Articolo 6 della Legge 20 dicembre 1974, n. 684
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 gennaio 1975
Art. 6.
I servizi passeggeri di linea, attualmente esercitati dalle societa' "Italia" di navigazione per azioni, "Lloyd Triestino" di navigazione per azioni, "Adriatica" di navigazione per azioni vengono annualmente ridotti, con la necessaria gradualita', fino alla loro totale eliminazione, da attuarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Societa' finanziaria marittima (FINMARE) presentera' al Ministro per la marina mercantile il programma di trasformazione delle attivita' delle societa' dal settore passeggeri agli altri settori indicati nell'articolo 1. Il programma e' approvato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, anche agli effetti dei successivi articoli 7 e 17, sentito un comitato nominato dallo stesso Ministro per la marina mercantile, composto da rappresentanti dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti e delle partecipazioni statali nonche' delle organizzazioni sindacali interessate.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1975