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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 348/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato il giorno 1.7.1972 a Licata, e da , nato il Parte_1 Parte_2
23.04.2000, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria Ballacchino dalla quale sono rappresentati e difesi come da mandato in calce all'atto di citazione
-ATTORI -
CONTRO corrente in Mogliano Veneto (TV), in persona dei legali Controparte_1
rappresentati pro tempore e , elettivamente domiciliata in Controparte_2 CP_3
Agrigento presso lo studio dell'avv. C. Valeria Patermo dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti del 26 luglio 2017, Notar Dr. in Milano, n° Per_1 Per_2
3999 di rep. e n° 2141 di racc., allegata in copia alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTI-
e , entrambi residenti a [...] Controparte_5
Azzolino n. 16
-CONVENUTI CONTUMACI-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento dell'esclusiva responsabilità, in capo al convenuto , del sinistro Controparte_5
verificatosi il 13.03.2018, intorno alle ore 11,40, a Licata, allorquando, secondo l'allegazione degli attori, il minore , alla guida del ciclomotore PI Parte_2
125, targato EF81351, di proprietà di , assicurato per la R.c.a. con Parte_1
nel percorrere il Corso Argentina, a velocità regolare, con direzione Controparte_1
stadio, giunto all'altezza della intersezione con la via Amm. Cammilleri nel tentativo di immettersi in detta via veniva violentemente investito dall'autovettura AT Panda, targata EC571VC, di proprietà della sig.ra e condotta dal Sig. CP_4 P_
, assicurata per la R.C.A. con la , che transitando nel Corso
[...] Controparte_6
Argentina, direzione Faro, a velocità molto elevata invadeva la corsia del ciclomotore investendolo. Indi, hanno instato: a) per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni alla salute riportato dall'allore minore specificati Parte_2
nella CTP riversata in atti tra cui il danno biologico permanente quantificato nella misura del 9% , nonché il danno morale per la somma di € 22.000,00, oltre l'importo di € 371,41 per spese mediche documentate;
b) per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento in favore del convenuto dei danni riportati dal Parte_1
ciclomotore pari ad e 3.416,32 come da preventivo riversato in atti.
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato le domande Controparte_1
attoree eccependo la non corrispondenza della dinamica del sinistro descritta dagli attori al reale svolgimento dei fatti ed allegando la prevalente responsabilità di Pt_2
per avere transitato nel Corso Argentina ad una velocità elevata e comunque
[...]
non commisurata al transito nel centro urbano, e per non avere, giunto all'intersezione con la via Ammiraglio Cammilleri, rallentato e dato la dovuta precedenza ai veicoli ivi transitanti, impattando la AT UN condotta dal sig. il quale nulla poteva P_
fare per evitare o prevedere il sinistro. Hanno inoltre contestato la domanda risarcitoria del danno alla salute nel quantum deducendo l'eccessività della quantificazione, chiedendone conseguentemente il rigetto ed in subordine la riduzione proporzionalmente al grado di responsabilità che dovesse risultare accertato in capo al sig. , nonché eccepito l'infondatezza P_
della richiesta di risarcimento del danno al ciclomotore evidenziando peraltro che il valore degli interventi sarebbe superiore al valore commerciale del mezzo ante-sinistro.
La causa, istruita con l'assunzione di prove testimoniali e produzioni documentali, successivamente al deposito della C.T.U. medico-legale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti e CP_4 P_
i quali sebbene vocati in giudizio non si sono costituiti.
[...]
Orbene, la domanda risarcitoria di deve ritenersi parzialmente fondata e Parte_2
pertanto accolta nella misura nel prosieguo specificata per quanto di seguito osservato.
