dei collegi uninominali e plurinominali 1. Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma , e 57, secondo comma, della Costituzione , il Governo e' delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:
1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale e' costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ;
2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all' articolo 3, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165 ;
b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:
1) il territorio nazionale e' suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 ;
2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all' articolo 3, comma 2, lettere b) , c) , d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165 .
3. Si applicano i commi 3 , 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 . E' fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 .