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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2175 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2175 /2023 promossa da:
(c.f.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SP) il 18/12/1995 ed ivi residente, alla via Alfonso Lamarmora n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. CALI' ELISA RITA (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio come da procura telematica in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
DOMINGO (REPUBBLICA DOMINICANA) il 26/01/1990;
RESISTENTE - contumace -
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO pag. 1 di 4 Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni e con condanna di controparte alle spese dell'intero giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 29.11.2023 e regolarmente notificato, Parte_1 ha dedotto di aver contratto matrimonio civile in Milano (in data 15.03.2018) con
[...] [...]
e che dall'unione non sono nati figli. Ha, altresì, aggiunto che nell'estate del Controparte_1
2018 il marito, , si è trasferito a Madrid per reperire un lavoro, non Controparte_1 facendo più rientro presso l'abitazione coniugale e facendo perdere, nel tempo, le proprie tracce alla moglie diventando irreperibile.
Ha pertanto chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito nonché lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Con sentenza n. 428/2024 del 14.5.2025, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e – vista la domanda ex art. 473-bis.49 c.p.c. con cui la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni – la causa è stata quindi rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 19.6.2025 dinnanzi al Giudice delegato, si è presentata la sola ricorrente, mentre non è comparso il convenuto, già contumace;
di conseguenza, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi nemmeno con riferimento alla domanda di divorzio;
è stata comunque sentita la ricorrente.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, parte ricorrente ha chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alla ricorrente le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
pag. 2 di 4 È stato acquisito il parere di competenza da parte del Pubblico Ministero.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dall'atto introduttivo da parte ricorrente oltre che dalla volontà espressa dalla stessa all'udienza di comparizione (il resistente non è comparso né si è costituito, nonostante la regolare notifica degli atti del giudizio), rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n.
898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente. Risulta poi essere passata in giudicato (in data 17.12.2024) la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Null'altro da disporre, vista l'assenza di prole da tutelare e di richieste in punto economico.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
pag. 3 di 4 Quanto alle spese di lite di entrambi i giudizi (tanto di separazione quanto di divorzio), questi seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di competenza (ovvero da €
26.000,01 a € 52.000,00). Sul punto, si evidenzia che – pur trattandosi di due diverse cause, sebbene contestualmente proposte – non possa farsi luogo a due diverse e autonome liquidazioni di compenso per la fase relativa alla separazione e per quella successiva attinente al divorzio;
trattandosi, appunto, di diverse cause, pur contestualmente proposte, esse comportano un'unica fase di studio e introduttiva, ma due fasi decisionali (cioè un doppio compenso per le due fasi decisionali, mercé la pronuncia di due sentenze). Da ultimo, le fasi di studio, introduttiva e decisionale (quest'ultima, appunto, doppia) vengono liquidate in misura ridotta rispetto ai parametri medi vista la semplicità delle questioni trattate;
non viene invece liquidata la fase di istruzione poiché non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio in Milano (MI) in
[...] Controparte_1 data 15.03.2018 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Milano
(MI) dell'anno 2018, al n. 281 parte I;
- condanna al pagamento in favore di controparte delle spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida in complessivi € 4.358,00 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.6.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2175 /2023 promossa da:
(c.f.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SP) il 18/12/1995 ed ivi residente, alla via Alfonso Lamarmora n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. CALI' ELISA RITA (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio come da procura telematica in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
DOMINGO (REPUBBLICA DOMINICANA) il 26/01/1990;
RESISTENTE - contumace -
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO pag. 1 di 4 Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni e con condanna di controparte alle spese dell'intero giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 29.11.2023 e regolarmente notificato, Parte_1 ha dedotto di aver contratto matrimonio civile in Milano (in data 15.03.2018) con
[...] [...]
e che dall'unione non sono nati figli. Ha, altresì, aggiunto che nell'estate del Controparte_1
2018 il marito, , si è trasferito a Madrid per reperire un lavoro, non Controparte_1 facendo più rientro presso l'abitazione coniugale e facendo perdere, nel tempo, le proprie tracce alla moglie diventando irreperibile.
Ha pertanto chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito nonché lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Con sentenza n. 428/2024 del 14.5.2025, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e – vista la domanda ex art. 473-bis.49 c.p.c. con cui la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni – la causa è stata quindi rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 19.6.2025 dinnanzi al Giudice delegato, si è presentata la sola ricorrente, mentre non è comparso il convenuto, già contumace;
di conseguenza, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi nemmeno con riferimento alla domanda di divorzio;
è stata comunque sentita la ricorrente.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, parte ricorrente ha chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alla ricorrente le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
pag. 2 di 4 È stato acquisito il parere di competenza da parte del Pubblico Ministero.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dall'atto introduttivo da parte ricorrente oltre che dalla volontà espressa dalla stessa all'udienza di comparizione (il resistente non è comparso né si è costituito, nonostante la regolare notifica degli atti del giudizio), rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n.
898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente. Risulta poi essere passata in giudicato (in data 17.12.2024) la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Null'altro da disporre, vista l'assenza di prole da tutelare e di richieste in punto economico.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
pag. 3 di 4 Quanto alle spese di lite di entrambi i giudizi (tanto di separazione quanto di divorzio), questi seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di competenza (ovvero da €
26.000,01 a € 52.000,00). Sul punto, si evidenzia che – pur trattandosi di due diverse cause, sebbene contestualmente proposte – non possa farsi luogo a due diverse e autonome liquidazioni di compenso per la fase relativa alla separazione e per quella successiva attinente al divorzio;
trattandosi, appunto, di diverse cause, pur contestualmente proposte, esse comportano un'unica fase di studio e introduttiva, ma due fasi decisionali (cioè un doppio compenso per le due fasi decisionali, mercé la pronuncia di due sentenze). Da ultimo, le fasi di studio, introduttiva e decisionale (quest'ultima, appunto, doppia) vengono liquidate in misura ridotta rispetto ai parametri medi vista la semplicità delle questioni trattate;
non viene invece liquidata la fase di istruzione poiché non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio in Milano (MI) in
[...] Controparte_1 data 15.03.2018 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Milano
(MI) dell'anno 2018, al n. 281 parte I;
- condanna al pagamento in favore di controparte delle spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida in complessivi € 4.358,00 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.6.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4