L'azione risarcitoria incoata dall'attore rientra nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e ss. cod. civ., e all'interno di questa, nello specifico campo di applicazione dell'art. 2054 cod. civ.- L'attore sul quale grava l'onere della prova del nesso di causalità ovvero della dimostrazione di un comportamento del conducente convenuto, contrario alle norme generiche e specifiche che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda, non ha provato l'allegata esclusiva responsabilità dell'altro conducente nella causazione del sinistro essendo, a contrario, emersa una concorrente responsabilità dei conducenti di pari incidenza causale nella produzione dell'evento per quanto di seguito rilevato. In punto di fatto l'allegazione attorea secondo la quale il ciclomotore PI
è stato investito dalla AT UN è stata confermata da entrambi i testi escussi presenti al momento del fatto. Invero, il teste sentito all'udienza del Testimone_1
1.4.2021, ha riferito: “Si è vero, ho visto il sig. che giunto all'altezza Pt_2
dell'intersezione con la via Amm. Cammilleri tentava di immettersi su detta via quando veniva urtato da un'autovettura AT UN che transitava in corso Argentina direzione
Faro. Io ho visto l'urto tra i due veicoli poiché mi trovavo sul marciapiedi sul lato della strada opposto a quello in cui è avvenuto l'incidente, mi trovavo precisamente nel punto in cui il marciapiedi fa una curva, più avanti rispetto ad un negozio di biciclette, non so dire se la strada, oltre l'incrocio, dove mi trovavo è sempre Corso Argentina o cambia nome. “io ho visto che l'urto tra i due veicoli è avvenuto prima del punto centrale dell'incrocio anzi preciso che è avvenuto più vicino al marciapiedi della strada da cui veniva il ciclomotore.” Anche il teste , escusso all'udienza Testimone_2
del 27 maggio 2000 ha dichiarato: “confermo che il sig. giunse Parte_2
all'altezza dell'intersezione con la via Amm. Cammilleri e che ivi avvenne un forte impatto tra il ciclomotore del sig. e un'autovettura UN di colore nero. Io non Pt_2
ho assistito allo scontro tra i due veicoli poiché mi trovavo di spalle, ma avendo sentito il rumore dell'urto, che ricordo essere stato forte, mi sono girato e resomi conto dell'avvenuto scontro mi sono avvicinato per prestare soccorso. Ricordo, nel momento in cui mi sono girato, di “ avere visto mentre sbalzava dallo scooter e Parte_2
cadeva sul cofano della macchina e quindi a terra, nonché lo scooter continuare la sua corsa fino a sbattere contro il marciapiede. “posso solo dire di avere sentito un forte rumore, né ricordo la posizione dei veicoli sulla carreggiata al momento in cui mi sono avvicinato”. “prima del rumore dell'impatto tra i due veicoli non ho sentito rumore di frenata.”
Provato l'evento dell'impatto tra i due veicoli, ai fini dell'accertamento della dinamica del sinistro e della relativa responsabilità, non avendo le parti riversato in atti né alcuna documentazione fotografica dei luoghi, così non evidenziando l'eventuale segnaletica presente al momento dell'evento, né rapporti d'intervento delle forze dell'ordine - che
è onere delle parti acquisire e riversare in giudizio atteso il diritto riconosciuto dalla legge alle parti coinvolte in un sinistro stradale di ottenere copia del verbale di polizia, del rapporto di rilevamento e/ o della relazione dell'incidente sempre che ci sia stato un intervento delle forze di polizia – la ricostruzione della dinamica dell'incidente può essere effettuata solo sulla base di quanto riferito dai testimoni e con l'ausilio del grafico dei luoghi elaborato dal CT di parte attrice ( v. allegato della consulenza tecnica di parte attrice). Ora, dal suddetto grafico emerge che il Corso Argentina è una strada a due carreggiate con opposto senso di marcia e con un'intersezione in corrispondenza della svolta sulla strada Amm. Cammilleri. Da quanto riferito dai testimoni risulta che: a) , Parte_2
che proveniva dal Corso Argentina- direzione Faro, per svoltare nella via Ammiraglio
Cammilleri ebbe ad impegnare l'intersezione sul Corso Argentina dal quale proveniva da destra, dall'altra carreggiata, in direzione di marcia opposta, la AT UN;
b) la AT UN transitava nella corsia di sinistra della carreggiata del Corso Argentina nella direzione di marcia opposta rispetto alla carreggiata del Corso Argentina dalla proveniva il conducente del ciclomotore. Tanto si desume da quanto riferito dal teste che ha dichiarato . “io ho visto che l'urto tra i due veicoli è avvenuto prima del Tes_1
punto centrale dell'incrocio anzi preciso che è avvenuto più vicino al marciapiedi della strada da cui veniva il ciclomotore.”
