Articolo 89 della Costituzione
Articolo 88Articolo 90
Versione
1 gennaio 1948
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica e' valido se non e' controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilita'.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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