Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 02/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1022/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1022/2025, promossa con ricorso depositato il 25/02/2025 da:
1) Parte_1 nato/a Busto Arsizio il 18.10.1990
cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] lettera 4 con l'Avv. Canio Di Milia
e
2) Controparte_2 nato/a Busto Arsizio il 28.09.1991
cittadino/a: Cod. Fisc. CP_3 C.F._2
residente in [...] lettera 4
con l'Avv. Canio Di Milia
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NA ZZ (VA), in data 21.04.2018
(anno 2018 atto n. 2 parte 2 serie A)
□ senza figli
X con i seguenti figli minorenni:
- c.f. , nato a [...] il [...]. Persona_1 C.F._3
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.02.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
• Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
• La dimora coniugale ubicata nel Comune di Busto Arsizio alla Via Guido D'Arezzo unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse del figlio Parte_1 minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non Persona_1 avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
• Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Persona_1 la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
• Il padre, sig. potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: Controparte_2
- fino al raggiungimento del terzo anno di vita (stante il fatto che il bambino si trova ancora nella fase dello svezzamento) il padre potrà tenere con sé il figlio una notte nei week-end alternati, da sabato alle ore 18,00 sino alla domenica alle ore 18.00. Durante la settimana il papà potrà vedere il bambino il mercoledì di ogni settimana dalle 17.00 sino alle ore 20.00. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti in relazione alle esigenze del figlio minore;
- dopo il terzo anno di vita: il papà potrà tenere con sé il bimbo per l'intero weekend dal venerdì ore 18 alla domenica sempre ore 18, sempre a weekend alternati;
durante la settimana il papà potrà tenere il bambino il mercoledì di ogni settimana dalle 17.00 sino la mattina del giorno dopo. In detta occasione il padre avrà cura di portare il bambino all'asilo o a scuola e la madre provvederà
a riprenderlo.
- Sempre a partire dal terzo anno di età del bambino, per le festività natalizie nei giorni di vigilia (24 dicembre), giorno di Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre) il figlio trascorrerà le feste con i genitori in maniera alternata (a titolo di esempio 24 madre, 25 padre, 26 madre) di anno in anno. Lo stesso dicasi per la vigilia di capodanno 31 dicembre (padre) 01 gennaio (madre) ed epifania (padre). L'anno successivo la turnazione avrà inizio con l'altro genitore (esempio 2025 inizia madre con 24 dicembre – nel 2026 inizierà il padre con il 24 dicembre sino alla epifania).
- Con riferimento alle feste pasquali, sempre a partire dal terzo anno del bambino, nei giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo c.d. Pasquetta il figlio trascorrerà le feste con i genitori in maniera alternata di anno in anno seguendo lo schema precedente. Con riferimento alle ferie estive il genitore non collocatario potrà trascorrere con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, oltre a quelli di ordinaria spettanza, e preventivamente concordati con la madre entro il 15 maggio, dal giorno 01 giugno al giorno 30 settembre. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
• Il sig. verserà alla sig.ra mediante bonifico bancario la Controparte_2 Parte_1 somma di € 350,00, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio. Assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico (o altra previsione equipollente) spetterà al 100% alla madre. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il
2 protocollo distrettuale siglato dal Tribunale di Milano e recepito dal Tribunale Busto Arsizio, a cui si fa espresso richiamo ed è da considerarsi parte integrante della presente;
• Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi e della presenza di tre finanziamenti, i coniugi si accolleranno la metà ciascuno degli importi rateali di cui sopra;
• Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21.04.2018, in NA ZZ (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NA ZZ (anno 2018, atto n. 2, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____2.4.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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