Nella fattispecie, il conducente del ciclomotore non ha rispettato l'obbligo di precedenza, posto dall'art. 145 c.d.s. in caso di intersezioni, a favore della vettura proveniente da destra, ed è pertanto responsabile del sinistro in base al principio della colpa, tuttavia “ in tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente favorito di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità; e che in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purchè ragionevolmente prevedibili. Pertanto, anche nel caso in cui sia stata infranta la regola relativa all'obbligo di precedenza, nei confronti dei veicoli provenienti da destra, il diritto di precedenza non esclude né il dovere del conducente “favorito” di rispettare altre norme specifiche poste dal Codice della Strada (come quella di rispettare i limiti di velocità per le zone urbane….), né la responsabilità dello stesso per gli eventi dannosi conseguenti alla mancata adozione dei comportamenti prescritti.” Invero, deve ritenersi che“il possibile sopraggiungere da una intersezione, in zona urbana …di altro veicolo costituisca evento prevedibile con la normale prudenza, diligenza e perizia, necessarie alla conduzione di una automobile;
” (Cass. 9615/1991 e
270176/2017, .Tribunale di Milano, sentenza del 6.5.2022, n. 3971). L'art. 145 del codice della strada attribuisce la precedenza stradale, di regola, a chi proviene da destra, «salvo diversa segnalazione», come nel caso di stop o di semaforo rosso. Ma la norma impone a tutti i conducenti che si avvicinano a un'intersezione o a un incrocio di «usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti». Indi, anche chi ha il diritto di precedenza deve moderare la velocità e controllare sempre, prima di passare, se stanno sopraggiungendo veicoli o pedoni. Inoltre, in riferimento alla velocità dei veicoli poiché, nel caso che ci occupa, non è stato provata la velocità degli stessi deve presumersi che la velocità di entrambi i mezzi abbia concorso ugualmente a determinarne lo scontro. Pertanto, la mancata precedenza combinata con altri fattori ovvero la velocità di entrambi i mezzi e la mancata osservanza da parte del conducente dell'autovettura dell'obbligo, previsto dall'art. 143, 1 comma C.d.s., di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima nonché dell'obbligo imposto dall'art. 145, 1 comma c.d.s. di usare nell'approssimarsi ad una intersezione la massima prudenza al fine di evitare incidenti, sono conducenti per l'affermazione della corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 50%. Conclusivamente, deve ritenersi una responsabilità concorrente ex art. 2054 c.c. con pari incidenza causale nella produzione dell'evento.
