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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Magistrati:
Dott.Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 507 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Assemini Parte_1
(Ca) presso lo studio dell'Avv. ANGIOY CARLO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ricorrente contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in San Sperate CP_1
(Ca) presso lo studio dell'Avv. ARIU CLAUDIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Controparte_2
Intervenuto per legge
All'udienza del 26.05.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“ pronuncia del divorzio “
Pagina 1 Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile da: Pt_1 Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2024, la sig.ra ha adito il Tribunale affinché venisse Parte_1
pronunciata la separazione personale dal coniuge, sig. e, decorso il termine di legge, il CP_1
divorzio tra le parti.
Il sig. si è costituito in giudizio mediante comparsa depositata in data 31.05.2024. All'udienza CP_1
del 1.07.2024, entrambe le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale senza condizioni.
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2262/2024, depositata in data 11.10.2024.
All'udienza del 26.05.2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'avvenuta pronuncia della separazione personale nell'ambito del presente procedimento e hanno congiuntamente richiesto la pronuncia del divorzio, anch'essa senza condizioni.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione sulla domanda di divorzio.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La separazione è stata pronunciata nell'ambito del corrente procedimento in data 11.10.2024 con la sentenza n. 2262/2024, sono pertanto trascorsi i termini di legge per procedere alla pronuncia del divorzio.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come
Pagina 2 modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SS , in data
04/08/1984 tra , nata a [...], il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...], il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di SS, anno 1984, parte II, serie A, atto n. 49, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
- Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
15.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Magistrati:
Dott.Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 507 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Assemini Parte_1
(Ca) presso lo studio dell'Avv. ANGIOY CARLO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ricorrente contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in San Sperate CP_1
(Ca) presso lo studio dell'Avv. ARIU CLAUDIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Controparte_2
Intervenuto per legge
All'udienza del 26.05.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“ pronuncia del divorzio “
Pagina 1 Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile da: Pt_1 Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2024, la sig.ra ha adito il Tribunale affinché venisse Parte_1
pronunciata la separazione personale dal coniuge, sig. e, decorso il termine di legge, il CP_1
divorzio tra le parti.
Il sig. si è costituito in giudizio mediante comparsa depositata in data 31.05.2024. All'udienza CP_1
del 1.07.2024, entrambe le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale senza condizioni.
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2262/2024, depositata in data 11.10.2024.
All'udienza del 26.05.2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'avvenuta pronuncia della separazione personale nell'ambito del presente procedimento e hanno congiuntamente richiesto la pronuncia del divorzio, anch'essa senza condizioni.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione sulla domanda di divorzio.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La separazione è stata pronunciata nell'ambito del corrente procedimento in data 11.10.2024 con la sentenza n. 2262/2024, sono pertanto trascorsi i termini di legge per procedere alla pronuncia del divorzio.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come
Pagina 2 modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SS , in data
04/08/1984 tra , nata a [...], il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...], il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di SS, anno 1984, parte II, serie A, atto n. 49, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
- Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
15.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
Pagina 3