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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/07/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 2 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 2 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2258, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 30/04/2023 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta Parte_1 CP_1
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
4-5 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
- DICHIARARE l'illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito formulato dall' in data 02.09.2021, in quanto estremamente generico, erroneo, illegittimo, non CP_1 provato e, nel merito, infondato, e per l'effetto dichiarare che il ricorrente nulla deve all' per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
CP_1
- CONDANNARE l' alla restituzione delle somme nel frattempo eventualmente CP_1
CP_ trattenute dall' al ricorrente a seguito del provvedimento.
In via subordinata, dichiarare la decadenza dell' da ogni richiesta di ripetizione;
CP_1
In via ancora più subordinata, pur non riconoscendosi la legittimità del provvedimento dell' si chiede l'applicazione al caso in esame dei benefici sanatoriali in materia di CP_1 indebiti previdenziali succedutisi nel tempo (art. 52 comma 2 legge n.88/89 e art.13 legge
421/91).
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso.
La parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza del diritto, vantato dalla parte convenuta a mezzo di missiva del 2.09.2021, alla ripetizione di somme erogate in modo asseritamente indebito nel periodo da gennaio 2014 a settembre 2021; più nel dettaglio, ad avviso della parte ricorrente le somme di cui sopra sarebbero irripetibili per le seguenti ragioni:
2 1) genericità della motivazione addotta nella lettera di comunicazione dell'indebito;
2) applicabilità della decadenza di cui al combinato disposto dell'art. 52, co. 1-
2, della L. n. 88/1989 e dell'art. 12 della L. n. 412/1991, in considerazione della inesistenza di dolo in capo alla parte ricorrente;
3) sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento della parte ricorrente.
Il primo motivo di ricorso – riguardante la asserita genericità della richiesta di restituzione dell'indebito avanzata dalla controparte e dunque, in sostanza, il difetto di motivazione della stessa – è infondato.
La comunicazione dell'esistenza di pagamenti indebitamente effettuati in precedenza non ha natura di provvedimento amministrativo in senso tecnico
(sottoposto alla disciplina di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990), ma soltanto di atto dichiarativo, costituente mera applicazione, al caso concreto, delle disposizioni di legge generali e astratte vigenti in materia, senza alcun margine di discrezionalità.
Inoltre nei rapporti previdenziali le parti operano su un piano di parità, in cui sussistono posizioni giuridiche di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
Pertanto la predetta comunicazione non è assoggettata all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990.
In tal senso è orientata anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle Controparte_2 prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei
3 requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta. Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva restando CP_2
l'azionabilità da parte sua, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell' medesimo” (Cassazione civile sez. lav., CP_2
24/02/2003, n. 2804).
Peraltro, nel caso di specie, la parte convenuta ha analiticamente indicato, quantomeno in sede processuale, le ragioni della richiesta di restituzione (vale a dire l'avvenuto accertamento, all'esito di visita medica di revisione svolta in sede amministrativa, dell'insussistenza dei requisiti sanitari per continuare a fruire della prestazione assistenziale precedentemente in godimento): non sussiste, quindi, alcuna genericità o difetto di motivazione dell'atto in questione.
Il motivo di ricorso in esame deve pertanto essere rigettato.
* * *
Il secondo motivo di ricorso – riguardante l'asserita decadenza della parte conventa dal diritto alla ripetizione ai sensi dell'art. 13 della L. n.
421/1991 e/o dell'art. 52 della L. n. 88/1989 per insussistenza del dolo del percipiente – è pure infondato.
L'art. 52, co. 1-2, della L. n. 88/1989 (rubricato “Prestazioni indebite”) prevede che “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie
4 sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13, co. 1-2, della L. n. 412/1991 prevede che “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Va precisato, a tale proposito, che, secondo la giurisprudenza, “Ai fini CP_ della ripetizione delle somme relative a trattamenti pensionistici erogati dall' il dolo dell'assicurato rilevante ai fini del recupero dell'intera somma è quello che ha causato l'indebito” (Cassazione civile sez. lav. 19 marzo 2007 n. 6437).
La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che le disposizioni sopra citate si applicano soltanto in materia di pensioni in senso proprio e stretto, e che “in materia di ripetizione dell'indebito in ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale dell'art. 2033 c.c. non potendosi fare un'applicazione estensiva dei
5 principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale” (Cassazione civile, sez. VI,
31/08/2018, n. 21510; in senso analogo Cass. 17216 del 12 luglio 2017).