In ordine al chiesto risarcimento del danno non patrimoniale, il C.T.U. ( cfr. la relazione di consulenza medico legale in atti, ben eseguita e motivata nonché immune da vizi logici o tecnici) ha accertato il danno biologico permanente nella misura del 7%, pari all'importo di € 12.158,12 (valore del punto base danno permanente pari a € 947,30)
l'invalidità temporanea in gg. 30 al 100%, in gg. 50 al 75%, in giorni 25 al 50% per un importo complessivo di € 7.940,75 ( valore dell'indennità giornaliera pari ad €
55,24) e riconosciuto il danno morale nella percentuale del 33,33% sul complessivo danno biologico per € 6.698,95 per un totale di € 26.797,82 da riconoscere nella misura del 50% in ragione della accertata concorrente responsabilità, ovvero nell'importo di €
13.398,91 oltre le spese mediche sostenute pari all'importo di € 303,62 da riconoscersi parimenti al 50%. La suddetta somma ( determinata ex art. 139 D.Lgs 209/2005 secondo gli importi aggiornati con il D.M. 16.07.2024) calcolata all'attualità, trattandosi di debito di valore, va devalutata alla data del sinistro e sulla somma devalutata va calcolata anno per anno la rivalutazione secondo l'indice istat e sulla somma annualmente rivalutata applicati gli interessi al tasso legale, dal dì del fatto alla data della sentenza e sulla somma ottenuta dal dì successivo al deposito della sentenza applicati gli interessi legali fino al saldo. (Cass. S.U. sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995) Quanto alla domanda risarcitoria dell'attore se ne deve rilevare Parte_1
l'infondatezza poiché il preventivo dei pezzi da sostituire per un totale di € 3.412,32, prodotto in giudizio, non costituisce prova del danno subito dal ciclomotore nel sinistro per cui è causa, né è da ritenere ammissibile una CTU tecnica disposta nel corso del giudizio a distanza di tempo dal sinistro nel difetto di un minimo elemento obiettivo dello stato del ciclomotore all'epoca del sinistro quale avrebbe potuto essere ad es. la relativa documentazione fotografica.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, atteso l'esito del giudizio, sono poste a carico della controparte nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità concorrente con pari incidenza causale della condotta di guida dell'attore e del Convenuto nella Parte_2 Controparte_5
causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto
- Condanna i convenuti al pagamento in solido in favore dell'attore Parte_2
della somma di € 13.398,91 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – biologico e morale- per le lesioni subite oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi come in parte motiva oltre alla refusione delle spese mediche sostenute per
€ 151,81 oltre interessi legali dalla data di introduzione del giudizio al saldo;
- Condanna i convenuti in solido alla refusione in favore dell'attore Parte_2
nella misura di ½ delle spese del giudizio che liquida per l'intero in € 5.077,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
- rigetta la domanda dell'attore . Parte_1
Così deciso in Agrigento il 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 348/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato il giorno 1.7.1972 a Licata, e da , nato il Parte_1 Parte_2
23.04.2000, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria Ballacchino dalla quale sono rappresentati e difesi come da mandato in calce all'atto di citazione
-ATTORI -
CONTRO corrente in Mogliano Veneto (TV), in persona dei legali Controparte_1
rappresentati pro tempore e , elettivamente domiciliata in Controparte_2 CP_3
Agrigento presso lo studio dell'avv. C. Valeria Patermo dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti del 26 luglio 2017, Notar Dr. in Milano, n° Per_1 Per_2
3999 di rep. e n° 2141 di racc., allegata in copia alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTI-
e , entrambi residenti a [...] Controparte_5
Azzolino n. 16
-CONVENUTI CONTUMACI-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento dell'esclusiva responsabilità, in capo al convenuto , del sinistro Controparte_5
verificatosi il 13.03.2018, intorno alle ore 11,40, a Licata, allorquando, secondo l'allegazione degli attori, il minore , alla guida del ciclomotore PI Parte_2
125, targato EF81351, di proprietà di , assicurato per la R.c.a. con Parte_1
nel percorrere il Corso Argentina, a velocità regolare, con direzione Controparte_1
stadio, giunto all'altezza della intersezione con la via Amm. Cammilleri nel tentativo di immettersi in detta via veniva violentemente investito dall'autovettura AT Panda, targata EC571VC, di proprietà della sig.ra e condotta dal Sig. CP_4 P_
, assicurata per la R.C.A. con la , che transitando nel Corso
[...] Controparte_6
Argentina, direzione Faro, a velocità molto elevata invadeva la corsia del ciclomotore investendolo. Indi, hanno instato: a) per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni alla salute riportato dall'allore minore specificati Parte_2
nella CTP riversata in atti tra cui il danno biologico permanente quantificato nella misura del 9% , nonché il danno morale per la somma di € 22.000,00, oltre l'importo di € 371,41 per spese mediche documentate;
b) per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento in favore del convenuto dei danni riportati dal Parte_1
ciclomotore pari ad e 3.416,32 come da preventivo riversato in atti.
