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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2414/2024 R.G vertente
TRA
, C.F. , C.F. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
C.F. , elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Arco Mirelli n. 32 presso lo
[...] C.F._3 studio del prof. avv. Francesco Brizzi che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Chiara Ianniruberto;
- Appellanti
CONTRO
con sede in Castellammare di Stabia al Viale delle Terme Controparte_1
n. 3/5, C.F. e P.i.v.a. in persona del Liquidatore dott. , nato a P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
Torre Annunziata, il 07 luglio 1961, dom.to in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 90, C.F.
, elettivamente dom.ta in Napoli alla via Giulio Palermo n.103, presso lo studio dell'avv. C.F._4
Domenico Piccolo C.F. che la rappresenta e difende il quale ai sensi degli art.ti 133 C.F._5 comma II, 134 comma III e 176 comma II c.p.c. dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni inerenti detto giudizio a mezzo fax al n. 081/8628045, e/o p.e.c. Email_1
- Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.05.2023 dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, gli appellanti in epigrafe ed altri 22 lavoratori, che in corso di causa hanno rinunciato alla causa, convenivano in giudizio la al fine di ottenere Controparte_3
l'annullamento della procedura di licenziamento collettivo avviata nei confronti di 35 dipendenti in data
28.06.2022. Parte ricorrente esponeva di aver ottenuto, con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
1 2297/2019 (confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24757/2022), il riconoscimento della CP_ prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla ex art. 2112 c.c., con obbligo per quest'ultima di reintegrare i dipendenti a seguito della restituzione del complesso aziendale da parte della curatela CP_ fallimentare della;
deduceva che nonostante la definitività del giudicato, la Parte_4 ometteva di adempiere al suddetto obbligo di reintegra, avviando la procedura di licenziamento collettivo, conclusasi con l'irrogazione dei recessi a carico dei lavoratori ricorrenti con lettera del 21.10.2022; che tale procedura era da considerarsi viziata stante plurime violazioni degli obblighi procedurali imposti dalla legge n. 223/1991, con particolare riferimento : 1) alla mancata comunicazione preventiva al sindacato UGL e alla
RSA aziendale (art. 4, co. 2, l. 223/1991); 2) all'inosservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare
(art. 4, co. 3, 5 e 9); 3) all'assenza di trasparenza e verifica nella comunicazione ex art. 4, co. 9.
Concludevano chiedendo dichiararsi la nullità o inefficacia dei licenziamenti e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro con corresponsione di un' indennità risarcitoria e pagamento dei contributi previdenziali dalla data del recesso all' effettiva reintegrazione ovvero, in via subordinata, il riconoscimento di un'indennità omnicomprensiva ai sensi dell'art. 18, co. 4, L. 300/1970.
CP Instaurato regolarmente il contradittorio si costituiva la che eccepiva in via preliminare la tardività del ricorso e ne chiedeva il rigetto nel merito perché infondato.
Con sentenza n. 1411/2024, pubbl. il 04.07.2024, il Giudice di prime cure respingeva la domanda ritenendo applicabile il regime semplificato previsto dall'art. 189, co. 6, del cd. Codice della crisi d'impresa e dell' insolvenza (d.lgs. 147/2020) e sanato il vizio procedurale di cui all' art 4, co. 2, L. 223/1991 per effetto della successiva partecipazione del sindacato UGL e della relativa RSA alla seconda fase della procedura (“cd. amministrativa). Quanto alla violazione dei criteri di scelta (artt. 4, commi 3, 5 e 9) rilevava, invece, che i licenziamenti avevano riguardato l'intera platea dei lavoratori, con l'unica eccezione di un unico dipendente ritenuto indispensabile per l'espletamento delle attività amministrative residue. L'eventuale omissione nella specifica indicazione dei criteri veniva qualificata come violazione meramente formale, insuscettibile di incidere sulla validità della procedura. Infine, rilevava che nella comunicazione del 28 giugno 2022 la società aveva correttamente indicato i profili professionali coinvolti e specificato come criterio unico quello dell'impossibilità oggettiva della prestazione in conseguenza della dismissione aziendale prevista dal piano concordatario omologato dal Tribunale. Condannava, quindi, ciascun ricorrente al pagamento di € 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.
