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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/09/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 778 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
con l'avv. Giovanni Pasquale Mosca, che lo rappresenta e Parte_1 cura in calce al ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Castrovillari, alla Via Ettore Gallo n. 31, è elettivamente domiciliato appellante
E
, con i dottori Controparte_1 saria Leuzzi e Controparte_2 che lo rappresentano e difendono ai sensi dell'art. 9, comma 2, D. Lgs. 149 del 14.09.2015, presso la cui sede, sita in alla via P. De CP_1
Roberto n. 34, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Accertamento della violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… annullare l'ordinanza ingiunzione n. 131/2019 (prot. 16283), emessa dall'ispettorato territoriale del lavoro di per euro CP_1
3.300,00 e di conseguenza dichiarare che nulla è dov ricorrente;
annullare il verbale ispettivo n. 20522 del 26.06.2017, in quanto lacunoso nell'omettere il contenuto delle dichiarazioni rese da . Con Parte_2 vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi…>>; per l'appellato: < …Voglia l'Ecc. Corte di appello di Catanzaro rigettare il gravame proposto perché infondato in fatto in diritto e, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare la sentenza numero 162/2024 pronunciata dal Tribunale di Castrovillari, condanna di parte appellante al
1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'articolo 9, c. 2, del D. Lgs. 149 del 2015…>> FATTO E DIRITTO
§1 Con ricorso depositato presso il Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, in data 2.10.2019, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
data 26 giugno 2017, l' Controparte_1 CP_1
i confronti il verbale unico di accertame azione n. CS/00001/2017, prot. n. 20522, con cui gli ha contestato la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.
9-bis del D.L. n. 510/1996, convertito in L. n. 608/1996, per aver occupato nella giornata del 7 giugno 2017, senza la Parte_2 relativa comun le si è dato atto che era Parte_2 stato rinvenuto intento in attività di aratura e che nita documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro. Con successivo ricorso depositato presso il medesimo organo giudicante, ha poi proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 16.283 del 12 giugno 2019, con cui gli è stata irrogata la sanzione amministrativa pari a € 3.300, sulla base della violazione contestata con il menzionato verbale di accertamento. In entrambi i ricorsi, ha dedotto la natura gratuita della prestazione lavorativa resa da , fondata su vincoli di parentela (essendo suo cugino) Parte_2
e ispir di solidarietà e affettività familiare. In diritto, ha richiamato: il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le prestazioni lavorative rese nell'ambito familiare si presumono gratuite, salvo prova rigorosa del carattere oneroso e della sussistenza degli elementi tipici del lavoro subordinato, tra cui il vincolo di subordinazione e la retribuzione;
l'art. 60 del che sancisce una presunzione assoluta di gratuità delle prestazioni CP_3 lavora e da coniugi, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo;
l'art. 1322 c.c., che ammette prestazioni lavorative gratuite ove sorrette da interessi meritevoli di tutela giuridica. Co Costituitosi in entrambi i giudizi, l – premesso che: a seguito di un accesso ispettivo presso la sede operativa ll'azienda agricola di , Parte_1 ubicata in località Bifurto nel Comune di Cerchiara di Calab lavoro riscontravano la presenza di intento a svolgere Parte_2 attività di aratura con un trattore agricolo, privo di regolare assunzione;
il lavoratore, in maniera spontanea, dichiarava di aver iniziato la prestazione alle ore 9:00, di essere stato incaricato il giorno precedente dallo stesso Parte_1
e di essere in attesa di compenso alla fine del lavoro,
[...] done l'ammontare; alla richiesta di esibizione della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il datore non ottemperava, sicché si procedeva a notificare apposito verbale di diffida ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, per l'omessa regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato;
- deduceva la legittimità dell'irrogata sanzione: richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il verbale redatto dagli ispettori del lavoro ha piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, per i
2 fatti avvenuti in loro presenza o da loro direttamente compiuti, ma può altresì costituire prova idonea, liberamente valutabile dal giudice, anche per dichiarazioni rese da terzi o per deduzioni effettuate dagli ispettori stessi (ex multis, Cass. n. 9251/2010; n. 17049/2008; n. 11946/2005), avendo la Suprema Corte (sent. n. 10427/2014) ulteriormente chiarito che, sebbene le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori non abbiano efficacia vincolante, esse possono essere ritenute sufficienti dal giudice, ove univoche, anche in assenza di conferma testimoniale, salvo prova contraria a carico del datore;
valorizzando l'esistenza, nel nostro ordinamento, della presunzione semplice di onerosità del rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., salvo prova contraria da parte del datore, il quale deve dimostrare che la prestazione è stata resa per spirito di liberalità o solidarietà familiare;
affermando il carattere non dirimente della breve durata della prestazione al fine di escludere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, potendo sussistere anche per periodi limitati.
§2
Il Tribunale, disposta la riunione dei due incarti, assunta la deposizione di rigetta i ricorsi. Parte_2 nte – posto che il giudizio di opposizione a ordinanza- ingiunzione si configura come ordinario, nel quale l'onere della prova grava sull'amministrazione procedente in relazione ai fatti costitutivi dell'illecito; - l'amministrazione ha assolto l'onere probatorio, avendo documentato che il lavoratore venne sorpreso dagli ispettori intento a svolgere Parte_2 attività lav do agricolo dell'opponente, circostanza attestata nel verbale ispettivo che fa piena prova fino a querela di falso. Ha sottolineato che: quanto constatato è stato confermato dalle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso lavoratore nell'immediatezza dell'accertamento, da cui è emerso che egli stava svolgendo attività agricola (aratura) su incarico di con promessa di retribuzione al termine del lavoro;
le Parte_1 ssivamente rese dal lavoratore in sede testimoniale, volte a negare il rapporto di lavoro e a farlo apparire come un'attività resa a titolo di cortesia, sono da reputare non attendibili, poiché contrastanti con le dichiarazioni precedenti, rese nell'immediatezza dei fatti;
sono presenti chiari indici del vincolo di subordinazione, ossia attività esecutiva su incarico altrui, utilizzo di mezzi aziendali (trattore), osservanza di un orario, previsione di un corrispettivo.
