Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1094 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(avv. Maria Giovanna Litrenta) Parte_1
appellante
E
(avv.ti Mirella Arlotta e Francesco Muscari Tomaioli) CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Assegno sociale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha adito il tribunale di Cosenza, con ricorso del Parte_1
1.2.2022, per ottenere il riconoscimento del “diritto a percepire l'assegno sociale” di cui all'art. 3, c. 6, della L. n. 335/1995 che l' gli aveva negato in sede CP_1
amministrativa imputandogli di non aver provato il requisito della permanenza in Italia per almeno diesi anni consecutivi.
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3. Il ricorrente impugna la decisione e ne chiede l'integrale riforma perché addebita al tribunale di non aver “tenuto conto dell'autocertificazione” da lui prodotta e
“dalla quale risulta che si tratta di soggetto a reddito zero”.
4. Nella resistenza dell' che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione CP_1
assumendola infondata, la Corte ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dal solo appellante (con le quali ha argomentato sul requisito della sua permanenza ininterrotta per dieci anni sul suolo nazionale), la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è inammissibile.
6. Il tribunale ha motivato il diniego della prestazione rivendicata dal ricorrente stigmatizzando: 1) tanto il difetto di allegazione del concorrente requisito reddituale di accesso;
2) tanto il difetto di prova del medesimo requisito.
7. Sennonché, nell'atto di appello: 1) non si rinviene nessuna censura al rilevato deficit di allegazione;
2) vi è solo la denuncia della mancata valorizzazione, a fini di prova, dell'autocertificazione reddituale che era stata allegata al ricorso introduttivo del giudizio (e contrassegnata nell'indice con la laconica dicitura: “autocert reddito”).
8. Ciò impone di rilevare, alternativamente, che: a) la mancata censura di una delle due rationes decidendi che sorreggono la pronuncia impugnata – relativa al deficit di allegazione – rende inammissibile l'impugnazione1; b) la carente allegazione del
Pag. 2 di 4 mancato superamento del limite reddituale previsto per l'accesso alla prestazione preclude l'acquisizione della relativa prova, perché non può darsi prova dei fatti costitutivi del diritto che non sono stati allegati2, quand'anche si tratti di fatti costitutivi negativi3; c) l'autocertificazione, che l'appellante addebita al tribunale di aver trascurato, è comunque inutilizzabile a fini di prova4, viepiù quando, come nella specie, il deficit di allegazione circa il possesso del requisito reddituale impedisce di avvalersene finanche come principio di prova5.
9. Ne consegue, alla stregua delle alternative motivazioni esposte, la declaratoria di inammissibilità del gravame.
10. Le spese del grado si compensano tra le parti perché l'appellante ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale che è prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esonero dalle spese per i non abbienti.
11. Stante l'esito del gravame ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
non è equiparabile ad una mera argomentazione ad abundantiam, costituendo un vero e proprio esercizio da parte del giudice della potestas judicandi che manifesta una separata ragione del decidere (cfr. Cass. sez. 2, 5 febbraio 2013 n. 2736; l'adozione di pluralità di ragioni autonome, quindi, logicamente non inserisce alcuna contraddittorietà della motivazione: v. p.es. Cass. sez. 3, 7 novembre 2005 n. 21490)”. 2 In dottrina: “i documenti pur tempestivamente depositati operano soltanto sul piano probatorio e non anche sul piano assertivo: così Cass. sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2832”. E altro autore: “quello che rileva sono i fatti enunciati dal ricorrente e dal convenuto, unico limite al potere di rilevazione del giudice”. 3 Cass. 15162/2008: “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto «fatti negativi», in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo …”.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 3/11/2022, avverso la sentenza del Tribunale Pt_1
di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1482/2022, pubblicata in data 5/10/2022 così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 24/02/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 12728/2016: “in caso di pluralità di rationes decidendi tra di loro autonome, ciascuna delle quali sia sufficiente a sorreggere la decisione in questione sul piano logico-giuridico, se l'impugnazione tutte non le investe, è inammissibile per difetto di interesse (S.U. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. sez. 6-1, ord. 3 novembre 2011 n. 22753; Cass. sez. L, 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass. sez.3, 20 novembre 2009 n.
24540; e cfr. da ultimo Cass. sez. 5, 17 aprile 2015 n. 7838). L'adozione di una ratio decidendi, infatti, 4 Cfr. Cass. SU 5167/2003 e Cass. n. 12999/2003 e n. 5594/2001. 5 Cfr. tra le tante Cass. 547/2015 e 5708/2018: “La prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale né, in difetto di allegazioni nel ricorso introduttivo circa il possesso del requisito, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c.”. Conformi Cass. SU
10153/1998 e, in motivazione, Cass. 28514/2018.