Versione
1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica e' valido se non e' controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilita'.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Nessun atto del Presidente della Repubblica e' valido se non e' controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilita'.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
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- 1. Costituzione - Il Presidente della Repubblicahttps://www.studiocataldi.it/ · 67.254486
[…] Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. […] Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Art. 89. […]
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Giurisprudenza • 71
- 1. Corte Cost., sentenza 02/07/2009, n. 200Massima: È inammissibile, per mancanza di deduzioni sul punto, la questione di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 2 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, quali risultano dalle modificazioni disposte in sede di conversione in legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo la violazione dell'art. 120 Cost.Massima: È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, quali risultano dalle modificazioni disposte in sede di conversione in legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost., in quanto priva di consistenti elementi argomentativi atti a suffragarla, essendosi la ricorrente, limitata a coinvolgere i due commi citati in una generica deduzione d'insieme con la quale afferma che sarebbero state pretermesse «le competenze regionali in materia di istruzione» rientranti «nella previsione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione».Leggi di più...
- istruzione pubblica·
- istruzione·
- organizzazione scolastica·
- ricorsi delle regioni piemonte, emilia romagna, toscana, lazio e puglia·
- non fondatezza della questione.·
- illegittimità costituzionale.·
- insussistenza di argomenti atti a suffragarla·
- misure di razionalizzazione del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario·
- piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche·
- insussistenza della potestà regolamentare statale·
- inammissibilità della questione.·
- ricorso della regione piemonte·
- revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici·
- istanza di sospensione delle norme impugnate formulata dalle regioni piemonte e calabria·
- conseguente cessazione della materia del contendere della questione.