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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7044/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, 2^ sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
7044 dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello
TRA
(p.VA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Avagliano Tiziana ed elettVAmente
domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla via Posidonia, n. 52
- APPELLANTE -
E
p.VA , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,
dall'avv. Coraggio Ida ed elettVAmente domiciliata nel suo studio, in Salerno, alla Via
Matteo Rossi 14
- APPELATA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di parte e note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del 10.6.2024
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che si richiamano integralmente per relationem.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3108/2016 (n. 13193/16 R.G.) il Giudice di Pace di Salerno
ingiungeva alla di pagare alla Controparte_1 [...]
la somma di € 3.403,80 (oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e spese di procedura) in Parte_1
virtù delle fatture n. 280/2014 del 3.4.2014 dell'importo di € 890,60 e n. 42/2016 del 25.2.2016
dell'importo di € 2.513,20, emesse dalla seconda per la fornitura di volantini e stampe varie.
Avverso tale decreto proponeva tempestVAmente opposizione l'odierna appellata,
evidenziando l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., nonché l'insussistenza del credito vantato dal ricorrente;
chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 3108/16
con condanna di parte opposta alla refusione delle spese di lite.
La società costituendosi nel giudizio di primo grado, produceva Parte_1
l'estratto della scheda contabile e le email inviate nel periodo maggio-dicembre 2014 dalla e chiedeva l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Controparte_1
quest'ultima nonchè l'escussione dei testi e insistendo nelle Testimone_1 Tes_2
proprie pretese.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Salerno pronunciava la sentenza n. 424/2019
con la quale, accogliendo l'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo n. 3108/2016
condannando la alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società , lamentando: Parte_1
- l'errata valutazione dei fatti e del materiale probatorio ad opera del giudice di prime cure,
essendovi plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, i quali, unitamente alle fatture prodotte, sono sicuramente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, in particolare relatVAmente alla consegna del materiale di cui alla fattura n.
142/2016;
- l'errata applicazione del principio di diritto che impone, nel caso in cui il giudice ritenga fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente,
2 che lo stesso, revocato il d.i. opposto, condanni l'opponente al pagamento del credito residuo (quanto alla fattura n. 280/2014).
La sostiene, in particolare, che il Giudice di Pace non avrebbe tenuto in Parte_1
debita considerazione, ai fini del decidere, né dell'ulteriore documentazione versata in atti unitamente alle fatture poste a base del ricorso monitorio (copie estratto conforme del registro Iva vendite della;
estratto della scheda contabile;
e-mail inviate dalla Parte_1
società debitrice nel periodo maggio-dicembre dell'anno 2014), né del comportamento tenuto dalla società appellata, la quale non avrebbe mai contestato la richiesta stragiudiziale di adempimento avanzata dalla società appellante.
In particolare, la evidenzia che, se effettVAmente la merce ordinata non fosse Parte_1
mai stata consegnata, l'ingiunto, non avrebbe continuato a richiedere le varie forniture successive;
rimarca, infine, che lo stesso opponente, in sede di interrogatorio formale,
avrebbe ammesso di avere versato la somma di € 500,00 per gli ordinativi di cui al ddt n.
147/14, indicato nella fattura n. 280/14, mentre la fornitura di cui alla fattura n. 142/16 del
25.2.2016 sarebbe stata confermata dalla escussione dei testi e Testimone_1 Tes_2
Il motivo è fondato per le ragioni e coi limiti che si vanno ad illustrare.
È, innanzitutto, pacifico che tra le parti in causa vi fosse un fitto rapporto di natura commerciale, il quale risulta documentalmente provato e mai contestato dalle parti.
Oggetto di specifica contestazione, invece, sono state alcune delle prestazioni poste a fondamento della pretesa fatta valere in sede monitoria.
In particolare, fin dall'atto di opposizione, la a eccepito la mancata Controparte_1
prova della consegna delle forniture di cui alla fattura n. 142/2016 del 25.2.2016 dell'importo di € 2.513,20.
Orbene, è notorio il principio giurisprudenziale secondo il quale il giudizio di opposizione a D.I. è un giudizio a cognizione piena nel quale parte opposta riveste la posizione sostanziale di attrice ed è tenuta, pertanto, a fornire la prova del credito, mentre parte
3 opponente, solo formalmente attrice, riveste sostanzialmente la posizione di convenuta ed
è tenuta a fornire la prova del fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria.
E' ugualmente consolidato il principio secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di
un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa
non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di
prova dall'opposto” (Cass., Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023).
Detto ultimo principio deve essere coordinato con il principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c., secondo il quale i fatti non contestati devono ritenersi pacifici.
Nel caso di specie, quanto alla fattura n. 142/2016, parte appellata ha sempre lamentato la mancata consegna del materiale eventualmente stampato, deducendo l'assenza in atti dei documenti di trasporto riferibili alle singole presunte forniture che sarebbero state eseguite tra maggio e dicembre 2014.
Anche i testi escussi in primo grado, sig.ri e si sono limitati a confermare la Tes_1 Tes_2
realizzazione dei lavori richiesti a mezzo mail dalla senza, Controparte_1
tuttavia, poter riferire sull'avvenuta consegna della merce richiesta.
Diversamente, quanto alla merce portata dalla fattura n. 280/2014 del 3.4.2014 dell'importo di € 890,60. Infatti, all'udienza del 12.3.2018 lo stesso in sede di interrogatorio CP_1
formale, ha confermato di averne richiesto e ricevuto la consegna con d.d.t. n. 147/2014 del
3.4.2014, precisando “di essere nella disponibilità di una ricevuta di pagamento sottoscritta dalla
di € 500,00 corrisposti a mezzo assegno n. 000603355407”. Parte_1
Il pagamento è documentato e non è stato contestato dall'odierna appellata, la quale agisce,
infatti, per la residua somma di € 390,60.
Orbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, “Il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della
decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei
presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto
la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito
4 dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato
nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cassazione sentenza n.
21840/13).
La circostanza che la somma versata con il predetto assegno fosse stata ricevuta dalla a titolo di saldo dell'intero importo dovuto non è stata sufficientemente Parte_1
suffragata dall'odierna appellata, su cui incombe l'onere di provare i fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria. D'altro canto, solo in appello, la stessa ha dedotto per la prima volta (e in ogni caso non provato) “che è piuttosto verosimile che la Parte_1
abbia ricevuto un acconto, in contanti, all'atto della consegna della merce”.
Ne consegue che l'appello è parzialmente fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 424/2014 del Giudice di Pace di Salerno, la Controparte_2
va condannata al pagamento in favore della del
[...] Parte_1
complessivo importo di € 390,60, quale saldo della fattura n. 280/2014, oltre interessi ex d.lgs.
231/02.
L'accoglimento solo parziale del gravame impone la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Stante l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado per la quasi totalità della somma oggetto di ingiunzione, si ritiene equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi nella misura del 50%, la residua quota del 50% delle spese viene posta a carico della secondo Controparte_1
soccombenza.
Attesa la semplicità delle questioni trattate, le spese vengono liquidate nei termini di cui al dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di riferimento di cui al D.M. 55/14 per entrambi i gradi di giudizio. In grado di appello non viene liquidata la fase istruttoria,
perché non svolta.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitVAmente
pronuncia:
1. in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 424/2019 del
Giudice di Pace di Salerno, condanna la Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della
[...] [...]
del complessivo importo di € 390,60, quale saldo della fattura n. 280/2014, Parte_1
oltre interessi ex d.lgs. 231/02;
2. liquida le spese del primo grado di giudizio in € 180,00, oltre esborsi, rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
3. liquida le spese del secondo grado di giudizio in € 232,00, oltre esborsi, rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
4. condanna la in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t., a rifondere alla metà delle spese di lite di primo Parte_1
e secondo grado sopra liquidate, con distrazione in favore dell'avv. Tiziana
Avagliano ex art. 93 c.p.c., e compensa tra le parti le spese per la residua parte.
