Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 956
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1954
Art. 1.
A modifica dell' art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 354 , per tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento dei fini di cui all' art. 2 della legge 2 febbraio 1939, n. 467 , e' stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro la somma annua di L. 5.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1953-54.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954