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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26098/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio ELl'avv. DI SALVO
[...] P.IVA_1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 15 20123 MILANO presso il difensore avv. DI SALVO MAURIZIO
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio ELl'avv. BIASCI RENATO Controparte_1 C.F._1
RO e ZZ LE ( VIA DEI CONDOTTI, 9 00187 ROMA;
C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO CORRIDONI, 19 00195 ROMA presso lo studio ELl'avv.
BIASCI RENATO RO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente ex art. 189 n. 1) c.p.c.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, il SI. proponendo
[...] Controparte_1
opposizione avverso il d.i. n. 9701/2023 R.G. 13550/2023 di pagamento ELla somma di euro 29.024,09
pagina 1 di 4 oltre interessi e spese ELla procedura monitoria, chiedendo: di accertare il difetto di prova in capo al sig. ELla titolarità esclusiva EL credito ingiunto e l'infondatezza ELla domanda di Controparte_1 ripetizione di indebito per difetto dei presupposti di cui all'art. 2033 cc e in particolare per difetto di prova ELl'incasso da parte di parte opposta;
di accertare la titolarità di Agricola di un controcredito pari ad € 8.954,72, portato dalla sentenza ELla Corte di Cassazione n. 15765/2023 EL 6.6.2023; di conseguenza di revocare totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo n. 9701/2023, RGN
13550/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.5.2023; con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta opposta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 97001/2023 opposto;
in ogni caso di condannare l'opponente al pagamento in favore EL sig. ELla somma di € 29.024,09, ovvero ELla diversa somma accertata in Controparte_1
corso di causa, oltre interessi - al tasso legale a decorrere dalla diffida EL 02.03.2023 sino al 5.7.2023 data di notifica ELl'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, - ex art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dal 6.7.2023 fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di lite oltre oneri come per legge.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, rigettata l'istanza di concessione ELla provvisoria esecutività parziale EL d.i. opposto per la minor somma di euro 24.811,80, depositati telematicamente i fogli di pc, le comparse conclusionali, le memorie di replica, all'udienza 19.12.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza EL 31.12.2024.
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 11630/2019 (doc. 2 citazione) con cui il Tribunale di Milano condannava il SI. al pagamento di una somma di euro 675.868,82 in favore di . Il SI. CP_1 Pt_1
decideva di ricorrere in appello contro detta condanna;
nelle more ELla impugnazione, CP_1
l'odierno opponente, notificando due atti di pignoramento presso i terzi Banca PO EL AZ e
Banca WI, intraprendeva un'azione esecutiva contro parte opposta all'esito ELla quale otteneva dal
G.E. l'assegnazione ex art. 553 c.p.c. ELla somma complessiva di euro 29.024,09, in parziale soddisfazione EL credito precettato (ordinanza EL 5.2.2021- doc. 3 citazione).
In data 24.11.2021 la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 3696/2021 (doc. 4 citazione) annullava la statuizione di primo grado costituente giusto titolo esecutivo, rendendo sine causa gli effetti ELla relativa ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.
In data 28.2.2022 l'odierno opposto impugnava la pronuncia di appello ricorrendo innanzi alla Corte di
Cassazione, la quale, dichiarando l'inammissibilità EL ricorso, condannava il SI. al pagamento CP_1
pagina 2 di 4 ELle spese processuali in favore di , liquidate in euro 8.954,72 (sentenza n. 15765/2023 - doc Pt_1
5 citazione).
La pretesa monitoria ha ad oggetto la ripetizione ELla somma oggetto ELl'ordinanza di assegnazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ELl'opponente e come già ritenuto dal giudice EL monitorio, sussiste prova sufficiente EL pagamento ELle somme ingiunte. Gli estratti conto depositati in atti (doc. 13, 14, 15, 16 fasc. conv.) evidenziano “pagamenti diversi” e dunque effettivi passaggi di denaro in favore di (e non un mero accantonamento benché soltanto Parte_1 per alcuni di essi vi sia l'ulteriore riscontro anche EL corrispondente bonifico) eseguiti dai terzi pignorati (Banca EL AZ e Banca WI) in favore ELl'opponente, riportando come espressamente come causale il procedimento esecutivo e la relativa ordinanza di assegnazione EL 5.2.2021 (doc. 3 citazione).
Parte opponente contesta, inoltre, la titolarità esclusiva EL credito in capo all'opposto sulla scorta EL fatto che il rapporto di conto corrente n.175482, aperto presso il terzo Banca WI, fosse cointestato con la SI.ra (FI ELl'opposto). Anche tale eccezione non è dirimente. Persona_1
Ed infatti, con dichiarazione EL terzo ex 547 c.p.c., il predetto istituto di credito in un primo momento accantonava in favore di l'intera somma contenuta nel relativo conto corrente, pari ad euro Pt_1
6.749,53 (doc. 3 comparsa). Con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedeva che tale CP_1 accantonamento fosse dimezzato nella misura EL 50% (e quindi per l'ammontare di euro 3.374,76) in ragione ELla cointestazione EL conto corrente con la SI.ra sua FI (doc. 4 comparsa). Persona_1
Il G.E. con ordinanza EL 5.2.2021 (doc. 3 citazione), indicava le somme da assegnare ad Pt_1
relativamente al conto n. 175482 presso Banca WI come pari ad euro 3.374,76, esattamente la metà ELla somma presente sul conto ed inizialmente accantonata dall'istituto di credito, presumendo correttamente la contitolarità ELle liquidità giacenti al 50% in assenza di evidenze di segno diverso ed avendo, peraltro, il creditore procedente omesso l'avviso al terzo ex art. 599 c.p.c.
È invece fondata l'eccezione di compensazione, e dunque la parziale estinzione EL credito restitutorio in misura corrispondente all'importo liquidato dalla Corte di Cassazione per le spese di lite, esclusa l'IVA che costituisce una posta neutra detraibile e non un costo per la società opposta, pari ad euro
7.376,00; residuando dunque un credito per importo capitale pari ad euro 21.648,09 cui devono sommarsi gli interessi legali dalla diffida ad adempiere EL 2.3.2023 e gli interessi ex art. 1284 c.c. dal deposito EL ricorso monitorio al saldo effettivo e il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato con contestuale condanna ELl'opponente al pagamento ELla diversa somma accertata come dovuta.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza, rimanendo a carico di parte opposta le sole spese EL procedimento monitorio, e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto ELl'importo riconosciuto dovuto, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e ELl'attività difensiva svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta ELla somma di euro
21.648,09 oltre interessi legali dalla diffida ad adempiere EL 2.3.2023 e gli interessi ex art. 1284 c.c. dal deposito EL ricorso monitorio al saldo effettivo;
condanna l'opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26098/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio ELl'avv. DI SALVO
[...] P.IVA_1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 15 20123 MILANO presso il difensore avv. DI SALVO MAURIZIO
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio ELl'avv. BIASCI RENATO Controparte_1 C.F._1
RO e ZZ LE ( VIA DEI CONDOTTI, 9 00187 ROMA;
C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO CORRIDONI, 19 00195 ROMA presso lo studio ELl'avv.
BIASCI RENATO RO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente ex art. 189 n. 1) c.p.c.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, il SI. proponendo
[...] Controparte_1
opposizione avverso il d.i. n. 9701/2023 R.G. 13550/2023 di pagamento ELla somma di euro 29.024,09
pagina 1 di 4 oltre interessi e spese ELla procedura monitoria, chiedendo: di accertare il difetto di prova in capo al sig. ELla titolarità esclusiva EL credito ingiunto e l'infondatezza ELla domanda di Controparte_1 ripetizione di indebito per difetto dei presupposti di cui all'art. 2033 cc e in particolare per difetto di prova ELl'incasso da parte di parte opposta;
di accertare la titolarità di Agricola di un controcredito pari ad € 8.954,72, portato dalla sentenza ELla Corte di Cassazione n. 15765/2023 EL 6.6.2023; di conseguenza di revocare totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo n. 9701/2023, RGN
13550/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.5.2023; con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta opposta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 97001/2023 opposto;
in ogni caso di condannare l'opponente al pagamento in favore EL sig. ELla somma di € 29.024,09, ovvero ELla diversa somma accertata in Controparte_1
corso di causa, oltre interessi - al tasso legale a decorrere dalla diffida EL 02.03.2023 sino al 5.7.2023 data di notifica ELl'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, - ex art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dal 6.7.2023 fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di lite oltre oneri come per legge.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, rigettata l'istanza di concessione ELla provvisoria esecutività parziale EL d.i. opposto per la minor somma di euro 24.811,80, depositati telematicamente i fogli di pc, le comparse conclusionali, le memorie di replica, all'udienza 19.12.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza EL 31.12.2024.
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 11630/2019 (doc. 2 citazione) con cui il Tribunale di Milano condannava il SI. al pagamento di una somma di euro 675.868,82 in favore di . Il SI. CP_1 Pt_1
decideva di ricorrere in appello contro detta condanna;
nelle more ELla impugnazione, CP_1
l'odierno opponente, notificando due atti di pignoramento presso i terzi Banca PO EL AZ e
Banca WI, intraprendeva un'azione esecutiva contro parte opposta all'esito ELla quale otteneva dal
G.E. l'assegnazione ex art. 553 c.p.c. ELla somma complessiva di euro 29.024,09, in parziale soddisfazione EL credito precettato (ordinanza EL 5.2.2021- doc. 3 citazione).
In data 24.11.2021 la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 3696/2021 (doc. 4 citazione) annullava la statuizione di primo grado costituente giusto titolo esecutivo, rendendo sine causa gli effetti ELla relativa ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.
In data 28.2.2022 l'odierno opposto impugnava la pronuncia di appello ricorrendo innanzi alla Corte di
Cassazione, la quale, dichiarando l'inammissibilità EL ricorso, condannava il SI. al pagamento CP_1
pagina 2 di 4 ELle spese processuali in favore di , liquidate in euro 8.954,72 (sentenza n. 15765/2023 - doc Pt_1
5 citazione).
La pretesa monitoria ha ad oggetto la ripetizione ELla somma oggetto ELl'ordinanza di assegnazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ELl'opponente e come già ritenuto dal giudice EL monitorio, sussiste prova sufficiente EL pagamento ELle somme ingiunte. Gli estratti conto depositati in atti (doc. 13, 14, 15, 16 fasc. conv.) evidenziano “pagamenti diversi” e dunque effettivi passaggi di denaro in favore di (e non un mero accantonamento benché soltanto Parte_1 per alcuni di essi vi sia l'ulteriore riscontro anche EL corrispondente bonifico) eseguiti dai terzi pignorati (Banca EL AZ e Banca WI) in favore ELl'opponente, riportando come espressamente come causale il procedimento esecutivo e la relativa ordinanza di assegnazione EL 5.2.2021 (doc. 3 citazione).
Parte opponente contesta, inoltre, la titolarità esclusiva EL credito in capo all'opposto sulla scorta EL fatto che il rapporto di conto corrente n.175482, aperto presso il terzo Banca WI, fosse cointestato con la SI.ra (FI ELl'opposto). Anche tale eccezione non è dirimente. Persona_1
Ed infatti, con dichiarazione EL terzo ex 547 c.p.c., il predetto istituto di credito in un primo momento accantonava in favore di l'intera somma contenuta nel relativo conto corrente, pari ad euro Pt_1
6.749,53 (doc. 3 comparsa). Con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedeva che tale CP_1 accantonamento fosse dimezzato nella misura EL 50% (e quindi per l'ammontare di euro 3.374,76) in ragione ELla cointestazione EL conto corrente con la SI.ra sua FI (doc. 4 comparsa). Persona_1
Il G.E. con ordinanza EL 5.2.2021 (doc. 3 citazione), indicava le somme da assegnare ad Pt_1
relativamente al conto n. 175482 presso Banca WI come pari ad euro 3.374,76, esattamente la metà ELla somma presente sul conto ed inizialmente accantonata dall'istituto di credito, presumendo correttamente la contitolarità ELle liquidità giacenti al 50% in assenza di evidenze di segno diverso ed avendo, peraltro, il creditore procedente omesso l'avviso al terzo ex art. 599 c.p.c.
È invece fondata l'eccezione di compensazione, e dunque la parziale estinzione EL credito restitutorio in misura corrispondente all'importo liquidato dalla Corte di Cassazione per le spese di lite, esclusa l'IVA che costituisce una posta neutra detraibile e non un costo per la società opposta, pari ad euro
7.376,00; residuando dunque un credito per importo capitale pari ad euro 21.648,09 cui devono sommarsi gli interessi legali dalla diffida ad adempiere EL 2.3.2023 e gli interessi ex art. 1284 c.c. dal deposito EL ricorso monitorio al saldo effettivo e il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato con contestuale condanna ELl'opponente al pagamento ELla diversa somma accertata come dovuta.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza, rimanendo a carico di parte opposta le sole spese EL procedimento monitorio, e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto ELl'importo riconosciuto dovuto, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e ELl'attività difensiva svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta ELla somma di euro
21.648,09 oltre interessi legali dalla diffida ad adempiere EL 2.3.2023 e gli interessi ex art. 1284 c.c. dal deposito EL ricorso monitorio al saldo effettivo;
condanna l'opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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