Sentenza 26 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/01/2024, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 95-1/2023 R.G.A.V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
IL TRIBVNALE DI BENEVENTO in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT. MICHELE MONTELEONE PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 95-1/2023 R.G.A.V.G.,
TRA
ON AR, rapp.ta e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Pasquale BIONDI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
RICORRENTE
E
LL VI;
RESISTENTE non costituito
avente ad oggetto: Ricorso per liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, che debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
FATTO E DIRITTO
1. ON AR chiedeva dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di LL
VI.
La ricorrente era creditrice dello LL, il quale doveva l'importo complessivo di euro
41.189,03, a titolo di TFR, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, in virtù di titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 37/2018, pubblicato in data 17/1/2018, munito di formula esecutiva in pari data, notificato in data 6/2/2018, con il quale il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva ingiunto a LL IO di pagare immediatamente e senza dilazione, in favore della ON, quella somma.
Gli atti di precetto, notificati in forza del titolo, in data 6/2/2018, 13/2/2019 e 1°/9/2023, erano rimasti vani.
1
Le procedure esecutive mobiliari presso terzi, intraprese nei confronti dei principali istituti di credito, avevano sortito esito negativo.
Il debitore era privo di beni immobili
2. LL VI non si costituiva.
3. Deve ritenersi che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente.
In particolare:
- il credito, enunziato dalla parte ricorrente, è rappresentato puntualmente nella documentazione allegata, e non è (neppure essendosi costituita la parte debitrice) contestato;
- la parte debitrice è imprenditore commerciale, come si evince dalla visura camerale;
- mancano i bilanci nell'ultimo triennio (triennio contemplato dalla legge, al fine dell'accertamento del requisito dimensionale: art. 2, co. 1, lett. 'd', CCII): la prova che la parte debitrice disponga del possesso congiunto dei requisiti, che la esonerano dalla liquidazione giudiziale (quelli di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d), CCII), incombe su di essa, a mente dell'art. 121 CCII, che recita: «Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza»: ove mai l'imprenditore fosse stato esente dall'obbligo di depositare bilanci, egli avrebbe dovuto dimostrare con altra documentazione di essere esente dalla liquidazione giudiziale;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, da adempiere verso l'odierno ricorrente, eccede gli euro 30.000,00, somma rilevante ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII: senza che alcuna documentazione possa comprovare l'avvenuta estinzione di tali obbligazioni (e la prova che un debito sia stato estinto incombe sull'obbligato, com'è superfluo ribadire);
- non è decorso l'anno dalla cessazione dell'attività, questa coincidendo con la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 33 CCII): la parte debitrice, infatti, non risulta cancellata dal registro medesimo.
Deve reputarsi accertato, altresì, lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice: essa non è in grado di assolvere alle proprie obbligazioni, come si ricava:
a) dalla circostanza che la debitrice non ottemperava al provvedimento giudiziale;
b) dai frustranei pignoramenti tentativi di pignoramento presso terzi, e dall'assenza di patrimonio immobiliare.
4. Non è possibile, aprendosi con la presente, una fase di liquidazione, una condanna alle spese di lite: la questione dovrà essere, se del caso, rimessa alla fase di accertamento del passivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di LL VI, C.F. e n. iscrizione al registro imprese [...], Partita IVA 00140070624, corrente in
Benevento, alla Via Torre della Catena, nn. 60-62-64;
2. nomina Giudice Delegato il Dott. Luigi GALASSO;
2 N. 95-1/2023 R.G.A.V.G.
3. nomina Curatore la Dott.ssa Antonella ORSINO, iscritta nell'albo dell'ODCEC di
Benevento;
4. ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
in mancanza, alla redazione provvederà il Curatore;
6. invita il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni;
7. autorizza il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155
sexies att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge
31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
8. avvisa il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, deve far pervenire in Cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore;
9. avvisa il Curatore che, al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la Cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4 bis, d. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio,
unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 Maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado od affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, e di non essere tra coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali), e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
invita, altresì, il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2,
CCII;
10. ordina al Curatore:
- di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore
3 N. 95-1/2023 R.G.A.V.G.
secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo
758 c.p.c.;
- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti od avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- in attesa dell'attuazione degli artt. 126, comma 2, CCII, e 199 CCII, di attivare il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 10 CCII;
- di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso, trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo, ed il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura;
11. fissa la data del 18 Aprile 2024, ore 10:15, stanza n. 361, per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
12. avvisa i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura,
nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 bis, ovvero 22, comma 3, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive
4 N. 95-1/2023 R.G.A.V.G.
modificazioni; è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere;
l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la Cancelleria del
Tribunale; il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
13. ordina, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza sia comunicata al debitore, a chi ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, al Pubblico Ministero, al Curatore, nonché trasmessa, per estratto, al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione.
Così deciso in Benevento, il 17 Gennaio 2024
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. LUIGI GALASSO
IL PRESIDENTE
DOTT. MICHELE MONTELEONE
5