§3
La sentenza è gravata d'appello da con atto depositato il Parte_1
13.09.24. Co Costituitosi in giudizio, l' di Vibo Valentia ha formulato le conclusioni sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4
3 Con il proposto gravame, il sig. lamenta l'erroneità della sentenza Pt_1 laddove il Tribunale ha ritenuto s e il rapporto di lavoro subordinato, omettendo di prendere in considerazione il contenuto dell'art. 74 del d.lgs. n. 276/2003, secondo cui, con riferimento alle attività agricole, le prestazioni rese da parenti fino al sesto grado, in modo occasionale e senza corresponsione di compensi (fatta eccezione per spese di mantenimento ed esecuzione), non costituiscono rapporto di lavoro, né autonomo né subordinato, trattandosi di disposizione che configura una vera e propria presunzione legale di gratuità, superabile esclusivamente mediante prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra cui la continuità, l'onerosità e l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore, carente nel caso di specie. Evidenzia, in particolare, quanto alle dichiarazioni rese da in sede di Parte_2 primo accesso ispettivo, che: queste sono, olt ie, prive di specificità quanto all'importo della retribuzione, alla frequenza della prestazione e alla natura del vincolo;
lo stesso dichiarante, in sede di testimonianza, ha affermato di non ricordare se e cosa avesse riferito agli ispettori, sottolineando la sua scarsa istruzione e l'impreparazione nel contesto dell'accesso; egli ha confermato la natura meramente occasionale dell'attività svolta e il contesto familiare che l'ha motivata, ossia per essere stata richiesta in maniera estemporanea dal cugino per motivi di salute del padre di Pt_1 quest'ultimo, circostanza corrobora ocumentazione sanitaria prodotta in giudizio. Rappresenta, infine, che anche l'eventuale promessa di un compenso futuro e indeterminato nel quantum non può costituire, in assenza di prova concreta, indice sufficiente di onerosità, potendo semmai rientrare tra le “spese di mantenimento e di esecuzione” espressamente ammesse dall'art. 74 citato.
§4.1
L'appello è meritevole di accoglimento. Orbene, ritiene il Collegio, in difformità a quanto affermato dal Tribunale, che le emergenze istruttorie non consentono di ritenere assolto, da parte dell'amministrazione appellata, l'onere probatorio da cui era gravata in punto di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Invero, la dichiarazione resa in sede ispettiva dal sig. è scarna in Parte_2 ordine alla circostanza della predeterminazione della retribuzione e comunque emerge, dalla medesima, l'occasionalità dell'apporto lavorativo - avendo il suddetto riferito, in sede ispettiva, che era stato chiamato il giorno prima da
, il quale gli aveva chiesto di andare a preparare con il trattore Parte_1 il terreno per la posa dell'orto. A ciò si aggiunga che – pacifica l'esistenza del rapporto di parentela tra i due - la verbalizzazione delle dichiarazioni da parte dei funzionari di vigilanza è delle 11.45, mentre il sig. riferisce che stava per finire e che aveva Parte_2 iniziato alle 9.
§4.2
4 Del resto, <In tema di rapporto di lavoro agricolo e con riferimento all'attività lavorativa prestata a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12551 del 09/06/2011); <<In tema di attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, la mera prestazione di detta attività non basta a configurare un rapporto di lavoro subordinato, richiedendosi la prova degli elementi sintomatici della subordinazione, cioè il rispetto dell'orario e l'inserimento nella struttura organizzativa del datore di lavoro, ovvero di elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e obbligazione retributiva, nonché l'esistenza di direttive e controlli datoriali>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8070 del 08/04/2011). Ed ancora, l'art. 74 del d. vo 276/2003, sub “Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro” stabilisce che “1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”.
§ 4.3 Nel caso di specie, il fatto stesso che il sig. abbia riferito di essere in Parte_2 attesa di compenso alla fine del lavoro, oscendone l'ammontare, valutato unitamente al vincolo di parentela, alla brevità della prestazione (limitata all'espletamento di un determinato incarico portato a compimento in un ristretto lasso temporale) e alla sua occasionalità, sono elementi che inducono ad escludere l'esistenza di quella corrispettività tra prestazione lavorativa e obbligazione retributiva che caratterizza la subordinazione, alla stregua della fattispecie normativa di cui all'art. 74 cit..
§5 In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza gravata, va dichiarata l'insussistenza della contestazione di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. CS/00001/2017, prot. n. 20522, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso in data 12 luglio 2024, avverso la sentenza del
[...] lari, giudice del lavoro, n. 162/2024, resa in data 29 gennaio 2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara l'insussistenza della contestazione di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. CS/00001/2017, prot. n. 20522, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta;
2. condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di lite nei confronti dell'appellante, che liquida in complessivi euro 1314,00 quanto al primo grado ed in euro 1458,00, quanto al secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc, oltre al rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 16 settembre 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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