dichiarare che nulla è dovuto, nella fattispecie, a titolo di danno morale, né di personalizzazione.
pagina3 di 16 5) Dichiarare non dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
6) Dare atto, in ogni caso, che con il versamento di € 34.550,37, già inviato ante causam, nulla più deve la deducente Compagnia, alla ricorrente, per nessun titolo, ragione e causa.
7) Con vittoria di spese e funzioni di causa
ER TO TT (note difensive depositate CP_4
in data 05.03.2025)
“ voglia Co.sto Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor
nella causazione del sinistro per cui è causa;
in via di Controparte_3
estremo subordine, dichiarare la responsabilità concorsuale quantomeno maggioritaria del predetto conducente. Con vittoria di spese, competenze di giudizio, rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/14 ed accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”
ZA , quale impresa designata CP_8 Controparte_5
dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, (note difensive depositate in data 03.03.2025):
“Voglia l'On. Tribunale di Palmi, disattese le contrarie istanze, eccezioni e difese, respingere ogni domanda avanzata nel presente giudizio nei confronti della quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_9
della Strada perché infondata in fatto e diritto.
Solo in via subordinata, previo accertamento del grado di corresponsabilità tra
i conducenti coinvolti nel sinistro, voglia limitare il risarcimento dovuto nei limiti del giusto e dell'equo.
Con vittoria, in ogni ipotesi, delle spese e competenze difensive”.
Dandone comunicazione alle parti in luogo della lettura
MOTIVI
1. Parte_1
adiva questo Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...]
pagina4 di 16 subiti a causa del sinistro stradale avvenuto il giorno 23.03.2022, alle ore 19.20 circa, in agro di Palmi, località S. Leonardo.
Deduce in fatto che in occasione del sinistro si trovava a bordo del motoveicolo
Ducati Monster tg. EX315CP, privo di valida copertura assicurativa,, condotto dal proprietario signor , allorchè il convenuto Controparte_4 [...]
, alla guida dell'autovettura Mitsubishi Space Star tg. EX315CP, di CP_3
proprietà del signor assicurato per la rca con la convenuta Controparte_2
, polizza n. 295998754, provenendo da una strada privata Controparte_10
interpoderale, giunto in prossimità della Strada Statale 18, in omessa osservanza dell'obbligo di arrestarsi, oltre che del divieto di oltrepassare la linea continua di mezzeria, repentinamente ed imprevedibilmente si immetteva sulla strada
Statale 18 , con direzione di marcia verso la propria sinistra Controparte_11
entrando in collisione con il motoveicolo Ducati Monster, dove ella era trasportata, che ivi procedeva, provenendo peraltro da destra, con direzione di marcia Gioia Tauro - Palmi, facendola cadere a terra.
Sul luogo del sinistro intervenivano il Servizio 118 e i Carabinieri di Palmi, che provvedevano ai rilievi del caso, trasmettendo gli atti alla competente Procura della Repubblica.
L'attrice deduce e prova di avere denunciato il sinistro e di avere chiesto il risarcimento dei danni da esso derivati a mezzo missiva pec del 19.04.2022, ricevuta da in data 20.04.2022, seguita da pec del 21.10.2022 Controparte_1
accompagnatoria della certificazione medica completa e ricevuta da CP_1
il 26.10.2022; quindi di essere stata sottoposta a visita per la liquidazione
[...]
dei danni da parte della compagnia di assicurazione convenuta, e di avere ricevuto da quest'ultima, l'offerta a titolo di risarcimento dei danni subiti, dell'importo di euro 34.500,37, comprensivo di spese legali pari ad euro
1.800,00, con la precisazione che la liquidazione teneva conto del “30% concorso di colpa per velocità” del conducente del motoveicolo;
seguiva missiva del 14.03.2023, con allegato assegno non negoziato, alla cui scadenza veniva trasmesso altro assegno di identico contenuto, recante nuova data di emissione e scadenza, che veniva incassato dall'attrice per la negoziazione a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti.
