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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 12/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 6332/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. NERI RAFFAELE Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e Controparte_1 difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: indennità accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/07/2024, e – in seguito Parte_1 Parte_2 all'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo relativo al requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento proposta dalla de cuius -, hanno proposto il presente procedimento per Persona_1 il riconoscimento del relativo requisito.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. Con ordinanza del 22.1.2025 è stata posta la questione relativa alla presenza o meno della dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU nel procedimento portante RGL 434/2023, quale atto prodromico al deposito del ricorso ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis cpc
1.3. Quindi, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è inammissibile per quanto di ragione.
2.1. Invero, agli atti del procedimento collegato RGL 434/2023, non risulta essere presente la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
Il decreto emesso ai sensi del comma quarto dell'art. 445 bis cpc, è stato comunicato alla parte ricorrente in data 10.06.2024.
In data 01.07.2024, risulta il deposito della comparsa di costituzione degli eredi della – odierni Per_1 ricorrenti – effettuato due volte ovvero, nella specie, uno effettuato alle ore 18,30 e l'altro alle ore 19.07.
Si tratta dello stesso atto con i medesimi allegati.
2.2. La dichiarazione di dissenso prodotta dai ricorrenti unitamente alle note di trattazione scritta del
24.1.2025, non è presente nel procedimento ex art. 445 bis cpc RGL 434/2023.
Sicchè, la stessa non può ritenersi utile al fine di ritenerla presente agli del predetto procedimento, non potendo, essere sostituita dalle ricevute di accettazione e deposito prodotte che evidentemente, per la coincidenza dell'orario di deposito, hanno riguardato la comparsa di costituzione dei ricorrenti.
2.3. La mancanza della dichiarazione di dissenso, pertanto, comporta l'inammissibiltà del ricorso proposto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis cpc, con accertamento negativo del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Spese di CTU definitivamente a carico delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 10/07/2024, nella causa iscritta al n.
6332/2024 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso, con accertamento negativo del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento;
CP_
-condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in complessive € 3.400,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
- spese di CTU definitivamente a carico delle parti ricorrenti.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12/02/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 12/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 6332/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. NERI RAFFAELE Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e Controparte_1 difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: indennità accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/07/2024, e – in seguito Parte_1 Parte_2 all'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo relativo al requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento proposta dalla de cuius -, hanno proposto il presente procedimento per Persona_1 il riconoscimento del relativo requisito.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. Con ordinanza del 22.1.2025 è stata posta la questione relativa alla presenza o meno della dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU nel procedimento portante RGL 434/2023, quale atto prodromico al deposito del ricorso ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis cpc
1.3. Quindi, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è inammissibile per quanto di ragione.
2.1. Invero, agli atti del procedimento collegato RGL 434/2023, non risulta essere presente la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
Il decreto emesso ai sensi del comma quarto dell'art. 445 bis cpc, è stato comunicato alla parte ricorrente in data 10.06.2024.
In data 01.07.2024, risulta il deposito della comparsa di costituzione degli eredi della – odierni Per_1 ricorrenti – effettuato due volte ovvero, nella specie, uno effettuato alle ore 18,30 e l'altro alle ore 19.07.
Si tratta dello stesso atto con i medesimi allegati.
2.2. La dichiarazione di dissenso prodotta dai ricorrenti unitamente alle note di trattazione scritta del
24.1.2025, non è presente nel procedimento ex art. 445 bis cpc RGL 434/2023.
Sicchè, la stessa non può ritenersi utile al fine di ritenerla presente agli del predetto procedimento, non potendo, essere sostituita dalle ricevute di accettazione e deposito prodotte che evidentemente, per la coincidenza dell'orario di deposito, hanno riguardato la comparsa di costituzione dei ricorrenti.
2.3. La mancanza della dichiarazione di dissenso, pertanto, comporta l'inammissibiltà del ricorso proposto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis cpc, con accertamento negativo del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Spese di CTU definitivamente a carico delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 10/07/2024, nella causa iscritta al n.
6332/2024 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso, con accertamento negativo del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento;
CP_
-condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in complessive € 3.400,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
- spese di CTU definitivamente a carico delle parti ricorrenti.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12/02/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro