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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 679/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 679/2023 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale - risarcimento del danno promossa DA
) con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Braccini ed Emanuele Vacchetta, come da procura in atti ATTRICE CONTRO
) con il patrocinio dell'Avv. Aldo Controparte_1 C.F._2
Serale, come da procura in atti CONVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni difforme istanza, eccezione, contestazione e conclusione, in via pregiudiziale istruttoria
- previa modifica dell'ordinanza emessa dal G.I. a scioglimento di riserva in data 02/01/2024, ritenuta erronea nella parte in cui non ha ritenuto ammissibili le prove orali proposte dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. per l'asserita genericità delle stesse, rimettere la causa in istruttoria al fine di consentire all'attrice di esercitare il proprio diritto alla prova, disponendo l'acquisizione delle prove richieste dalla parte attrice nelle memorie ex art. 183 c. VI n. 2 e n. 3 c.p.c.; in via istruttoria
- ammettere le prove per interpello formale e testi sui capitoli di prova dedotti nelle memorie ex art. 183 c. VI n. 2 e n. 3 c.p.c., che si intendono qui integralmente riprodotti e fatti precedere dalla rituale formula interrogativa: “E' vero che”, con i testi ivi indicati , arch. Tes_1
geom. Persona_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 CP_2 geom. geom. . CP_3 Controparte_4 Testimone_5 CP_5
1 - ai sensi dell'art. 210 c.p.c., acquisire presso il Comune di Limone Piemonte le pratiche di edilizie di edificazione relative alla casa di proprietà (licenza edilizia n. 553 del CP
30/08/68 e successive modifiche, sanatorie, etc.) nonché relative al Condominio La Bomboniera, e ciò al fine di verificare l'eventuale esistenza negli atti depositati di qualsivoglia riferimento alle tubazioni di scarico;
nel merito
- previe le declaratorie del caso e di rito, ivi compresa la pregiudiziale declaratoria di esistenza di una servitù di scarico sul fondo di proprietà , CP
- dichiarare tenuto, e per l'effetto condannare, il sig. a corrispondere, giusta Controparte_1 quanto sopra, a titolo di risarcimento del danno a favore dell'attrice, l'importo di € 22.789,00,
o la veriore somma accertanda in corso di causa. Con vittoria di spese e di compensi di avvocato, oltre a rimborso forfetario delle spese generali (al 15%), nonché C.P.A. (attualmente, al 4%) e I.V.A. (attualmente, al 22%) sulle somme imponibili. CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale Ill.mo,
- Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Previa modifica dell'ordinanza emessa dal G.I. in data 02.01.2024; In via istruttoria
- ammettersi le proprie istanze istruttorie, opponendosi a quelle ex adverso dedotte e contestandosi altresì la avversaria documentazione prodotta. Nel merito: rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice è dal 2010 proprietaria di un immobile sito in Limone Parte_1
Piemonte, denominato Condominio Miosotis, per effetto di successione ereditaria di
, confinante con l'immobile di proprietà del convenuto , Persona_2 Controparte_1 acquistato dal medesimo dante causa dell'attrice, in quanto originariamente unico proprietario di entrambi i fondi. Nel 2020, in occasione di lavori di ristrutturazione, l'attrice aveva constatato che la tubazione dello scarico fognario insistente sul proprio fondo era interrotta in coincidenza del muro di confine della proprietà del convenuto;
invocando l'esistenza di una servitù di scarico fognario, esercitata mediante una tubazione che, passando sul terreno di proprietà del convenuto, si innestava sulla, l'attrice aveva chiesto al di ripristinare l'impianto fognario. Stante l'inerzia del CP proprietario confinante, l'attrice ha provveduto in proprio al pagamento delle opere necessarie per dotare il condominio di impianto fognario, per un complessivo importo di euro 22.789,00, chiedendo pertanto la condanna del convenuto al pagamento di detta somma a titolo risarcitorio.