pagina5 di 16 In diritto deduce che il sinistro stradale, nel quale rimaneva coinvolta, sia stato cagionato per esclusiva responsabilità del , conducente Controparte_3 dell'autovettura assicurata per la rca con la convenuta , atteso Controparte_1
che dalla documentazione offerta in giudizio veniva accertato giudizialmente , con sentenza passata in cosa giudicato, che il in occasione del Controparte_4
sinistro non violava alcuna norma del codice della strada, né in particolare l'art. 141, commi 3 e 8 CDS, del cod. della strada, e che l'unica condotta colposa, per la quale si verificava l'incidente, era quella tenuta da , poiché Controparte_3
non rispettava l'obbligo di dare la precedenza e di arrestarsi dentro la linea di mezzeria (sentenza Giudice di Pace di Palmi n. 26/2023), come si evincerebbe anche dalla circostanza che il è l'unico imputato nel Controparte_3
procedimento penale RGNR 593/22 pendente innanzi al Tribunale di Palmi per il reato di cui all'art 590 bis c.p.
di avere subito le seguenti lesioni personali : frattura del 1/3 medio CP_12
diafisario femore sinistro, trattata con intervento di osteosintesi;
dello spiroide prossimale della diafisi e 1/3 distale terzo metatarso destro e sinistro ed esiti cicatriziali, per i quali sono residuati postumi invalidanti di carattere permanente, anche strumentalmente accertati, di cui offre ampia documentazione medica.
Pertanto chiede il risarcimento dei danni subiti rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
2. I convenuti e rispettivamente Controparte_3 Controparte_2 conducente e proprietario dell'autovettura Mitsubishi Space Star tg. EX315CP, all'epoca del sinistro, ritualmente citati in giudizio non si costituivano e pertanto veniva dichiarata la loro contumacia.
3. costituendosi eccepiva preliminarmente Controparte_1
- l'improcedibilità della domanda giudiziale per omessa instaurazione del procedimento di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014.
- l'inammissibilità del rito semplificato utilizzato dall'attrice per mancanza dei presupposti di legge
- la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto e dei fatti dedotti.
pagina6 di 16 Nel merito eccepiva, l'infondatezza della domanda risarcitoria, deducendo il concorso di colpa del e, dunque, la sua concorrente Controparte_4
responsabilità nella causazione del sinistro, chiedendo la chiamata in causa del e della quale compagnia designata dal Fondo di Controparte_4 CP_13
Garanzia Vittime della Strada.
Con provvedimento del 27.10.2023 il Giudice Dott. Coppola autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati dalla convenuta compagnia assicurativa;
quindi il contraddittorio veniva esteso al conducente il motoveicolo, a bordo del quale viaggiava l'attrice, e alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, atteso che il motoveicolo non risultava assicurato per la rca al momento del sinistro.
4. Si costituiva in giudizio il terzo contestando l'eccezione del Controparte_4
proprio concorso colposo nella causazione del sinistro di causa, sollevata da in giudizio;
deduceva, infatti, di non avere violato , Controparte_1 nell'accaduto, alcuna norma del codice della strada, e che la contestazione violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 del codice della strada, di cui al verbale n.
421525237 emesso dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, perché “…
“…ometteva di regolare adeguatamente la velocità in ora notturna e nell'attraversamento di un centro abitato”, impugnata tempestivamente veniva annullata con sentenza del giudice di Pace di PALmi;
ricostruiva, quindi, la dinamica del sinistro conformemente a quella descritta da parte attrice e provata dalla documentazione offerta in giudizio dalla stessa, pertanto, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità per il sinistro di causa del convenuto e rassegnava le conclusioni sopra trascritte. Controparte_3
5. Si costituiva in giudizio la , opponendosi alla domanda contro CP_13
di lei formulata da , mancando nella specie alcuna condotta Controparte_1
colposa concorrente imputabile al nella causazione del sinistro, Controparte_4
tale da giustificare la chiamata in garanzia della n.q. di compagnia CP_13
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di parte convenuta e rassegnava le conclusioni sopra trascritte.
6. In pendenza di giudizio, nel termine concesso dal Giudice , parte attrice instaurava la procedura di negoziazione assistita, ma la Controparte_1
pagina7 di 16 comunicava la mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita mediante pec del 11.01.2024.
La condizione di procedibilità veniva soddisfatta.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio dalle parti e mediante CTU medica sui seguenti quesiti:
“ Il c.t.u., letti gli atti di causa, esaminata la documentazione in atti e compiuti tutti gli accertamenti ritenuti utili, dica:
1. se l'incidente per il quale è causa abbia causato lesioni personali a
e di che tipo;
specifichi, altresì, l'eventuale preesistenza di Parte_2
patologie pregresse;
2. se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di
che percentuale e di quale durata;
3. se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, tenendo conto nella determinazione del grado di invalidità permanente dello stato anteriore della vittima;
4. se le spese eventualmente sostenute in conseguenza dell'incidente siano state necessarie utili superflue“.
7. Preliminarmente possono essere rigettate tutte le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta . Controparte_1
Infatti , parte attrice ha instaurato la procedura di negoziazione assistita nel termine assegnato dal Giudice, il rito semplificato scelto appare conforme alla ratio normativa, atteso che nel caso di specie la causa non ha richiesto alcuna ulteriore attività istruttoria, essendo fondata su prova scritta, e che, a parte la ctu che è uno strumento di ausilio tecnico per il Giudice, la causa si presentava, sin dall'inizio, di pronta soluzione.
Infine, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione e quantificazione del danno subito, e, dunque, per indeterminatezza della domanda si palesa del tutto infondata e va rigettata, atteso che parte attrice elenca nell'atto pagina8 di 16 di citazione i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro e richiama, allegando alla propria produzione documentale, una perizia di parte alla quale affida la esatta quantificazione dei danni stessi.
Nel merito la domanda appare fondata e va accolta.
La dinamica del sinistro è descritta nella relazione dei Carabinieri, allegata al fascicolo di parte attrice, e corrisponde a quella descritta da parte attrice nell'atto introduttivo, e corrisponde, altresì, a quanto descritto anche nel modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, con la valenza probatoria di cui all'art. 143 ult.co., codice della strada..
Dalla relazione dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezze del fatto , dalla sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 26/2023, dal verbale di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dai conducenti stessi, dall'esistenza di un procedimento penale a carico del , e non anche di Controparte_3 CP_4
, si evince che l'unico responsabile nella causazione del sinistro è il
[...]
convenuto contumace . Controparte_3
Infatti, nel modello di constatazione amichevole sottoscritta da
[...]
la dinamica del sinistro è la medesima riportata nella relazione dei CP_3
Carabinieri, egli dichiara di essersi immesso sulla statale 18 e di non avere visto il motociclo entrando in collisione con lo stesso.
Dalla documentazione relativa al sinistro risulta dimostrato che i punti di impatto dei due veicoli sono stati :
motociclo parte laterale sinistra autovettura parte laterale destra.
Il punto di impatto laterale del motociclo consente di affermare che lo stesso si trovava già sulla strada statale al momento dell'impatto, e che se il CP_3 avesse prestato l'attenzione necessaria e non avesse violato le disposizioni del codice della strada l'impatto non ci sarebbe stato, al tempo stesso consente di affermare che il conducente del Motociclo, che viaggiava sulla strada con diritto di precedenza non poteva prevedere né evitare l'impatto, considerato che la manovra eseguita da non era consentita dal codice della Controparte_3
pagina9 di 16 strada e considerata la scarsa visibilità al momento del sinistro (ore notturne), viceversa il che si immetteva sulla strada con diritto di precedenza , con CP_3
una manovra a U, oltrepassando la linea di mezzeria, era l'unico soggetto che, nel frangente, avrebbe potuto impedire l'evento, avendo la visibilità sulla strada principale e avendo l'obbligo di accertarsi che la strada con diritto di precedenza fosse sgombera prima di invadere la relativa carreggiata.
Parte attrice, inoltre, ha dimostrato che a seguito di impugnazione del verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 141, terzo e ottavo comma, codice della strada , il Giudice di Pace di Palmi, con sentenza n. 26/2023, annullava la contestazione amministrativa elevata contro dai Carabinieri Controparte_4
che intervenivano sul luogo del sinistro , per mancanza di prova sulla condotta contestata. Ora la predetta sentenza , ancorchè riguardi l'annullamento del verbale di comminazione della sanzione amministrativa, e pur facendo stato solo per gli effetti della stessa , nei confronti della , costituisce, comunque, CP_14
utile prova scritta nel presente giudizio, in mancanza di prova contraria idonea a dimostrare che con la propria condotta, avesse, in qualche Controparte_4
modo, concorso a causare il sinistro. LA condotta contestata al Controparte_4
nel verbale non risulta provata ed il verbale di contestazione è stato annullato , per cui nel presente giudizio non può trovare ingresso come elemento di prova il verbale di contestazione annullato, in relazione a quanto in esso accertato.
Ancora, ai fini della complessiva valutazione delle prove raccolte nel corso del giudizio, non può trascurarsi la circostanza che il costituendosi, CP_4
conferma la dinamica del sinistro offerta da parte attrice, affermando di non avere avuto alcuna responsabilità nella causazione del sinistro di causa, e chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di per Controparte_3
il sinistro di causa, viceversa non si costituisce e nulla Controparte_3
oppone alla domanda attorea.
La pur avendo contestato il concorso di colpa del Controparte_1
conducente del motociclo, chiamato in causa, , non ha offerto Controparte_4 in giudizio alcun elemento di prova a sostegno dell'eccezione e a confutazione di quanto ex adverso dedotto e provato da parte attrice e dallo stesso terzo chiamato . Controparte_4
pagina10 di 16 Dalle prove acquisite al giudizio non emerge alcun dubbio circa la dinamica del sinistro e circa le rispettive responsabilità, per cui non può trovare spazio la norma di chiusura invocata da parte convenuta , di cui all'art. Controparte_1
2055 ultimo comma “ Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali” né il
2054 c.c. (“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli(“); infine a nulla rileva la mancanza di copertura assicurativa del motociclo.
Inoltre le valutazioni sulle responsabilità dei conducenti non rileva ai fini del sindacato sulla domanda di parte attrice, che, in quanto terzo trasportato, ha sempre e comunque diritto ad essere risarcita, rilevando semmai, la misura delle responsabilità, nei rapporti interni fra le compagnie assicuratrici;
si rammenta che il terzo trasportato può decidere di agire, come è accaduto nel caso di specie, nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile.
Ai sensi dell'art. 144 del Codice delle assicurazioni private, il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, azione correttamente instaurata dalla attrice, atteso che la compagnia assicurativa di deve rispondere dei danni cagionati dalla Controparte_3
circolazione del veicolo di proprietà del proprio assicurato, e dalla condotta del conducente, considerati solidalmente responsabili.
Quanto ai danni derivati dal sinistro all'attrice, questo Tribunale , nel disaccordo delle parti, ha ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. che in risposta ai quesiti posti concludeva che : Per_3
“ a seguito di incidente stradale occorsole in data 23-03- Parte_1
2022, ha riportato lesioni con diagnosi: FRATTURA SCOMPOSTA AL ER
MEDIO PROSSIMALE DI FEMORE A SINISTRA (TRATTATO
CHIRURGICAMENTE) FRATTURA ER METATARSO PIEDE
BILATERALE, CONTUSIONI ESCORIATE MULTIPLE, POLITRAUMA.
Trattasi di lesioni che hanno interessato in primis l'arto inferiore di sinistra, con frattura scomposta che ha interessato la diafisi femorale ed ha necessitato di intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare con esitata dismetria sia reale con arto inferiore più corto per circa 1 cm che
pagina11 di 16 posturale con slivellamento del bacino per circa 1 cm per come documentato da esami Rdx a firma del radiologo Dott. del 07-06-2024. Per_4
Secondo distretto interessato è l'avampiede con frattura del metatarso esitata con atteggiamento di dita a martello.
Sia nel primo caso che nel secondo si è verificata una ripercussione diretta dal punto di vista statico dinamico con modesta difficoltà al carico e ripercussione diretta alla colonna.
1) Le lesioni riportate hanno comportato un peggioramento delle condizioni preesistenti determinando un grado di invalidità permanente comprensiva del danno biologico pari al 14% (QUATTORDICI) DEL TOTALE (ESITI
FRATTURA DIAFISARIA FEMORE SINISTRO CON PERSISTENZA DI MEZZI
SINTESI, DISMETRIA ARTI MINORE DI 2 CM, E SLIVELLAMENTO DEL
BACINO, CON LIEVE E SCARSA RIPERCUSSIONE ARTICOLARE ANCA E
GINOCCHIO; ESITI FRATTURA ER METATARSO BILATERALE CON
ESITATO DITO A MARTELLO E MODESTA DIFFICOLTA' AL CARICO);
(MARINO BRAGAGNA;
LUVONI.);
VALUTAZIONE CHE TIENE CONTO ANCHE DEGLI ESITI CICATRIZIALI
VISIBILI AD OCCHIO NUDO AL ER MEDIO DI COSCIA E DELLA
PERSISTENZA DEI MEZZI DI SINTESI.
2) Risultano soddisfatti i criteri sul nesso di causalità, cronologico, modale, topografico, eziologico, tra l'evento descritto (impatto violento di auto contro moto con conseguente caduta rovinosa a terra, con scarsa capacità di auto difesa).
3) Le lesioni riportate hanno comportato un periodo di inabilità Temporanea pari a gg. 170 (CENTOSETTANTA) così suddivisi gg. 20 (VENTI) DI ITT AL
100% (CENTO) (Primo periodo dopo trauma ricovero, intervento, medicazioni,
e con divieto di carico); gg 30 (TRENTA) DI IPT al 75 % (SETTANTACINQUE)
(Primo periodo dopo medicazioni ed inizio carico parziale); gg.
50(CINQUANTA) DI IPT AL 50% (CINQUANTA)(Periodo di FKT e carico progressivo con due bastoni); gg. 70 (SETTANTA) DI IPT AL 25%
(VENTICINQUE) (Ultimi periodi di FKT e carico totale).
pagina12 di 16 4) Spese mediche documentate vedi fatture allegate a mio avviso utili e necessarie per un corretto trattamento delle lesioni.
Non sono stati riscontrati precedenti morbosi influenti sulla valutazione del danno attuale.”
Nessuna delle parti costituite in giudizio faceva pervenire osservazioni alla bozza della relazione peritale trasmessa dal CTU prima del deposito della relazione definitiva e nei termini concessi dal Giudice.
Le conclusioni a cui giunge il CTU possono essere fatte proprie da questo
Giudice, essendo le stesse frutto di un accertamento peritale compiuto dopo visita medica, anamnesi, vaglio della documentazione medica prodotta in giudizio e atti di causa, privo di vizi logici e sostenuto da chiare motivazioni scientifiche sufficientemente illustrate, e che non sono state oggetto di specifica contestazione da parte di alcuno.
L'entità del danno non patrimoniale riportato dall'attrice deve essere liquidato secondo quanto previsto dalla Tabella Unica Nazionale di cui all'art. 138 del codice delle assicurazioni private, adottata con DPR n. 12 del
13/01/2025 pubblicato in G.U. n. 40 del 18/02/2025, che è basata sul sistema a
"punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età.
Secondo la predetta tabella, nel caso di specie i parametri da applicare per la liquidazione del danno non patrimoniale della danneggiata sono i seguenti:
età della danneggiata al momento del sinistro 25 anni,
percentuale di invalidità permanente 14%
punto danno biologico permanente € 3.192,63
punto danno morale minimo € 865,20
coefficiente di riduzione per età 0,881%
indennità temporanea € 55, 24
pagina13 di 16 percentuale danno morale i.t. 30%
sicchè, applicando i criteri di liquidazione della tabella unica, può così quantificarsi il danno non patrimoniale dell'attrice :
danno biologico permanente ( € 3.192,63 x 14 x 0,881 ) € 39.377,88
danno morale nel valore minimo (€ 865,20 x 14 x 0,881) € 10.671,40
i.t.t. 100% x 20 gg. € 1.436,24
i.t.p. al 75% x 30 gg. € 1.615,77
i.t.p. 50% x 50 gg. € 1.795,30
i.t.p. 25% x 70 gg. € 1.256,71
così per un totale danno da inabilità temporanea liquidabile in € 6.104,02,
e per un complessivo danno non patrimoniale liquidabile in € 56.153,30 danno che risulta, comprensivo del danno morale (inteso come sofferenza e disagio nella vita quotidiana derivante dalle lesione alla persona) secondo i parametri tabellari, e attualizzato avendo applicato le attuali tabelle uniche e considerando l'età della danneggiata all'epoca del sinistro.
La liquidazione eseguita contempla la quantificazione del danno morale secondo la tabella unica nazionale, inteso quale entità e misura della sofferenza psico- fisica, proporzionata alla percentuale della menomazione psicofisica e all'età della danneggiata.
Parte attrice dimostra, altresì, di avere subito dal sinistro il danno patrimoniale corrispondente all'esborso di denaro per spese mediche, connesse a cure per le lesioni riportate nel sinistro di causa, per un totale di € 860,00 (vd. all. n. 4 fascicolo parte attrice nonché ). Danno, CP_15 Controparte_1 anch'esso risarcibile, essendo conseguenza diretta del sinistro in cui veniva coinvolta parte attrice, e già riconosciuto dalla stessa convenuta Controparte_1
in fase stragiudiziale al momento della liquidazione del danno (vd.
[...]
liquidazione fascicolo parte attrice) .
Infine , l'istante chiede il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale durante la fase stragiudiziale, tuttavia dalla documentazione acquisita è emerso pagina14 di 16 che durante la fase stragiudiziale, la compagnia assicurativa corrispondeva alla danneggiata , menzionandole espressamente, le spese per l'assistenza legale e quindi, in mancanza di prova di maggior esborso, rispetto a quanto già liquidato e incassato da parte attrice a titolo di rimborso per le spese legali, deve ritenersi che il suddetto danno non sussiste.
Quindi, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da parte attrice, la convenuta deve essere condanna al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 56.153,30, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'istante, oltre interessi legali maturati sulla somma via via devalutata al momento del sinistro fino al pagamento;
nonché al pagamento di € 860,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi sino al pagamento.
Dalle predette somme va detratto quanto già corrisposto, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, dalla compagnia di assicurazione
[...]
e pari a € 32.700,37 ( 34.500,37- 1.800,00 compenso legale) . CP_1
Dall'accertata responsabilità esclusiva di nella causazione dei Controparte_3 danni subiti da , discende l'infondatezza della domanda Parte_1
di manleva rivolta da nei confronti dei terzi chiamati: Controparte_1 CP_4
e , n.q. di compagnia designata dal Fondo di garanzia
[...] CP_13
vittime della strada. Domanda, che quindi deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico della convenuta , liquidate in favore di parte attrice e dei terzi Controparte_1
chiamati, come in dispositivo;
anche le spese di CTU liquidate con separato decreto possono essere poste definitivamente a carico di parte soccombente
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Sezione Civile di Palmi in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Elena Giovannella , rigettata ogni diversa eccezione e domanda:
a) accerta e riconosce la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio di;
Controparte_3
pagina15 di 16 b) accerta e riconosce che a causa del sinistro ha Parte_1
subito i seguenti danni : danno biologico permanente, PARI al 14% del totale, in
€ 39.377,88, danno morale nel valore minimo (€ 865,20 x 14 x 0,881) €
10.671,40; i.t.t. 100% x 20 gg liquidato in € 1.436,24; i.t.p. al 75% x 30 gg.
Liquidata in € 1.615,77, i.t.p. 50% x 50 gg. Liquidata in € 1.795,30; i.t.p. 25% x
70 gg. Liquidata in € 1.256,71; così per un totale di inabilità temporanea liquidabile in € 6.104,02, e per un complessivo danno non patrimoniale
(comprensivo di danno biologico permanente e temporaneo, e danno morale) liquidabile, secondo le tabelle uniche nazionali in € 56.153,30, danno già attualizzato sul quale andranno calcolati gli interessi sulla somma via via de- valutata al momento del sinistro fino all'effettivo pagamento;
danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari a € 860,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi sino al soddisfo;
c) condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_1
non patrimoniali subiti da come liquidati nel punto b) Parte_1 che precede, detratta la somma di € 32.700,37 già corrisposta dalla
[...]
ed incassata a titolo di acconto dall'attrice; CP_1
d) Condanna, infine , al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore di parte attrice che liquida in € 518,00 per spese n.i., € 3.553,90 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc;
condanna altresì la al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 CP_1
che liquida in € 3.553,90 , oltre spese generali Iva e Cpa come Controparte_4
per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida CP_1 CP_13 in € 3.553,90 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge;
infine pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con Controparte_1
separato decreto .
Palmi, lì 07.03.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
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