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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
IX Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Monica Mastrandrea, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 9253/2023 vertente tra:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Parte_1
Ventura come da delega in atti ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) T.U.I. emesso dal Questore della provincia di Torino del 3.10.2022 notificato in data 27.10.2022
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in atti, nato a [...] il [...] ha proposto Parte_1 impugnazione avverso il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Torino del 3.10.2022 notificato in data 27.10.2022, chiedendo al Tribunale disporsi in suo favore il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) TUI in quanto convivente con la sorella cittadina italiana.
A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha contestato il giudizio di pericolosità sociale avanzato dalla PA in sede amministrativa ed ha allegato: di aver sempre vissuto con la sorella cittadina italiana presso l'abitazione di questa in Torino alla via De Sanctis 89, come si evince anche dalla relazione UEPE del febbraio 2023 (doc. 12 allegato al ricorso); di essere stato arrestato nel 2022 per l'espiazione della pena a poco più di un anno di reclusione (v. doc. 4 allegato al ricorso) per le condanne relative al reato di cui all'art. 628 c.p. commesso nel 2004 (sentenza emessa nel 2018) e al reato di cui all'art. 13, comma 13, TUI commesso nel 2014 (sentenza del 2014 confermata in appello nel 2019); di aver ottenuto nel marzo 2023 dal Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base dell'attività lavorativa alle dipendenze del fratello e dell'idoneo domicilio presso l'abitazione della sorella cittadina italiana (doc. 11 allegato al ricorso). Si è costituita in giudizio l'amministrazione con comparsa di costituzione del 22.1.2024 chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo: la mancata prova del requisito della effettiva convivenza con la sorella cittadina italiana e la pericolosità del ricorrente. Nel corso della trattazione, questo giudice, a modifica della precedente ordinanza del 20.3.2024
e rimettendo la causa sul ruolo, con provvedimento del 12.9.2024 in atti ha rivalutato ed ammesso le richieste istruttorie di parte ricorrente. Rispetto all'eccezione di parte convenuta sulla mancata formulazione dei mezzi istruttori come da verbale di udienza del 5.11.2024 in atti, si osserva che a conclusione del ricorso la difesa ha correttamente indicato i testi con la specificazione che gli stessi
“potranno deporre in merito al rapporto di convivenza del ricorrente con la sorella , Persona_1 cittadina italiana” (v. pag. 7 del ricorso). Al riguardo, quanto al modo di deduzione della prova per testimoni, si ritiene rispettato il dettato dell'art. 244 c.p.c. in ordine all'indicazione specifica sia delle persone da interrogare sia dei fatti sui quali i testimoni dovevano essere interrogati (nella specie, il rapporto di convivenza del ricorrente con la sorella italiana). Se poi è vero che la norma codicistica prevede che i fatti oggetto della prova testimoniale debbano essere formulati in articoli separati, affinché ciascuno di essi possa risaltare come separato e distinto rispetto ad ogni altro, è anche a dirsi che nella specie il fatto dedotto era uno soltanto e che questo è stato correttamente specificato, con la conseguenza di ritenersi perciò solo soddisfatto il requisito normativo. Escussi i testi, le parti hanno concluso come dai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va precisato che l'accertamento giurisdizionale da operare in questa sede è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo impugnato e questo
Collegio non può estendere la propria disamina a presupposti del rilascio o del diniego del permesso richiesto non oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione procedente, non contestati e non devoluti dalle parti, pena la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (sul punto: Cass. n. 10925 del 2019, ove si statuisce che “in tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il “thema decidendum”. Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale”; si veda anche Cass. n. 14159 del 2017, ove si legge in parte motiva che “oggetto del sindacato giurisdizionale sono le ragioni del diniego, non potendo essere accertate cause o condizioni diverse da quelle poste a base del provvedimento amministrativo”). Ciò premesso, quanto alla domanda azionata, si osserva che è documentale (v. doc. 1 allegato al ricorso) che il provvedimento di diniego in questa sede impugnato ha ad oggetto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. in quanto convivente con la sorella cittadina italiana.