2 2. Il convenuto si è costituito premettendo di aver acquistato il proprio immobile nel 1991, di aver costruito un'autorimessa a confine con la proprietà attorea e che sin dalla sua edificazione il condominio Miosotis scaricava le acque reflue in pozzo perdente sito nella medesima proprietà. Il convenuto ha pertanto contestato l'esistenza di servitù di scarico fognario gravante sul proprio fondo, difettandone la prova e dovendo in ogni caso chiedere il previo accertamento dell'esistenza del diritto di servitù e contestando altresì l'eventuale possesso ai fini dell'usucapione, invocando l'estinzione della servitù per non uso ultraventennale. Nel merito, ha contestato la sussistenza di una propria responsabilità, in mancanza di prova sia della servitù che del proprio contegno illecito, concludendo per il rigetto della domanda attorea. All'udienza fissata per la trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni e contestazioni;
assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stata ritenuta inammissibile la prova orale richiesta da parte attrice. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata pertanto rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
3. L'azione introdotta dall'attrice è volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 22.789,00 a titolo risarcitorio è senz'altro riconducibile al paradigma della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che incombe sull'attrice la prova di tutti gli elementi costituitivi della fattispecie in questione: il compimento di un fatto illecito, ovvero la lesione di una situazione soggettiva tutelata dall'ordinamento; la sussistenza di un danno ingiusto;
il nesso causale tra l'illecito e l'evento dannoso;
la colpa o il dolo del responsabile;
il concreto ed effettivo pregiudizio, in termini di conseguenze patrimoniali o non patrimoniali che siano derivate dal fatto illecito, in termini di danno conseguenza.
3.1. In tal senso, l'attrice allega e documenta di essere proprietaria del Condominio Miosotis in Limone Piemonte, censito al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 35 n. 346, alla stessa pervenuto per effetto di successione ereditaria di _2
, deceduto nel 2010 (doc. 1 fascicolo parte attrice); il complesso condominiale
[...] confina con l'immobile di proprietà del convenuto, censito al foglio 35 n. 333, acquistato nel 1991 dal medesimo dante causa dell'attrice (doc. 2 fascicolo parte attrice), originariamente proprietario di entrambi i mappali. Secondo la prospettazione attorea, sul fondo di proprietà del convenuto gravava servitù di scarico fognario, mediante impianto di tubazioni che dal condominio, attraverso il fondo del convenuto, si annettevano alla condotta comunale. In occasione di lavori di ristrutturazione del fabbricato eseguiti dal 2017 e fino al 2020, l'attrice aveva constatato che la CP_6 tubazione si interrompeva in coincidenza del confine tra le due proprietà; aveva pertanto richiesto vanamente al convenuto il ripristino della tubazione, sostenendo infine in proprio le spese per la realizzazione dell'impianto fognario del condominio. 4. Ciò posto, la domanda non può essere accolta, non avendo l'attrice assolto l'onere probatorio posto a suo carico nei termini innanzi richiamati, in particolare non risultando la prova dell'esistenza di una servitù di scarico fognario come prospettata da parte attrice, della responsabilità del convenuto e del nesso causale. Secondo la
3 prospettazione attorea, la costruzione della villa oggetto di trasferimento al era CP avvenuta a partire dal 1968, contestualmente all'edificazione del Condominio Miosotis, entrambi appartenenti all'unico dante causa , che avrebbe dotato il Persona_2 condominio dello scarico fognario mediante tubazioni e opere visibili e permanenti, quali pozzetti e tombini. In particolare, le tubazioni, attraversando il fondo oggi di proprietà del convenuto, collegavano l'impianto fognario alla condotta comunale;
conseguentemente, al momento della compravendita della villa, si sarebbe automaticamente costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia.