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato le domande Controparte_1
attoree eccependo la non corrispondenza della dinamica del sinistro descritta dagli attori al reale svolgimento dei fatti ed allegando la prevalente responsabilità di Pt_2
per avere transitato nel Corso Argentina ad una velocità elevata e comunque
[...]
non commisurata al transito nel centro urbano, e per non avere, giunto all'intersezione con la via Ammiraglio Cammilleri, rallentato e dato la dovuta precedenza ai veicoli ivi transitanti, impattando la AT UN condotta dal sig. il quale nulla poteva P_
fare per evitare o prevedere il sinistro. Hanno inoltre contestato la domanda risarcitoria del danno alla salute nel quantum deducendo l'eccessività della quantificazione, chiedendone conseguentemente il rigetto ed in subordine la riduzione proporzionalmente al grado di responsabilità che dovesse risultare accertato in capo al sig. , nonché eccepito l'infondatezza P_
della richiesta di risarcimento del danno al ciclomotore evidenziando peraltro che il valore degli interventi sarebbe superiore al valore commerciale del mezzo ante-sinistro.
La causa, istruita con l'assunzione di prove testimoniali e produzioni documentali, successivamente al deposito della C.T.U. medico-legale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti e CP_4 P_
i quali sebbene vocati in giudizio non si sono costituiti.
[...]
Orbene, la domanda risarcitoria di deve ritenersi parzialmente fondata e Parte_2
pertanto accolta nella misura nel prosieguo specificata per quanto di seguito osservato.
L'azione risarcitoria incoata dall'attore rientra nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e ss. cod. civ., e all'interno di questa, nello specifico campo di applicazione dell'art. 2054 cod. civ.- L'attore sul quale grava l'onere della prova del nesso di causalità ovvero della dimostrazione di un comportamento del conducente convenuto, contrario alle norme generiche e specifiche che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda, non ha provato l'allegata esclusiva responsabilità dell'altro conducente nella causazione del sinistro essendo, a contrario, emersa una concorrente responsabilità dei conducenti di pari incidenza causale nella produzione dell'evento per quanto di seguito rilevato. In punto di fatto l'allegazione attorea secondo la quale il ciclomotore PI
è stato investito dalla AT UN è stata confermata da entrambi i testi escussi presenti al momento del fatto. Invero, il teste sentito all'udienza del Testimone_1
1.4.2021, ha riferito: “Si è vero, ho visto il sig. che giunto all'altezza Pt_2
dell'intersezione con la via Amm. Cammilleri tentava di immettersi su detta via quando veniva urtato da un'autovettura AT UN che transitava in corso Argentina direzione
Faro. Io ho visto l'urto tra i due veicoli poiché mi trovavo sul marciapiedi sul lato della strada opposto a quello in cui è avvenuto l'incidente, mi trovavo precisamente nel punto in cui il marciapiedi fa una curva, più avanti rispetto ad un negozio di biciclette, non so dire se la strada, oltre l'incrocio, dove mi trovavo è sempre Corso Argentina o cambia nome. “io ho visto che l'urto tra i due veicoli è avvenuto prima del punto centrale dell'incrocio anzi preciso che è avvenuto più vicino al marciapiedi della strada da cui veniva il ciclomotore.” Anche il teste , escusso all'udienza Testimone_2
del 27 maggio 2000 ha dichiarato: “confermo che il sig. giunse Parte_2
all'altezza dell'intersezione con la via Amm. Cammilleri e che ivi avvenne un forte impatto tra il ciclomotore del sig. e un'autovettura UN di colore nero. Io non Pt_2
ho assistito allo scontro tra i due veicoli poiché mi trovavo di spalle, ma avendo sentito il rumore dell'urto, che ricordo essere stato forte, mi sono girato e resomi conto dell'avvenuto scontro mi sono avvicinato per prestare soccorso. Ricordo, nel momento in cui mi sono girato, di “ avere visto mentre sbalzava dallo scooter e Parte_2
cadeva sul cofano della macchina e quindi a terra, nonché lo scooter continuare la sua corsa fino a sbattere contro il marciapiede. “posso solo dire di avere sentito un forte rumore, né ricordo la posizione dei veicoli sulla carreggiata al momento in cui mi sono avvicinato”. “prima del rumore dell'impatto tra i due veicoli non ho sentito rumore di frenata.”
Provato l'evento dell'impatto tra i due veicoli, ai fini dell'accertamento della dinamica del sinistro e della relativa responsabilità, non avendo le parti riversato in atti né alcuna documentazione fotografica dei luoghi, così non evidenziando l'eventuale segnaletica presente al momento dell'evento, né rapporti d'intervento delle forze dell'ordine - che
è onere delle parti acquisire e riversare in giudizio atteso il diritto riconosciuto dalla legge alle parti coinvolte in un sinistro stradale di ottenere copia del verbale di polizia, del rapporto di rilevamento e/ o della relazione dell'incidente sempre che ci sia stato un intervento delle forze di polizia – la ricostruzione della dinamica dell'incidente può essere effettuata solo sulla base di quanto riferito dai testimoni e con l'ausilio del grafico dei luoghi elaborato dal CT di parte attrice ( v. allegato della consulenza tecnica di parte attrice). Ora, dal suddetto grafico emerge che il Corso Argentina è una strada a due carreggiate con opposto senso di marcia e con un'intersezione in corrispondenza della svolta sulla strada Amm. Cammilleri. Da quanto riferito dai testimoni risulta che: a) , Parte_2
che proveniva dal Corso Argentina- direzione Faro, per svoltare nella via Ammiraglio
Cammilleri ebbe ad impegnare l'intersezione sul Corso Argentina dal quale proveniva da destra, dall'altra carreggiata, in direzione di marcia opposta, la AT UN;
b) la AT UN transitava nella corsia di sinistra della carreggiata del Corso Argentina nella direzione di marcia opposta rispetto alla carreggiata del Corso Argentina dalla proveniva il conducente del ciclomotore. Tanto si desume da quanto riferito dal teste che ha dichiarato . “io ho visto che l'urto tra i due veicoli è avvenuto prima del Tes_1
punto centrale dell'incrocio anzi preciso che è avvenuto più vicino al marciapiedi della strada da cui veniva il ciclomotore.”
Nella fattispecie, il conducente del ciclomotore non ha rispettato l'obbligo di precedenza, posto dall'art. 145 c.d.s. in caso di intersezioni, a favore della vettura proveniente da destra, ed è pertanto responsabile del sinistro in base al principio della colpa, tuttavia “ in tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente favorito di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità; e che in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purchè ragionevolmente prevedibili. Pertanto, anche nel caso in cui sia stata infranta la regola relativa all'obbligo di precedenza, nei confronti dei veicoli provenienti da destra, il diritto di precedenza non esclude né il dovere del conducente “favorito” di rispettare altre norme specifiche poste dal Codice della Strada (come quella di rispettare i limiti di velocità per le zone urbane….), né la responsabilità dello stesso per gli eventi dannosi conseguenti alla mancata adozione dei comportamenti prescritti.” Invero, deve ritenersi che“il possibile sopraggiungere da una intersezione, in zona urbana …di altro veicolo costituisca evento prevedibile con la normale prudenza, diligenza e perizia, necessarie alla conduzione di una automobile;
” (Cass. 9615/1991 e
270176/2017, .Tribunale di Milano, sentenza del 6.5.2022, n. 3971). L'art. 145 del codice della strada attribuisce la precedenza stradale, di regola, a chi proviene da destra, «salvo diversa segnalazione», come nel caso di stop o di semaforo rosso. Ma la norma impone a tutti i conducenti che si avvicinano a un'intersezione o a un incrocio di «usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti». Indi, anche chi ha il diritto di precedenza deve moderare la velocità e controllare sempre, prima di passare, se stanno sopraggiungendo veicoli o pedoni. Inoltre, in riferimento alla velocità dei veicoli poiché, nel caso che ci occupa, non è stato provata la velocità degli stessi deve presumersi che la velocità di entrambi i mezzi abbia concorso ugualmente a determinarne lo scontro. Pertanto, la mancata precedenza combinata con altri fattori ovvero la velocità di entrambi i mezzi e la mancata osservanza da parte del conducente dell'autovettura dell'obbligo, previsto dall'art. 143, 1 comma C.d.s., di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima nonché dell'obbligo imposto dall'art. 145, 1 comma c.d.s. di usare nell'approssimarsi ad una intersezione la massima prudenza al fine di evitare incidenti, sono conducenti per l'affermazione della corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 50%. Conclusivamente, deve ritenersi una responsabilità concorrente ex art. 2054 c.c. con pari incidenza causale nella produzione dell'evento.
In ordine al chiesto risarcimento del danno non patrimoniale, il C.T.U. ( cfr. la relazione di consulenza medico legale in atti, ben eseguita e motivata nonché immune da vizi logici o tecnici) ha accertato il danno biologico permanente nella misura del 7%, pari all'importo di € 12.158,12 (valore del punto base danno permanente pari a € 947,30)
l'invalidità temporanea in gg. 30 al 100%, in gg. 50 al 75%, in giorni 25 al 50% per un importo complessivo di € 7.940,75 ( valore dell'indennità giornaliera pari ad €
55,24) e riconosciuto il danno morale nella percentuale del 33,33% sul complessivo danno biologico per € 6.698,95 per un totale di € 26.797,82 da riconoscere nella misura del 50% in ragione della accertata concorrente responsabilità, ovvero nell'importo di €
13.398,91 oltre le spese mediche sostenute pari all'importo di € 303,62 da riconoscersi parimenti al 50%. La suddetta somma ( determinata ex art. 139 D.Lgs 209/2005 secondo gli importi aggiornati con il D.M. 16.07.2024) calcolata all'attualità, trattandosi di debito di valore, va devalutata alla data del sinistro e sulla somma devalutata va calcolata anno per anno la rivalutazione secondo l'indice istat e sulla somma annualmente rivalutata applicati gli interessi al tasso legale, dal dì del fatto alla data della sentenza e sulla somma ottenuta dal dì successivo al deposito della sentenza applicati gli interessi legali fino al saldo. (Cass. S.U. sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995) Quanto alla domanda risarcitoria dell'attore se ne deve rilevare Parte_1
l'infondatezza poiché il preventivo dei pezzi da sostituire per un totale di € 3.412,32, prodotto in giudizio, non costituisce prova del danno subito dal ciclomotore nel sinistro per cui è causa, né è da ritenere ammissibile una CTU tecnica disposta nel corso del giudizio a distanza di tempo dal sinistro nel difetto di un minimo elemento obiettivo dello stato del ciclomotore all'epoca del sinistro quale avrebbe potuto essere ad es. la relativa documentazione fotografica.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, atteso l'esito del giudizio, sono poste a carico della controparte nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità concorrente con pari incidenza causale della condotta di guida dell'attore e del Convenuto nella Parte_2 Controparte_5
causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto
- Condanna i convenuti al pagamento in solido in favore dell'attore Parte_2
della somma di € 13.398,91 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – biologico e morale- per le lesioni subite oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi come in parte motiva oltre alla refusione delle spese mediche sostenute per
€ 151,81 oltre interessi legali dalla data di introduzione del giudizio al saldo;
- Condanna i convenuti in solido alla refusione in favore dell'attore Parte_2
nella misura di ½ delle spese del giudizio che liquida per l'intero in € 5.077,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
- rigetta la domanda dell'attore . Parte_1
Così deciso in Agrigento il 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò