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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario RI PO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 9 dicembre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5207/2025 R.G.
Lavoro promossa da
, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al Parte_1 ricorso dall'Avv. Rosa Desantis presso lo studio della quale in Cerignola
(FG) Via T. Albanese, 28 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa Parte_2
e dr. a ciò designati con Ordine di servizio
[...] Controparte_2
n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa a ciò designata con Ordine di Persona_1 servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede CP_1 di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18
resistente
Oggetto: pensione invalidità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.05.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva istanza per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo di procedere alla nomina di un CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare della pensione di inabilità civile.
Esponeva di essere stato chiamato a revisione in data 17.1.2025 dall competente per territorio al fine di ottenere, previo CP_1 accertamento del requisito sanitario, il riconoscimento della pensione di invalidità civile 100% ma che la commissione medica gli riconosceva l'invalidità nella misura del 75%.
Rassegnava pertanto, le seguenti conclusioni: ricorre “affinché il
Giudice del Lavoro adito voglia nominare, ex art. 445 bis c.p.c. (legge di stabilità 12.11.2011), il consulente medico al fine di accertare preventivamente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento, in favore del/la ricorrente, della pretesa fatta valere.
Con vittorie delle spese di giudizio, ex D.M. 55/14, da distrarsi in favore dell'avv. Rosa Desantis, procuratore antistatario.”
Integrato il contraddittorio, l eccepiva la mancanza della CP_1 relativa domanda amministrativa considerato che, oggetto del verbale impugnato, era la conferma a seguito di visita di revisione, dell'assegno di invalidità civile di cui essa ricorrente era già titolare, e comunque la mancanza di una domanda di aggravamento e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n.
1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11,
n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, al primo comma, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.” In materia di trattamenti pensionistici (come di altre prestazioni previdenziali) il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria all'avvenuta presentazione della domanda amministrativa. La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere necessaria tale domanda anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 533 del 1973 e nell'affermare che la sua mancanza, nelle controversie che richiedono il previo esperimento del procedimento amministrativo, determina l'improponibilità della domanda giudiziaria.
In proposito deve sottolinearsi (cfr. in tal senso Cass. 5149/2004
e 11756/2004) la particolare funzione spiegata dalla domanda amministrativa di prestazione previdenziale o assistenziale in relazione ai giudizi e delle finalità sottese al procedimento amministrativo, tra le quali riveste un non trascurabile rilievo l'esigenza di una deflazione del copioso contenzioso nella materia, che vale a conferire alla previa presentazione della domanda (nei casi in cui il procedimento amministrativo non può essere iniziato di ufficio) il ruolo di condizione per l'accesso alla tutela giurisdizionale, con la conseguente rilevabilità di ufficio della questione indipendentemente dal comportamento processuale tenuto dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
A parere univoco della Suprema Corte, tale vizio, che determina la radicale improponibilità della domanda è rilevabile in ogni stato e grado del processo e, poichè determina la nullità di tutti gli atti del processo, presuppone una temporanea carenza di giurisdizione.
In questa stessa ottica è stato anche affermato che la domanda amministrativa di prestazione previdenziale costituisce condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, il cui difetto deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa ancorché
"compatibile" con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria (cfr. in tali termini Cass. 8 aprile 2000 n. 4463).
Ciò posto deve valutarsi che, nella fattispecie in esame, parte ricorrente allega di essere stata chiamata a revisione in data 17.1.2025 dall competente per territorio al fine di ottenere, previo CP_1 accertamento del requisito sanitario, il riconoscimento della pensione di invalidità civile 100% e di aver pertanto, promosso il presente giudizio avendo la Commissione riconosciuto una percentuale invalidante pari al 75%.
Dalla documentazione dimessa in atti dall' , e segnatamente dal CP_1
DB integrato, si rileva che esso ricorrente a seguito di presentazione della domanda amministrativa in data 05.01.2023 era stato riconosciuto invalido nella misura del 75%.
In data 17.01.2025 risulta disposta d'ufficio dall la CP_1 revisione per la verifica della permanenza delle condizioni invalidanti, ciò in ossequio al disposto di cui all'art. 20 co. 2 legge 102/2009, ed in quella sede esso ricorrente veniva nuovamente riconosciuto invalido nella misura del 75%.
Ai sensi dell'art. 37, comma 1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento (cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989,
n. 293, secondo cui “Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica.
Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”).
Tanto premesso deve valutarsi che la richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante al riconoscimento di uno stato invalidante pari al 100%, con diritto ad ottenere la pensione di invalidità civile, è fattispecie che, fondata sul presupposto della totale invalidità della ricorrente, viene sollevata per la prima volta nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Non risulta allegato, né tantomeno provato, che la revisione de quo abbia originato da una domanda di aggravamento sollecitata dalla parte ricorrente né risulta che in sede di revisione (cfr. verbale visita) la stessa abbia lamentato il lamentato aggravamento.
Deve a tanto aggiungersi che avverso il primo verbale di cui alla domanda 05.01.2023 il ricorrente ha promosso l'accertamento tecnico preventivo conclusosi con decreto di omologa negativo (cfr. decreto omologa allegato alle note di trattazione ). CP_1
Per quanto esposto deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso con conseguente revoca del CTU nominato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- revoca l'incarico al CTU;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 9 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
RI PO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario RI PO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 9 dicembre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5207/2025 R.G.
Lavoro promossa da
, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al Parte_1 ricorso dall'Avv. Rosa Desantis presso lo studio della quale in Cerignola
(FG) Via T. Albanese, 28 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa Parte_2
e dr. a ciò designati con Ordine di servizio
[...] Controparte_2
n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa a ciò designata con Ordine di Persona_1 servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede CP_1 di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18
resistente
Oggetto: pensione invalidità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.05.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva istanza per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo di procedere alla nomina di un CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare della pensione di inabilità civile.
Esponeva di essere stato chiamato a revisione in data 17.1.2025 dall competente per territorio al fine di ottenere, previo CP_1 accertamento del requisito sanitario, il riconoscimento della pensione di invalidità civile 100% ma che la commissione medica gli riconosceva l'invalidità nella misura del 75%.
Rassegnava pertanto, le seguenti conclusioni: ricorre “affinché il
Giudice del Lavoro adito voglia nominare, ex art. 445 bis c.p.c. (legge di stabilità 12.11.2011), il consulente medico al fine di accertare preventivamente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento, in favore del/la ricorrente, della pretesa fatta valere.
Con vittorie delle spese di giudizio, ex D.M. 55/14, da distrarsi in favore dell'avv. Rosa Desantis, procuratore antistatario.”
Integrato il contraddittorio, l eccepiva la mancanza della CP_1 relativa domanda amministrativa considerato che, oggetto del verbale impugnato, era la conferma a seguito di visita di revisione, dell'assegno di invalidità civile di cui essa ricorrente era già titolare, e comunque la mancanza di una domanda di aggravamento e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n.
1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11,
n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, al primo comma, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.” In materia di trattamenti pensionistici (come di altre prestazioni previdenziali) il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria all'avvenuta presentazione della domanda amministrativa. La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere necessaria tale domanda anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 533 del 1973 e nell'affermare che la sua mancanza, nelle controversie che richiedono il previo esperimento del procedimento amministrativo, determina l'improponibilità della domanda giudiziaria.
In proposito deve sottolinearsi (cfr. in tal senso Cass. 5149/2004
e 11756/2004) la particolare funzione spiegata dalla domanda amministrativa di prestazione previdenziale o assistenziale in relazione ai giudizi e delle finalità sottese al procedimento amministrativo, tra le quali riveste un non trascurabile rilievo l'esigenza di una deflazione del copioso contenzioso nella materia, che vale a conferire alla previa presentazione della domanda (nei casi in cui il procedimento amministrativo non può essere iniziato di ufficio) il ruolo di condizione per l'accesso alla tutela giurisdizionale, con la conseguente rilevabilità di ufficio della questione indipendentemente dal comportamento processuale tenuto dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
A parere univoco della Suprema Corte, tale vizio, che determina la radicale improponibilità della domanda è rilevabile in ogni stato e grado del processo e, poichè determina la nullità di tutti gli atti del processo, presuppone una temporanea carenza di giurisdizione.
In questa stessa ottica è stato anche affermato che la domanda amministrativa di prestazione previdenziale costituisce condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, il cui difetto deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa ancorché
"compatibile" con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria (cfr. in tali termini Cass. 8 aprile 2000 n. 4463).
Ciò posto deve valutarsi che, nella fattispecie in esame, parte ricorrente allega di essere stata chiamata a revisione in data 17.1.2025 dall competente per territorio al fine di ottenere, previo CP_1 accertamento del requisito sanitario, il riconoscimento della pensione di invalidità civile 100% e di aver pertanto, promosso il presente giudizio avendo la Commissione riconosciuto una percentuale invalidante pari al 75%.
Dalla documentazione dimessa in atti dall' , e segnatamente dal CP_1
DB integrato, si rileva che esso ricorrente a seguito di presentazione della domanda amministrativa in data 05.01.2023 era stato riconosciuto invalido nella misura del 75%.
In data 17.01.2025 risulta disposta d'ufficio dall la CP_1 revisione per la verifica della permanenza delle condizioni invalidanti, ciò in ossequio al disposto di cui all'art. 20 co. 2 legge 102/2009, ed in quella sede esso ricorrente veniva nuovamente riconosciuto invalido nella misura del 75%.
Ai sensi dell'art. 37, comma 1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento (cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989,
n. 293, secondo cui “Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica.
Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”).
Tanto premesso deve valutarsi che la richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante al riconoscimento di uno stato invalidante pari al 100%, con diritto ad ottenere la pensione di invalidità civile, è fattispecie che, fondata sul presupposto della totale invalidità della ricorrente, viene sollevata per la prima volta nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Non risulta allegato, né tantomeno provato, che la revisione de quo abbia originato da una domanda di aggravamento sollecitata dalla parte ricorrente né risulta che in sede di revisione (cfr. verbale visita) la stessa abbia lamentato il lamentato aggravamento.
Deve a tanto aggiungersi che avverso il primo verbale di cui alla domanda 05.01.2023 il ricorrente ha promosso l'accertamento tecnico preventivo conclusosi con decreto di omologa negativo (cfr. decreto omologa allegato alle note di trattazione ). CP_1
Per quanto esposto deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso con conseguente revoca del CTU nominato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- revoca l'incarico al CTU;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 9 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
RI PO