4.1. Sul punto si deve osservare che senz'altro la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia si determina non in forza di una manifestazione di volontà negoziale, ma per effetto del concorso di più elementi costitutivi di una fattispecie complessa e si configura in presenza di determinati requisiti: l'esistenza di due fondi attualmente divisi ed un tempo posseduti dallo stesso proprietario;
la presenza di cose poste o lasciate dal proprietario in uno stato dal quale risulta la servitù; la separazione tra i due fondi;
l'assenza di una disposizione (contraria) relativa alla servitù. In altri termini, l'originario proprietario deve aver realizzato opere visibili costituendo tra i due fondi un rapporto obiettivo di servizio tale da manifestare l'esistenza di una servitù e la successiva separazione dei due fondi o parti del fondo per un atto di alienazione volontario. In presenza di tali elementi e in mancanza, nell'atto di alienazione, di una volontà contraria, la servitù si intende stabilita ope legis e a titolo originario (C. Civ. n. 24849/2005) e sorge nel momento stesso in cui i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario, per il principio generale per cui nemini res sua servit (C. Civ. n. 5699/2001).
4.2. Il presupposto della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario (C. Civ. n. 10662/2015). Per l'effetto, chi intende ottenere il riconoscimento della costituita servitù per destinazione del padre di famiglia ha l'onere di provare l'originaria appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario;
la realizzazione di opere visibili e permanenti prima della divisione dei fondi, inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù e che lo stato di asservimento così delineato fosse presente al momento del trasferimento di uno dei due fondi ad altro soggetto, assumendo rilievo il momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, al fine di accertare se a tale data lo stato di asservimento di un fondo rispetto all'altro permettesse così come creato dall'unico precedente proprietario.
4.3. Nel caso di specie, non vi è invece alcuna prova sia dell'esistenza di opere visibili e destinate all'esercizio della servitù, posto che parte attrice rappresenta l'esistenza di
“pozzetti e tombini” e sia della circostanza che le stesse fossero state costruite dal dante causa delle odierne parti del giudizio. Giova rilevare che parte attrice ha documentato lo stato luoghi attuale con un'unica fotografia ritraente il confine tra le due proprietà, recante la dicitura manoscritta “tubo”. Trattasi di documentazione del tutto irrilevante ai
4 fini della decisione, posto che, in conformità alle coordinate innanzi richiamate, deve essere dimostrata l'esistenza delle opere visibili e permanenti e che la ricostruzione dello stato dei luoghi avvenga al momento della divisione dei due fondi, così come l'originaria appartenenza dei fondi non può desumersi dalla considerazione espressa dall'arch.
, progettista incaricato dall'attrice, riportata comunicazione di servizio del 30 Per_1 luglio 2020 (doc. 5 fascicolo parte attrice).
4.4. Al contrario, dalla predetta comunicazione si evince che peraltro lo stesso impianto fognario del confinane condominio Bomboniera, costruito in epoca antecedente al condominio Miosotis e alla villa oggi di proprietà , transitasse CP attraverso l'attuale proprietà Lo stesso professionista, peraltro con osservazioni Pt_1 che lasciano adito a dubbi, ritiene “possibile … dedurre che la condotta fognaria passante attraverso l'attuale proprietà e l'attuale proprietà per raggiungere la rete fognaria Pt_1 CP comunale a valle sia stata realizzata in concomitanza con la costruzione del Condominio La Per_ CP_ Bomboniera e che in seguito la famiglia nell'edificare il Condominio Miosotis e la abbiano innestato nella condotta già presente anche le loro utenze”. È appena il caso di osservare che da tali affermazioni non può desumersi la prova dell'esistenza della servitù, non essendo nemmeno chiaro chi avesse realizzato l'impianto fognario e le opere “visibili e permanenti”, di cui, come già rilevato, non vi è nemmeno prova.
5. Ciò posto in ordine all'assenza di prova degli elementi costitutivi della servitù e fermo restando l'onere probatorio incombente sull'attrice in ordine alla domanda risarcitorio, a tal fine non emerge nemmeno la prova sia del contegno colposo del convenuto che del nesso causale tra il fatto illecito e le conseguenze dannose subite dall'attrice. Tanto non può desumersi dalla richiamata comunicazione del professionista;
la circostanza che fosse stata verificata “l'occlusione permanente di tale condotta di scarico immediatamente dopo il muro di confine all'interno della proprietà del signor ” non è ex se CP idonea ad affermare la responsabilità del medesimo, non risultando la prova del contegno quanto meno colposo del convenuto in ordine al fatto illecito che l'attrice pretende di addebitargli. Nemmeno risulta provata la circostanza dedotta da parte attrice, secondo cui il proprietario del fondo servente, tenuto alla custodia del proprio fondo, avrebbe murato la fognatura nella zona di confine, trattandosi di mera prospettazione di natura congetturale, sfornita di idoneo supporto probatorio.
5.1. Né tale prova poteva essere fornita tramite una inammissibile prova orale, posto che i capitoli articolati da parte attrice sul punto, stante la genericità dei capitoli di prova articolati, in parte qua vertenti su circostanze oggetto di prova documentale e nessuno dei quali idoneo a provare l'effettiva responsabilità del convenuto, in conformità ai richiamati canoni ermeneutici. Le lacune probatorie fin qui descritte inducono al rigetto dell'ordine di esibizione che, come è noto, non costituisce mezzo di prova volto a sopperire alle lacune probatorie della parte richiedente e considerata altresì la assoluta genericità della richiesta, avente ad oggetto le pratiche edilizie di edificazione della villa del convenuto e quelle relative al condominio Bomboniera. Per tutti i motivi fin qui svolti, la domanda attorea deve essere rigettata.
5 6. Le spese vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia;
tenuto conto della complessiva attività processuale svolta e delle questioni trattate, le spese che l'attrice dovrà rifondere al convenuto vanno liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.
pqm
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente la domanda dell'attrice ; Parte_1 condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto CP
, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...] generali 15%, IVA e CPA. Cuneo 27 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 679/2023 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale - risarcimento del danno promossa DA
) con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Braccini ed Emanuele Vacchetta, come da procura in atti ATTRICE CONTRO
) con il patrocinio dell'Avv. Aldo Controparte_1 C.F._2
Serale, come da procura in atti CONVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni difforme istanza, eccezione, contestazione e conclusione, in via pregiudiziale istruttoria
- previa modifica dell'ordinanza emessa dal G.I. a scioglimento di riserva in data 02/01/2024, ritenuta erronea nella parte in cui non ha ritenuto ammissibili le prove orali proposte dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. per l'asserita genericità delle stesse, rimettere la causa in istruttoria al fine di consentire all'attrice di esercitare il proprio diritto alla prova, disponendo l'acquisizione delle prove richieste dalla parte attrice nelle memorie ex art. 183 c. VI n. 2 e n. 3 c.p.c.; in via istruttoria
- ammettere le prove per interpello formale e testi sui capitoli di prova dedotti nelle memorie ex art. 183 c. VI n. 2 e n. 3 c.p.c., che si intendono qui integralmente riprodotti e fatti precedere dalla rituale formula interrogativa: “E' vero che”, con i testi ivi indicati , arch. Tes_1
geom. Persona_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 CP_2 geom. geom. . CP_3 Controparte_4 Testimone_5 CP_5
1 - ai sensi dell'art. 210 c.p.c., acquisire presso il Comune di Limone Piemonte le pratiche di edilizie di edificazione relative alla casa di proprietà (licenza edilizia n. 553 del CP
