Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11922/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11922/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUCCIERI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e
ATTORE
e
(C.F. , con il patrocinio degli avv. ORNATI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
e ZURLO RAFFAELE
CONVENUTO
Oggi 12 marzo 2025 alle ore 9.55 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. BUCCIERI FRANCESCO Parte_1 Per l'avv. ORNATI ANDREA e l'avv. ZURLO RAFFAELE , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. ANZALONE FEDERICA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.Il procuratore di parte opponente chiede altresì la distrazione delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11922/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. BUCCIERI FRANCESCO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA FONTEVIVO 21/N 19125 Controparte_1 P.IVA_1
LA SPEZIA;
rappresentato e difeso dagli avv. ORNATI ANDREA e ZURLO RAFFAELE giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 12 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti questo Parte_1
Tribunale e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.3330/2023 emesso dal Tribunale di Catania l'1.9.2023 e notificato il 2.10.2023, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della società opposta la somma di € 16.566,15, oltre interessi e spese del procedimento, ed articolava una serie di motivi.
L'opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di opposizione e chiedendone il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 26 marzo 2024 il GI differiva l'udienza di comparizione delle parti e assegnava i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Con ordinanza dell'8 luglio 2024 veniva concessa la chiesta provvisoria esecuzione del DI opposto, disponendo che l'opposta provvedesse all'esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi degli artt.
5 e 6 del D.L.vo n.28/2010.
A seguito dell'avvenuto deposito del verbale di mediazione, all'udienza del 4 dicembre 2024 il procuratore di parte opponente rilevava che non era stata soddisfatta dall'opposta la condizione di procedibilità perché l'istanza non risultava essere stata comunicata alla parte personalmente.
La causa veniva quindi rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 12 marzo
2025.
Indi all'udienza del 12 marzo 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Ciò posto, dall'esame degli atti si rileva che al primo incontro di mediazione del 4 settembre 2024 era presente la parte istante , ma nessuno era presente per la parte chiamata, odierna opponente.
Sul punto, in diritto si osserva che la sentenza 8473/2019 del 17/03/2019 la Cassazione Civile
Sezione Terza, ha enunciato i seguenti principi di diritto, cui questo Tribunale aderisce condividendone le motivazioni;
” In particolare, la questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, (introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 84, convertito con modificazioni della L.
9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte Cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinchè il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza pagina 3 di 8 previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire. Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti. Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento
è stato sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perchè potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate,nonchè da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Quanto alla presenza dell'avvocato, essa originariamente non era neppure prevista;
è stata infatti introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis, che prevede che chi intenda esercitare l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato. Si può osservare che la novella del 2013, che introduce la presenza necessaria dell'avvocato, con l'affiancare all'avvocato esperto in tecniche processuali che "rappresenta" la parte nel processo, l'avvocato esperto in tecniche negoziali che "assiste" la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate. Non è questa la sede per valutare le probabilità di successo delle creazione forzosa di una cultura della mediazione. Occorre prendere atto che la legge impone in una vasta serie di casi, come momento necessario e significativo precedente alla possibilità stessa di introdurre il giudizio, la necessità di esperire la mediazione e sciogliere alcuni nodi del rapporto tra mediazione obbligatoria e giudizio, per individuare quando la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta e in particolare se, nel caso di specie, il giudice abbia correttamente pagina 4 di 8
ritenuto che
l'azione proposta fosse improcedibile (valutazione effettuata ai soli fini della soccombenza virtuale, perchè qui la domanda di merito era stata alla fine rinunciata). Come si è detto, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perchè solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c., sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del 2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c. Non è previsto, nè escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo – dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84).
pagina 5 di 8 Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore,la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
Detti principi risultano riaffermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18068/2019.
Orbene alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte ne consegue che : nel procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n 28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.
Non è però sufficiente a delegare la procura alle liti, unico atto autenticabile dal difensore, pur se contenente il potere di transigere. La delega deve essere conferita tramite una procura sostanziale riferita allo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione, con il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Ciò posto, nella specie dall'esame degli atti si rileva che la domanda di mediazione proposta dalla società opposta è stata notificata all'opponente in San Gregorio di Catania, via Catania Parte_1
75, laddove emerge con evidenza dalla documentazione allegata dalla difesa dell'opponente che egli risiede in altro luogo e che non ha mai risieduto nel luogo ove è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento ( vedasi certificato di residenza storico depositato in atti).
Deve ritenersi pertanto non avverata la condizione di procedibilità per la parte chiamata, odierna opponente.
pagina 6 di 8 Ed invero “ L'intero impianto del D. Lgs. 28/2010 è volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto. In particolare l'art. 4 prevede che il contenuto dell'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa, mentre l'art. 8 prescrive che “la domanda e la data...sono comunicate all'altra parte...”.
È da ritenersi valida, pertanto, la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore. Il D.lgs. 28/2010, invero, non prevede in alcuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte. Circostanza che nel caso di specie non è avvenuta in maniera corretta e conforme al dettato normativo sopra delineato.(
Tribunale di Palermo sentenza n. 3903/2019).
Siffatta interpretazione risulta essere peraltro in piena armonia con i principi di diritto espressi dalla
Suprema Corte con la citata sentenza 8473/2019 del 17/03/2019, atteso che, se nel procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n 28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, deve conseguentemente ritenersi che la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere notificata alla parte personalmente e non al suo difensore.
Peraltro la condizione di procedibilità andava soddisfatta non oltre l'udienza di rinvio fissata all'uopo da questo Giudice (cfr. Cass. civ. 14 dicembre 2021, n. 40035).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 19596/2020 ( "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo").
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al dm n.147/2022 avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonchè all'attività difensiva concretamente svolta, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6597/2019 RG: pagina 7 di 8 Dichiara improcedibile la domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente che liquida in
€.145,50 per spese ed €.2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 12 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 8 di 8