Avverso la suindicata sentenza con atto depositato in data 05.09.2024 hanno proposto tempestivo appello i lavoratori , e censurando l'erroneità della motivazione sotto Parte_1 Parte_2 Parte_3 plurimi profili. In primo luogo, hanno dedotto l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 189, co. 6, c.c.i.i., atteso che la procedura de quo era stata avviata in data 28 giugno 2022 e quindi antecedentemente all'entrata in vigore della norma invocata (15 luglio 2022). In ogni caso hanno sostenuto l'insanabilità ex post della violazione di cui al 2 comma dell'art. 4, L. 223/1991 per l' omessa tempestiva comunicazione dell' avvio della procedura alle rappresentanze sindacali costituite nonché alle rispettive associazioni di categoria ( nello specifico omessa convocazione del sindacato UGL e della RSA dello stesso). In secondo luogo, hanno contestato la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto correttamente adempiute le prescrizioni di cui all' art. 4, comma 3,5,9 con riferimento all' indicazione dei criteri di scelta del personale da licenziare, anche in relazione alla permanenza in servizio di un unico dipendente non coinvolto nella procedura, senza che ne fosse chiarita la ragione oggettiva ed esclusiva. Hanno quindi concluso per la riforma dell' impugnata sentenza, con declaratoria di inefficacia/ nullità del comminato licenziamento e vittoria delle spese del doppio grado.
2 Notificato il gravame si è costituta parte appellata che ha resistito all' appello chiedendo la conferma dell' impugnata sentenza.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello non può essere accolto ritenendo questo Collegio la sentenza impugnata esente da censure.
Con riferimento al primo motivo di appello, relativo alla violazione dell'obbligo gravante sul datore di lavoro di cui all' art. 4, co. 2, della L. 223/1991, deve osservarsi che la disputa sull' applicabilità del regime semplificato previsto dall' art. 189, comma 6, del Codice della crisi d' impresa risulta nella fattispecie del tutto irrilevante essendo la procedura conforme alla disciplina ordinaria.
Il vizio denunziato - inerente la tardiva convocazione delle rappresentanze sindacali e associazioni di categoria - non ha, invero, comportato alcuna compromissione del diritto del sindacato di partecipare alle trattative per la riduzione personale né tantomeno ha pregiudicato l' esigenza di trasparenza del processo decisionale datoriale. La segnalazione del sindacato UGL in data 6 luglio 2022 ha infatti determinato l'integrazione della procedura anche nei confronti della predetta sigla e della relativa RSA, come documentalmente dimostrato dalla società appellata. Le organizzazioni sindacali infatti hanno avuto la possibilità di partecipare agli incontri per vagliare soluzioni alternative al licenziamento tanto è vero che prendevano attivamente parte agli esami congiunti del 10.08.2022 e del 06.10.2022 rilasciando dichiarazioni e sottoscrivendo i relativi verbali, esercitando così appieno la funzione di controllo e valutazione prevista dalla normativa.
Parimenti anche il secondo motivo di gravame concernente la presunta violazione dei criteri di scelta del personale da licenziare appare infondato.
CP_ Pacifico che la , in stato di cronica crisi aziendale dal 2015 e con una massa passiva pari a circa € 16 milioni, ha visto aggravare la propria situazione anche per effetto del mancato introito derivante dalla gestione del patrimonio immobiliare affidato alla Società partecipata al 98% “ Parte_4 dichiarata fallita, in data 05.06.2022 la Società ha avviato la fase di liquidazione giudiziale di detta consistenza a seguito dell'omologazione del piano di concordato da parte del Tribunale di Torre
Annunziata.
[... In tale contesto la procedura di licenziamento per cui è causa ha interessato tutti i 35 lavoratori ex Pt_4
a favore dei quali la Corte di Appello con sentenza n. 2297/19 aveva disposto la prosecuzione dei Pt_4 CP_ rapporti di lavoro con e, pertanto, non residuavano posizioni lavorative alternative idonee a consentire una comparazione tra i dipendenti, né era configurabile una loro ricollocazione.
CP_ Come da visura camerale in atti, la ha sempre operato esclusivamente nel settore relativo alla gestione e valorizzazione di beni immobili, senza mai svolgere alcuna attività nel comparto termale. L' unica CP_ lavoratrice rimasta in servizio è risultata essere infatti una dipendente della già dall' anno 2002 addetta a mansioni amministrative-contabili indispensabili per l'espletamento delle attività in fase di liquidazione.
La stessa Corte di Cassazione con ordinanza 2 luglio 2024 n. 18093 ha chiarito che “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a
3 diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo. Ciò in quanto in quanto la fungibilità, nella comparazione dei lavoratori da licenziare, implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto;
la relativa esclusione non può, pertanto, essere ancorata solo all'esclusivo riferimento ai compiti svolti in concreto dalla lavoratrice, occorrendo una più complessiva valutazione della sua professionalità che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito (Cass. n. 24882/2019). Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l'idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni (Cass. n. 6296/2022)”.
Alla luce di detti principi, appieno condivisibili, contrariamente a quanto denunciato dagli appellanti, non è, dunque, configurabile alcuna omissione dei criteri sottesi nella scelta dei lavoratori da licenziare, atteso che nel caso de quo non sussistevano differenziazioni tra i lavoratori destinatari del recesso per aver il provvedimento in esame interessato l'intero settore termale.
La motivazione fornita nella comunicazione iniziale, basata sull'impossibilità oggettiva della prestazione per effetto della dismissione aziendale, appare dunque coerente e sufficiente, tenuto conto dell'assenza di alternative occupazionali e della cessazione integrale dell'attività produttiva.
Alla stregua di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Al rigetto segue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente giudizio di impugnazione che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della , liquidate in euro 2.400,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Controparte_3
IVA e CPA come per legge,
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 12.06.2025
4 Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2414/2024 R.G vertente
TRA
, C.F. , C.F. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
C.F. , elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Arco Mirelli n. 32 presso lo
[...] C.F._3 studio del prof. avv. Francesco Brizzi che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Chiara Ianniruberto;
- Appellanti
CONTRO
con sede in Castellammare di Stabia al Viale delle Terme Controparte_1
n. 3/5, C.F. e P.i.v.a. in persona del Liquidatore dott. , nato a P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
Torre Annunziata, il 07 luglio 1961, dom.to in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 90, C.F.
, elettivamente dom.ta in Napoli alla via Giulio Palermo n.103, presso lo studio dell'avv. C.F._4
Domenico Piccolo C.F. che la rappresenta e difende il quale ai sensi degli art.ti 133 C.F._5 comma II, 134 comma III e 176 comma II c.p.c. dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni inerenti detto giudizio a mezzo fax al n. 081/8628045, e/o p.e.c. Email_1
- Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.05.2023 dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, gli appellanti in epigrafe ed altri 22 lavoratori, che in corso di causa hanno rinunciato alla causa, convenivano in giudizio la al fine di ottenere Controparte_3
l'annullamento della procedura di licenziamento collettivo avviata nei confronti di 35 dipendenti in data
28.06.2022. Parte ricorrente esponeva di aver ottenuto, con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
1 2297/2019 (confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24757/2022), il riconoscimento della CP_ prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla ex art. 2112 c.c., con obbligo per quest'ultima di reintegrare i dipendenti a seguito della restituzione del complesso aziendale da parte della curatela CP_ fallimentare della;
deduceva che nonostante la definitività del giudicato, la Parte_4 ometteva di adempiere al suddetto obbligo di reintegra, avviando la procedura di licenziamento collettivo, conclusasi con l'irrogazione dei recessi a carico dei lavoratori ricorrenti con lettera del 21.10.2022; che tale procedura era da considerarsi viziata stante plurime violazioni degli obblighi procedurali imposti dalla legge n. 223/1991, con particolare riferimento : 1) alla mancata comunicazione preventiva al sindacato UGL e alla
RSA aziendale (art. 4, co. 2, l. 223/1991); 2) all'inosservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare
(art. 4, co. 3, 5 e 9); 3) all'assenza di trasparenza e verifica nella comunicazione ex art. 4, co. 9.
Concludevano chiedendo dichiararsi la nullità o inefficacia dei licenziamenti e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro con corresponsione di un' indennità risarcitoria e pagamento dei contributi previdenziali dalla data del recesso all' effettiva reintegrazione ovvero, in via subordinata, il riconoscimento di un'indennità omnicomprensiva ai sensi dell'art. 18, co. 4, L. 300/1970.
CP Instaurato regolarmente il contradittorio si costituiva la che eccepiva in via preliminare la tardività del ricorso e ne chiedeva il rigetto nel merito perché infondato.
Con sentenza n. 1411/2024, pubbl. il 04.07.2024, il Giudice di prime cure respingeva la domanda ritenendo applicabile il regime semplificato previsto dall'art. 189, co. 6, del cd. Codice della crisi d'impresa e dell' insolvenza (d.lgs. 147/2020) e sanato il vizio procedurale di cui all' art 4, co. 2, L. 223/1991 per effetto della successiva partecipazione del sindacato UGL e della relativa RSA alla seconda fase della procedura (“cd. amministrativa). Quanto alla violazione dei criteri di scelta (artt. 4, commi 3, 5 e 9) rilevava, invece, che i licenziamenti avevano riguardato l'intera platea dei lavoratori, con l'unica eccezione di un unico dipendente ritenuto indispensabile per l'espletamento delle attività amministrative residue. L'eventuale omissione nella specifica indicazione dei criteri veniva qualificata come violazione meramente formale, insuscettibile di incidere sulla validità della procedura. Infine, rilevava che nella comunicazione del 28 giugno 2022 la società aveva correttamente indicato i profili professionali coinvolti e specificato come criterio unico quello dell'impossibilità oggettiva della prestazione in conseguenza della dismissione aziendale prevista dal piano concordatario omologato dal Tribunale. Condannava, quindi, ciascun ricorrente al pagamento di € 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.
Avverso la suindicata sentenza con atto depositato in data 05.09.2024 hanno proposto tempestivo appello i lavoratori , e censurando l'erroneità della motivazione sotto Parte_1 Parte_2 Parte_3 plurimi profili. In primo luogo, hanno dedotto l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 189, co. 6, c.c.i.i., atteso che la procedura de quo era stata avviata in data 28 giugno 2022 e quindi antecedentemente all'entrata in vigore della norma invocata (15 luglio 2022). In ogni caso hanno sostenuto l'insanabilità ex post della violazione di cui al 2 comma dell'art. 4, L. 223/1991 per l' omessa tempestiva comunicazione dell' avvio della procedura alle rappresentanze sindacali costituite nonché alle rispettive associazioni di categoria ( nello specifico omessa convocazione del sindacato UGL e della RSA dello stesso). In secondo luogo, hanno contestato la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto correttamente adempiute le prescrizioni di cui all' art. 4, comma 3,5,9 con riferimento all' indicazione dei criteri di scelta del personale da licenziare, anche in relazione alla permanenza in servizio di un unico dipendente non coinvolto nella procedura, senza che ne fosse chiarita la ragione oggettiva ed esclusiva. Hanno quindi concluso per la riforma dell' impugnata sentenza, con declaratoria di inefficacia/ nullità del comminato licenziamento e vittoria delle spese del doppio grado.
2 Notificato il gravame si è costituta parte appellata che ha resistito all' appello chiedendo la conferma dell' impugnata sentenza.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello non può essere accolto ritenendo questo Collegio la sentenza impugnata esente da censure.
Con riferimento al primo motivo di appello, relativo alla violazione dell'obbligo gravante sul datore di lavoro di cui all' art. 4, co. 2, della L. 223/1991, deve osservarsi che la disputa sull' applicabilità del regime semplificato previsto dall' art. 189, comma 6, del Codice della crisi d' impresa risulta nella fattispecie del tutto irrilevante essendo la procedura conforme alla disciplina ordinaria.
Il vizio denunziato - inerente la tardiva convocazione delle rappresentanze sindacali e associazioni di categoria - non ha, invero, comportato alcuna compromissione del diritto del sindacato di partecipare alle trattative per la riduzione personale né tantomeno ha pregiudicato l' esigenza di trasparenza del processo decisionale datoriale. La segnalazione del sindacato UGL in data 6 luglio 2022 ha infatti determinato l'integrazione della procedura anche nei confronti della predetta sigla e della relativa RSA, come documentalmente dimostrato dalla società appellata. Le organizzazioni sindacali infatti hanno avuto la possibilità di partecipare agli incontri per vagliare soluzioni alternative al licenziamento tanto è vero che prendevano attivamente parte agli esami congiunti del 10.08.2022 e del 06.10.2022 rilasciando dichiarazioni e sottoscrivendo i relativi verbali, esercitando così appieno la funzione di controllo e valutazione prevista dalla normativa.
Parimenti anche il secondo motivo di gravame concernente la presunta violazione dei criteri di scelta del personale da licenziare appare infondato.
CP_ Pacifico che la , in stato di cronica crisi aziendale dal 2015 e con una massa passiva pari a circa € 16 milioni, ha visto aggravare la propria situazione anche per effetto del mancato introito derivante dalla gestione del patrimonio immobiliare affidato alla Società partecipata al 98% “ Parte_4 dichiarata fallita, in data 05.06.2022 la Società ha avviato la fase di liquidazione giudiziale di detta consistenza a seguito dell'omologazione del piano di concordato da parte del Tribunale di Torre
Annunziata.
[... In tale contesto la procedura di licenziamento per cui è causa ha interessato tutti i 35 lavoratori ex Pt_4
a favore dei quali la Corte di Appello con sentenza n. 2297/19 aveva disposto la prosecuzione dei Pt_4 CP_ rapporti di lavoro con e, pertanto, non residuavano posizioni lavorative alternative idonee a consentire una comparazione tra i dipendenti, né era configurabile una loro ricollocazione.
CP_ Come da visura camerale in atti, la ha sempre operato esclusivamente nel settore relativo alla gestione e valorizzazione di beni immobili, senza mai svolgere alcuna attività nel comparto termale. L' unica CP_ lavoratrice rimasta in servizio è risultata essere infatti una dipendente della già dall' anno 2002 addetta a mansioni amministrative-contabili indispensabili per l'espletamento delle attività in fase di liquidazione.
La stessa Corte di Cassazione con ordinanza 2 luglio 2024 n. 18093 ha chiarito che “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a
3 diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo. Ciò in quanto in quanto la fungibilità, nella comparazione dei lavoratori da licenziare, implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto;
la relativa esclusione non può, pertanto, essere ancorata solo all'esclusivo riferimento ai compiti svolti in concreto dalla lavoratrice, occorrendo una più complessiva valutazione della sua professionalità che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito (Cass. n. 24882/2019). Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l'idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni (Cass. n. 6296/2022)”.
Alla luce di detti principi, appieno condivisibili, contrariamente a quanto denunciato dagli appellanti, non è, dunque, configurabile alcuna omissione dei criteri sottesi nella scelta dei lavoratori da licenziare, atteso che nel caso de quo non sussistevano differenziazioni tra i lavoratori destinatari del recesso per aver il provvedimento in esame interessato l'intero settore termale.
La motivazione fornita nella comunicazione iniziale, basata sull'impossibilità oggettiva della prestazione per effetto della dismissione aziendale, appare dunque coerente e sufficiente, tenuto conto dell'assenza di alternative occupazionali e della cessazione integrale dell'attività produttiva.
Alla stregua di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Al rigetto segue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente giudizio di impugnazione che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della , liquidate in euro 2.400,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Controparte_3
IVA e CPA come per legge,
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 12.06.2025
4 Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
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