TRIB
Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5166/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5166/2024,
il Giudice, dott.ssa Vittoria Cuogo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2025, udienza che si teneva con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., osserva quanto segue: letto il ricorso depositato in data 6.12.2024 da con cui – premesso di essere l'unica Parte_1 figlia di , deceduto in data 8.3.2024 in Vicenza, non coniugato, la cui Parte_2 successione era regolata da testamento olografo, pubblicato in data 15.10.2024, del seguente tenore
“lego in sostituzione di legittima a mia figlia la proprietà dell'appartamento in ZI Via Pt_1 parma 4 e relative pertinenze. erede del resto dei miei beni mio fratello CP_1 Per_1 domiciliato in Via Aldo Moro 5/A Bolzano vic. per l'assistenza morale prestatami”, legato cui ella rinunciava in data 7.11.2024 riservando di chiedere la legittima lei spettante - chiedeva disporre inaudita altera parte, o in via subordinata previa fissazione dell'udienza di discussione, il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. dei beni relitti in morte del padre, consistenti in abitazione (oggetto di legato) sia in ZI, conto deposito titoli n. 11/05/5000277 presso Banca Investis, conto corrente n. 11330400162 presso Banca Investis, e qualsiasi altro rapporto di credito, bancario, strumento finanziario non conosciuto ma di titolarità del defunto;
dato atto che la ricorrente rappresentava di volere introdurre giudizio di merito ove svolgere azione di riduzione e reintegrazione di legittima, con divisione dei beni relitti e contestuale condanna del resistente al rilascio di quelli ulteriormente detenuti, ritenendo lei riservata quota di valore superiore all'abitazione in ZI lasciatale dal padre mediante legato, e questo sulla base della ritenuta:
-cointestazione (assunta) fittizia tra il de cuius e il fratello di conto corrente per Controparte_2 la somma totale di euro 111.371,86, derivante da saldo di altro conto corrente e pensione del de cuius, riconducendo le somme ivi depositate integralmente al patrimonio del padre;
-prelievi, eseguiti da dal conto corrente cointestato suddetto, della complessiva Controparte_2 somma di euro 11.000,00 in data 16.3.2023, 18.5.2023, 22.6.2023 e 4.9.2023, senza giustificazione alcuna;
-donazione dirette di somme di denaro, assunte nulle per difetto di forma e finalizzate al depauperamento dell'asse ereditario, poste in essere dal padre , a favore del Parte_2 fratello , mediante bonifico continuativo di euro 5.000,00 mensili dal maggio del 2022 al Per_1
8.3.2024;
-consegna di assegni nelle mani del fratello per complessivi euro 171.000,00 nell'arco Per_1 temporale di meno di tre anni, dal 14.1.2020 al 6.12.2022, ricondotte a donazioni nulle per difetto di forma;
considerato che la richiesta di concessione della misura cautelare si basa, quanto al fumus, sulle descritte operazioni documentate con cui il padre – nella ricostruzione della ricorrente - donava al fratello ingenti somme di denaro, senza i prescritti requisiti di forma, da considerarsi quindi come mai uscite dal suo patrimonio– tanto determinando incertezza sulla proprietà o possesso richiesta ex art. 670 c.p.c.; dato atto, poi, che la richiesta di sequestro si basa, quanto al periculum, sull'orientamento secondo cui in materia di sequestro giudiziario è richiesto e sufficiente anche un pericolo astratto che i beni controversi subiscano deterioramenti, alterazioni o sottrazioni nel corso del giudizio di merito, a tutela del rischio di infruttuosità della misura richiesta, sussistente – laddove oggetto della richiesta di sequestro siano beni ereditari – quando alcuno degli eredi abbia, di tali beni, il godimento esclusivo, come nel caso di cui trattasi stante l'esclusiva disponibilità in capo a , Controparte_2 oltrechè in ragione di ritenuta opportunità della custodia;
dato ulteriormente atto che, con provvedimento del 13.12.2024, il Tribunale rigettava la richiesta di emissione di provvedimento inaudita altera parte difettando elementi seri e riscontri obiettivi da cui dedurre il possibile pregiudizio all'attuazione del provvedimento in considerazione della previa informazione di parte resistente, fissando per discussione in contraddittorio l'udienza del 11.2.2025; dato atto che con comparsa di costituzione depositata in data 4.2.2025 si costituiva CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso cautelare in quanto basato su presunte ed inesistenti
[...] donazioni eseguite dal defunto in suo favore e su di un mero sospetto dell'intenzione – ad egli attribuita – di voler sottrarre alla ricorrente quanto di sua spettanza quale legittimaria;
considerato che rappresentava, in fatto, che all'esito di operazione per frattura Controparte_2 al femore risalente all'ottobre dell'anno 2019 il fratello , a seguito di riabilitazione Parte_2 presso ospedale di Lonigo, soggiornava in casa di riposo La Pieve di Montecchio Maggiore dal
10.1.2020, permanenza che non si rivelava piacevole, determinandosi quindi egli ad offrire al fratello ospitalità stabile presso la propria abitazione con impegno di prestare in suo favore assistenza totale, sia dal punto di vista fisico-materiale che dal punto di vista affettivo-morale – come avvenne dal 30.4.2020 sino alla morte;
dato atto che il resistente allegava di aver sostenuto, per far fronte ai bisogni del de cuius, esborsi per complessivi euro 171.000,00, oltre ad aver saldato personalmente le spese di degenza presso casa di riposo per complessivi euro 9.604,00, negando quindi la natura di donazione delle somme di denaro accreditate mensilmente a suo favore, ed anzi riconducendole a pagamento concordato tra i fratelli per ospitalità, mantenimento, assistenza e ogni spesa sostenuta dal 30.4.2020 e sino al decesso;
considerato che il resistente contestava, pure, l'assenza del periculum in mora non avendo mai distratto alcun cespite ereditario, ed anzi avendo manifestato disponibilità a dividere il patrimonio ereditario – sia stragiudizialmente, sia in sede di costituzione nel presente giudizio;
dato atto che, all'esito dell'udienza di discussione del 11.2.2025, il procedimento veniva rinviato per tentativo di composizione bonaria della lite, che non aveva buon esito;
tanto premesso, dato atto che, in sintesi, paventa lesione della propria quota di legittima rispetto alla Parte_1 successione del padre , ritenendo il legato di abitazione disposto in suo favore Parte_2 non satisfattivo del valore della quota lei riservata per legge, e questo in ragione di asseriti atti di liberalità, che ella ritiene inefficaci, posti in essere dal de cuius a vantaggio dell'erede testamentario, e di lui fratello, , tali da restituire un valore della massa (base di Controparte_2 calcolo della quota di riserva) maggiormente consistente;
osservato che, sin dalle prospettazioni difensive della ricorrente, la presente iniziativa cautelare appare, nella sostanza, riconducibile a sequestro conservativo laddove viene rappresentato il rischio di sottrazione dei beni ereditari durante il corso della causa di merito, con rischio di dispersione, dal che il dichiarato scopo di assicurare l'utilità della futura emettenda sentenza di merito – scopo tipico della detta altra misura;
considerato, ad ogni modo, che – pacifica l'ammissibilità del sequestro giudiziario dei beni in funzione di instauranda azione di riduzione di donazioni da parte del legittimario assunto leso, da ricondursi a controversia su proprietà o possesso in quanto dalla relativa decisione può scaturire una condanna a restituzione o rilascio (Cass. civ., 19.10.1993, n. 10333) – è da escludere l'ammissibilità dello strumento cautelare del sequestro giudiziario per chiedere la custodia o gestione temporanea di beni fungibili, quale il denaro (depositato in conto corrente o investito in titoli o similari); ritenuto, difatti, che con riferimento al denaro, bene fungibile per eccellenza, non sia logicamente e giuridicamente configurabile alcuna esigenza di tutela preordinata a garantire la fruttuosità dell'esecuzione coattiva (eventuale) di una sentenza che dirima la controversia insorta sulla proprietà o il possesso del bene contesto, ordinandone la consegna o il rilascio forzati di quello stesso bene sul quale è stato autorizzato e apposto il vincolo (quale è il risultato del positivo esperimento dell'azione di riduzione) (cfr. Trib. Varese, 10.3.2021; Trib. Torino, 5.5.2009); considerato, ulteriormente, che la riunione fittizia (e quindi il correlato calcolo di disponibile, riserva ed eventuale lesione) ex comb. disp. artt. 556 c.c. e 750 c.c., quando l'assunto donatum sia costituito da somme di denaro e/o titoli, va operato considerando il valore che avevano all'apertura della successione, e quindi considerando, appunto, un valore monetario, e non una specifica res;
ritenuto che, rispetto ad un valore monetario, espressivo di un determinato ammontare di denaro, bene fungibile, non possa configurarsi alcuna esigenza e/o opportunità di custodia, gestione o amministrazione ex art. 670 c.p.c. in ragione della fungibilità stessa della res (quanto piuttosto, semmai, una generica esigenza di tutela della garanzia patrimoniale cui, come anticipato, se del caso, è preordinato il vincolo del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.); ritenuto, in ogni caso, che difetti nel caso di specie il requisito del periculum in mora (pur potendo essere affievolito nella presente sede) non essendo nè allegato né documentato alcun atto distrattivo e/o dispositivo posto in essere dal resistente dopo la morte di , né essendo stati Parte_2 allegati specifici elementi fattuali tali da poter ritenere, o quantomeno ragionevolmente prevedere, che i beni controversi possano subire deterioramenti, alterazioni o sottrazioni ad opera del resistente nel corso del giudizio di merito, ossia argomenti da cui ricavare e supportare le ragioni dell'opportunità della richiesta custodia;
