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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/08/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1255/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza dell'11 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2572/2024 (est. Mariani), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Giovanna Conti e Marcello Giustiniani, presso il cui studio in Milano, via Michele Barozzi n. 1, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_1 rappresentato e difeso dalle avv.te Alba Civitelli, Valentina Civitelli e Francesca
Quadrio, presso il cui studio in Milano, viale Bianca Maria n. 18, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado o formulate in udienza, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di voler:
1) fissare con decreto l'udienza di discussione della causa;
2) riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano n. 2572/2024, pubblicata in data 22 maggio 2024 e non notificata. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio”.
Appellato: “- Dichiarare inammissibile, manifestamente infondato e comunque respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da nei Parte_1 confronti della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, dott. Mariani 2572/2024 depositata in data 22.05.2024, confermando la predetta sentenza, eventualmente anche con diversa motivazione.
- Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 22 maggio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1405/2024 R.G. promossa da contro ha così deciso: “1) accerta e dichiara CP_1 Parte_1 la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo FS
Integrativo (2012 e 2016) nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di
€. 4,50; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie (2012 e 2016) laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
nell'art. 31.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e nell'art. 30.6 del
CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi;
2) accerta e dichiara che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera di ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4, tabella A punto 11 Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2012 e art. 31, punto 4 tabella B,
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 dei Contratti
Aziendali Gruppo FS Integrativi 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 32 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo del 20.07.2012 e 16.12.2016 (“indennità per scorta vetture eccedenti”), nonché dall'art. 36, punto 5 del Contratto
Aziendale Gruppo FS Integrativo del 20.07.2012 e 16.12.2016 (“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”);
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a corrispondere in favore di l'importo pari alle differenze retributive da lui CP_1
pag. 2/6 vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle a lui spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riferimento al periodo dal 01.09.2012 al
15.08.2019, nella misura di €. 9.171,81 lordi, già detratto l'importo fisso giornaliero di
€. 4,50 percepito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio di […]”. CP_1
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato, premesso di essere dipendente di facente parte del personale mobile di cui al CCNL Parte_1
Mobilità Area Attività Ferroviarie, con mansioni di capo treno, ha rivendicato l'accertamento del proprio diritto alla ricomprensione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie anche delle seguenti componenti variabili, invece escluse dalla contrattazione collettiva aziendale e nazionale:
- indennità di utilizzazione professionale giornaliera (di cui, previa dichiarazione di nullità dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui ne limita il riconoscimento per le giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50, ha chiesto l'attribuzione anche per tali giornate nella misura media percepita nei giorni di presenza lavorativa);
- indennità di assenza dalla residenza (art. 77 punto 2.4 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016);
- indennità scorta vetture eccedenti (art. 32 CCIA Gruppo FS 2012-2016);
- provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno (art. 36.5 CCA 2012-2016). Il giudice di prime cure - richiamata giurisprudenza della CGUE e della Corte di
Cassazione in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali e riaffermato il principio per cui, nel sistema legislativo interno come interpretato alla luce di quello eurocomunitario, non è consentito che le voci riconosciute in maniera costante in busta paga, perché connaturate all'ordinario svolgimento delle mansioni, possano essere escluse in tutto o in parte dal calcolo della retribuzione per il periodo feriale - ha osservato che l'indennità di utilizzazione professionale, l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno sono connaturate alla prestazione di lavoro del capo treno.
Escluso che tali voci abbiano carattere occasionale o di rimborso spese, trattandosi di emolumenti corrisposti con continuità secondo quanto emerge dalle buste paga prodotte, ha concluso che esse devono essere considerate nell'ambito della retribuzione ordinaria che deve essere mantenuta durante il periodo di ferie.
Dichiarata la nullità delle disposizioni dei contratti aziendali del
[...]
, nonché del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie nella parte in Controparte_2 cui non includono nella retribuzione da corrispondere durante le ferie le indennità esaminate ed escluso l'operare della prescrizione quinquennale alla luce di quanto pag. 3/6 statuito dalla Corte di Cassazione, ha condannato al pagamento degli Parte_1 importi rivendicati dal ricorrente.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a tre Parte_1 motivi.
Con il primo, articolato, motivo denuncia erroneità della pronuncia nelle parti in cui ha ritenuto che “(…) deve essere dichiarata la nullità dell'art. 31.5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del gruppo ff.ss. nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai capitreno nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 4,50», che l'indennità di “assenza dalla residenza” «(…) è un elemento fisso della retribuzione del ricorrente (…) e quindi merita di essere calcolata nel computo della retribuzione dovuta in caso di ferie», e che la voce relativa alle
“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” «(…) rientra (…) nei caratteri della retribuzione feriale», e che la voce indennità di scorta vettura eccedenti «(…) pare dover rientrare nella retribuzione feriale”.
Parte appellante critica la sentenza laddove, muovendo da un'interpretazione errata e parziale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione, non riconosce l'assenza di contrasto, in concreto, delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge.
Deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le voci e le indennità di cui la contrattazione collettiva aziendale del Gruppo FS ha escluso l'incidenza sul trattamento retributivo feriale hanno natura risarcitoria e/o occasionale, essendo le stesse correlate a disagi ovvero a specifiche e straordinarie modalità di esecuzione della prestazione, peraltro oggettivamente non patite dai dipendenti durante la fruizione delle ferie.
Allega che, di fatto ed in concreto, il trattamento retributivo riconosciuto dal ai propri dipendenti durante i periodi di ferie, in Controparte_2 applicazione delle previsioni dettate al riguardo dal CCNL e dai contratti collettivi aziendali succedutisi nel tempo, è risultato tale da garantire nei giorni di ferie una percentuale tra il 99,5% ed il 97% della retribuzione media calcolata su base annua dei soggetti che hanno proposto ricorso nel solo foro di Milano.
Quanto alla specifica posizione dell'appellato – deduce parte appellante - tale percentuale è oscillante, a seconda degli anni, tra il 99,05% e il 96,03%. Si tratterebbe, nell'ottica del gravame, “di una retribuzione certamente
“paragonabile” se non “sostanzialmente coincidente” con quella ordinariamente goduta, e di differenze talmente minimali da non essere, altrettanto certamente,
“idonee a ingenerare un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie””, tanto che l'appellato aveva sempre goduto delle ferie. Con il secondo motivo lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto le eccezioni sollevate da in merito ai conteggi proposti da Parte_1 controparte e al quantum rivendicato.
pag. 4/6 In particolare, deduce che “l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate al più potrà essere dunque riferita al periodo minimo di quattro settimane previsto dalle norme comunitarie e nazionali, equivalenti nel caso di specie a venti giorni lavorativi, e ciò in quanto l'orario di lavoro dell'Appellato, a norma dell'articolo
28 punto 1.5 del CCNL, è appunto articolato su 5 giorni lavorativi”.
Ad avviso di parte appellante, inoltre, per calcolare la media giornaliera delle indennità occorrerebbe utilizzare il divisore 26, mentre non sarebbe corretto il criterio di calcolo adottato dal Tribunale, “in quanto palesemente in contrasto con l'art. 68 comma 6 del CCNL, che prevede espressamente che, per ottenere il dato retributivo giornaliero (e dunque anche la media giornaliera delle indennità, da utilizzare quale moltiplicatore per il calcolo delle differenze rivendicate), il totale delle voci retributive (e delle indennità) percepite nei giorni di ordinaria presenza debba essere diviso per i consueti 26esimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile”.
Con il terzo ed ultimo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, in adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza 6 settembre 2022 n. 26246 all'esito di un dibattito giurisprudenziale sorto a seguito delle riforme in materia di tutele contro il licenziamento illegittimo.
Deduce che, alla luce dei più recenti interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, la tutela reintegratoria non può essere ritenuta “tutela recessiva” in caso di licenziamento illegittimo, sicché non troverebbe giustificazione la sospensione della prescrizione in corso di rapporto, considerata l'essenziale funzione della prescrizione di assicurare la certezza del diritto.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha eccepito CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame avversario per violazione dell'art. 434
c.p.c.; nel merito ne ha chiesto il rigetto in quanto manifestamente infondato, con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno dato atto della rinuncia all'appello da parte di ed hanno concluso congiuntamente Parte_1 chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con liquidazione della somma di € 1.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge da parte dell'appellante in favore dell'appellato.
Alla medesima udienza il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. Va dichiarata cessata la materia del contendere, alla luce delle concordi conclusioni assunte dalle parti all'udienza di discussione e della rinuncia all'appello da pag. 5/6 parte di con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad una Parte_1 pronuncia di merito.
Anche le spese di lite del grado vengono regolate in conformità alle concordi conclusioni delle parti e, pertanto, poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 2572/2024 del Tribunale di Milano, dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico di parte appellante la rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del grado, che liquida in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge. Milano, 11 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1255/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza dell'11 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2572/2024 (est. Mariani), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Giovanna Conti e Marcello Giustiniani, presso il cui studio in Milano, via Michele Barozzi n. 1, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_1 rappresentato e difeso dalle avv.te Alba Civitelli, Valentina Civitelli e Francesca
Quadrio, presso il cui studio in Milano, viale Bianca Maria n. 18, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado o formulate in udienza, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di voler:
1) fissare con decreto l'udienza di discussione della causa;
2) riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano n. 2572/2024, pubblicata in data 22 maggio 2024 e non notificata. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio”.
Appellato: “- Dichiarare inammissibile, manifestamente infondato e comunque respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da nei Parte_1 confronti della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, dott. Mariani 2572/2024 depositata in data 22.05.2024, confermando la predetta sentenza, eventualmente anche con diversa motivazione.
- Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 22 maggio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1405/2024 R.G. promossa da contro ha così deciso: “1) accerta e dichiara CP_1 Parte_1 la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo FS
Integrativo (2012 e 2016) nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di
€. 4,50; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie (2012 e 2016) laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
nell'art. 31.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e nell'art. 30.6 del
CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi;
2) accerta e dichiara che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera di ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4, tabella A punto 11 Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2012 e art. 31, punto 4 tabella B,
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 dei Contratti
Aziendali Gruppo FS Integrativi 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 32 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo del 20.07.2012 e 16.12.2016 (“indennità per scorta vetture eccedenti”), nonché dall'art. 36, punto 5 del Contratto
Aziendale Gruppo FS Integrativo del 20.07.2012 e 16.12.2016 (“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”);
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a corrispondere in favore di l'importo pari alle differenze retributive da lui CP_1
pag. 2/6 vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle a lui spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riferimento al periodo dal 01.09.2012 al
15.08.2019, nella misura di €. 9.171,81 lordi, già detratto l'importo fisso giornaliero di
€. 4,50 percepito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio di […]”. CP_1
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato, premesso di essere dipendente di facente parte del personale mobile di cui al CCNL Parte_1
Mobilità Area Attività Ferroviarie, con mansioni di capo treno, ha rivendicato l'accertamento del proprio diritto alla ricomprensione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie anche delle seguenti componenti variabili, invece escluse dalla contrattazione collettiva aziendale e nazionale:
- indennità di utilizzazione professionale giornaliera (di cui, previa dichiarazione di nullità dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui ne limita il riconoscimento per le giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50, ha chiesto l'attribuzione anche per tali giornate nella misura media percepita nei giorni di presenza lavorativa);
- indennità di assenza dalla residenza (art. 77 punto 2.4 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016);
- indennità scorta vetture eccedenti (art. 32 CCIA Gruppo FS 2012-2016);
- provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno (art. 36.5 CCA 2012-2016). Il giudice di prime cure - richiamata giurisprudenza della CGUE e della Corte di
Cassazione in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali e riaffermato il principio per cui, nel sistema legislativo interno come interpretato alla luce di quello eurocomunitario, non è consentito che le voci riconosciute in maniera costante in busta paga, perché connaturate all'ordinario svolgimento delle mansioni, possano essere escluse in tutto o in parte dal calcolo della retribuzione per il periodo feriale - ha osservato che l'indennità di utilizzazione professionale, l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno sono connaturate alla prestazione di lavoro del capo treno.
Escluso che tali voci abbiano carattere occasionale o di rimborso spese, trattandosi di emolumenti corrisposti con continuità secondo quanto emerge dalle buste paga prodotte, ha concluso che esse devono essere considerate nell'ambito della retribuzione ordinaria che deve essere mantenuta durante il periodo di ferie.
Dichiarata la nullità delle disposizioni dei contratti aziendali del
[...]
, nonché del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie nella parte in Controparte_2 cui non includono nella retribuzione da corrispondere durante le ferie le indennità esaminate ed escluso l'operare della prescrizione quinquennale alla luce di quanto pag. 3/6 statuito dalla Corte di Cassazione, ha condannato al pagamento degli Parte_1 importi rivendicati dal ricorrente.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a tre Parte_1 motivi.
Con il primo, articolato, motivo denuncia erroneità della pronuncia nelle parti in cui ha ritenuto che “(…) deve essere dichiarata la nullità dell'art. 31.5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del gruppo ff.ss. nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai capitreno nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 4,50», che l'indennità di “assenza dalla residenza” «(…) è un elemento fisso della retribuzione del ricorrente (…) e quindi merita di essere calcolata nel computo della retribuzione dovuta in caso di ferie», e che la voce relativa alle
“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” «(…) rientra (…) nei caratteri della retribuzione feriale», e che la voce indennità di scorta vettura eccedenti «(…) pare dover rientrare nella retribuzione feriale”.