Così deciso in Salerno il 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, 2^ sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
7044 dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello
TRA
(p.VA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Avagliano Tiziana ed elettVAmente
domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla via Posidonia, n. 52
- APPELLANTE -
E
p.VA , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,
dall'avv. Coraggio Ida ed elettVAmente domiciliata nel suo studio, in Salerno, alla Via
Matteo Rossi 14
- APPELATA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di parte e note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del 10.6.2024
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che si richiamano integralmente per relationem.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3108/2016 (n. 13193/16 R.G.) il Giudice di Pace di Salerno
ingiungeva alla di pagare alla Controparte_1 [...]
la somma di € 3.403,80 (oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e spese di procedura) in Parte_1
virtù delle fatture n. 280/2014 del 3.4.2014 dell'importo di € 890,60 e n. 42/2016 del 25.2.2016
dell'importo di € 2.513,20, emesse dalla seconda per la fornitura di volantini e stampe varie.
Avverso tale decreto proponeva tempestVAmente opposizione l'odierna appellata,
evidenziando l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., nonché l'insussistenza del credito vantato dal ricorrente;
chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 3108/16
con condanna di parte opposta alla refusione delle spese di lite.
La società costituendosi nel giudizio di primo grado, produceva Parte_1
l'estratto della scheda contabile e le email inviate nel periodo maggio-dicembre 2014 dalla e chiedeva l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Controparte_1
quest'ultima nonchè l'escussione dei testi e insistendo nelle Testimone_1 Tes_2
proprie pretese.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Salerno pronunciava la sentenza n. 424/2019
con la quale, accogliendo l'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo n. 3108/2016
condannando la alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società , lamentando: Parte_1
- l'errata valutazione dei fatti e del materiale probatorio ad opera del giudice di prime cure,
essendovi plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, i quali, unitamente alle fatture prodotte, sono sicuramente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, in particolare relatVAmente alla consegna del materiale di cui alla fattura n.
142/2016;
- l'errata applicazione del principio di diritto che impone, nel caso in cui il giudice ritenga fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente,
2 che lo stesso, revocato il d.i. opposto, condanni l'opponente al pagamento del credito residuo (quanto alla fattura n. 280/2014).
La sostiene, in particolare, che il Giudice di Pace non avrebbe tenuto in Parte_1
debita considerazione, ai fini del decidere, né dell'ulteriore documentazione versata in atti unitamente alle fatture poste a base del ricorso monitorio (copie estratto conforme del registro Iva vendite della;
estratto della scheda contabile;
e-mail inviate dalla Parte_1
società debitrice nel periodo maggio-dicembre dell'anno 2014), né del comportamento tenuto dalla società appellata, la quale non avrebbe mai contestato la richiesta stragiudiziale di adempimento avanzata dalla società appellante.
In particolare, la evidenzia che, se effettVAmente la merce ordinata non fosse Parte_1
mai stata consegnata, l'ingiunto, non avrebbe continuato a richiedere le varie forniture successive;
rimarca, infine, che lo stesso opponente, in sede di interrogatorio formale,
avrebbe ammesso di avere versato la somma di € 500,00 per gli ordinativi di cui al ddt n.
147/14, indicato nella fattura n. 280/14, mentre la fornitura di cui alla fattura n. 142/16 del
25.2.2016 sarebbe stata confermata dalla escussione dei testi e Testimone_1 Tes_2
Il motivo è fondato per le ragioni e coi limiti che si vanno ad illustrare.
È, innanzitutto, pacifico che tra le parti in causa vi fosse un fitto rapporto di natura commerciale, il quale risulta documentalmente provato e mai contestato dalle parti.
Oggetto di specifica contestazione, invece, sono state alcune delle prestazioni poste a fondamento della pretesa fatta valere in sede monitoria.
In particolare, fin dall'atto di opposizione, la a eccepito la mancata Controparte_1
prova della consegna delle forniture di cui alla fattura n. 142/2016 del 25.2.2016 dell'importo di € 2.513,20.
Orbene, è notorio il principio giurisprudenziale secondo il quale il giudizio di opposizione a D.I. è un giudizio a cognizione piena nel quale parte opposta riveste la posizione sostanziale di attrice ed è tenuta, pertanto, a fornire la prova del credito, mentre parte
3 opponente, solo formalmente attrice, riveste sostanzialmente la posizione di convenuta ed
è tenuta a fornire la prova del fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria.
E' ugualmente consolidato il principio secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di
un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa
non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di
prova dall'opposto” (Cass., Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023).
Detto ultimo principio deve essere coordinato con il principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c., secondo il quale i fatti non contestati devono ritenersi pacifici.
Nel caso di specie, quanto alla fattura n. 142/2016, parte appellata ha sempre lamentato la mancata consegna del materiale eventualmente stampato, deducendo l'assenza in atti dei documenti di trasporto riferibili alle singole presunte forniture che sarebbero state eseguite tra maggio e dicembre 2014.
Anche i testi escussi in primo grado, sig.ri e si sono limitati a confermare la Tes_1 Tes_2
realizzazione dei lavori richiesti a mezzo mail dalla senza, Controparte_1
tuttavia, poter riferire sull'avvenuta consegna della merce richiesta.
Diversamente, quanto alla merce portata dalla fattura n. 280/2014 del 3.4.2014 dell'importo di € 890,60. Infatti, all'udienza del 12.3.2018 lo stesso in sede di interrogatorio CP_1
formale, ha confermato di averne richiesto e ricevuto la consegna con d.d.t. n. 147/2014 del
3.4.2014, precisando “di essere nella disponibilità di una ricevuta di pagamento sottoscritta dalla
di € 500,00 corrisposti a mezzo assegno n. 000603355407”. Parte_1
Il pagamento è documentato e non è stato contestato dall'odierna appellata, la quale agisce,
infatti, per la residua somma di € 390,60.
Orbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, “Il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della
decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei
presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto
la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito
4 dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato
nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cassazione sentenza n.
21840/13).
La circostanza che la somma versata con il predetto assegno fosse stata ricevuta dalla a titolo di saldo dell'intero importo dovuto non è stata sufficientemente Parte_1
suffragata dall'odierna appellata, su cui incombe l'onere di provare i fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria. D'altro canto, solo in appello, la stessa ha dedotto per la prima volta (e in ogni caso non provato) “che è piuttosto verosimile che la Parte_1
abbia ricevuto un acconto, in contanti, all'atto della consegna della merce”.
Ne consegue che l'appello è parzialmente fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 424/2014 del Giudice di Pace di Salerno, la Controparte_2
va condannata al pagamento in favore della del
[...] Parte_1
complessivo importo di € 390,60, quale saldo della fattura n. 280/2014, oltre interessi ex d.lgs.
231/02.
L'accoglimento solo parziale del gravame impone la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Stante l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado per la quasi totalità della somma oggetto di ingiunzione, si ritiene equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi nella misura del 50%, la residua quota del 50% delle spese viene posta a carico della secondo Controparte_1
soccombenza.
Attesa la semplicità delle questioni trattate, le spese vengono liquidate nei termini di cui al dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di riferimento di cui al D.M. 55/14 per entrambi i gradi di giudizio. In grado di appello non viene liquidata la fase istruttoria,
perché non svolta.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitVAmente
pronuncia:
1. in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 424/2019 del
Giudice di Pace di Salerno, condanna la Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della
[...] [...]
del complessivo importo di € 390,60, quale saldo della fattura n. 280/2014, Parte_1
oltre interessi ex d.lgs. 231/02;
2. liquida le spese del primo grado di giudizio in € 180,00, oltre esborsi, rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
3. liquida le spese del secondo grado di giudizio in € 232,00, oltre esborsi, rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
4. condanna la in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t., a rifondere alla metà delle spese di lite di primo Parte_1
e secondo grado sopra liquidate, con distrazione in favore dell'avv. Tiziana
Avagliano ex art. 93 c.p.c., e compensa tra le parti le spese per la residua parte.
Così deciso in Salerno il 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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