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26 giugno 2019
26 giugno 2019
Art. 3. Delega al Governo per la determinazione
dei collegi uninominali e plurinominali 1. Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma , e 57, secondo comma, della Costituzione , il Governo e' delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:
1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale e' costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ;
2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all' articolo 3, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165 ;
b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:
1) il territorio nazionale e' suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 ;
2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all' articolo 3, comma 2, lettere b) , c) , d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165 .
3. Si applicano i commi 3 , 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 . E' fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 .
dei collegi uninominali e plurinominali 1. Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma , e 57, secondo comma, della Costituzione , il Governo e' delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:
1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale e' costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ;
2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all' articolo 3, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165 ;
b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:
1) il territorio nazionale e' suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 ;
2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all' articolo 3, comma 2, lettere b) , c) , d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165 .
3. Si applicano i commi 3 , 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 . E' fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 .
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- 1. AMBIENTEDIRITTO.IT: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA N.5Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 4.6522713
[…] nella parte in cui investe la delega di cui all'art. 3 della legge n. 51 del 2019 (conferita al Governo per l'attuazione della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari) – Inammissibilita' della richiesta presentata dai Consigli regionali dell'Abruzzo, della Basilicata, del Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, […]
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Giurisprudenza • 10
- 1. Corte Cost., sentenza 31/01/2020, n. 10Provvedimento: […] In altri termini, «la ratio ultima della disciplina, di cui all'art. 3 della legge n. 51/2019, è pur sempre quella di evitare vuoti normativi in materie su cui operano leggi costituzionalmente necessarie». […] dell'art. 3 della legge n. 51 del 2019; e dell'art. 3 della legge n. 165 del 2017.Leggi di più...
- referendum·
- richiesta di referendum abrogativo·
- controllo sull'ammissibilità·
- inammissibilità della richiesta.·
- impossibilità di referendum propositivo.·
- ammissibilità·
- leggi elettorali della camera dei deputati e del senato della repubblica·
- configurabilità quale diritto·
- tecnica del ritaglio·
- conseguente difetto di rilevanza·
- limiti·
- richieste di referendum abrogativo·
- abrogazione di leggi costituzionalmente necessarie (nella specie: elettorali)·
- condizioni di ammissibilità·
- esclusione