osservato, da ultimo, che dalla lettura del ricorso non emerge alcuna esigenza di custodia rispetto all'abitazione di ZI (legato dal de cuius alla ricorrente, e poi da ella rinunciato), non essendo stato allegato nulla rispetto a detto immobile con riferimento alla posizione del resistente, che non pare esserne in possesso o aver con il bene alcuna relazione materiale – non chiaro, peraltro, se la disponibilità dell'immobile sia rimasta o meno in capo alla stessa ricorrente, pur dopo la formalizzazione della rinuncia al legato (con i conseguenti corollari in punto interesse ad agire della medesima); considerato che, in ogni caso, il parziale riconoscimento da parte di della Controparte_2 fondatezza delle ragioni della ricorrente (cfr. comparsa pag. 9 e l'apertura ivi dimostrata all'accoglimento delle pretese di in forza di differente quantificazione della base di Parte_1 calcolo da cui determinare la quota di riserva ad ella spettante) non possono sopperire all'assenza dei requisiti fondanti la richiesta misura cautelare, e allo stesso modo dimostrano come non vi sia affatto quel rischio di disposizione e di occultamento paventato dalla ricorrente;
ritenuta, in definitiva, e per i motivi esposti, l'insussistenza dei presupposti per concedere il richiesto sequestro giudiziario;
osservato, da ultimo, che la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo i parametri tabellari medi vigenti per i procedimenti cautelari, scaglione di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre. visti gli artt. 669bis ss., 669septies, 670 c.p.c.;
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di , che si Parte_1 Controparte_2 liquidano in euro 4.227,00 per compenso professionale (di cui euro 1.713,00 per la fase di studio, euro 1.027,00 per la fase introduttiva ed euro 1.487,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Vicenza, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5166/2024,
il Giudice, dott.ssa Vittoria Cuogo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2025, udienza che si teneva con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., osserva quanto segue: letto il ricorso depositato in data 6.12.2024 da con cui – premesso di essere l'unica Parte_1 figlia di , deceduto in data 8.3.2024 in Vicenza, non coniugato, la cui Parte_2 successione era regolata da testamento olografo, pubblicato in data 15.10.2024, del seguente tenore
“lego in sostituzione di legittima a mia figlia la proprietà dell'appartamento in ZI Via Pt_1 parma 4 e relative pertinenze. erede del resto dei miei beni mio fratello CP_1 Per_1 domiciliato in Via Aldo Moro 5/A Bolzano vic. per l'assistenza morale prestatami”, legato cui ella rinunciava in data 7.11.2024 riservando di chiedere la legittima lei spettante - chiedeva disporre inaudita altera parte, o in via subordinata previa fissazione dell'udienza di discussione, il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. dei beni relitti in morte del padre, consistenti in abitazione (oggetto di legato) sia in ZI, conto deposito titoli n. 11/05/5000277 presso Banca Investis, conto corrente n. 11330400162 presso Banca Investis, e qualsiasi altro rapporto di credito, bancario, strumento finanziario non conosciuto ma di titolarità del defunto;
dato atto che la ricorrente rappresentava di volere introdurre giudizio di merito ove svolgere azione di riduzione e reintegrazione di legittima, con divisione dei beni relitti e contestuale condanna del resistente al rilascio di quelli ulteriormente detenuti, ritenendo lei riservata quota di valore superiore all'abitazione in ZI lasciatale dal padre mediante legato, e questo sulla base della ritenuta:
-cointestazione (assunta) fittizia tra il de cuius e il fratello di conto corrente per Controparte_2 la somma totale di euro 111.371,86, derivante da saldo di altro conto corrente e pensione del de cuius, riconducendo le somme ivi depositate integralmente al patrimonio del padre;
-prelievi, eseguiti da dal conto corrente cointestato suddetto, della complessiva Controparte_2 somma di euro 11.000,00 in data 16.3.2023, 18.5.2023, 22.6.2023 e 4.9.2023, senza giustificazione alcuna;