Parte appellante critica la sentenza laddove, muovendo da un'interpretazione errata e parziale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione, non riconosce l'assenza di contrasto, in concreto, delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge.
Deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le voci e le indennità di cui la contrattazione collettiva aziendale del Gruppo FS ha escluso l'incidenza sul trattamento retributivo feriale hanno natura risarcitoria e/o occasionale, essendo le stesse correlate a disagi ovvero a specifiche e straordinarie modalità di esecuzione della prestazione, peraltro oggettivamente non patite dai dipendenti durante la fruizione delle ferie.
Allega che, di fatto ed in concreto, il trattamento retributivo riconosciuto dal ai propri dipendenti durante i periodi di ferie, in Controparte_2 applicazione delle previsioni dettate al riguardo dal CCNL e dai contratti collettivi aziendali succedutisi nel tempo, è risultato tale da garantire nei giorni di ferie una percentuale tra il 99,5% ed il 97% della retribuzione media calcolata su base annua dei soggetti che hanno proposto ricorso nel solo foro di Milano.
Quanto alla specifica posizione dell'appellato – deduce parte appellante - tale percentuale è oscillante, a seconda degli anni, tra il 99,05% e il 96,03%. Si tratterebbe, nell'ottica del gravame, “di una retribuzione certamente
“paragonabile” se non “sostanzialmente coincidente” con quella ordinariamente goduta, e di differenze talmente minimali da non essere, altrettanto certamente,
“idonee a ingenerare un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie””, tanto che l'appellato aveva sempre goduto delle ferie. Con il secondo motivo lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto le eccezioni sollevate da in merito ai conteggi proposti da Parte_1 controparte e al quantum rivendicato.
pag. 4/6 In particolare, deduce che “l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate al più potrà essere dunque riferita al periodo minimo di quattro settimane previsto dalle norme comunitarie e nazionali, equivalenti nel caso di specie a venti giorni lavorativi, e ciò in quanto l'orario di lavoro dell'Appellato, a norma dell'articolo
28 punto 1.5 del CCNL, è appunto articolato su 5 giorni lavorativi”.
Ad avviso di parte appellante, inoltre, per calcolare la media giornaliera delle indennità occorrerebbe utilizzare il divisore 26, mentre non sarebbe corretto il criterio di calcolo adottato dal Tribunale, “in quanto palesemente in contrasto con l'art. 68 comma 6 del CCNL, che prevede espressamente che, per ottenere il dato retributivo giornaliero (e dunque anche la media giornaliera delle indennità, da utilizzare quale moltiplicatore per il calcolo delle differenze rivendicate), il totale delle voci retributive (e delle indennità) percepite nei giorni di ordinaria presenza debba essere diviso per i consueti 26esimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile”.
Con il terzo ed ultimo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, in adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza 6 settembre 2022 n. 26246 all'esito di un dibattito giurisprudenziale sorto a seguito delle riforme in materia di tutele contro il licenziamento illegittimo.
Deduce che, alla luce dei più recenti interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, la tutela reintegratoria non può essere ritenuta “tutela recessiva” in caso di licenziamento illegittimo, sicché non troverebbe giustificazione la sospensione della prescrizione in corso di rapporto, considerata l'essenziale funzione della prescrizione di assicurare la certezza del diritto.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha eccepito CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame avversario per violazione dell'art. 434
c.p.c.; nel merito ne ha chiesto il rigetto in quanto manifestamente infondato, con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno dato atto della rinuncia all'appello da parte di ed hanno concluso congiuntamente Parte_1 chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con liquidazione della somma di € 1.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge da parte dell'appellante in favore dell'appellato.
Alla medesima udienza il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. Va dichiarata cessata la materia del contendere, alla luce delle concordi conclusioni assunte dalle parti all'udienza di discussione e della rinuncia all'appello da pag. 5/6 parte di con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad una Parte_1 pronuncia di merito.
Anche le spese di lite del grado vengono regolate in conformità alle concordi conclusioni delle parti e, pertanto, poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 2572/2024 del Tribunale di Milano, dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico di parte appellante la rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del grado, che liquida in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge. Milano, 11 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
pag. 6/6