30/08/68 e successive modifiche, sanatorie, etc.) nonché relative al Condominio La Bomboniera, e ciò al fine di verificare l'eventuale esistenza negli atti depositati di qualsivoglia riferimento alle tubazioni di scarico;
nel merito
- previe le declaratorie del caso e di rito, ivi compresa la pregiudiziale declaratoria di esistenza di una servitù di scarico sul fondo di proprietà , CP
- dichiarare tenuto, e per l'effetto condannare, il sig. a corrispondere, giusta Controparte_1 quanto sopra, a titolo di risarcimento del danno a favore dell'attrice, l'importo di € 22.789,00,
o la veriore somma accertanda in corso di causa. Con vittoria di spese e di compensi di avvocato, oltre a rimborso forfetario delle spese generali (al 15%), nonché C.P.A. (attualmente, al 4%) e I.V.A. (attualmente, al 22%) sulle somme imponibili. CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale Ill.mo,
- Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Previa modifica dell'ordinanza emessa dal G.I. in data 02.01.2024; In via istruttoria
- ammettersi le proprie istanze istruttorie, opponendosi a quelle ex adverso dedotte e contestandosi altresì la avversaria documentazione prodotta. Nel merito: rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice è dal 2010 proprietaria di un immobile sito in Limone Parte_1
Piemonte, denominato Condominio Miosotis, per effetto di successione ereditaria di
, confinante con l'immobile di proprietà del convenuto , Persona_2 Controparte_1 acquistato dal medesimo dante causa dell'attrice, in quanto originariamente unico proprietario di entrambi i fondi. Nel 2020, in occasione di lavori di ristrutturazione, l'attrice aveva constatato che la tubazione dello scarico fognario insistente sul proprio fondo era interrotta in coincidenza del muro di confine della proprietà del convenuto;
invocando l'esistenza di una servitù di scarico fognario, esercitata mediante una tubazione che, passando sul terreno di proprietà del convenuto, si innestava sulla, l'attrice aveva chiesto al di ripristinare l'impianto fognario. Stante l'inerzia del CP proprietario confinante, l'attrice ha provveduto in proprio al pagamento delle opere necessarie per dotare il condominio di impianto fognario, per un complessivo importo di euro 22.789,00, chiedendo pertanto la condanna del convenuto al pagamento di detta somma a titolo risarcitorio.
2 2. Il convenuto si è costituito premettendo di aver acquistato il proprio immobile nel 1991, di aver costruito un'autorimessa a confine con la proprietà attorea e che sin dalla sua edificazione il condominio Miosotis scaricava le acque reflue in pozzo perdente sito nella medesima proprietà. Il convenuto ha pertanto contestato l'esistenza di servitù di scarico fognario gravante sul proprio fondo, difettandone la prova e dovendo in ogni caso chiedere il previo accertamento dell'esistenza del diritto di servitù e contestando altresì l'eventuale possesso ai fini dell'usucapione, invocando l'estinzione della servitù per non uso ultraventennale. Nel merito, ha contestato la sussistenza di una propria responsabilità, in mancanza di prova sia della servitù che del proprio contegno illecito, concludendo per il rigetto della domanda attorea. All'udienza fissata per la trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni e contestazioni;
assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stata ritenuta inammissibile la prova orale richiesta da parte attrice. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata pertanto rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
3. L'azione introdotta dall'attrice è volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 22.789,00 a titolo risarcitorio è senz'altro riconducibile al paradigma della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che incombe sull'attrice la prova di tutti gli elementi costituitivi della fattispecie in questione: il compimento di un fatto illecito, ovvero la lesione di una situazione soggettiva tutelata dall'ordinamento; la sussistenza di un danno ingiusto;
il nesso causale tra l'illecito e l'evento dannoso;
la colpa o il dolo del responsabile;
il concreto ed effettivo pregiudizio, in termini di conseguenze patrimoniali o non patrimoniali che siano derivate dal fatto illecito, in termini di danno conseguenza.
3.1. In tal senso, l'attrice allega e documenta di essere proprietaria del Condominio Miosotis in Limone Piemonte, censito al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 35 n. 346, alla stessa pervenuto per effetto di successione ereditaria di _2
, deceduto nel 2010 (doc. 1 fascicolo parte attrice); il complesso condominiale
[...] confina con l'immobile di proprietà del convenuto, censito al foglio 35 n. 333, acquistato nel 1991 dal medesimo dante causa dell'attrice (doc. 2 fascicolo parte attrice), originariamente proprietario di entrambi i mappali. Secondo la prospettazione attorea, sul fondo di proprietà del convenuto gravava servitù di scarico fognario, mediante impianto di tubazioni che dal condominio, attraverso il fondo del convenuto, si annettevano alla condotta comunale. In occasione di lavori di ristrutturazione del fabbricato eseguiti dal 2017 e fino al 2020, l'attrice aveva constatato che la CP_6 tubazione si interrompeva in coincidenza del confine tra le due proprietà; aveva pertanto richiesto vanamente al convenuto il ripristino della tubazione, sostenendo infine in proprio le spese per la realizzazione dell'impianto fognario del condominio. 4. Ciò posto, la domanda non può essere accolta, non avendo l'attrice assolto l'onere probatorio posto a suo carico nei termini innanzi richiamati, in particolare non risultando la prova dell'esistenza di una servitù di scarico fognario come prospettata da parte attrice, della responsabilità del convenuto e del nesso causale. Secondo la
3 prospettazione attorea, la costruzione della villa oggetto di trasferimento al era CP avvenuta a partire dal 1968, contestualmente all'edificazione del Condominio Miosotis, entrambi appartenenti all'unico dante causa , che avrebbe dotato il Persona_2 condominio dello scarico fognario mediante tubazioni e opere visibili e permanenti, quali pozzetti e tombini. In particolare, le tubazioni, attraversando il fondo oggi di proprietà del convenuto, collegavano l'impianto fognario alla condotta comunale;
conseguentemente, al momento della compravendita della villa, si sarebbe automaticamente costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia.
4.1. Sul punto si deve osservare che senz'altro la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia si determina non in forza di una manifestazione di volontà negoziale, ma per effetto del concorso di più elementi costitutivi di una fattispecie complessa e si configura in presenza di determinati requisiti: l'esistenza di due fondi attualmente divisi ed un tempo posseduti dallo stesso proprietario;
la presenza di cose poste o lasciate dal proprietario in uno stato dal quale risulta la servitù; la separazione tra i due fondi;
l'assenza di una disposizione (contraria) relativa alla servitù. In altri termini, l'originario proprietario deve aver realizzato opere visibili costituendo tra i due fondi un rapporto obiettivo di servizio tale da manifestare l'esistenza di una servitù e la successiva separazione dei due fondi o parti del fondo per un atto di alienazione volontario. In presenza di tali elementi e in mancanza, nell'atto di alienazione, di una volontà contraria, la servitù si intende stabilita ope legis e a titolo originario (C. Civ. n. 24849/2005) e sorge nel momento stesso in cui i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario, per il principio generale per cui nemini res sua servit (C. Civ. n. 5699/2001).
4.2. Il presupposto della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario (C. Civ. n. 10662/2015). Per l'effetto, chi intende ottenere il riconoscimento della costituita servitù per destinazione del padre di famiglia ha l'onere di provare l'originaria appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario;
la realizzazione di opere visibili e permanenti prima della divisione dei fondi, inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù e che lo stato di asservimento così delineato fosse presente al momento del trasferimento di uno dei due fondi ad altro soggetto, assumendo rilievo il momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, al fine di accertare se a tale data lo stato di asservimento di un fondo rispetto all'altro permettesse così come creato dall'unico precedente proprietario.
4.3. Nel caso di specie, non vi è invece alcuna prova sia dell'esistenza di opere visibili e destinate all'esercizio della servitù, posto che parte attrice rappresenta l'esistenza di
“pozzetti e tombini” e sia della circostanza che le stesse fossero state costruite dal dante causa delle odierne parti del giudizio. Giova rilevare che parte attrice ha documentato lo stato luoghi attuale con un'unica fotografia ritraente il confine tra le due proprietà, recante la dicitura manoscritta “tubo”. Trattasi di documentazione del tutto irrilevante ai
4 fini della decisione, posto che, in conformità alle coordinate innanzi richiamate, deve essere dimostrata l'esistenza delle opere visibili e permanenti e che la ricostruzione dello stato dei luoghi avvenga al momento della divisione dei due fondi, così come l'originaria appartenenza dei fondi non può desumersi dalla considerazione espressa dall'arch.
, progettista incaricato dall'attrice, riportata comunicazione di servizio del 30 Per_1 luglio 2020 (doc. 5 fascicolo parte attrice).
4.4. Al contrario, dalla predetta comunicazione si evince che peraltro lo stesso impianto fognario del confinane condominio Bomboniera, costruito in epoca antecedente al condominio Miosotis e alla villa oggi di proprietà , transitasse CP attraverso l'attuale proprietà Lo stesso professionista, peraltro con osservazioni Pt_1 che lasciano adito a dubbi, ritiene “possibile … dedurre che la condotta fognaria passante attraverso l'attuale proprietà e l'attuale proprietà per raggiungere la rete fognaria Pt_1 CP comunale a valle sia stata realizzata in concomitanza con la costruzione del Condominio La Per_ CP_ Bomboniera e che in seguito la famiglia nell'edificare il Condominio Miosotis e la abbiano innestato nella condotta già presente anche le loro utenze”. È appena il caso di osservare che da tali affermazioni non può desumersi la prova dell'esistenza della servitù, non essendo nemmeno chiaro chi avesse realizzato l'impianto fognario e le opere “visibili e permanenti”, di cui, come già rilevato, non vi è nemmeno prova.
5. Ciò posto in ordine all'assenza di prova degli elementi costitutivi della servitù e fermo restando l'onere probatorio incombente sull'attrice in ordine alla domanda risarcitorio, a tal fine non emerge nemmeno la prova sia del contegno colposo del convenuto che del nesso causale tra il fatto illecito e le conseguenze dannose subite dall'attrice. Tanto non può desumersi dalla richiamata comunicazione del professionista;
la circostanza che fosse stata verificata “l'occlusione permanente di tale condotta di scarico immediatamente dopo il muro di confine all'interno della proprietà del signor ” non è ex se CP idonea ad affermare la responsabilità del medesimo, non risultando la prova del contegno quanto meno colposo del convenuto in ordine al fatto illecito che l'attrice pretende di addebitargli. Nemmeno risulta provata la circostanza dedotta da parte attrice, secondo cui il proprietario del fondo servente, tenuto alla custodia del proprio fondo, avrebbe murato la fognatura nella zona di confine, trattandosi di mera prospettazione di natura congetturale, sfornita di idoneo supporto probatorio.
5.1. Né tale prova poteva essere fornita tramite una inammissibile prova orale, posto che i capitoli articolati da parte attrice sul punto, stante la genericità dei capitoli di prova articolati, in parte qua vertenti su circostanze oggetto di prova documentale e nessuno dei quali idoneo a provare l'effettiva responsabilità del convenuto, in conformità ai richiamati canoni ermeneutici. Le lacune probatorie fin qui descritte inducono al rigetto dell'ordine di esibizione che, come è noto, non costituisce mezzo di prova volto a sopperire alle lacune probatorie della parte richiedente e considerata altresì la assoluta genericità della richiesta, avente ad oggetto le pratiche edilizie di edificazione della villa del convenuto e quelle relative al condominio Bomboniera. Per tutti i motivi fin qui svolti, la domanda attorea deve essere rigettata.
5 6. Le spese vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia;
tenuto conto della complessiva attività processuale svolta e delle questioni trattate, le spese che l'attrice dovrà rifondere al convenuto vanno liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.
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Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente la domanda dell'attrice ; Parte_1 condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto CP
, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...] generali 15%, IVA e CPA. Cuneo 27 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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