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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/12/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10105/2025 r.g.v.g., promosso da nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] nel Frignano (Modena) il 28 settembre 1964 (c.f. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Romana C.F._2
Gori del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore conclude chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 18 novembre 2025”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato proprie conclusioni.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato l'11 luglio 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 18 novembre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni;
osservato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n.
6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); considerato che nella fattispecie in esame il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 22 luglio 2025 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 10 aprile 1994 a Bologna e che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta, confermata all'udienza del 18 novembre 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
2 “3) Clausola di trasferimento immobiliare
I Signori e al fine di dare compiuta definizione dei Parte_1 Parte_2
reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, ai sensi dell'art. 1376, convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare da effettuarsi direttamente in sede di omologa della separazione;
Art. 1) Consenso ed oggetto il Signor nato a [...] nel Frignano (MO) il 28.09.1964 - C.F. Parte_2
esidente in 40069 OL SA (BO) Via F. Raibolini, n.31/1, CodiceFiscale_2
cittadinanza italiana in questa sede cede e trasferisce alla Signora Parte_1
nata a [...] il [...] -C.F. in 40069 OL CodiceFiscale_3
SA (BO) Via F. Raibolini, n.31/1, cittadinanza italiana, che accetta ed acquista la piena ed intera proprietà dei seguenti immobili, costituiti da un'abitazione unifamiliare parte di un complesso immobiliare di tipologia case a schiera posto in OL SA
(Bo), Via F. Raibolini n.31/1 che consta in:
A) un appartamento ad uso civile abitazione estendendosi sui piani seminterrato, terra e primo, fra loro collegati da scala interna, con vano di cantina e terrazzo- giardino pensile, composto da due camere, disimpegno, bagno, ripostiglio e balcone al piano primo;
da cucina, soggiorno, bagno, disimpegno veranda al piano terra;
da tavernetta, lavanderia, angolo cottura, corridoio e cantina al piano interrato, distinto nel Catasto
Fabbricati di OL SA come segue: Foglio 25, Particella 712, sub. 2 (abitazione con servizi), Via Francesco Raibolini 31/1 Piani 1-T-S1, Categoria A/2, Classe 1,
Consistenza vani 8, Rendita euro 1.136,21;
B) un vano ad uso autorimessa privata posto al piano interrato, pertinenza ai sensi e per gli effetti dell'art.817 del codice civile dell'appartamento di cui alla lettera A), come
3 dichiarato in atto di provenienza, distinto nel Catasto Fabbricati di OL SA come segue: Foglio 25, Particella 712 sub. 1 (autorimessa), Via Francesco Raibolini n.31/1-
Piano T- Categoria C/6- Classe 3- Consistenza mq. 24- Rendita euro 200,80; entrambi in confine con la via F. Raibolini, beni residue ragioni, parti Persona_2
comuni, salvi altri, con il terreno su cui insiste l'abitazione che risulta identificato al catasto Terreni di OL SA al Fg. 25, Part. 712 – Ente Urbano di mq.98.
Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione ed in particolare richiamate negli infra citati rogiti di provenienza.
Art. 2) Provenienza
La proprietà dei beni oggetto di cessione è pervenuta alla Parte cedente per acquisto fattone con atto a ministero del notaio Dott. , Rep. n. 33199, Fasc. Persona_3
n.13122, in data 23 settembre 2015 registrato all'Agenzia delle Entrate -Ufficio
Territoriale di “Bologna 2” il 21/10/2015 al n. 17722 serie 1T e trascritto a Bologna il 9.7.2015 Reg. Gen. n. 28042, Reg. Part. n.20079.
I beni immobili in oggetto vengono trasferiti come descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano, ivi compresi tutti i beni che li arredano, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza e negli atti di provenienza dal medesimo richiamati.
Art. 3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
4 La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente dichiara che, relativamente alla porzione immobiliare oggetto di trasferimento non esistono contributi, spese condominiali e di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora saldate e, in ogni caso, le Parti convengono che tutte le eventuali spese, sia di ordinaria, che straordinaria amministrazione relative all'immobile predetto, anche se maturate in data antecedente al trasferimento, sono interamente a carico esclusivo della signora . Parte_1
Art. 4 Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, la Parte cedente Signor
[...]
, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre Pt_2
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata edificata in forza di concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di OL
SA (Bo) in data 29.04.1977, su domanda presentata in data 7.6.1976, protocollo n°
5484;
- per opere non autorizzate eseguite nella casa di abitazione, in data 28.04.1986, con acquisizione al Prot. gen. n° 5787, è stata presentata al Comune di OL SA (Bo) domanda di Concessione in Sanatoria ai sensi degli artt. 31 e ss. Della legge n° 47/85,
a seguito della quale il detto Comune ha rilasciato in data 20.07.1994 la relativa
Concessione Edilizia in sanatoria n° 0631808507, Prot. n° 5787, n° 617;
- ad eccezione delle opere abusive per le quali è stata ottenuta la concessione edilizia in sanatoria di cui sopra, le porzioni del fabbricato oggetto di trasferimento non hanno
5 subito altri interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
La Parte cedente garantisce pertanto la regolarità edilizia ed urbanistica dei beni in oggetto e resta obbligata, in caso contrario, a tenere indenne la parte acquirente da qualunque spesa, onere o pregiudizio conseguenti.
La Parte venditrice dichiara infine di non essere in possesso del certificato di abitabilità/agibilità del fabbricato che potrebbe anche non essere mai stato rilasciato dal
Comune di OL SA (Bo), pur garantendo che sussistono tutti i presupposti sostanziali dell'agibilità, questi ultimi valutati, tuttavia, con espresso riferimento alle sole normative vigenti al tempo dell'edificazione del fabbricato.
La Parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione, restando esonerata dalla consegna delle relative certificazioni e dall'obbligo di garantirne la conformità in relazione alla normativa in materia, quale succedutasi nel tempo, con riferimento a quella prevista per i loro ultimi adeguamenti obbligatori.
Art. 5) Conformità Catastale
Ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, la parte cedente, signor : Parte_2
precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto, quanto all'appartamento e cantina, compilata dal geom. CP_1
in data 13.06.1986, quanto all'autorimessa compilata dal geom.
[...] CP_2
in data 07.07.1980, prot. 407, che sono allegate al presente verbale di udienza, rispettivamente sotto le lettere “A” e sotto la lettera “B”.
Il signor attuale intestatario dei diritti immobiliari oggetto del Parte_2
trasferimento, dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi alle risultanze
6 dei registri immobiliari e allo stato di fatto dell' immobile, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa e la signora conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e Parte_1
delle planimetrie allo stato di fatto resa;
Il signor dichiara che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le Parte_2
risultanze dei registri immobiliari;
Art. 6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013
n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera c) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 10071-715728-2025 rilasciato in data 08.07.2025, con scadenza 08.07.2035 dal Geom. quale Controparte_3
tecnico abilitato.
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Art. 7) Assenza di Mediazione e Corrispettivo
I sottoscritti signori e consapevoli delle responsabilità Parte_1 Parte_2
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
- di non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento di cui al presente procedimento, di un mediatore.
- che la cessione immobiliare di cui sopra è connessa e funzionale alla risoluzione e alla tacitazione di ogni rapporto di dare ed avere nell'ambito della regolamentazione delle
7 rispettive ragioni economiche dei coniugi e che tra i medesimi non viene pagato alcun corrispettivo per il presente trasferimento.
Art. 8) Rinuncia all' ipoteca legale
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
Art. 9) FE
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di separazione consensuale.
Art. 10) Richiesta di esenzioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione o divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio
1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
4) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 13 novembre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
8
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
31 dicembre 1965 e nato a [...] nel Frignano (Modena) il 28 settembre Parte_2
1964, i quali hanno contratto matrimonio a Bologna il 10 aprile 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monteveglio (Bologna) al n. 3, parte II, serie B, anno 1994;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monteveglio-Valsamoggia
(Bologna) di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Cessazione della convivenza e casa familiare
I coniugi vivranno separati. Il Sig. ha già trasferito il proprio domicilio in Parte_2
altra abitazione mentre la Sig.ra continuerà ad abitare nella casa Parte_1
coniugale posta in OL SA (BO), Via F. Raibolini n.31/1;
2) Rapporti patrimoniali tra coniugi
Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e conseguentemente nulla reciprocamente si chiedono a titolo di concorso nel mantenimento;
3) Clausola di trasferimento immobiliare
I Signori e al fine di dare compiuta definizione dei Parte_1 Parte_2
reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, ai sensi dell'art. 1376, convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare da effettuarsi direttamente in sede di omologa della separazione”: “il Signor nato a Parte_2
VU nel Frignano (MO) il 28.09.1964 - C.F. residente in CodiceFiscale_2
9 40069 OL SA (BO) Via F. Raibolini, n.31/1, cittadinanza italiana in questa sede cede e trasferisce alla Signora nata a [...] il [...] -C.F. Parte_1
in 40069 OL SA (BO) Via F. Raibolini, n.31/1, CodiceFiscale_3
cittadinanza italiana, che accetta ed acquista la piena ed intera proprietà dei seguenti immobili, costituiti da un'abitazione unifamiliare parte di un complesso immobiliare di tipologia case a schiera posto in OL SA (Bo), Via F. Raibolini n.31/1 che consta in: A) un appartamento ad uso civile abitazione estendendosi sui piani seminterrato, terra e primo, fra loro collegati da scala interna, con vano di cantina e terrazzo- giardino pensile, composto da due camere, disimpegno, bagno, ripostiglio e balcone al piano primo;
da cucina, soggiorno, bagno, disimpegno veranda al piano terra;
da tavernetta, lavanderia, angolo cottura, corridoio e cantina al piano interrato, distinto nel Catasto
Fabbricati di OL SA come segue: Foglio 25, Particella 712, sub. 2 (abitazione con servizi), Via Francesco Raibolini 31/1 Piani 1-T-S1, Categoria A/2, Classe 1,
Consistenza vani 8, Rendita euro 1.136,21; B) un vano ad uso autorimessa privata posto al piano interrato, pertinenza ai sensi e per gli effetti dell'art.817 del codice civile dell'appartamento di cui alla lettera A), come dichiarato in atto di provenienza, distinto nel Catasto Fabbricati di OL SA come segue: Foglio 25, Particella 712 sub. 1
(autorimessa), Via Francesco Raibolini n.31/1- Piano T- Categoria C/6- Classe 3-
Consistenza mq. 24- Rendita euro 200,80; entrambi in confine con la via F. Raibolini, beni residue ragioni, parti comuni, salvi altri, con il terreno su cui insiste Persona_2
l'abitazione che risulta identificato al catasto Terreni di OL SA al Fg. 25, Part. 712 – Ente Urbano di mq.98. Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione ed in particolare richiamate negli infra citati rogiti di provenienza”.
“La parte cedente dichiara che, relativamente alla porzione immobiliare oggetto di trasferimento non esistono contributi, spese condominiali e di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora saldate e, in ogni caso, le Parti convengono
10 che tutte le eventuali spese, sia di ordinaria, che straordinaria amministrazione relative all'immobile predetto, anche se maturate in data antecedente al trasferimento, sono interamente a carico esclusivo della signora ”. Parte_1
I coniugi dichiarano “che la cessione immobiliare di cui sopra è connessa e funzionale alla risoluzione e alla tacitazione di ogni rapporto di dare ed avere nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi e che tra i medesimi non viene pagato alcun corrispettivo per il presente trasferimento”. “La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente Parte_2
atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di separazione consensuale”. “Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 18 novembre
2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
4) “I signori e dichiarano che in relazione ai rapporti Parte_1 Parte_2
economici e patrimoniali fra essi intercorrenti, con l'esatto adempimento di quanto indicato nel presente atto, nulla avranno a pretendere, reciprocamente, l'un l'altro e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti”.
5) “Le spese del presente procedimento si vogliono interamente poste a carico della
Signora anche per quanto riguarda il compenso dell'ausiliario e per Parte_1
la trascrizione del trasferimento immobiliare”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 25 novembre 2025.
11 Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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