Più nel dettaglio, secondo la giurisprudenza “E' stato precisato che la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali ovvero ancora dei requisiti di legge in via generale), in particolare, vertendosi nella specie in una ipotesi di revoca della prestazione riconosciuta per errore stante la mancanza del requisito dell'età nella beneficiaria della medesima, devono trovare applicazione le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (dovendosi escludere ogni rilevanza di quelle specifiche disposizioni che regolano espressamente la sorte dell'indebito per la mancanza del requisito sanitario e per la mancanza del requisito reddituale: cfr., ad esempio il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, la L. n. 537 del 1933, art. 11, comma 4, disposizione poi abrogata dall'art. 4, comma 3 nonies, introdotto dalla L. n. 425 del 1996, di conversione del D.L. n. 323 del 1996, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5). Deve, allora richiamarsi il principio secondo cui in materia di ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale nell'art. 2033 c.c., (non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale) e solo in via eventuale quella derogatoria di dettaglio in specifiche disposizioni di legge
(cfr. Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; si vedano anche Cass. 28 marzo 2006, n.
7048; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970) sicchè quando manca radicalmente il diritto alla prestazione l'indebito è così pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c., non sussistendo la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (si veda, ad es., per la corresponsione dovuta ad errore di persona di una prestazione a carattere assistenziale che dunque non sia mai stata richiesta Cass. 23 agosto 2003, n. 12406; principio richiamato anche dalla citata Cass. n. 1446/2008 e riaffermato proprio con riguardo alle ipotesi di estraneità dell'accipiens a qualsivoglia rapporto previdenziale od assistenziale anche da Cass. 1 ottobre
6 2015, n. 19638)” (Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2018, n. 21510; in senso analogo Cass. 17216 del 12 luglio 2017).
Pertanto in materia di prestazioni di natura assistenziale – come quella di cui di discute in questa sede – non assumono alcuna rilevanza, ai fini della ripetizione delle somme pagate senza titolo, né il fatto che i pagamenti indebiti siano dipesi da un errore compiuto dall'ente erogatore, né lo stato soggettivo
(dolo o colpa) del beneficiario né il decorso del termine di cui al comma 2 dell'art. 13 della L. n. 412/1991.
Da quanto sopra deriva il rigetto del motivo di ricorso in esame.
* * *
Il terzo motivo di ricorso – riguardante l'asserita irripetibilità delle somme per cui vi è causa in ragione della sussistenza della buona fede e dell'affidamento legittimo del percipiente – è anch'esso infondato.
A tale proposito va precisato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale tradizionale, la ripetizione dell'indebito è un'attività doverosa
– cioè obbligatoria – per la pubblica amministrazione che ha provveduto al pagamento non dovuto, ai fini della quale non assume rilevanza
(ordinariamente) l'affidamento del percipiente.
La giurisprudenza più recente ha tuttavia chiarito, operando un mutamento di orientamento rispetto all'orientamento tradizionale, che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l' art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale
7 già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cassazione civile , sez. VI , 30/06/2020 , n.
13223).
Pare opportuno riportare i passaggi salienti delle argomentazioni utilizzate dalla Suprema Corte nella decisione citata: “se è vero che […] in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. […]. 4.
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando
- ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile"
(ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in
8 funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". […] 14.- Il D.L. n. 269 del
2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. […]” (Cassazione civile, sez. VI,
30/06/2020 , n. 13223).
Nel caso di specie, la parte ricorrente era perfettamente a conoscenza dell'esistenza dei fatti che hanno determinato la cessazione del suo diritto al godimento della prestazione assistenziale di cui si discute (ovverosia la sopravvenuta mancanza dei requisiti sanitari per ottenere la medesima prestazione), poiché l'insussistenza dei requisiti sanitari in questione era stata accertata nella visita di revisione svolta in sede amministrativa nel 2014, il cui esito era stato poi regolarmente comunicato alla parte ricorrente a mezzo posta in data 28.11.2014 (all.ti 1, 2, 3 al fascicolo di parte convenuta) e contestato dalla parte ricorrente tramite ricorso per A.T.P.O. ex art. 445-bis c.p.c. presentato innanzi a questo Tribunale e censito al NRG 1958/2015 (all.ti 7, 8 al fascicolo di parte convenuta).
E' quindi evidente, per quanto appena illustrato, che non sussiste alcun affidamento “legittimo” – cioè “incolpevole” – in capo alla parte ricorrente
9 circa la effettiva spettanza delle somme percepite per la prestazione assistenziale di cui si discute (i.e. assegno mensile di assistenza).
Anche il motivo di ricorso in esame deve essere quindi rigettato.
* * *
L'ulteriore doglianza sollevata dalla parte ricorrente – riguardante l'asserita violazione del principio di immediatezza della sospensione della prestazione di cui all'art. 37, co. 8, della L. n. 448/1998 – è inammissibile, in applicazione delle preclusioni processuali di cui agli artt. 414 e ss. c.p.c., in quanto formulata tardivamente in corso di causa (ovverosia soltanto nelle note autorizzate depositate in data 2.01.2025) e non già nell'atto introduttivo del giudizio.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni esposte in precedenza.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Velletri, 2 luglio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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