In diritto, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, la norma di cui all'art. 19 T.U.I. non solo richiede l'effettività del requisito della convivenza, ma consente anche l'espulsione nelle sole ipotesi di cui all'art. 13 T.U.I.: la norma in esame stabilisce infatti che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: (…) c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Ancora, l'art. 28 d.P.R. 394/1999 prevede che “quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: (…) b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) del testo unico”. Al riguardo, è da segnalare come la Corte di legittimità sia intervenuta a specificare che “i cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999” (v. Cass. n. 28201 del 2021). Quanto al requisito della convivenza, l'onere della prova grava sullo straniero richiedente e la convivenza deve essere effettiva (sul punto, ex multis, Cass. n. 23598 del 2006, ove si legge che “in tema di disciplina dell'immigrazione, ai sensi degli artt. 19 e 30 T.U.I., il matrimonio con un cittadino italiano intanto conferisce allo straniero il diritto al soggiorno in Italia, sia ai fini del rilascio del relativo permesso che ai fini del divieto di espulsione, in quanto ad esso faccia riscontro l'effettiva convivenza , e fino a quando sussista tale requisito, la cui prova è a carico dello stesso straniero, non essendo la convivenza presumibile in base al mero vincolo coniugale né alle mere risultanze anagrafiche”). In modo condivisibile, si ritiene che il requisito della convivenza prescritto dalla norma di cui all'art. 19 T.U.I. in commento, coerentemente con la ratio di tutela del diritto all'unità familiare sottesa alla disposizione stessa, vada interpretato nel significato pregnante di relazione interpersonale caratterizzata da una stabile comunanza di vita e di affetti. In altre parole, l'unità familiare assurge a diritto soggettivo meritevole di tutela e suscettibile di prevalere, in un giudizio di bilanciamento, rispetto a contrapposte esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica quando sia provata l'effettività delle relazioni familiari, di cui la convivenza è normalmente indice presuntivo (cfr. sul requisito dell'effettività della convivenza la cui prova è a carico del ricorrente straniero cfr. ex multis Cass. n. 2539 del 2005, n. 2539; Cass. n. 23598 del 2006 cit.).
Ciò posto in diritto, ai fini della valutazione nel merito della domanda in esame, i testi escussi nel corso dell'istruttoria giudiziale, testi della cui genuina deposizione non si ha motivo di dubitare, è emerso che il ricorrente ha sempre vissuto con la sorella in Torino presso l'abitazione di vi De Sanctis 89: in particolare, sia la signora che il signor , rispettivamente Persona_1 Persona_2 sorella e fratello del ricorrente, hanno specificato che questi, da quando è in Italia, ha sempre vissuto con la sorella (v. verbale di udienza del 5.11.2024 in atti).
A ciò si aggiunga che la circostanza della convivenza è dichiarata anche nella relazione UEPE del febbraio 2023 rivolta al Magistrato di sorveglianza di Torino ai fini della valutazione dell'affidamento in prova ai servizi sociali: in detta relazione si legge, infatti, che il ricorrente, sin da prima della carcerazione avvenuta nell'anno 2022 per l'espiazione della pena di un anno, un mese e ventinove giorni di reclusione (v. doc. 4 allegato al ricorso), “viveva già da tempo” con la sorella e il di lei nucleo familiare in una abitazione sita in Torino alla via De Sanctis 89 (doc. 12 allegato al ricorso). Circostanza dalla quale deve ritenersi che i fratelli conducono di fatto una vita in comune. Tanto si ritiene sufficiente alla prova della convivenza necessaria ai fini del riconoscimento del diritto azionato. Irrilevanti al riguardo le ulteriori mere eccezioni e contestazioni.
Quanto alla contestata pericolosità sociale, invece, si rileva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni stabilito che “in materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata “ex ante” in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma
5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari
e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)” (così, ex multis, Cass. n. 17070 del 2018). Pertanto, alla luce di questa interpretazione, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi appena evidenziati, ossia in base agli elementi di fatto aggiornati al momento della decisione e comunque in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali
(in questo senso: Cass. n. 7842 del 2021, ove, con particolare riguardo ai precedenti penali del richiedente ha ritenuto che, se questi sono risalenti nel tempo, devono essere considerati “solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità”). Nella specie, la P.A. ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del ricorrente sulla base di alcuni precedenti per fatti molto risalenti nel tempo: reato di cui all'art. 628 c.p. commesso nel 2004 (sentenza emessa nel 2018) e reato di cui all'art. 13, comma 13, TUI commesso nel 2014 (sentenza del 2014 confermata in appello nel 2019). Peraltro, oltre alla circostanza che trattasi di due fatti commessi dal ricorrente parecchio tempo addietro, nel marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza ha riconosciuto al ricorrente, che stava scontando la pena della reclusione per i fatti appena indicati ad un anno, un mese e ventinove giorni, il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla base dell'attività lavorativa alle dipendenze del fratello e dell'idoneo domicilio presso l'abitazione della sorella cittadina italiana (doc. 11 allegato al ricorso).
A ciò si aggiunga che il ricorrente non risulta attinto da alcun provvedimento ministeriale di espulsione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, T.U.I., con la conseguenza di doversi ritenere anche per detta ragione sussistente il diritto della ricorrente al permesso di soggiorno di cui al combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28 d.P.R. 394/1999 per motivi familiari in quanto convivente con il fratello cittadino italiano. Al riguardo, infatti, la norma di cui all'art. 13, comma 1, T.U.I. deve essere interpretata nel senso che il divieto di espulsione non opera solo in presenza di motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato “alla luce dei quali venga adottato il provvedimento ministeriale di alta amministrazione di competenza del , previa Controparte_1 notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale possa essere svolta dal Prefetto in sede di emissione del decreto” (in questo senso: Cass. n. 3828 del 2018 ove i Giudici di legittimità si sono interrogati sul se l'applicazione dell'inespellibilità di cui all'art. 19, comma 2, T.U.I. possa essere impedita solo in ragione della pericolosità come declinata dall'art. 13, comma 1, del medesimo Testo Unico o se invece, facendosi riferimento al concetto di pericolosità sociale di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. 30/2007, possa essere presa in considerazione la commissione di gravi reati comuni e hanno ritenuto che al riguardo “appare decisivo porre l'accento sulla indubbia diversità strutturale e morfologica del provvedimento ministeriale, che rimette «all'amministrazione, non una mera discrezionalità tecnica e ricognitiva al cospetto di ipotesi già individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco» (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2015, n. 15693), a fronte del provvedimento prefettizio, che «non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che
... l'espulsione mediante atto del Prefetto ... è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, atto dovuto» (Cass., Sez. Un., 15 settembre 2015, n. 18082). Sicché diviene ineluttabile ritenere — come già fatto da Cass. 29 luglio 2016, n. 15950, pur senza specifico approfondimento del punto, sicché la questione oggi in esame risulta in definitiva nuova;
v. pure
Cass. 12 gennaio 2018, n. 701; Cass. 28 giugno 2018, n. 17070, le quali depongono nello stesso senso, ma senza un'espressa presa di posizione — che la formula impiegata dal legislatore, secondo cui, ove lo straniero sia convivente con coniuge cittadino italiano, ricorre una fattispecie di inespellibilità, «salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1», debba essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro, previa «notizia al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri», all'esito della valutazione comparativa degli interessi in questione”. In conformità al principio di diritto interpretativo appena enunciato: Cass. n. 29665 del 2020; per la giurisprudenza di merito, v. Corte app. Torino del 1.3.2021 n. 231). Alla luce delle considerazioni tutte svolte, la domanda azionata deve essere accolta e deve essere dichiarato in favore del ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28 d.P.R. 394/1999. Le spese di lite devono essere compensate per aver la ricorrente provato la fondatezza del diritto azionato solo nella presente fase giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso accertando e dichiarando il diritto di , nato a [...] Parte_1
(Albania) il 31.08.1985, al permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28 d.P.R. 394/1999;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli incombenti di rito.
Torino, 13.2.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea