Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 215/2022 RG vertente tra
, C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
13.06.1964 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cucchiarini (cod. fisc. fax 071-2076507 posta certificata ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliata presso il suo studio legale in Ancona, Via Frediani n.22;
-parte appellante e
già Arch. Controparte_1 CP_2
(C.F. ) in persona del Curatore Avv. Alessandro Pettinelli (c.f.:
[...] C.F._3
) con studio in Fabriano (An) via Cialdini n. 12 – pec: C.F._4 Email_2 [...]
Email_3
-parte appellata
Fatto e diritto
1.In corso di causa, le parti non hanno fatto pervenire note per la trattazione scritta in sostituzione di udienza del 27.5.2025 né a quella immediatamente precedente (in trattazione scritta) del 20.5.2025 pur avendo il cancelliere regolarmente comunicato l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra data.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
2.Ai sensi dell'art. 127-ter cpc:
“[I]. L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.
[II]. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione;
il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.
[III]. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
[IV]. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
[V]. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.
3.Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince:
-che le richiamate date di trattazione scritta, fra loro immediatamente consecutive, sono state disposte con provvedimenti regolarmente comunicati nel rispetto del termine stabilito dalla menzionata norma;
-che vi è stata anche regolare comunicazione del provvedimento con cui la Corte ha disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
-che non sono state depositate note scritte.
4.Alla luce di ciò la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della richiamata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
5.L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione pone l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice incorra in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza. Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di prevedere che nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) è sempre la sentenza (cf. art. 176, primo comma, c.p.c., art. 178, secondo comma, c.p.c., art. 279, primo comma, c.p.c., art. 279, secondo comma, c.p.c., art. 307, quarto comma, c.p.c., ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.).
6.Per i motivi rappresentanti, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 127 ter cpc.
7.Tenuto conto del disinteresse delle parti per la definizione nel merito del giudizio, le spese di lite del grado possono essere integralmente compensate.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il
27.5.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini