Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 333
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Sentenza 5 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi del Tribunale di Cuneo, riguarda una controversia di responsabilità extracontrattuale per risarcimento danni. L'attrice ha richiesto la condanna del convenuto al pagamento di € 22.789,00 per le spese sostenute per il ripristino di un impianto fognario, sostenendo l'esistenza di una servitù di scarico sul fondo del convenuto. Quest'ultimo ha contestato la domanda, negando l'esistenza della servitù e la propria responsabilità, richiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il Giudice ha rigettato la domanda dell'attrice, evidenziando l'insufficienza della prova dell'esistenza della servitù di scarico e della responsabilità del convenuto. Ha argomentato che l'attrice non ha dimostrato né l'esistenza di opere visibili e permanenti che attestassero la servitù, né il nesso causale tra il comportamento del convenuto e il danno subito. Inoltre, ha ritenuto inammissibile la prova orale richiesta dall'attrice, considerandola generica e non idonea a colmare le lacune probatorie. Infine, ha condannato l'attrice al pagamento delle spese legali in favore del convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 333
    Giurisdizione : Trib. Cuneo
    Numero : 333
    Data del deposito : 5 giugno 2025

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