-donazione dirette di somme di denaro, assunte nulle per difetto di forma e finalizzate al depauperamento dell'asse ereditario, poste in essere dal padre , a favore del Parte_2 fratello , mediante bonifico continuativo di euro 5.000,00 mensili dal maggio del 2022 al Per_1
8.3.2024;
-consegna di assegni nelle mani del fratello per complessivi euro 171.000,00 nell'arco Per_1 temporale di meno di tre anni, dal 14.1.2020 al 6.12.2022, ricondotte a donazioni nulle per difetto di forma;
considerato che la richiesta di concessione della misura cautelare si basa, quanto al fumus, sulle descritte operazioni documentate con cui il padre – nella ricostruzione della ricorrente - donava al fratello ingenti somme di denaro, senza i prescritti requisiti di forma, da considerarsi quindi come mai uscite dal suo patrimonio– tanto determinando incertezza sulla proprietà o possesso richiesta ex art. 670 c.p.c.; dato atto, poi, che la richiesta di sequestro si basa, quanto al periculum, sull'orientamento secondo cui in materia di sequestro giudiziario è richiesto e sufficiente anche un pericolo astratto che i beni controversi subiscano deterioramenti, alterazioni o sottrazioni nel corso del giudizio di merito, a tutela del rischio di infruttuosità della misura richiesta, sussistente – laddove oggetto della richiesta di sequestro siano beni ereditari – quando alcuno degli eredi abbia, di tali beni, il godimento esclusivo, come nel caso di cui trattasi stante l'esclusiva disponibilità in capo a , Controparte_2 oltrechè in ragione di ritenuta opportunità della custodia;
dato ulteriormente atto che, con provvedimento del 13.12.2024, il Tribunale rigettava la richiesta di emissione di provvedimento inaudita altera parte difettando elementi seri e riscontri obiettivi da cui dedurre il possibile pregiudizio all'attuazione del provvedimento in considerazione della previa informazione di parte resistente, fissando per discussione in contraddittorio l'udienza del 11.2.2025; dato atto che con comparsa di costituzione depositata in data 4.2.2025 si costituiva CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso cautelare in quanto basato su presunte ed inesistenti
[...] donazioni eseguite dal defunto in suo favore e su di un mero sospetto dell'intenzione – ad egli attribuita – di voler sottrarre alla ricorrente quanto di sua spettanza quale legittimaria;
considerato che rappresentava, in fatto, che all'esito di operazione per frattura Controparte_2 al femore risalente all'ottobre dell'anno 2019 il fratello , a seguito di riabilitazione Parte_2 presso ospedale di Lonigo, soggiornava in casa di riposo La Pieve di Montecchio Maggiore dal
10.1.2020, permanenza che non si rivelava piacevole, determinandosi quindi egli ad offrire al fratello ospitalità stabile presso la propria abitazione con impegno di prestare in suo favore assistenza totale, sia dal punto di vista fisico-materiale che dal punto di vista affettivo-morale – come avvenne dal 30.4.2020 sino alla morte;
dato atto che il resistente allegava di aver sostenuto, per far fronte ai bisogni del de cuius, esborsi per complessivi euro 171.000,00, oltre ad aver saldato personalmente le spese di degenza presso casa di riposo per complessivi euro 9.604,00, negando quindi la natura di donazione delle somme di denaro accreditate mensilmente a suo favore, ed anzi riconducendole a pagamento concordato tra i fratelli per ospitalità, mantenimento, assistenza e ogni spesa sostenuta dal 30.4.2020 e sino al decesso;
considerato che il resistente contestava, pure, l'assenza del periculum in mora non avendo mai distratto alcun cespite ereditario, ed anzi avendo manifestato disponibilità a dividere il patrimonio ereditario – sia stragiudizialmente, sia in sede di costituzione nel presente giudizio;
dato atto che, all'esito dell'udienza di discussione del 11.2.2025, il procedimento veniva rinviato per tentativo di composizione bonaria della lite, che non aveva buon esito;
tanto premesso, dato atto che, in sintesi, paventa lesione della propria quota di legittima rispetto alla Parte_1 successione del padre , ritenendo il legato di abitazione disposto in suo favore Parte_2 non satisfattivo del valore della quota lei riservata per legge, e questo in ragione di asseriti atti di liberalità, che ella ritiene inefficaci, posti in essere dal de cuius a vantaggio dell'erede testamentario, e di lui fratello, , tali da restituire un valore della massa (base di Controparte_2 calcolo della quota di riserva) maggiormente consistente;
osservato che, sin dalle prospettazioni difensive della ricorrente, la presente iniziativa cautelare appare, nella sostanza, riconducibile a sequestro conservativo laddove viene rappresentato il rischio di sottrazione dei beni ereditari durante il corso della causa di merito, con rischio di dispersione, dal che il dichiarato scopo di assicurare l'utilità della futura emettenda sentenza di merito – scopo tipico della detta altra misura;
considerato, ad ogni modo, che – pacifica l'ammissibilità del sequestro giudiziario dei beni in funzione di instauranda azione di riduzione di donazioni da parte del legittimario assunto leso, da ricondursi a controversia su proprietà o possesso in quanto dalla relativa decisione può scaturire una condanna a restituzione o rilascio (Cass. civ., 19.10.1993, n. 10333) – è da escludere l'ammissibilità dello strumento cautelare del sequestro giudiziario per chiedere la custodia o gestione temporanea di beni fungibili, quale il denaro (depositato in conto corrente o investito in titoli o similari); ritenuto, difatti, che con riferimento al denaro, bene fungibile per eccellenza, non sia logicamente e giuridicamente configurabile alcuna esigenza di tutela preordinata a garantire la fruttuosità dell'esecuzione coattiva (eventuale) di una sentenza che dirima la controversia insorta sulla proprietà o il possesso del bene contesto, ordinandone la consegna o il rilascio forzati di quello stesso bene sul quale è stato autorizzato e apposto il vincolo (quale è il risultato del positivo esperimento dell'azione di riduzione) (cfr. Trib. Varese, 10.3.2021; Trib. Torino, 5.5.2009); considerato, ulteriormente, che la riunione fittizia (e quindi il correlato calcolo di disponibile, riserva ed eventuale lesione) ex comb. disp. artt. 556 c.c. e 750 c.c., quando l'assunto donatum sia costituito da somme di denaro e/o titoli, va operato considerando il valore che avevano all'apertura della successione, e quindi considerando, appunto, un valore monetario, e non una specifica res;
ritenuto che, rispetto ad un valore monetario, espressivo di un determinato ammontare di denaro, bene fungibile, non possa configurarsi alcuna esigenza e/o opportunità di custodia, gestione o amministrazione ex art. 670 c.p.c. in ragione della fungibilità stessa della res (quanto piuttosto, semmai, una generica esigenza di tutela della garanzia patrimoniale cui, come anticipato, se del caso, è preordinato il vincolo del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.); ritenuto, in ogni caso, che difetti nel caso di specie il requisito del periculum in mora (pur potendo essere affievolito nella presente sede) non essendo nè allegato né documentato alcun atto distrattivo e/o dispositivo posto in essere dal resistente dopo la morte di , né essendo stati Parte_2 allegati specifici elementi fattuali tali da poter ritenere, o quantomeno ragionevolmente prevedere, che i beni controversi possano subire deterioramenti, alterazioni o sottrazioni ad opera del resistente nel corso del giudizio di merito, ossia argomenti da cui ricavare e supportare le ragioni dell'opportunità della richiesta custodia;
osservato, da ultimo, che dalla lettura del ricorso non emerge alcuna esigenza di custodia rispetto all'abitazione di ZI (legato dal de cuius alla ricorrente, e poi da ella rinunciato), non essendo stato allegato nulla rispetto a detto immobile con riferimento alla posizione del resistente, che non pare esserne in possesso o aver con il bene alcuna relazione materiale – non chiaro, peraltro, se la disponibilità dell'immobile sia rimasta o meno in capo alla stessa ricorrente, pur dopo la formalizzazione della rinuncia al legato (con i conseguenti corollari in punto interesse ad agire della medesima); considerato che, in ogni caso, il parziale riconoscimento da parte di della Controparte_2 fondatezza delle ragioni della ricorrente (cfr. comparsa pag. 9 e l'apertura ivi dimostrata all'accoglimento delle pretese di in forza di differente quantificazione della base di Parte_1 calcolo da cui determinare la quota di riserva ad ella spettante) non possono sopperire all'assenza dei requisiti fondanti la richiesta misura cautelare, e allo stesso modo dimostrano come non vi sia affatto quel rischio di disposizione e di occultamento paventato dalla ricorrente;
ritenuta, in definitiva, e per i motivi esposti, l'insussistenza dei presupposti per concedere il richiesto sequestro giudiziario;
osservato, da ultimo, che la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo i parametri tabellari medi vigenti per i procedimenti cautelari, scaglione di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre. visti gli artt. 669bis ss., 669septies, 670 c.p.c.;
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di , che si Parte_1 Controparte_2 liquidano in euro 4.227,00 per compenso professionale (di cui euro 1.713,00 per la fase di studio, euro 1.027,00 per la fase introduttiva ed euro 1.487,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Vicenza, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo