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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 160/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 160/2022 promosso da:
Avv. (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], iscritto alle liste elettorali del comune di residenza al n. 12839, che si difende anche in proprio ex art. 86 c.p.c., Avv. DI MATTEO FRANCESCO (C.F.
) residente a [...], iscritto alle liste C.F._2
elettorali del comune di residenza al n. che si difende anche in proprio ex art. 86 c.p.c., P.IVA_1
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
19.02.1946 ed ivi residente a[...], (C.F. Controparte_2
) nato a [...] il [...] e residente a [...]
11, (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a CP_3 C.F._5
Ravenna in via Alberto Acquacalda n. 11, (C.F. Controparte_4
) nato a [...] il [...] e residente a [...]di Bagnacavallo C.F._6
(RA) in via Villanova Glorie n. 27/B, (C.F. ) nato a [...] CP_5 C.F._7
l'11.10.1947 e residente a [...] in piazza Medaglie d'Oro n. 17, (C.F. Controparte_6
), nata a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]
n. 143/C, (C.F. , nato a Trana (TO) in [...] Parte_2 C.F._9
09.04.1942 e residente a [...], (C.F. Parte_3
) nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F._10
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_4 C.F._11
(RE) in via Loris Malaguzzi n. 9, (C.F. ) nata a Parte_5 C.F._12
1 Foggia il 18.02.1955 e residente a [...], Parte_6
(C.F. ) nata a [...] in data [...] ed ivi residente in [...], C.F._13
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e ivi residente Parte_7 C.F._14
in via Battisti n. 19, (C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_8 C.F._15
e ivi residente in [...]2, (C.F. ) nata a Controparte_7 C.F._16
Modena in data 04.09.1970 e residente a [...],
[...]
(C.F. ) nato a San Giovanni in [...] l'[...] e residente CP_8 C.F._17
a Finale Emilia (MO) in via G.B. Magni n. 15, (C.F. ) CP_9 C.F._18
nato a [...] in data [...] e ivi residente a[...], (C.F. Parte_9
) nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F._19
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a CP_10 C.F._20
Correggio (RE) in viale dei Mille n. 11/C, (C.F. nata a [...] CP_11 C.F._21
Emilia in data 08.02.1966 ed ivi residente in [...], CP_12 Parte_10
(C.F. nata a [...] in data [...] e residente a [...] C.F._22
in via Correggio n. 4/C, (C.F. ) nato a [...] il Parte_11 C.F._23
22.08.1944 e residente a [...], (C.F. ) CP_13 C.F._24
nata a [...] in data [...] e residente a [...]00, Parte_12
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]
Folloni n. 2/00, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed Parte_13 C.F._26
ivi residente a[...] e (C.F. ) nato a Parte_14 C.F._27
Bologna il 24.11.1957 ed ivi residente in piazza Aldrovandi n. 9, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Felice Carlo Besostri del foro di Milano, dall'Avv. Parte_1
del foro di Modena e dall'Avv. Francesco Di Matteo del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultimo sito in Bologna al viale Alfredo Oriani n. 2;
APPELLANTI contro
(C.F. ) in persona del Controparte_14 P.IVA_2 [...]
in carica a capo della e pro tempore quale contro Controparte_15 Controparte_14 firmatario ex art. 89 comma 2 Cost. degli atti aventi valore di legge e Controparte_16
(C.F. C.F. ) in persona del in carica, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_3 Controparte_17 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto presso e nella sua sede sita in Bologna alla via A. Testoni n. 6;
APPELLATI
2 PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. dello 04.01.2022 del Tribunale di Bologna nel procedimento iscritto al n. 7548/2021 R.G., avente ad oggetto diritti di elettorato attivo e passivo;
CONCLUSIONI: All'udienza del 26 novembre 2024, gli appellanti così precisavano le loro conclusioni:
“Voglia codesta Corte d'Appello respinta ogni contraria istanza riformare l'impugnata Ordinanza e per
l'effetto - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del presente appello e di conseguenza, in riforma dell'Ordinanza appellata, resa nell'ambito del procedimento n. 7548/2021 RG Tribunale di Bologna, dichiarare, previa remissione alla Corte Costituzionale con Ordinanza ex art. 23 L. 87/1953 le questioni di legittimità costituzionale qui riproposte ex art. 24, c. 2, L. 87/1953, il diritto degli elettori e delle elettrici appellanti, tutti residenti in [...]dell'Emilia Romagna come in atti documentato, di esercitare in modo conforme ai parametri costituzionali, il loro diritto di voto libero personale uguale diretto ex art.
48, c. 2, Cost. alle elezioni politiche per il Parlamento italiano, così come garantito e tutelato dalla
Costituzione italiana, dalla CEDU (prot. 1, art. 1), dall'Ordinamento internazionale (convenzioni CEDU per la tutela delle minoranze linguistiche) e comunitario (trattato di Lisbona e Carta dei diritti fondamentali della UE). – Spese compensate come deciso dall'Ordinanza appellata”, gli appellati e concludevano precisando le seguenti Controparte_16 Controparte_14 conclusioni: “Voglia l'illustrissima Corte d'Appello respingere il gravame. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, gli
Avv.ti Francesco Di Matteo, e i Sig.ri Parte_1 Parte_3 Parte_14 Controparte_1
,
[...] Controparte_2 CP_3 Parte_15 CP_5 Controparte_6
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_7
CP_8 Parte_9 CP_10 CP_11 Parte_16 Parte_11
e nonché i Prof. e CP_13 Parte_12 Parte_13 Parte_2 CP_9
3 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la e il Controparte_14 [...]
chiedendo che fosse accertato e dichiarato “il diritto degli elettori ricorrenti, tutti residenti nei CP_16
comuni del Distretto di Corte d'Appello di Bologna come identificati nel ricorso in epigrafe, di esercitare in modo conforme ai parametri costituzionali, per le Elezioni Politiche del Parlamento italiano, il proprio diritto di voto libero, eguale, personale, diretto così come attribuito nel suo esercizio e nella sua efficacia dalla
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 1, 2, 3, 6, 48, 51, 56, 58, 8), dai fondamentali diritti civili e politici riconosciuti dalla CEDU (prot. 1 art. 3), dall'ordinamento internazionale (convenzioni CEDU di tutela linguistica), da quello comunitario (Trattato di Lisbona e relativa Carta dei Diritti Fondamentali UE), anche alla luce dei principi affermati con la Sentenze n. 1/2014, 35/2017 della Corte Costituzionale e n. 8878/2014 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione”, che il detto diritto di voto libero, uguale, personale e diretto risulta leso da specifiche disposizioni della L. n. 165/2017 (Modifiche al sistema di elezione della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali), della L. n. 51/2019 (Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari) e del D. Lgs. n. 177/2020 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51), anche nelle parti in cui hanno sostituito e/o modificato norme del D.P.R. n. 361/1957 e del T.U. per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con D. Lgs. n. 533/1993 e modificato dalla legge n. 52 del 6 maggio 2015 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati). I ricorrenti domandavano inoltre che, in caso di declaratoria di incostituzionalità di tutte o di parte delle indicate disposizioni legislative e previo accertamento della responsabilità dello Stato
Legislatore, questi fosse condannato, ai sensi dell'art. 2058 c.c., al risarcimento del danno derivante da norme illegittime.
Si costituivano per il tramite dell'Avvocatura dello Stato la e il Controparte_14 [...]
domandando la reiezione di tutte le domande di controparte. Più in particolare, i convenuti CP_16
rilevavano come le questioni di legittimità costituzionale sollevate apparissero inammissibili, in quanto concernenti scelte che rientrano nella discrezionalità del Legislatore, peraltro non suscettibili di alternative legislative costituzionalmente obbligate, e contestavano partitamente le varie questioni esposte. Quanto alla domanda risarcitoria, ne evidenziavano l'inammissibilità. Prima di tutto il lamentato danno non sarebbe stato né descritto, né provato, sotto altro profilo un'eventuale pronuncia di incostituzionalità di norme di legge rappresenterebbe essa stessa misura compensatoria del pregiudizio subito dai ricorrenti, infine, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'attività politica esplicativa di funzioni legislative è libera nei fini e, quindi, sottratta a qualsiasi sindacato giurisdizionale, con conseguente impossibilità di ravvisare un'ingiustizia che possa qualificare il danno lamentato in termini di illecito. All'udienza del 22 novembre 2021 i ricorrenti e
4 le parti convenute si riportavano ai propri atti e istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi avanzate e il Giudice istruttore riservava la decisione.
Con ordinanza emessa in data 04.01.2022, il Giudice del Tribunale di Bologna, previo esame del presupposto della rilevanza della questione e ritenuto, come in conformità alle argomentazioni e conclusioni della Suprema
Corte nell'ordinanza n. 12060 del 17.05.2013 e della Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2014, fosse sussistente il presupposto della incidentalità delle questioni di incostituzionalità sollevate dai ricorrenti, dichiarava manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale tutte esposte nell'atto introduttivo, accertava e dichiarava il diritto dei ricorrenti di esercitare per le elezioni politiche del Parlamento
Italiano il proprio diritto di voto libero, uguale, personale e diretto così come attribuito dalla Costituzione italiana e dalla normativa internazionale e che il diritto di voto come sopra delineato non risulta leso dalle disposizioni che attualmente lo regolamentano, rigettava la richiesta di risarcimento dei danni proposta dagli stessi e, data la natura della controversia e la parziale fondatezza delle richieste dei ricorrenti, compensava integralmente le spese di lite.
2.- Con appello notificato alle controparti e depositato in data 28.01.2022, Francesco Di Parte_1
Matteo, , Parte_3 Parte_14 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, Parte_15 CP_5 Controparte_6 Parte_4 Parte_5 [...]
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_7 CP_8 Parte_9 [...]
CP_10 CP_11 Parte_16 Parte_11 CP_13 Parte_12 Parte_13
e hanno impugnato detta ordinanza chiedendone la riforma, in Parte_2 CP_9
particolare, laddove è stato affermato nel dispositivo che il diritto di voto “come sopra delineato non risulta leso dalle disposizioni che attualmente lo regolamentano”, laddove nella motivazione sono state valutate erroneamente come conformi a costituzione le norme della L. n. 165/2017 disciplinanti le soglie di sbarramento di cui alle questioni di legittimità costituzionale indicate nel testo dell'ordinanza, alla pagina 7, sub A) e sub D), le disposizioni della richiamata legge disciplinanti il cd. “voto congiunto” a pena di nullità di cui alle questioni indicate alla pagina 7 sub B) e sub E), e sono state interpretate non correttamente da parte del giudice di primo grado le norme relative al cd. “slittamento dei seggi” e più in generale le norme della L.
n. 165/2017 in rapporto al principio di uguaglianza, libertà e personalità del voto ex art. 48 Cost. e al generale principio di ragionevolezza indicate alla pagina 9, sub G) ed H), articolando all'uopo quattro motivi di gravame. In primo luogo, gli appellanti si dolgono della ritenuta non violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza ex artt. 3, 48 e 51 Cost. da parte delle norme relative alle soglie di sbarramento, di fatto e di diritto, di cui alla L. n. 165/2017 ed alla disparità di trattamento tra liste coalizzate e liste non coalizzate di cui agli artt. 2, comma 7, L. n. 165/2017, sostitutivo dell'art. 16 del D.lgs. n. 533/1933 col nuovo art. 16 bis, c. 1, lettere c) e d), atteso che, a differenza di quanto osservato e considerato dal giudice di prime cure, tali norme non favoriscono la governabilità, essendo vero il contrario, favorendo infatti aggregazioni elettorali di pura
5 convenienza tra gruppi che non hanno alcun obbligo di programmi comuni, e, non essendoci appunto obbligo di presentazione di programmi e referenti comuni, è ancora più irragionevole la disparità di trattamento nei confronti delle liste non coalizzate. Lamentano poi, quale secondo motivo di gravame, la non ritenuta illegittimità del voto congiunto per violazione degli artt. 3, 48 comma 2, 51, 56 e 58 Cost. tra voto all'uninominale e voto alle liste, coalizzate o meno e viceversa, di cui agli artt. 1 comma 2 L .165/2017, sostitutivo dell'art. 59 bis, c. 3, Dpr n. 361/1957 e 2, c.
5. L. 165/2017 sostitutivo dell'art. 14 c. 3 D. Lgs. n.
533/1993. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, la discrezionalità del legislatore non può travalicare né il principio di ragionevolezza sotto il profilo della contraddittorietà delle sue norme con la ratio cui sono finalizzate, né sacrificare in maniera eccessiva il principio di rappresentanza, l'uguaglianza e la libertà del voto, e, con il meccanismo del voto congiunto, gli elettori che votano il candidato vincente all'uninominale vedono raddoppiare il valore del loro voto, dato che l'unico voto da loro espresso è valido anche per l'aggiudicazione di un seggio nella quota proporzionale. Con il terzo motivo, gli appellanti deducono l'erroneità del provvedimento gravato laddove si è ritenuto che nessun profilo di irragionevolezza sia riscontrabile nelle norme di cui alla L. n. 165/2017 richiamate nel ricorso introduttivo. Ad avviso degli istanti, infatti, i meccanismi del voto congiunto, delle liste senza facoltà per l'elettore di esprimere preferenze, delle pluricandidature, della previsione di coalizioni anche se prive di un programma comune e di un referente comune finiscono con il costituire strumenti funzionali ad espropriare l'elettore in modo costituzionalmente irragionevole di ogni reale possibilità di scelta dei candidati, a sacrificare in modo altrettanto irragionevole il principio di uguaglianza, libertà e personalità del voto, il principio di rappresentanza/rappresentatività rispetto a quello - legittimo ma costituzionalmente subordinato al primo nell'ambito di una forma di governo parlamentare come l'attuale - della governabilità/stabilità. Da ultimo, parte appellante si duole delle osservazioni svolte nell'ordinanza gravata al fine di sostenere la conformità alla Costituzione delle norme disciplinanti lo slittamento dei seggi dai livelli nazionali ai collegi plurinominali e da un collegio plurinominale ad un altro per sospetta violazione dei principi elaborati dalla Corte costituzionale quanto alla natura diretta e libera del voto e alla conoscibilità, da parte degli elettori, delle conseguenze del voto stesso. Il risultato matematico dell'applicazione delle norme contestate sarebbe infatti l'impossibilità per l'elettore, nel caso di slittamento dei seggi, di conoscere i candidati e la conseguente impossibilità per gli elettori di scegliere liberamente il candidato per cui votare.
Tanto dedotto, gli appellanti chiedono alla Corte, respinta ogni contraria istanza, di riformare l'ordinanza impugnata e per l'effetto di:
• Dichiarare, previa rimessione alla Corte costituzionale con ordinanza ex art. 23 L. 87/1953 delle questioni di legittimità costituzionale qui riproposte ex art. 24 comma 2 L. n. 87/1953, il diritto degli elettori e delle elettrici appellanti, tutti residenti in [...]dell'Emilia-Romagna come in atti documentato, di esercitare in modo conforme ai parametri costituzionali, il loro diritto di voto libero personale, uguale e diretto ex art. 48 comma
6 2 Cost. alle elezioni politiche per il Parlamento italiano, così come garantito e tutelato dalla Costituzione italiana, dalla CEDU (prot. 1, art. 1), dall'Ordinamento internazionale (convenzioni CEDU per la tutela delle minoranze linguistiche) e comunitario (trattato di Lisbona e Carta dei diritti fondamentali della UE);
• Spese compensate come deciso dall'ordinanza appellata.
3.- Previa rinnovazione della notifica dell'atto di appello alle parti appellate, con comparsa di risposta depositata in data 1 giugno 2022, si sono regolarmente costituiti la e il Controparte_14
ribadendo, anche nel presente giudizio di appello, le considerazioni già svolte in primo Controparte_16
grado. Il ricorso appariva inammissibile e infondato sotto svariati profili e l'ordinanza gravata appare meritevole di conferma. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate risultano inammissibili poiché riguardano scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore, tra l'altro non suscettibili di alternative legislative costituzionalmente obbligate, oltre a non apparire fondate. Le parti appellate hanno chiesto respingersi il gravame, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
4.- All'udienza da ultimo svoltasi in data 26.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso circa lo svolgimento del processo e passando ora al merito e quindi al primo motivo di appello, concernente la ritenuta non violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza da parte delle norme relative alle soglie di sbarramento di cui alla L. n. 165/2017 e alla disparità di trattamento tra liste coalizzate e non coalizzate, reputa la Corte che tale motivo vada disatteso. Ora, gli appellanti censurano, ritenendola contraria al disposto degli artt. 3, 48 e 51 Cost., la previsione di una soglia di sbarramento nazionale per le singole liste al 3% dei voti validi sia per la Camera (art. 83 comma 1, lettera e n. 1) che per il Senato
(art. 16-bis comma 1, lettera e), n. 1) - non considerabile solo quando la lista sia rappresentativa di una minoranza linguistica tutelata che abbia raggiunto nella rispettiva regione la soglia del 20% ovvero abbia conseguito almeno due eletti in collegi uninominali- e della soglia di sbarramento al 10% per le liste collegate, che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3% dei voti validi espressi. Come opportunamente osservato nell'ordinanza impugnata, tali disposizioni non sono manifestamente irragionevoli. Infatti, se è vero che le soglie di sbarramento vengono a determinare una artificiale alterazione della rappresentatività di un organo elettivo e non garantiscono la governabilità in un sistema di tipo proporzionale senza premio di maggioranza, è altrettanto vero che “impediscono la polverizzazione del voto”, favorendo in questo modo una certa stabilità e la governabilità. Il perseguimento di un simile obiettivo non può dirsi arbitrario “tanto più se si considera che la legge n. 165/2017 non ha introdotto soglie di sbarramento irragionevolmente elevate e non ha determinato pertanto una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell'organo elettivo”. Inoltre, la previsione di soglie di sbarramento più basse nel caso di liste collegate favorisce la formazione di aggregazioni di partiti e movimenti che, pur mantenendo la propria
7 identità, propongono agli elettori programmi politici almeno in parte convergenti, così favorendo, quantomeno in via tendenziale, la governabilità. Non coglie nel segno l'assunto degli appellanti volto a sostenere che non avendo le liste collegate alcun obbligo di programmi comuni sarebbero favorite le aggregazioni elettorali di convenienza, con il conseguente eventuale “trasformismo” in corso di legislatura, posto che in linea generale il fatto di non essere obbligati ad avere un programma comune non significa necessariamente che vengano disincentivati gli accordi, le alleanze con un progetto di massima comune e quindi la stabilità e governabilità.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2017, ha chiaramente affermato che “la previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione.…..sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità. Si tratta di un fine non arbitrario (Corte cost. sentenza n. 193/2015; inoltre "la
Corte ha sempre riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n.
438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002)”. Ancora, la stessa Corte, nella sentenza del 21.12.2018, n. 239, ha precisato che “La previsione di una soglia di sbarramento non può essere considerata irragionevole, apparendo essa funzionale all'obiettivo di razionalizzare l'organizzazione dell'assemblea, obiettivo che si pone per il Parlamento europeo in maniera non diversa da come si pone per i Parlamenti nazionali, e perseguendo
l'autonoma e specifica funzione di evitare che un'eccessiva frammentazione dei partiti in essa rappresentati ne renda particolarmente complessa la formazione, mettendo così a rischio l'interesse alla stabilità dell'organo politico di governo”. Anche il Consiglio di Stato, sul punto, ricorda che “il limite della ragionevolezza, che costituisce il confine entro cui può esplicarsi la discrezionalità riservata al legislatore in materia elettorale, non risulta superato nemmeno in caso di contemporanea presenza di una soglia di sbarramento per le singole liste, di una soglia di sbarramento per la coalizione e di un premio di maggioranza, in quanto detti istituti sono ispirati a finalità diverse e complementari, in quanto volti a garantire, attraverso la loro sinergica operatività, il funzionamento dell'organo consiliare sotto i diversi profili della governabilità, dell'efficienza dei meccanismi decisionale e del contenimento dell'eccessiva frammentazione partitica” (Cons.
Stato, sez. II, 01.02.2024, n. 1011). Infatti “la ratio legis sottesa alle soglie di sbarramento è quella di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee, prevedendo un meccanismo elettorale che premi queste ultime, disperdendo il voto espresso in favore di liste che non superino una percentuale minima, in modo che
l'elettore sia indotto ad orientarsi verso raggruppamenti di liste che, nonostante la loro scarsa consistenza, presumano di superare la soglia di sbarramento imposta dalla legge” (cfr. Cons. Stato, sez. V 21 luglio 2015
n. 3614; sez. V, 16 marzo 2010, n. 1519). Né si può convenire con la prospettazione degli appellanti secondo cui il meccanismo di soglie di sbarramento violerebbe il principio di uguaglianza del voto. Non può infatti non
8 evidenziarsi come la Corte costituzionale abbia più volte chiarito che tale principio non impone l'adozione di un sistema proporzionale, posto che l'uguaglianza del suffragio riguarda solo il momento in cui il voto è espresso e non si estende al peso concreto che il singolo voto assume, rispetto agli altri voti espressi, sulla base del sistema elettorale prescelto. L'art. 48 della Costituzione, stabilendo che il voto deve essere eguale oltre che personale e segreto, assicura la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui essi, esprimendo il proprio voto, danno concreto contenuto alla sovranità popolare, mentre il principio di eguaglianza non si estende al concreto risultato della manifestazione di volontà del singolo elettore (vedasi Corte costituzionale sentenza n.
39 del 12.04.1973). Ne consegue che non vi è un vincolo costituzionale in relazione al tipo di sistema elettorale adottato e l'Assemblea costituente, pur avendo manifestato con l'approvazione di un ordine del giorno il proprio favore per il sistema proporzionale, non ha irrigidito la materia, imponendo il rispetto del predetto sistema, ma ha lasciato libero il legislatore di adottare quello ritenuto più adeguato in relazione alle mutevoli esigenze derivanti dalle consultazioni elettorali (vedasi, tra le numerose, Corte cost. n. 107/1996 e 429/1995).
Quanto al secondo motivo di gravame reputa la Corte che possa essere trattato unitamente al quarto, stante la comunanza di norme e principi richiamati. Entrambi non risultano meritevoli di accoglimento. Deducono in primis gli appellanti che, in difformità da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il cd. voto congiunto tra voto all'uninominale e voto alle liste, coalizzate o meno, e viceversa, di cui agli artt. 1 comma 21 L. n.
165/2017 e art. 2 c. 5 L. n. 165/2017 sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 3, 48 comma 2, 51, 56 e 58 della Costituzione. In realtà, premesso che la materia è connotata da un'ampia discrezionalità in capo al legislatore le cui scelte possono essere censurate solo se manifestamente irragionevoli e più di uno sono i possibili criteri alternativi coerenti con la disciplina della legge elettorale (vedasi le già citate sentenze Corte costituzionale n. 35/2017, 1/2014 e 242/2012), come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, nell'ipotesi in esame, non è ravvisabile una manifesta irragionevolezza. Il sistema di voto disegnato dal legislatore, pur limitando in qualche modo la possibilità di scelta dell'elettore, persegue l'obiettivo di realizzare un collegamento più stretto tra candidato e partito di appartenenza, collegamento, questo, che potrebbe essere attenuato proprio per “la presenza di collegi uninominali nei quali la personalità del candidato spesso assume un ruolo predominante”. Tramite il voto congiunto può affermarsi come il sistema cerchi di raggiungere un punto di equilibrio, nella consapevolezza che la stabilità e dunque la governabilità vengono assicurate mediante il saldo inserimento dei singoli eletti nell'ambito delle formazioni politiche cui appartengono e favorendo il raggruppamento in coalizioni di queste formazioni politiche, in linea con l'art. 49 Costituzione, disposizione che attribuisce particolare risalto all'insostituibile funzione dei partiti politici quali intermediari rispetto alla sovranità esercitata dal popolo. Deducono poi gli appellanti una errata applicazione ed interpretazione da parte del Giudice di primo grado dei parametri costituzionali in materia di slittamento dei seggi, posto che gli effetti del voto espresso a favore di una lista in un certo collegio possono trasferirsi in un altro collegio qualora la lista in questione abbia esaurito i candidati eleggibili, così favorendo candidati
9 sconosciuti all'elettore - in particolare, nel caso in cui una lista ottenga un numero di seggi superiore rispetto al numero dei candidati proposti nell'ambito del collegio plurinominale, la legge prevede uno slittamento nell'attribuzione dei seggi tramite l'applicazione, in via gradatamente subordinata, di una serie di soluzioni che stabiliscono, in caso di seggi eccedenti, il trasferimento del voto da un territorio ad un altro. Orbene, si osserva come previsioni analoghe fossero contenute anche in previgenti discipline e come la Corte costituzionale, con riferimento al sistema elettorale previsto dalla legge n. 52/2015, abbia sottolineato che il sistema di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni rappresenta l'esito del bilanciamento tra esigenze e principi diversi, non sempre armonizzabili perfettamente tra loro: per un verso, il principio di cui all'art. 56 comma 4 Cost., volto a garantire una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale, per altro verso la necessità di permettere l'attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista, per altro verso ancora l'esigenza di tenere conto, nella prospettiva degli elettori, del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni, sulla base dell'art. 48 Costituzione.
Conseguentemente, i meccanismi di riparto dei seggi previsti dagli artt. 56 e 57 Cost. devono essere osservati fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali e inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un'altra. Peraltro, nel sistema previsto dalla legge n. 165/2017, lo slittamento dei seggi pare essere una ipotesi residuale, che può concretamente verificarsi per ragioni matematiche e casuali. Il legislatore ha infatti disegnato un complesso meccanismo al fine di assegnare tutti i seggi eccedenti alle liste deficitarie e solo qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia pertanto possibile attribuire tutti i seggi alla stessa spettanti in quel collegio.
Una simile soluzione non può ritenersi illegittima essendo volta ad assicurare l'attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale conseguita da ciascuna lista. Del resto, la ripartizione in circoscrizioni non fa venire meno l'unità del corpo elettorale nazionale, essendo le singole circoscrizioni altrettante articolazioni del corpo elettorale nelle varie parti del territorio. Ne deriva che non possono ritenersi contrari alle norme costituzionali
“slittamenti” determinati da particolari circostanze e frutto di criterio matematico. L'allocazione dei seggi sia alle liste deficitarie sia a quelle eccedentarie non si profila irrazionale. Al riguardo la Corte Costituzionale, sempre nella sent. n. 35 del 2017, ha rilevato che “consistenti traslazioni di seggi da una circoscrizione all'altra [sarebbero] tali da pregiudicare la garanzia di una proporzionale distribuzione dei seggi sul territorio nazionale”, che è principio costituzionalmente sancito (dall'articolo 56, quarto comma della Costituzione, per quanto concerne la Camera dei deputati). Aggiungeva la Corte che tale traslazione 'fuori circoscrizione' nella disciplina della legge del 2015 costituisse “nella procedura di assegnazione dei seggi, un'ipotesi residuale, che può verificarsi, per ragioni matematiche e casuali”, solo quando non fosse stato possibile operare diversamente. Di qui la non lesività dell'articolo 56, quarto comma della Costituzione (il quale prescrive non la rappresentanza dei territori in sé considerati bensì la distribuzione dei seggi in proporzione della popolazione delle diverse parti del territorio nazionale).
10 Quanto a tali questioni, non ricorre dunque il presupposto della non manifesta infondatezza, come ritenuto dal giudice di primo grado.
Per quanto concerne il terzo motivo di gravame proposto, condivisibilmente il giudice dell'ordinanza gravata non ha riscontrato alcun profilo di irragionevolezza in relazione alle norme della L. n. 165/2017 oggetto di censura. Alla luce delle considerazioni tutte sopra svolte e tenuto conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze richiamate, non è infatti dato ravvisare nella normativa vigente in materia elettorale la violazione del generale principio della ragionevolezza.
L'appello viene respinto con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
La natura della controversia e la peculiarità delle questioni sottese alla sua definizione giustificano la compensazione per l'intero delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RIGETTA l'appello avverso l'ordinanza emessa in data 04.01.2022 dal Tribunale di Bologna;
II - COMPENSA integralmente le spese di lite;
V - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
20.02.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 160/2022 promosso da:
Avv. (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], iscritto alle liste elettorali del comune di residenza al n. 12839, che si difende anche in proprio ex art. 86 c.p.c., Avv. DI MATTEO FRANCESCO (C.F.
) residente a [...], iscritto alle liste C.F._2
elettorali del comune di residenza al n. che si difende anche in proprio ex art. 86 c.p.c., P.IVA_1
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
19.02.1946 ed ivi residente a[...], (C.F. Controparte_2
) nato a [...] il [...] e residente a [...]
11, (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a CP_3 C.F._5
Ravenna in via Alberto Acquacalda n. 11, (C.F. Controparte_4
) nato a [...] il [...] e residente a [...]di Bagnacavallo C.F._6
(RA) in via Villanova Glorie n. 27/B, (C.F. ) nato a [...] CP_5 C.F._7
l'11.10.1947 e residente a [...] in piazza Medaglie d'Oro n. 17, (C.F. Controparte_6
), nata a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]
n. 143/C, (C.F. , nato a Trana (TO) in [...] Parte_2 C.F._9
09.04.1942 e residente a [...], (C.F. Parte_3
) nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F._10
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_4 C.F._11
(RE) in via Loris Malaguzzi n. 9, (C.F. ) nata a Parte_5 C.F._12
1 Foggia il 18.02.1955 e residente a [...], Parte_6
(C.F. ) nata a [...] in data [...] ed ivi residente in [...], C.F._13
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e ivi residente Parte_7 C.F._14
in via Battisti n. 19, (C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_8 C.F._15
e ivi residente in [...]2, (C.F. ) nata a Controparte_7 C.F._16
Modena in data 04.09.1970 e residente a [...],
[...]
(C.F. ) nato a San Giovanni in [...] l'[...] e residente CP_8 C.F._17
a Finale Emilia (MO) in via G.B. Magni n. 15, (C.F. ) CP_9 C.F._18
nato a [...] in data [...] e ivi residente a[...], (C.F. Parte_9
) nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F._19
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a CP_10 C.F._20
Correggio (RE) in viale dei Mille n. 11/C, (C.F. nata a [...] CP_11 C.F._21
Emilia in data 08.02.1966 ed ivi residente in [...], CP_12 Parte_10
(C.F. nata a [...] in data [...] e residente a [...] C.F._22
in via Correggio n. 4/C, (C.F. ) nato a [...] il Parte_11 C.F._23
22.08.1944 e residente a [...], (C.F. ) CP_13 C.F._24
nata a [...] in data [...] e residente a [...]00, Parte_12
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]
Folloni n. 2/00, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed Parte_13 C.F._26
ivi residente a[...] e (C.F. ) nato a Parte_14 C.F._27
Bologna il 24.11.1957 ed ivi residente in piazza Aldrovandi n. 9, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Felice Carlo Besostri del foro di Milano, dall'Avv. Parte_1
del foro di Modena e dall'Avv. Francesco Di Matteo del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultimo sito in Bologna al viale Alfredo Oriani n. 2;
APPELLANTI contro
(C.F. ) in persona del Controparte_14 P.IVA_2 [...]
in carica a capo della e pro tempore quale contro Controparte_15 Controparte_14 firmatario ex art. 89 comma 2 Cost. degli atti aventi valore di legge e Controparte_16
(C.F. C.F. ) in persona del in carica, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_3 Controparte_17 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto presso e nella sua sede sita in Bologna alla via A. Testoni n. 6;
APPELLATI
2 PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. dello 04.01.2022 del Tribunale di Bologna nel procedimento iscritto al n. 7548/2021 R.G., avente ad oggetto diritti di elettorato attivo e passivo;
CONCLUSIONI: All'udienza del 26 novembre 2024, gli appellanti così precisavano le loro conclusioni:
“Voglia codesta Corte d'Appello respinta ogni contraria istanza riformare l'impugnata Ordinanza e per
l'effetto - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del presente appello e di conseguenza, in riforma dell'Ordinanza appellata, resa nell'ambito del procedimento n. 7548/2021 RG Tribunale di Bologna, dichiarare, previa remissione alla Corte Costituzionale con Ordinanza ex art. 23 L. 87/1953 le questioni di legittimità costituzionale qui riproposte ex art. 24, c. 2, L. 87/1953, il diritto degli elettori e delle elettrici appellanti, tutti residenti in [...]dell'Emilia Romagna come in atti documentato, di esercitare in modo conforme ai parametri costituzionali, il loro diritto di voto libero personale uguale diretto ex art.
48, c. 2, Cost. alle elezioni politiche per il Parlamento italiano, così come garantito e tutelato dalla
Costituzione italiana, dalla CEDU (prot. 1, art. 1), dall'Ordinamento internazionale (convenzioni CEDU per la tutela delle minoranze linguistiche) e comunitario (trattato di Lisbona e Carta dei diritti fondamentali della UE). – Spese compensate come deciso dall'Ordinanza appellata”, gli appellati e concludevano precisando le seguenti Controparte_16 Controparte_14 conclusioni: “Voglia l'illustrissima Corte d'Appello respingere il gravame. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, gli
Avv.ti Francesco Di Matteo, e i Sig.ri Parte_1 Parte_3 Parte_14 Controparte_1
,
[...] Controparte_2 CP_3 Parte_15 CP_5 Controparte_6
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_7
CP_8 Parte_9 CP_10 CP_11 Parte_16 Parte_11
e nonché i Prof. e CP_13 Parte_12 Parte_13 Parte_2 CP_9
3 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la e il Controparte_14 [...]
chiedendo che fosse accertato e dichiarato “il diritto degli elettori ricorrenti, tutti residenti nei CP_16
comuni del Distretto di Corte d'Appello di Bologna come identificati nel ricorso in epigrafe, di esercitare in modo conforme ai parametri costituzionali, per le Elezioni Politiche del Parlamento italiano, il proprio diritto di voto libero, eguale, personale, diretto così come attribuito nel suo esercizio e nella sua efficacia dalla
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 1, 2, 3, 6, 48, 51, 56, 58, 8), dai fondamentali diritti civili e politici riconosciuti dalla CEDU (prot. 1 art. 3), dall'ordinamento internazionale (convenzioni CEDU di tutela linguistica), da quello comunitario (Trattato di Lisbona e relativa Carta dei Diritti Fondamentali UE), anche alla luce dei principi affermati con la Sentenze n. 1/2014, 35/2017 della Corte Costituzionale e n. 8878/2014 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione”, che il detto diritto di voto libero, uguale, personale e diretto risulta leso da specifiche disposizioni della L. n. 165/2017 (Modifiche al sistema di elezione della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali), della L. n. 51/2019 (Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari) e del D. Lgs. n. 177/2020 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51), anche nelle parti in cui hanno sostituito e/o modificato norme del D.P.R. n. 361/1957 e del T.U. per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con D. Lgs. n. 533/1993 e modificato dalla legge n. 52 del 6 maggio 2015 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati). I ricorrenti domandavano inoltre che, in caso di declaratoria di incostituzionalità di tutte o di parte delle indicate disposizioni legislative e previo accertamento della responsabilità dello Stato
Legislatore, questi fosse condannato, ai sensi dell'art. 2058 c.c., al risarcimento del danno derivante da norme illegittime.
Si costituivano per il tramite dell'Avvocatura dello Stato la e il Controparte_14 [...]
domandando la reiezione di tutte le domande di controparte. Più in particolare, i convenuti CP_16
rilevavano come le questioni di legittimità costituzionale sollevate apparissero inammissibili, in quanto concernenti scelte che rientrano nella discrezionalità del Legislatore, peraltro non suscettibili di alternative legislative costituzionalmente obbligate, e contestavano partitamente le varie questioni esposte. Quanto alla domanda risarcitoria, ne evidenziavano l'inammissibilità. Prima di tutto il lamentato danno non sarebbe stato né descritto, né provato, sotto altro profilo un'eventuale pronuncia di incostituzionalità di norme di legge rappresenterebbe essa stessa misura compensatoria del pregiudizio subito dai ricorrenti, infine, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'attività politica esplicativa di funzioni legislative è libera nei fini e, quindi, sottratta a qualsiasi sindacato giurisdizionale, con conseguente impossibilità di ravvisare un'ingiustizia che possa qualificare il danno lamentato in termini di illecito. All'udienza del 22 novembre 2021 i ricorrenti e
4 le parti convenute si riportavano ai propri atti e istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi avanzate e il Giudice istruttore riservava la decisione.
Con ordinanza emessa in data 04.01.2022, il Giudice del Tribunale di Bologna, previo esame del presupposto della rilevanza della questione e ritenuto, come in conformità alle argomentazioni e conclusioni della Suprema
Corte nell'ordinanza n. 12060 del 17.05.2013 e della Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2014, fosse sussistente il presupposto della incidentalità delle questioni di incostituzionalità sollevate dai ricorrenti, dichiarava manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale tutte esposte nell'atto introduttivo, accertava e dichiarava il diritto dei ricorrenti di esercitare per le elezioni politiche del Parlamento
Italiano il proprio diritto di voto libero, uguale, personale e diretto così come attribuito dalla Costituzione italiana e dalla normativa internazionale e che il diritto di voto come sopra delineato non risulta leso dalle disposizioni che attualmente lo regolamentano, rigettava la richiesta di risarcimento dei danni proposta dagli stessi e, data la natura della controversia e la parziale fondatezza delle richieste dei ricorrenti, compensava integralmente le spese di lite.
2.- Con appello notificato alle controparti e depositato in data 28.01.2022, Francesco Di Parte_1
Matteo, , Parte_3 Parte_14 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, Parte_15 CP_5 Controparte_6 Parte_4 Parte_5 [...]
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_7 CP_8 Parte_9 [...]
CP_10 CP_11 Parte_16 Parte_11 CP_13 Parte_12 Parte_13
e hanno impugnato detta ordinanza chiedendone la riforma, in Parte_2 CP_9
particolare, laddove è stato affermato nel dispositivo che il diritto di voto “come sopra delineato non risulta leso dalle disposizioni che attualmente lo regolamentano”, laddove nella motivazione sono state valutate erroneamente come conformi a costituzione le norme della L. n. 165/2017 disciplinanti le soglie di sbarramento di cui alle questioni di legittimità costituzionale indicate nel testo dell'ordinanza, alla pagina 7, sub A) e sub D), le disposizioni della richiamata legge disciplinanti il cd. “voto congiunto” a pena di nullità di cui alle questioni indicate alla pagina 7 sub B) e sub E), e sono state interpretate non correttamente da parte del giudice di primo grado le norme relative al cd. “slittamento dei seggi” e più in generale le norme della L.
n. 165/2017 in rapporto al principio di uguaglianza, libertà e personalità del voto ex art. 48 Cost. e al generale principio di ragionevolezza indicate alla pagina 9, sub G) ed H), articolando all'uopo quattro motivi di gravame. In primo luogo, gli appellanti si dolgono della ritenuta non violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza ex artt. 3, 48 e 51 Cost. da parte delle norme relative alle soglie di sbarramento, di fatto e di diritto, di cui alla L. n. 165/2017 ed alla disparità di trattamento tra liste coalizzate e liste non coalizzate di cui agli artt. 2, comma 7, L. n. 165/2017, sostitutivo dell'art. 16 del D.lgs. n. 533/1933 col nuovo art. 16 bis, c. 1, lettere c) e d), atteso che, a differenza di quanto osservato e considerato dal giudice di prime cure, tali norme non favoriscono la governabilità, essendo vero il contrario, favorendo infatti aggregazioni elettorali di pura
5 convenienza tra gruppi che non hanno alcun obbligo di programmi comuni, e, non essendoci appunto obbligo di presentazione di programmi e referenti comuni, è ancora più irragionevole la disparità di trattamento nei confronti delle liste non coalizzate. Lamentano poi, quale secondo motivo di gravame, la non ritenuta illegittimità del voto congiunto per violazione degli artt. 3, 48 comma 2, 51, 56 e 58 Cost. tra voto all'uninominale e voto alle liste, coalizzate o meno e viceversa, di cui agli artt. 1 comma 2 L .165/2017, sostitutivo dell'art. 59 bis, c. 3, Dpr n. 361/1957 e 2, c.
5. L. 165/2017 sostitutivo dell'art. 14 c. 3 D. Lgs. n.
533/1993. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, la discrezionalità del legislatore non può travalicare né il principio di ragionevolezza sotto il profilo della contraddittorietà delle sue norme con la ratio cui sono finalizzate, né sacrificare in maniera eccessiva il principio di rappresentanza, l'uguaglianza e la libertà del voto, e, con il meccanismo del voto congiunto, gli elettori che votano il candidato vincente all'uninominale vedono raddoppiare il valore del loro voto, dato che l'unico voto da loro espresso è valido anche per l'aggiudicazione di un seggio nella quota proporzionale. Con il terzo motivo, gli appellanti deducono l'erroneità del provvedimento gravato laddove si è ritenuto che nessun profilo di irragionevolezza sia riscontrabile nelle norme di cui alla L. n. 165/2017 richiamate nel ricorso introduttivo. Ad avviso degli istanti, infatti, i meccanismi del voto congiunto, delle liste senza facoltà per l'elettore di esprimere preferenze, delle pluricandidature, della previsione di coalizioni anche se prive di un programma comune e di un referente comune finiscono con il costituire strumenti funzionali ad espropriare l'elettore in modo costituzionalmente irragionevole di ogni reale possibilità di scelta dei candidati, a sacrificare in modo altrettanto irragionevole il principio di uguaglianza, libertà e personalità del voto, il principio di rappresentanza/rappresentatività rispetto a quello - legittimo ma costituzionalmente subordinato al primo nell'ambito di una forma di governo parlamentare come l'attuale - della governabilità/stabilità. Da ultimo, parte appellante si duole delle osservazioni svolte nell'ordinanza gravata al fine di sostenere la conformità alla Costituzione delle norme disciplinanti lo slittamento dei seggi dai livelli nazionali ai collegi plurinominali e da un collegio plurinominale ad un altro per sospetta violazione dei principi elaborati dalla Corte costituzionale quanto alla natura diretta e libera del voto e alla conoscibilità, da parte degli elettori, delle conseguenze del voto stesso. Il risultato matematico dell'applicazione delle norme contestate sarebbe infatti l'impossibilità per l'elettore, nel caso di slittamento dei seggi, di conoscere i candidati e la conseguente impossibilità per gli elettori di scegliere liberamente il candidato per cui votare.
Tanto dedotto, gli appellanti chiedono alla Corte, respinta ogni contraria istanza, di riformare l'ordinanza impugnata e per l'effetto di:
• Dichiarare, previa rimessione alla Corte costituzionale con ordinanza ex art. 23 L. 87/1953 delle questioni di legittimità costituzionale qui riproposte ex art. 24 comma 2 L. n. 87/1953, il diritto degli elettori e delle elettrici appellanti, tutti residenti in [...]dell'Emilia-Romagna come in atti documentato, di esercitare in modo conforme ai parametri costituzionali, il loro diritto di voto libero personale, uguale e diretto ex art. 48 comma
6 2 Cost. alle elezioni politiche per il Parlamento italiano, così come garantito e tutelato dalla Costituzione italiana, dalla CEDU (prot. 1, art. 1), dall'Ordinamento internazionale (convenzioni CEDU per la tutela delle minoranze linguistiche) e comunitario (trattato di Lisbona e Carta dei diritti fondamentali della UE);
• Spese compensate come deciso dall'ordinanza appellata.
3.- Previa rinnovazione della notifica dell'atto di appello alle parti appellate, con comparsa di risposta depositata in data 1 giugno 2022, si sono regolarmente costituiti la e il Controparte_14
ribadendo, anche nel presente giudizio di appello, le considerazioni già svolte in primo Controparte_16
grado. Il ricorso appariva inammissibile e infondato sotto svariati profili e l'ordinanza gravata appare meritevole di conferma. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate risultano inammissibili poiché riguardano scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore, tra l'altro non suscettibili di alternative legislative costituzionalmente obbligate, oltre a non apparire fondate. Le parti appellate hanno chiesto respingersi il gravame, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
4.- All'udienza da ultimo svoltasi in data 26.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso circa lo svolgimento del processo e passando ora al merito e quindi al primo motivo di appello, concernente la ritenuta non violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza da parte delle norme relative alle soglie di sbarramento di cui alla L. n. 165/2017 e alla disparità di trattamento tra liste coalizzate e non coalizzate, reputa la Corte che tale motivo vada disatteso. Ora, gli appellanti censurano, ritenendola contraria al disposto degli artt. 3, 48 e 51 Cost., la previsione di una soglia di sbarramento nazionale per le singole liste al 3% dei voti validi sia per la Camera (art. 83 comma 1, lettera e n. 1) che per il Senato
(art. 16-bis comma 1, lettera e), n. 1) - non considerabile solo quando la lista sia rappresentativa di una minoranza linguistica tutelata che abbia raggiunto nella rispettiva regione la soglia del 20% ovvero abbia conseguito almeno due eletti in collegi uninominali- e della soglia di sbarramento al 10% per le liste collegate, che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3% dei voti validi espressi. Come opportunamente osservato nell'ordinanza impugnata, tali disposizioni non sono manifestamente irragionevoli. Infatti, se è vero che le soglie di sbarramento vengono a determinare una artificiale alterazione della rappresentatività di un organo elettivo e non garantiscono la governabilità in un sistema di tipo proporzionale senza premio di maggioranza, è altrettanto vero che “impediscono la polverizzazione del voto”, favorendo in questo modo una certa stabilità e la governabilità. Il perseguimento di un simile obiettivo non può dirsi arbitrario “tanto più se si considera che la legge n. 165/2017 non ha introdotto soglie di sbarramento irragionevolmente elevate e non ha determinato pertanto una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell'organo elettivo”. Inoltre, la previsione di soglie di sbarramento più basse nel caso di liste collegate favorisce la formazione di aggregazioni di partiti e movimenti che, pur mantenendo la propria
7 identità, propongono agli elettori programmi politici almeno in parte convergenti, così favorendo, quantomeno in via tendenziale, la governabilità. Non coglie nel segno l'assunto degli appellanti volto a sostenere che non avendo le liste collegate alcun obbligo di programmi comuni sarebbero favorite le aggregazioni elettorali di convenienza, con il conseguente eventuale “trasformismo” in corso di legislatura, posto che in linea generale il fatto di non essere obbligati ad avere un programma comune non significa necessariamente che vengano disincentivati gli accordi, le alleanze con un progetto di massima comune e quindi la stabilità e governabilità.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2017, ha chiaramente affermato che “la previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione.…..sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità. Si tratta di un fine non arbitrario (Corte cost. sentenza n. 193/2015; inoltre "la
Corte ha sempre riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n.
438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002)”. Ancora, la stessa Corte, nella sentenza del 21.12.2018, n. 239, ha precisato che “La previsione di una soglia di sbarramento non può essere considerata irragionevole, apparendo essa funzionale all'obiettivo di razionalizzare l'organizzazione dell'assemblea, obiettivo che si pone per il Parlamento europeo in maniera non diversa da come si pone per i Parlamenti nazionali, e perseguendo
l'autonoma e specifica funzione di evitare che un'eccessiva frammentazione dei partiti in essa rappresentati ne renda particolarmente complessa la formazione, mettendo così a rischio l'interesse alla stabilità dell'organo politico di governo”. Anche il Consiglio di Stato, sul punto, ricorda che “il limite della ragionevolezza, che costituisce il confine entro cui può esplicarsi la discrezionalità riservata al legislatore in materia elettorale, non risulta superato nemmeno in caso di contemporanea presenza di una soglia di sbarramento per le singole liste, di una soglia di sbarramento per la coalizione e di un premio di maggioranza, in quanto detti istituti sono ispirati a finalità diverse e complementari, in quanto volti a garantire, attraverso la loro sinergica operatività, il funzionamento dell'organo consiliare sotto i diversi profili della governabilità, dell'efficienza dei meccanismi decisionale e del contenimento dell'eccessiva frammentazione partitica” (Cons.
Stato, sez. II, 01.02.2024, n. 1011). Infatti “la ratio legis sottesa alle soglie di sbarramento è quella di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee, prevedendo un meccanismo elettorale che premi queste ultime, disperdendo il voto espresso in favore di liste che non superino una percentuale minima, in modo che
l'elettore sia indotto ad orientarsi verso raggruppamenti di liste che, nonostante la loro scarsa consistenza, presumano di superare la soglia di sbarramento imposta dalla legge” (cfr. Cons. Stato, sez. V 21 luglio 2015
n. 3614; sez. V, 16 marzo 2010, n. 1519). Né si può convenire con la prospettazione degli appellanti secondo cui il meccanismo di soglie di sbarramento violerebbe il principio di uguaglianza del voto. Non può infatti non
8 evidenziarsi come la Corte costituzionale abbia più volte chiarito che tale principio non impone l'adozione di un sistema proporzionale, posto che l'uguaglianza del suffragio riguarda solo il momento in cui il voto è espresso e non si estende al peso concreto che il singolo voto assume, rispetto agli altri voti espressi, sulla base del sistema elettorale prescelto. L'art. 48 della Costituzione, stabilendo che il voto deve essere eguale oltre che personale e segreto, assicura la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui essi, esprimendo il proprio voto, danno concreto contenuto alla sovranità popolare, mentre il principio di eguaglianza non si estende al concreto risultato della manifestazione di volontà del singolo elettore (vedasi Corte costituzionale sentenza n.
39 del 12.04.1973). Ne consegue che non vi è un vincolo costituzionale in relazione al tipo di sistema elettorale adottato e l'Assemblea costituente, pur avendo manifestato con l'approvazione di un ordine del giorno il proprio favore per il sistema proporzionale, non ha irrigidito la materia, imponendo il rispetto del predetto sistema, ma ha lasciato libero il legislatore di adottare quello ritenuto più adeguato in relazione alle mutevoli esigenze derivanti dalle consultazioni elettorali (vedasi, tra le numerose, Corte cost. n. 107/1996 e 429/1995).
Quanto al secondo motivo di gravame reputa la Corte che possa essere trattato unitamente al quarto, stante la comunanza di norme e principi richiamati. Entrambi non risultano meritevoli di accoglimento. Deducono in primis gli appellanti che, in difformità da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il cd. voto congiunto tra voto all'uninominale e voto alle liste, coalizzate o meno, e viceversa, di cui agli artt. 1 comma 21 L. n.
165/2017 e art. 2 c. 5 L. n. 165/2017 sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 3, 48 comma 2, 51, 56 e 58 della Costituzione. In realtà, premesso che la materia è connotata da un'ampia discrezionalità in capo al legislatore le cui scelte possono essere censurate solo se manifestamente irragionevoli e più di uno sono i possibili criteri alternativi coerenti con la disciplina della legge elettorale (vedasi le già citate sentenze Corte costituzionale n. 35/2017, 1/2014 e 242/2012), come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, nell'ipotesi in esame, non è ravvisabile una manifesta irragionevolezza. Il sistema di voto disegnato dal legislatore, pur limitando in qualche modo la possibilità di scelta dell'elettore, persegue l'obiettivo di realizzare un collegamento più stretto tra candidato e partito di appartenenza, collegamento, questo, che potrebbe essere attenuato proprio per “la presenza di collegi uninominali nei quali la personalità del candidato spesso assume un ruolo predominante”. Tramite il voto congiunto può affermarsi come il sistema cerchi di raggiungere un punto di equilibrio, nella consapevolezza che la stabilità e dunque la governabilità vengono assicurate mediante il saldo inserimento dei singoli eletti nell'ambito delle formazioni politiche cui appartengono e favorendo il raggruppamento in coalizioni di queste formazioni politiche, in linea con l'art. 49 Costituzione, disposizione che attribuisce particolare risalto all'insostituibile funzione dei partiti politici quali intermediari rispetto alla sovranità esercitata dal popolo. Deducono poi gli appellanti una errata applicazione ed interpretazione da parte del Giudice di primo grado dei parametri costituzionali in materia di slittamento dei seggi, posto che gli effetti del voto espresso a favore di una lista in un certo collegio possono trasferirsi in un altro collegio qualora la lista in questione abbia esaurito i candidati eleggibili, così favorendo candidati
9 sconosciuti all'elettore - in particolare, nel caso in cui una lista ottenga un numero di seggi superiore rispetto al numero dei candidati proposti nell'ambito del collegio plurinominale, la legge prevede uno slittamento nell'attribuzione dei seggi tramite l'applicazione, in via gradatamente subordinata, di una serie di soluzioni che stabiliscono, in caso di seggi eccedenti, il trasferimento del voto da un territorio ad un altro. Orbene, si osserva come previsioni analoghe fossero contenute anche in previgenti discipline e come la Corte costituzionale, con riferimento al sistema elettorale previsto dalla legge n. 52/2015, abbia sottolineato che il sistema di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni rappresenta l'esito del bilanciamento tra esigenze e principi diversi, non sempre armonizzabili perfettamente tra loro: per un verso, il principio di cui all'art. 56 comma 4 Cost., volto a garantire una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale, per altro verso la necessità di permettere l'attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista, per altro verso ancora l'esigenza di tenere conto, nella prospettiva degli elettori, del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni, sulla base dell'art. 48 Costituzione.
Conseguentemente, i meccanismi di riparto dei seggi previsti dagli artt. 56 e 57 Cost. devono essere osservati fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali e inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un'altra. Peraltro, nel sistema previsto dalla legge n. 165/2017, lo slittamento dei seggi pare essere una ipotesi residuale, che può concretamente verificarsi per ragioni matematiche e casuali. Il legislatore ha infatti disegnato un complesso meccanismo al fine di assegnare tutti i seggi eccedenti alle liste deficitarie e solo qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia pertanto possibile attribuire tutti i seggi alla stessa spettanti in quel collegio.
Una simile soluzione non può ritenersi illegittima essendo volta ad assicurare l'attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale conseguita da ciascuna lista. Del resto, la ripartizione in circoscrizioni non fa venire meno l'unità del corpo elettorale nazionale, essendo le singole circoscrizioni altrettante articolazioni del corpo elettorale nelle varie parti del territorio. Ne deriva che non possono ritenersi contrari alle norme costituzionali
“slittamenti” determinati da particolari circostanze e frutto di criterio matematico. L'allocazione dei seggi sia alle liste deficitarie sia a quelle eccedentarie non si profila irrazionale. Al riguardo la Corte Costituzionale, sempre nella sent. n. 35 del 2017, ha rilevato che “consistenti traslazioni di seggi da una circoscrizione all'altra [sarebbero] tali da pregiudicare la garanzia di una proporzionale distribuzione dei seggi sul territorio nazionale”, che è principio costituzionalmente sancito (dall'articolo 56, quarto comma della Costituzione, per quanto concerne la Camera dei deputati). Aggiungeva la Corte che tale traslazione 'fuori circoscrizione' nella disciplina della legge del 2015 costituisse “nella procedura di assegnazione dei seggi, un'ipotesi residuale, che può verificarsi, per ragioni matematiche e casuali”, solo quando non fosse stato possibile operare diversamente. Di qui la non lesività dell'articolo 56, quarto comma della Costituzione (il quale prescrive non la rappresentanza dei territori in sé considerati bensì la distribuzione dei seggi in proporzione della popolazione delle diverse parti del territorio nazionale).
10 Quanto a tali questioni, non ricorre dunque il presupposto della non manifesta infondatezza, come ritenuto dal giudice di primo grado.
Per quanto concerne il terzo motivo di gravame proposto, condivisibilmente il giudice dell'ordinanza gravata non ha riscontrato alcun profilo di irragionevolezza in relazione alle norme della L. n. 165/2017 oggetto di censura. Alla luce delle considerazioni tutte sopra svolte e tenuto conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze richiamate, non è infatti dato ravvisare nella normativa vigente in materia elettorale la violazione del generale principio della ragionevolezza.
L'appello viene respinto con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
La natura della controversia e la peculiarità delle questioni sottese alla sua definizione giustificano la compensazione per l'intero delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RIGETTA l'appello avverso l'ordinanza emessa in data 04.01.2022 dal Tribunale di Bologna;
II - COMPENSA integralmente le spese di lite;
V - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
20.02.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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